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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2697/2022 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente, rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso in opposizione, dall'avvocato Libero Pusceddu, presso il quale è
elettivamente domiciliato
Opponente
Contro
l' , con sede in Roma, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Marco Cogoni, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di costituzione
Opposta
E in contraddittorio con
la , con sede in Controparte_2
Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Anna Guttuso, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di costituzione
Terza chiamata
pagina 1 ******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.9.2022 l'avvocato Parte_1
(di seguito, per brevità, opponente) ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 025 2022 9003374826/000, avente ad oggetto “Contributi Cassa Naz. Forense, IVA, Irpef, Irap, Add. Com. e
Reg.”, correlati interessi e relative sanzioni pecuniarie, per complessivi euro 83.755,03.
Nel ricorso vengono richiamate, in particolare, le seguenti cartelle sottese all'intimazione:
1. Cartella 02520110031533819000 17/08/2011 149,18
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AGENZIA ENTRATE -
DIREZIONE PROV.LE DI CAGLIARI-UT CAGLIARI 2 –
canone radioaudizioni;
2. Cartella 02520120017967324000 08/08/2012 133,01
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
[...]
– Controparte_3
Controparte_4
3. Cartella 02520120058274837000 30/03/2013 529,99
[...]
sanzioni; Controparte_2
4. Cartella 02520140004565073000 26/07/2014 857,81 CP_5
, violazione al codice della strada;
[...]
5. Cartella 02520140028738710000 18/02/2015 181,30 Comune di
Cagliari, contravvenzione al codice della strada;
6. Cartella 02520140038909367000 09/07/2015 1.319,99 Comune
di Roma Polizia Urbana, contravvenzione al codice della strada e
Cassa nazionale di previdenza forense sanzioni;
7. Cartella 02520150009852312000 24/09/2015 4.637,37
Controparte_6
2 -
[...]
IRPEF e IVA;
pagina 2
8. Cartella 02520150029342579000 30/05/2016 4.403,46
Controparte_7
–
[...]
IRPEF e IVA;
9. Cartella 02520160001859446000 31/10/2016 1.178,26 CP_5
, contravvenzione al codice della strada;
[...]
10. Cartella 02520160024669114000 25/01/2017 24.796,79 CP_2
Controparte_8
[...]
11. Cartella 02520170004857665000 05/04/2017 4.567,74
Controparte_7
–
[...]
IRPEF e IVA;
12. Cartella 02520170025305739000 18/01/2018 1.910,68 CP_2
Controparte_8
[...]
13. Cartella 02520180012789740000 28/09/2018 327,45
Controparte_7
–
[...]
tassa di registro;
14. Cartella 02520190001408442000 17/01/2019 1.906,37
[...]
CP_2 Controparte_8
[...]
Parte opponente ha inteso impugnare tanto la citata intimazione di pagamento quanto le predette cartelle, e, più in generale, tutti gli atti preliminari, propedeutici e conseguenti ad esse, in quanto illegittimi,
invalidi, illegali e/o nulli.
1.1. In primo luogo, ha affermato l'inesistenza, la nullità e/o l'inefficacia della notifica degli atti, in quanto non avvenuta nei modi di legge ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, e 21 del C.A.D., e la conseguente inefficacia dell'intimazione di pagamento e delle stesse
pagina 3 cartelle poste a fondamento della medesima.
Parte opponente ha dedotto la nullità della notifica degli atti via PEC,
in quanto proveniente “da un indirizzo diverso da quello contenuto nei pubblici registri”, ed ha ulteriormente dedotto che il file pdf allegato, privo dell'estensione “p7m”, non poteva considerarsi un valido documento informatico, non essendone garantita la genuinità, non assicurando il valore di certezza e corrispondenza al documento originale non riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo e mancando della firma digitale.
Parte opponente ha quindi richiamato l'orientamento secondo il quale la notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito effettuata da un soggetto non munito del relativo potere comporta la giuridica inesistenza della notificazione, non suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c..
1.2. Ha quindi affermato l'invalidità dell'intimazione di pagamento,
delle cartelle ad essa sottese e degli altri atti impugnati in quanto emessi in violazione degli artt. 7 della L. n. 212/2000 e 3 della L. n. 241/1990,
oltre che degli artt. 3, 24, 36, 53, 9, 103 e 111 della Costituzione, in quanto privi di motivazione, ovvero illogici e privi di un ragionamento logico-giuridico.
Ed infatti, l' si era limita, genericamente e per Controparte_1
relationem, ad un rinvio al quadro probatorio acquisito, senza riferimento agli elementi di prova raccolti, a spiegazioni e senza alcuna disamina logico-giuridica da cui desumere il percorso argomentativo seguito per giungere alla conclusione esplicitata.
A ciò si aggiungeva il fatto che le cartelle ivi indicate erano state arbitrariamente duplicate nei titoli e negli importi.
Inoltre, l'intimazione di pagamento notificata senza l'allegazione dell'atto prodromico richiamato doveva ritenersi carente in punto di motivazione, con una evidente compressione del diritto di difesa del contribuente, il quale si confronta con un atto privo dei riferimenti
pagina 4 necessari per la sua stessa validità.
Ed ancora, parte opponente ha dedotto la violazione degli artt. 7 L. n.
212/2000 e degli artt. da 3 a 7 della L. n. 241/1990, oltre che degli artt. 3,
24, 36, 53, 9, 103 e 111 della Costituzione, in quanto la cartella di pagamento non era stata preceduta da una richiesta di pagamento (c.d.
avviso bonario).
Al contribuente non era stato preventivamente notificato l'atto formale di irregolarità, ovvero non era stato notificato alcun avviso di accertamento propedeutico all'atto impugnato, e dalla cartella non si potevano desumere tutti i dati necessari alla propria difesa.
Non era stato comunicato l'avvio del procedimento di calcolo d'ufficio dell'importo dei contributi dovuti da parte della
[...]
ed era stata, inoltre, omessa Parte_2
l'indicazione del responsabile del procedimento.
1.3. Parte opponente ha inoltre affermato la nullità degli atti impositivi ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non recanti la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
Sul punto ha rilevato che se la sottoscrizione dell'atto non è quella del capo dell'ufficio titolare, ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio.
Nel caso di specie, non era stato rinvenuto alcun documento che attestasse la delega da parte del titolare dell'ufficio e lo stesso titolare non risultava aver mai sostenuto il pubblico concorso per l'espletamento delle funzioni direttive.
Da ciò conseguiva la nullità assoluta degli atti impugnati.
1.4. Parte opponente ha inoltre rilevato che nell' impugnata intimazione esattoriale non era affatto chiaro e trasparente (e nemmeno era riportato) l'iter che aveva portato l'Amministrazione procedente al
pagina 5 calcolo degli interessi sulla sorte capitale e nemmeno il tasso e/o l'aliquota applicati, rendendo in tal modo difficile, se non impossibile, al contribuente la ricostruzione del calcolo (e quindi della esattezza) degli stessi interessi.
L'intimazione di pagamento era nulla anche in relazione alle sanzioni,
stante la carenza di adeguata motivazione in ordine all'irrogazione delle medesime.
1.5. Infine, parte opponente ha affermato la nullità delle cartelle esattoriali impugnate, in quanto esse dovevano essere precedute da una comunicazione, emanata ai sensi dell'art. 167, commi 8-ter e 8-quater del
D. Lgs n. 917/1986, dove si prevede che l'Amministrazione finanziaria, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, nei confronti di un cittadino residente in un territorio extradoganale perché dichiarato zona franca, cittadino considerato anche come residente all'estero, (vedi in tal senso Direttiva
n. 69/75/CEE del 4 marzo 1969), deve notificare all'interessato apposito avviso, con il quale viene concesso al medesimo la possibilità di fornire nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione del comma
1 o del comma 8-bis del citato art. 167.
Ciò valeva anche per l'opponente, poiché residente in [...], unica
Regione insulare a Statuto Speciale facente della Repubblica Italiana
avente il diritto alla condizione di extradoganalità, in quanto dichiarata e attivata come Zona Franca dal D. Lgs. n.75/1898, di attuazione dell'art. 12 dello Statuto Sardo approvato con la Legge Costituzionale n. 3/1948.
CP_1 2. L' (di seguito ), si è Controparte_9
costituita in giudizio per resistere all'avversa opposizione.
CP_1 L' ha, in primo luogo, eccepito il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario in relazione alle pretese di cui alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto tributi, in ordine ai quali la giurisdizione spetta al
Giudice Tributario.
Ha quindi eccepito l'incompetenza per materia e per territorio in
pagina 6 relazione alle pretese di cui alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto entrate patrimoniali di natura non tributaria, ed in particolare contravvenzioni al codice della strada, per essere competenti,
rispettivamente, i Giudici di Pace di , Roma e Cagliari. CP_5
Con riferimento alle cartelle portanti crediti previdenziali della
[...]
le uniche rientranti nella CP_2 Controparte_8
CP_1 giurisdizione e nella competenza del Tribunale adito, l' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo legittimata a contraddire in ordine alle doglianze che trovavano quale legittimo contraddittore soltanto l'Ente creditore, cui fa capo l'attività censurata dall'opponente.
Ha quindi rilevato che le notifiche a mezzo PEC erano state validamente effettuate all'indirizzo del contribuente
( . Email_1
A tale proposito, ha osservato come tutte le notifiche a mezzo PEC
fossero state eseguite nel pieno rispetto dell'art. 26, comma 2, del D.P.R.
n. 602/1973, vigente all'epoca delle notifiche stesse, introdotto dall'art. 38 del D.L. n. 78/2010, secondo cui “la notifica della cartella può essere
eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata,
all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali
elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della
riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura
civile”.
Di conseguenza, le disposizioni normative richiamate dall'opponente per sostenere le proprie tesi non trovavano applicazione al caso di specie.
Sulla scorta della diposizione normativa sopra citata, se è previsto che la notifica degli atti della riscossione deve essere effettuata al contribuente ad un indirizzo presente nell'indice INI-PEC, non è invece previsto dalla predetta disposizione che tale notifica debba provenire da una PEC presente nei pubblici elenchi.
pagina 7 Infatti, i pubblici registri riguardano unicamente la notificazione e la comunicazione alle Pubbliche Amministrazioni di atti in materia civile,
penale, amministrativa ed altre, ed hanno lo scopo di consentire al terzo,
che deve notificare o comunicare un atto nelle dette materie, di individuare con certezza l'indirizzo PEC.
Diversamente, quando è la Pubblica Amministrazione che invia le notifiche non è necessario, a pena di nullità, l'utilizzo di indirizzi di pubblici registri, rilevando soltanto la provenienza dell'indirizzo dalla
Pubblica Amministrazione.
Nel caso di specie, l'indirizzo utilizzato era chiaramente riferibile
CP_1 all' .
Al riguardo, si evidenzia che la notifica a mezzo PEC presenta,
CP_1 Sul punto, l' ha soggiunto che la notifica a mezzo PEC, rispetto a quella effettuata in modalità analogica, presenta alcune caratteristiche ulteriori che permettono di risalire con certezza al mittente del documento, e quindi all'Autorità da cui lo stesso proviene.
CP_1 In particolare, la riconducibilità del documento al mittente era comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento -
presenti, in pari modo, sia in quella inoltrata in via analogica che in quella inviata in modo informatico (es. intestazione, logo etc.) - anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile – nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso gestore (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio
è stato inviato.
CP_1 L' ha precisato, al riguardo, che ciascun dominio PEC è
attribuibile dal gestore unicamente ad un soggetto e che quello ad essa assegnato attualmente (e precedentemente a ) reca esattamente CP_11
la denominazione del mittente, non lasciando spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana.
pagina 8 Qualora poi il destinatario di una e-mail certificata nutrisse,
comunque, dei sospetti circa il soggetto mittente, e quindi volesse verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio, potrebbe consultare la c.d. “Anagrafe dei domini internet” rappresentata, per quelli con estensione - come nel caso di specie - “.it”, da “Registro.it”, che offre il servizio “who is” che permette, per ciascun dominio, di verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/mail, la data di creazione del dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. “contatto amministrativo”.
CP_1 L' ha quindi affermato l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse doglianze secondo le quali le cartelle e l'intimazione di pagamento impugnate sarebbero carenti di motivazione perché non risulterebbero allegati gli atti presupposti e non sarebbero motivati.
Sul punto, ha rilevato che sia gli estratti ruolo, sia le corrispondenti cartelle e le intimazioni erano stati redatti come previsto dell'art. 25 del
D.P.R. 602/1973, conformemente ai modelli approvati con appositi decreti ministeriali (D.M. 321/99), e contenevano tutti i requisiti ivi contemplati, indicando esattamente l'ente impositore titolare del credito,
il numero del ruolo azionato, la data in cui lo stesso era stato reso esecutivo, i codici tributo, l'anno di riferimento della pretesa, gli importi dovuti per ciascuna voce, compresi gli interessi, le sanzioni, ed i compensi di riscossione dovuti.
L'intimazione di pagamento impugnata, pertanto, conteneva in modo chiaro ed intellegibile tutte quelle indicazioni, previste dalla legge, che consentivano al contribuente di comprendere le ragioni poste alla base delle pretese azionate e verificare l'esattezza dei conteggi delle somme complessivamente richieste.
CP_1 L' ha inoltre rilevato che, successivamente alla notificazione delle cartelle, la prescrizione era stata interrotta da plurimi atti,
dettagliatamente indicati nella memoria di costituzione.
pagina 9 In particolare, ha allegato che l'opponente aveva ricevuto la notifica dei seguenti atti:
- nell'anno 2016, l'intimazione di pagamento n.
02520169010060727000 notificata il 31.10.2016;
- nell'anno 2019, l'intimazione di pagamento n. 02520199009109846
notificata il 5.10.2019;
- nell'anno 2022, l'intimazione di pagamento n. 02520229003374826
notificata il 14.06.2022;
- nell'anno 2022, la C.P.I. notificata l'11.7.2022.
CP_1 L' ha inoltre allegato che i termini prescrizionali in questione erano stati fatti oggetto di sospensione in virtù delle disposizioni che, in conseguenza dello stato di emergenza sanitaria che aveva interessato tutto il territorio nazionale, erano state introdotte a partire dal D.L. n. 18
del 17.3.2020 (decreto c.d. Cura Italia), convertito in L. n. 27 del
24.4.2020, con la finalità di fronteggiare gli effetti economici e sociali conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19.
Tali disposizioni avevano riguardato direttamente anche l'attività della riscossione, stabilendo, tra i vari interventi, la sospensione dei termini per
CP_1 la notifica degli atti di competenza dell' , nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori, durante tutto l'arco temporale intercorso dall'8 marzo 2020
sino al 31 agosto 2021.
3. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 24.1.2023, su richiesta dell'opponente, il giudice ha disposto la chiamata in causa della
[...]
(di seguito, per brevità, Controparte_2
, quale ente impositore individuato nei limiti della CP_2
giurisdizione e della competenza del giudice adito, in quanto titolare del credito azionato con riferimento ad alcune delle cartelle sottese all'intimazione impugnata.
4. Costituitasi in giudizio, la ha, in primo luogo, CP_2
eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività nella proposizione
pagina 10 dell'opposizione, poiché tutte le cartelle impugnate aventi ad oggetto le proprie pretese creditorie erano state regolarmente notificate e non erano state opposte nei termini di legge, ovverosia entro il termine di decadenza di 40 giorni dalla notifica, previsto dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n.
46/1999.
La ha inoltre eccepito il proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva per quanto concerneva i motivi di opposizione aventi ad oggetto asseriti vizi della procedura esattoriale, in quanto, ai sensi dell'art. 18, sesto comma, della L. n. 576/1980, tale procedura è di esclusiva competenza del concessionario della riscossione, mentre la si limita a compilare i ruoli. CP_2
In via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle contestazioni formali formulate dall'opponente, ha richiesto che il giudice, valutata nel merito la sussistenza del proprio credito,
pronunciasse sentenza di condanna dell'opponente al pagamento del dovuto, con conseguente formazione di un titolo esecutivo giudiziale.
Ha inoltre rilevato che, con riferimento all'eccepita prescrizione del debito contributivo oggetto di causa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 della L. n. 576/1980 e dell'art. 66 della L. n. 247/2012, la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo CP_2
accessorio si compie con il decorso di dieci anni, e che, per i contributi,
le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla
[...]
da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 CP_2
e 23 della citata L. n. 576/1980.
Nel caso di specie, con riferimento alla contribuzione minima degli anni 2013 e 2014, i cui pagamenti scadevano dopo il 28 febbraio dell'anno di rispettiva competenza, e pertanto successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 247/2012, il termine di prescrizione applicabile risultava essere quello decennale, non decorso alla data di notificazione del provvedimento opposto.
pagina 11 La peraltro, ne aveva interrotto il decorso, CP_2
rispettivamente, con note del 5.9.2011, ricevuta il 23.9.2011, del
21.5.2013, ricevuta il 5.6.2013, e del 24.7.2015, ricevuta per compiuta giacenza.
5. La causa è stata istruita con produzioni documentali.
Con ordinanza del 7.8.2023 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo relativo alle cartelle sottese all'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
La causa è stata quindi tenuta in decisione, previo deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
******
6. Preliminarmente, si deve dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario, e segnatamente della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari, con riferimento alle pretese creditorie, aventi ad oggetto tributi (canone R.A.I., I.R.PE.F.,
I.V.A. e imposta di registro), sottese alle seguenti cartelle oggetto di impugnazione: n. 025 2011 0031533819 000; n. 025 2012 0017967324
000; n. 025 2015 0009852312 000; n. 025 2015 0029342579 000; n. 025
2017 0004857665 000; n. 025 2018 0012789740 000.
Come è noto, infatti, tutte le impugnazioni avverso gli atti esecutivi mediante i quali viene manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria debbono essere proposte davanti al Giudice Tributario, ai sensi degli artt. 2, comma 1,
secondo periodo, e 19 del D. Lgs. n. 546/1992 (v. Cass. civ., Sezioni
Unite, sentenza n. 13913 del 5.6.2017).
Nel caso di specie, come in quello esaminato dalla Suprema Corte,
l'opposizione proposta si fonda su dei vizi – quali l'omessa o invalida notificazione delle cartelle di pagamento ed altri – che si risolvono nell'impugnazione del primo atto in cui, asseritamente, si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di ben individuati crediti tributari.
pagina 12 7. Sempre in via preliminare, per quanto concerne le pretese creditorie la cui giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario, deve essere dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale relazione alle cartelle e/o ai ruoli aventi ad oggetto delle pretese erariali di carattere patrimoniale, e non tributario, derivanti da violazioni al codice della strada.
In relazione a tali pretese sono infatti competenti i Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Di conseguenza:
- in relazione alle cartelle n. 025 2014 0004565073 000 e n. 025 2016
0001859446 000 è competente il Giudie di Pace di;
CP_5
- in relazione alla cartella n. 025 2014 0038909367 000, limitatamente al ruolo n. 3935/2014, “Comune di Roma ”, è competente CP_12
il Giudie di Pace di Roma;
- in relazione alla cartella n. 025 2014 0028738710 000 è competente il Giudie di Pace di Cagliari.
8. Per quanto sopra esposto, la giurisdizione del Giudice Ordinario e la competenza di questo Tribunale sussistono in relazione alle seguenti cartelle, aventi ad oggetto pretese contributive della CP_2
cartella n. 025 2012 0058274837 000; cartella n. 025 2014 0038909367
000, limitatamente al ruolo della n. 3926/2014; cartella n. CP_2
025 2016 0024669114 000; cartella n. 025 2017 0025305739 000;
cartella n. 025 2019 0001408442 000.
9. Tanto premesso, in relazione alle cartelle da ultimo richiamate,
l'opposizione è infondata, per i motivi di seguito esposti.
9.1. Come è noto, il sistema normativo della riscossione dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge, o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, consente di proporre tre diversi tipi di opposizione:
a) l'opposizione avverso il ruolo, per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, articolo
pagina 13 24, commi 5 e 6, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni (per effetto della modifica introdotta del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14
maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto, per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo, ovvero alla cartella di pagamento, nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora;
c) infine, l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (tra i quali, per quanto rileva in particolare in questa sede, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, oltre che la compensazione, l'intervenuto pagamento della somma precettata, ecc.).
9.2. Risulta comprovata dalla produzione delle relative relate la notifica delle cartelle di pagamento richiamate al § 8 che precede.
Più nel dettaglio:
- la cartella n. 025 2012 0058274837 000 è stata notificata mediante deposito presso la Casa Comunale di Cagliari, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ed è stata allegata la raccomandata informativa, che l'odierno opponente ha ricevuto in data in data 30.3.2013;
- la cartella n. 025 2014 0038909367 000 è stata notificata mediante deposito presso la Casa Comunale di Cagliari, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
ed è stata allegata la raccomandata informativa del 29.6.2015, che l'odierno opponente non ha ritirato per compiuta giacenza (notifica perfezionatasi in data 9.7.2015);
- la cartella n. 025 2016 0024669114 000 è stata notificata a mezzo
PEC in data 25.1.2017;
- la cartella n. 025 2017 0025305739 000 è stata notificata a mezzo
PEC in data 18.1.2018;
pagina 14 - la cartella n. 025 2019 0001408442 000 è stata notificata a mezzo
PEC in data 17.1.2019.
L'intimazione di pagamento n. 025 2022 90033748 26/000 recante la data del 27.5.2022 è stata notificata a mezzo PEC in data 14.6.2022.
9.3. Per quanto concerne il motivo di opposizione avente ad oggetto le notifiche effettuate a mezzo PEC, si osserva che la disciplina relativa alla notifica eseguita con tale modalità dall'agente della riscossione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 50, comma 2, e 26, comma 1, del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, consente la notifica a mezzo PEC
all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta, e richiama la disciplina di dettaglio contenuta al comma 7 dell'art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che contiene ampie precisazioni circa i requisiti della casella postale del destinatario.
La tesi di parte ricorrente secondo cui anche l'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente dovrebbe essere attinto da un pubblico registro si basa su alcune pronunce delle Commissioni Tributarie e sulla previsione speciale contenuta all'art.
3-bis della L. 21 gennaio 1994, n.
53, che tuttavia riguarda le notifiche degli avvocati e non è applicabile per analogia alle notifiche dell'agente della riscossione, per le quali esiste, appunto, la citata disciplina specifica.
Per altro verso, anche la giurisprudenza citata dal ricorrente a supporto della propria tesi è sempre riferita alle notifiche eseguite dagli avvocati
(ci si riferisce all'ordinanza interlocutoria Cass. 3093/2020, cui ha fatto seguito la sentenza resa a seguito di udienza pubblica Cass. 2460/2021).
Inoltre, neppure il recente decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 8 febbraio 2022, n. 58, recante
“Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della
pagina 15 pubblica amministrazione”, prescrive che l'indirizzo di posta elettronica del mittente sia presente in un pubblico registro.
Ne consegue che le notifiche a mezzo PEC sono valide, in quanto
CP_1 effettuate da un indirizzo di certa provenienza dell' , per le ragioni da essa dettagliatamente esposte nella memoria di costituzione.
Si osserva ulteriormente che sono da ritenersi assolutamente generiche le contestazioni di parte opponente successive alla produzione delle relate
CP_1 di notifica, ritualmente effettuata dall' con la propria memoria di costituzione.
Quanto alle contestazioni attinenti alla “omessa, irregolarità, nullità
e/o inesistenza di ogni asserita notifica, delle cartelle sulle quali si fonda
l'intimazione di pagamento e della stessa intimazione, difettando la
certezza legale di ogni attestazione e della documentazione, nonché il
difetto degli adempimenti richiesti dall'art. 140 cpc.”, oltre a quanto già
rilevato in ordine alla notifica a mezzo PEC, si rileva che, in relazione alle prime due cartelle da ultimo richiamate, notificate a mezzo posta,
risultano prodotti tutti gli atti dai quali si evince il rispetto delle formalità
di cui all'art. 140 c.p.c., tra cui gli avvisi di deposito presso la Casa
Comunale e le raccomandate informative.
Quanto alle contestazioni attinenti alla “conformità all'originale della
documentazione solo frammentariamente prodotta, anche in conseguenza
della illeggibilità di timbri, attestazioni, date e riferimenti grafici”, si osserva che parte opponente non ha specificamente indicato quali dei predetti documenti sarebbero illeggibili.
In realtà, le relate e i documenti prodotti sono tutti leggibili e da essi risulta chiaramente il perfezionamento delle notifiche.
Quanto alle contestazioni attinenti alla “riconducibilità della
documentazione ad ogni singola cartella ed alla persona dell'odierno ricorrente”, anche in questo caso si tratta di rilievi generici ed infondati.
Per quanto concerne le cartelle notificate a mezzo posta, si osserva che la relata di notifica riporta, in alto a destra, il numero dell'atto notificato,
pagina 16 mentre per quanto concerne quelle notificate via PEC, sono state prodotte le relative e-mail inviate via PEC, con allegato l'atto notificato.
Le singole cartelle, con la data di notifica di ciascuna di esse, sono poi
CP_1 indicate nell'estratto di ruolo prodotto dall' .
Per quanto concerne la contestazione, riferibile evidentemente alle sole notifiche a mezzo posta, secondo la quale le notifiche sarebbero nulle in quanto “eseguite a mezzo di servizio postale privato e non
attraverso il concessionario esclusivo del servizio postale per la notifica
degli atti impositivi e giudiziari, cioè, , si osserva Controparte_13
che la notifica eseguita per il tramite di un operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla c.d. licenza individuale di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 261/1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D. Lgs.
n. 58/2011 e quella portata dalla L. n. 124/2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del D. Lgs. n. 261/1999 e successive modificazioni, quando,
come nel caso di specie abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari (v.
Cass. civ. Sez. V, sentenza n. 25521 del 12.11.2020); ed infatti, nel regime di cui al D. Lgs. n. 58/2011, la notifica era riservata al solo gestore del servizio postale universale solo allorquando aveva ad oggetto gli atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario.
9.4. Per quanto sopra esposto, ne consegue che parte opponente è da considerarsi decaduta dalla proposizione di tutti i motivi di opposizione indicati nel ricorso diversi da quelli concernenti le notifiche, già
esaminati nel sottoparagrafo che precede, e da quello attinente alla prescrizione che si assume essere maturata successivamente alla notifica degli atti impositivi.
È infatti evidente come nel caso in esame, una volta appurata la validità delle notifiche delle cartelle e dell'intimazione di pagamento,
tanto il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 comma 5 del D. Lgs. n.
46/1999 per l'opposizione avverso il ruolo quanto, quello di 20 giorni
pagina 17 previsto dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione egli atti esecutivi, fossero ampiamente decorsi alla data di proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio (13 settembre 2022).
9.5. Per quanto concerne, invece, la prescrizione successiva alla notifica degli atti impositivi, si rileva che, come osservato dalla difesa della il termine di prescrizione è quello decennale. CP_2
Oltre che della notifica delle cartelle e degli atti interruttivi prodotti dalla difesa della il predetto termine, peraltro non ancora CP_2
decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata,
avvenuta via PEC in data 14.6.2022, è stato in più occasioni interrotto dalla notifica degli atti interruttivi richiamati e prodotti dalla difesa
CP_1 dell' ed è altresì rimasto sospeso ex lege nel periodo dall'8 marzo
2020 fino al 31 agosto 2021.
10. In applicazione della regola della soccombenza, parte opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore di entrambe le controparti.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, con applicazione della vigente tabella per le cause di previdenza di valore da euro 52.000,01 sino ad euro 260.000,00.
Si ritiene che il valore della causa debba essere individuato nell'importo di euro 83.755,03, pari all'intera somma indicata nell'intimazione di pagamento opposta - come peraltro dichiarato nel ricorso ai fini del contributo unificato - in ragione del fatto che i motivi di opposizione proposti hanno riguardato indistintamente tutte le cartelle esattoriali indicate e non solo quelle aventi ad oggetto le pretese della
CP_2
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta la distrazione delle
CP_1 spese in favore del procuratore antistatario dell' , avvocato Marco
Cogoni.
pagina 18
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario con riferimento alle pretese creditorie sottese alle seguenti cartelle oggetto di impugnazione: n. 025 2011 0031533819 000;
n. 025 2012 0017967324 000; n. 025 2015 0009852312 000; n. 025 2015
0029342579 000; n. 025 2017 0004857665 000; n. 025 2018
0012789740 000;
2) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Cagliari in relazione alle pretese creditorie di cui alle seguenti cartelle oggetto di impugnazione:
- quelle di cui alle cartelle n. 025 2014 0004565073 000 e n. 025 2016
0001859446 000, per essere competente il Giudie di Pace di;
CP_5
- quelle di cui alla cartella n. 025 2014 0038909367 000,
limitatamente al ruolo n. 3935/2014, “Comune di Roma Polizia
, per essere competente il Giudie di Pace di Roma;
CP_12
- quelle di cui alla cartella n. 025 2014 002873871+0 000, per essere competente il Giudie di Pace di Cagliari;
3) rigetta l'opposizione avverso le pretese creditorie della
[...]
sottese alle seguenti Controparte_2
cartelle: n. 025 2012 0058274837 000; n. 025 2014 0038909367 000,
limitatamente al ruolo della n. 3926/2014; n. 025 2016 CP_2
0024669114 000; n. 025 2017 0025305739 000; n. 025 2019
0001408442 000;
4) condanna alla rifusione delle spese processuali in Parte_1
favore dell' e della Controparte_1 [...]
, che liquida, per ciascuna delle predette Controparte_2
parti, in euro 7.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dispone la distrazione delle spese liquidate all' in Controparte_1
favore dell'avvocato Marco Cogoni.
pagina 19 Cagliari, 12.3.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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