Decreto decisorio 1 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 01/03/2021, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 00147/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00840/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 840 del 2015, proposto da
Porta Padova S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Paolo Neri, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bernardi, Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Paola Munari, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
nei confronti
Incos Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Zampieri, Gianluca Ghirigatto, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Comunale n. 2015/115 del 10/03/2015 riguardante il piano del commercio al dettaglio su area privata- pianificazione locale delle medie e grandi strutture di vendita.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 18 giugno 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 1 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO