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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 408/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 408/2025 V.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Mattia MANTI (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sigg.ri e Parte_1
hanno esposto: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio civile in Fossano (CN) il 20/12/2005, optando per il regime di separazione dei beni (matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 35, Parte I dell'anno 2005);
1 - che dal matrimonio sono nati i figli , a Savigliano (CN) il 19/04/2010 e Persona_1 Per_2
, a Savigliano (CN) il 23/08/2019;
[...]
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, contestualmente, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto in data 24/02/2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori e nati dal matrimonio, di cui Per_1 Per_2 conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
***
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle
2 note scritte - il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] Parte_1
a Berat (ALBANIA), e , nata il [...] a [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio civile in Fossano (CN) il 20/12/2005, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 35, parte I dell'anno 2005;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
5) Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 24/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 408/2025 V.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Mattia MANTI (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sigg.ri e Parte_1
hanno esposto: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio civile in Fossano (CN) il 20/12/2005, optando per il regime di separazione dei beni (matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 35, Parte I dell'anno 2005);
1 - che dal matrimonio sono nati i figli , a Savigliano (CN) il 19/04/2010 e Persona_1 Per_2
, a Savigliano (CN) il 23/08/2019;
[...]
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, contestualmente, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto in data 24/02/2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori e nati dal matrimonio, di cui Per_1 Per_2 conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
***
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle
2 note scritte - il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] Parte_1
a Berat (ALBANIA), e , nata il [...] a [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio civile in Fossano (CN) il 20/12/2005, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 35, parte I dell'anno 2005;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
5) Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 24/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
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