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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
Sezione Quinta Civile - Specializzata in materia di Impresa
Il Giudice designato, dott.ssa Giovanna Nozzetti ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A nel procedimento n. 11420-1/2024 del ruolo generale affari contenziosi civili promosso da
(N. 74/2023) in persona del Parte_1
Curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Email_1
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Paolo Di Trapani
RESISTENTE
a v e n t e a d o g g e t t o : p r o c e d i m e n t o e x a r t t . 6 7 1 c . p . c .
visti gli atti e i documenti prodotti, letti gli scritti difensivi ed uditi i procuratori delle parti;
Osserva
La a socio unico in liquidazione giudiziale ha promosso, ai sensi CP_2 Parte_1 dell'art 255 CCII, un giudizio al fine di sentir accertare la responsabilità di , unico Controparte_1 amministratore e socio, per aver progressivamente determinato la decozione della società e la correlativa impossibilità per i creditori di soddisfarsi sul suo patrimonio omettendo l'adozione degli adempimenti previsti dagli artt. 2482 ter e 2484 c.c. e proseguendo indebitamente l'attività caratteristica nonostante, a causa delle ingenti perdite, il capitale sociale si fosse ridotto al di sotto del minimo legale sin dall'esercizio chiuso al 31.12.2018 e compiendo altri atti di mala gestio, e per sentirne pronunciare condanna al risarcimento del danno determinato ai sensi dell'art. 2486 c.c., maggiorato degli ulteriori debiti tributari e previdenziali non iscritti in bilancio ed insinuati al passivo e pari a complessivi € 4.765.565,58. r.g. 11420-1/2024
In pendenza del giudizio, col ricorso depositato il 28.11.2024, la Curatela attrice ha chiesto disporsi il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti del convenuto, stante l'incapienza del suo residuo patrimonio rispetto all'entità del credito risarcitorio e il pericolo di imminente ulteriore depauperamento, avendo il alienato quattro cespiti nel breve lasso di CP_1 tempo intercorso tra il 26.5.2022 e il 6.2.2023.
Costituendosi nel sub procedimento cautelare e richiamando le difese esposte nel giudizio di merito, il resistente ha negato di aver assunto una condotta antigiuridica, sostenendo di aver piuttosto operato in prospettiva di espansione dell'attività al fine del mantenimento dei livelli occupazionali e dell'estinzione dei debiti tributari: il piano di investimento della società – consistente nell'apertura di altre sedi nel territorio siciliano – avrebbe infatti comportato un aumento dei ricavi e quindi un ritorno in bonis della società, ma le previsioni aziendali erano state disattese a causa dell'entrata in vigore della normativa GDPR, del venir meno della fornitura dei database da parte di della riduzione della commessa di , delle misure CP_3 Pt_3 emergenziali adottate durante la pandemia Covid – 19, a causa delle quali il comparto non aveva registrato ricavi, delle peculiarità del settore di mercato (servizi di telefonia, internet, etc) nel quale la società operava.
Ha poi contestato la sussistenza del dedotto periculum in mora, obiettando che l'ultima compravendita risaliva a febbraio 2023 e che deponeva senz'altro in senso contrario al rischio di depauperamento della società l'aver offerto la cessione di quattro appartamenti di propria esclusiva proprietà a soddisfacimento del ceto creditorio nell'ambito della proposta di concordato ex art. 240
CCII depositata il 2.10.2024.
Si è quindi opposto alla concessine della cautela e, in via subordinata, ha chiesto limitare al minimo il vincolo.
***
Come noto, il sequestro conservativo, in quanto strumento preordinato alla tutela della garanzia generica che assiste il diritto di credito e diretto ad impedire che il debitore possa compiere atti di disposizione capaci di diminuire la consistenza del proprio patrimonio e da pregiudicare o esporre a pericolo la realizzazione coattiva del credito, postula la concomitante ricorrenza di due presupposti: 1) l'esistenza di un diritto di credito, anche se eventuale, non certo nè liquido, purchè suscettibile di ricevere tutela in sede giudiziale;
2) il fondato timore del creditore di perdere la garanzia del proprio credito.
Trattandosi di rimedio che tutela il credito nel momento dell'attuazione giudiziale e che è dunque strumentale ad un'azione destinata a sfociare in una statuizione di condanna, per la concessione della cautela è sufficiente che il credito, pur se contestato, sub judice o illiquido, appaia probabile sulla scorta degli elementi offerti dalla parte istante e sulla base di un apprezzamento
2 r.g. 11420-1/2024
probabilistico della fondatezza della pretesa e della sua accoglibilità all'esito del futuro giudizio di merito.
Ritiene il Tribunale che, alla stregua della valutazione necessariamente sommaria che connota i procedimenti cautelari, la responsabilità ascritta al convenuta sia assistita da sufficiente fumus, con riferimento alla denunciata violazione del divieto di prosecuzione dell'attività da parte dell'amministratore in violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c. e all'addebito di negligenza nella conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale a garanzia del soddisfacimento dei creditori.
A norma dell'art. 2485, comma 1, c.c., l'organo amministrativo deve senza indugio, ovvero tempestivamente, accertare il verificarsi di una causa di scioglimento della società, quali – tra le altre - la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale o l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, e procedere agli adempimenti previsti dagli artt. 2484 e 2482 ter c.c., e in caso di ritardo o loro omissione, è personalmente responsabile per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.
All'indomani del verificarsi di una causa di scioglimento, dunque, il patrimonio sociale non può più considerarsi destinato alla realizzazione dello scopo sociale, sicché gli amministratori non possono più utilizzarlo a tale fine, ma sono abilitati a compiere soltanto gli atti correlati strumentalmente al diverso fine della liquidazione dei beni, restando agli stessi inibito il compimento di nuovi atti di impresa suscettibili di porre a rischio, da un lato, il diritto dei creditori della società a trovare soddisfacimento sul patrimonio sociale, e, dall'altro, il diritto dei soci a una quota, proporzionale alla partecipazione societaria di ciascuno, del residuo attivo della liquidazione. Costituiscono “nuove operazioni” vietate tutti quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessità inerenti alla liquidazione delle attività sociali – in quanto il patrimonio sociale diviene finalizzato alla garanzia dei creditori – siano compiute dagli amministratori per il conseguimento di un utile sociale e per finalità diverse da quelle di mera liquidazione della società.
Ebbene, parte resistente non contesta le risultanze degli accertamenti condotti dalla
Guardia di Finanza compendiati nell'annotazione di Polizia Giudiziaria del 7.6.2023 (sulla scorta dei quali il Pubblico Ministero ha poi presentato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII) né i dati contabili sulla scorta dei quali la Curatela attrice asserisce che sin dall'esercizio chiuso al 31.12.2018 il capitale sociale si fosse ridotto, a causa delle ingenti perdite, al di sotto del minimo legale e che negli esercizi successivi si fosse registrato un inesorabile incremento della perdita del patrimonio netto come riportato nella tabella seguente
SITUAZIONE 01-01-2023/
ESERCIZIO
ESERCIZIO
ESERCIZIO
ESERCIZIO
ESERCIZIO PATRIMONIAL 13-11-2023 2021 2020 2019 2018 2017 E) Capitale sociale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Patrimonio
-2.425.974,20 -1.650.057,00 -1.380.200,00 -1.497.951,00 -1.172.941,00 -961.073,00 netto Utile (perdita)
-775.917,20 -269.857,00 117.751,00 -325.010,00 -191.869,00 -97.618,00 d'esercizio Utile (perdita) -1.640.057,00 -1.370.200,00 -1.487.951,00 -1.162.941,00 -971.072,00 -873.454,00
3 r.g. 11420-1/2024
a nuovo Ricavi vendite 660.377,54 2.214.205,00 2.405.502,00 1.590.163,00 1.843.267,00 1.331.232,00 e prestazioni Immobilizzazio 83.950,08 59.103,00 59.459,00 42.632,00 65.126,00 1.910,00 ni immateriali Immobilizzazio 263.146,67 131.188,00 113.474,00 122.874,00 134.676,00 26.223,00 ni materiali Immobilizzazio 19.618,00 19.618,00 15.618,00 35.644,00 34.779,00 19.539,00 ni finanziarie Totale 366.714,75 209.909,00 188.551,00 201.150,00 234.581,00 47.672,00 immobilizzazi oni Rimanenze 17.683,00 17.683,00 17.683,00 18.142,00 17.863,00 17.863,00 Totale crediti 1.055.312,28 1.386.218,00 1.253.008,00 1.067.004,00 937.914,00 639.782,00 Debiti verso 0,00 1.184,00 878,00 866,00 903,00 403,00 banche Debiti verso 63.718,70 260.629,00 147.998,00 166.017,00 162.326,00 61.038,00 fornitori Debiti tributari 1.468.713,22 998.759,00 1.841.084,00 1.523.717,00 1.432.742,00 1.038.708,00 Debiti 252.936,55 42.249,00 980.868,00 984.383,00 1.061.798,00 719.300,00 previdenziali Altri debiti 208.015,66 2.044.674,00 518.622,00 657.560,00 257.743,00 300.582,00 Totale debiti 3.911.486,06 3.346.311,00 3.488.572,00 3.331.677,00 2.914.609,00 2.119.628,00
E neppure nega di aver proseguito ciò nonostante l'attività d'impresa, insistendo persino nella realizzazione del piano aziendale di espansione dell'attività, mediante l'apertura di nuove sedi in provincia di Catania e Siracusa. Si limita piuttosto a sostenere che, malgrado la perdita integrale del capitale sociale e nonostante il costante incremento del patrimonio netto negativo, non fossero venuti meno i presupposti della continuità aziendale e ad evidenziare di aver provveduto, negli anni 2019/2022, a versare imposte e contributi al fine di recuperare le morosità pregresse, pagare i debiti correnti e intraprendere le azioni volte ad abbattere il debito fiscale/contributivo, aderendo alle rottamazioni e accedendo a rateazioni.
E però, se è oggettivo l'impegno dell'amministratore nell'ottica del risanamento dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, altrettanto indubitabile è il trend negativo dei risultati della gestione che, se si fa eccezione per l'esercizio 2020, in cui si è registrato un utile di €
117.751,00, sono stati connotati da perdite significative, sistematicamente portate a nuovo, e da una riduzione dei margini per l'attività svolta che l'organo gestorio ha evidenziato in ciascuna delibera di approvazione dei bilanci, pur mantenendo l'impegno della società al sostenimento della stessa anche al fine di mantenere i livelli occupazionali.
I dati di bilancio appaiono inequivocabili nel registrare una significativa perdita incrementale proprio nel periodo dell'attività di espansione commerciale avviata dall'amministratore nell'anno 2019 e mantenuta nonostante il clima di incertezza dovuto alla pandemia e alla contrazione delle commesse;
tanto è vero che nel verbale di assemblea del
30.6.2022, di approvazione del bilancio al 31.12.2021, si riconosceva che il dato (perdite pari ad €
269.857,00, patrimonio netto negativo di € 1.630.058) era legato alle attività di investimento effettuate dalla società per l'apertura delle due nuove sedi operative nelle province di Catania e Siracusa.
4 r.g. 11420-1/2024
Indice significativo di una colpevole sottovalutazione della invero grave situazione di deficit finanziario della società è, peraltro, la decisione dell'odierno resistente, quale socio – amministratore (vds. il verbale assembleare dell'8.1.2022), di elevare il proprio compenso mensile da 2000,00 a 4.000,00 euro proprio nel corso del biennio 2022/23 sebbene il capitale sociale fosse stato eroso da tempo, la società non avesse conseguito alcun apprezzabile miglioramento economico e finanziario e non vi fossero serie prospettive di risanamento, essendo peraltro tutti i dipendenti transitati alla BA Energy srl, società concorrente amministrata dal come CP_1 da quest'ultimo riferito al Curatore nel corso dell'audizione del 7.12.2023.
Può dirsi dunque assolto, sebbene nei limiti della cognizione sommaria propria dell'odierno procedimento, l'onere probatorio della parte ricorrente circa i presupposti della responsabilità dell'organo gestorio ai sensi dell'art. 2486 c.c. essendo l'elemento soggettivo della colpa insito nella prosecuzione dell'attività sociale caratteristica e, a fortiori, nell'assunzione di nuovi rischi in concomitanza con la sua ulteriore espansione.
Ai fini dell'accertamento e della sommaria e certamente provvisoria quantificazione del danno (il giudizio di merito non è infatti stato ancora istruito e la Curatela non ha prodotto una propria consulenza contabile), va fatta applicazione del criterio presuntivo dettato dalla prima parte del terzo comma dell'art. 2486 c.c., individuando il pregiudizio causalmente riferibile all'indebita prosecuzione dell'attività caratteristica nella differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura, e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.
Parte ricorrente ha stimato tale pregiudizio in € 1.253.033,20 corrispondente alla differenza tra il valore negativo del patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale al 13.11.2023 (€
2.425.974,20) e il valore negativo del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio al
31.12.2018 (€ 1.172.941,00), ossia alla differenza tra due valori omogenei non risultando neppure il primo depurato di quei valori contabili (avviamento, immobilizzazioni, risconti attivi, oneri finanziari passivi) che si giustificano soltanto in ottica di continuità aziendale.
In mancanza di alcuna indicazione circa i costi c.d ineliminabili, ossia che sarebbero stati comunque sostenuti, secondo un criterio di normalità, per la fase liquidatoria, chi giudica reputa equo ridurre il pregiudizio presuntivamente accertato ad euro 1.070.000,00, al fine di tenere esente l'organo gestorio dagli oneri che si sarebbero comunque prodotti nel tempo ragionevolmente necessario a liquidare una società avente oggetto e dimensioni corrispondenti a quella oggi sottoposta alla procedura concorsuale.
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Quanto agli ulteriori danni lamentati da parte ricorrente, mentre per addebitare all'odierno resistente il c.d. deficit fallimentare occorrerebbero l'allegazione e la prova dell'idoneità della condotta dell'amministratore a porsi come causa del dissesto ovvero dell'incompletezza/inidoneità della documentazione contabile della società – presupposti carenti già sul piano assertivo, non appaiono allo stato sufficientemente dimostrati gli asseriti pagamenti privi di causale - avendola il resistente analiticamente indicata nello scritto responsivo;
mentre riguardo ai corrispettivi corrisposti alla BA Energy srl in esecuzione del contratto di affidamento dei servizi promozionali in outbound svolti dalla in favore dei propri committenti, datato 30.6.2022, Parte_1 difettano risultanze che pongano seriamente in dubbio lo svolgimento del servizio – per il quale è pacifico che la committente ha continuato a percepire provvigioni da fino al settembre Pt_3 dell'anno successivo (ossia fino alla stipula del contratto di affitto d'azienda) - da parte dell'appaltatrice.
Infine, anche l'allegazione della ricorrente circa l'inadeguatezza del canone di affitto pattuito in € 3.500,00 mensili nel contratto stipulato il 4.7.2023 non è allo stato suffragata da elementi obiettivi, avendo anzi la Curatela chiesto estendersi indagini contabili all'accertamento della congruità di detto corrispettivo.
Al danno patrimoniale sopra indicato vanno, però, aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi del pregiudizio da ritardo nella liquidazione, trattandosi di obbligazione risarcitoria sottratta al principio nominalistico, per cui – tenuto conto del tempo già trascorso e di quello occorrente per la trattazione del giudizio di merito - il credito cautelando va determinato in euro 1.150.000,00.
***
Quanto al periculum in mora, va rammentato che il tenore della disposizione contenuta nell'art. 671 c.p.c. consente di annettere rilievo, nel contesto delle azioni di responsabilità spiegate nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori di società, alla mera ed oggettiva insufficienza della garanzia patrimoniale del debitore rispetto all'entità del credito risarcitorio sommariamente accertato, dovendosi escludere in tale ambito la necessità, prioritaria invece in una visione del periculum in senso dinamico, di dare prova del peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore nella frazione di tempo tra l'insorgenza del credito e il momento della richiesta di concessione del sequestro conservativo.
Nella fattispecie in esame, nondimeno, il rischio della dispersione della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.) si ritrae non soltanto da un elemento di carattere oggettivo costituito dal
(pur non esiguo) valore del residuo patrimonio immobiliare del resistente, avverso la cui stima
(inferiore all'ammontare del credito risarcitorio fin qui accertato, peraltro in misura ampiamente al di sotto della pretesa attorea) non sono state formulate osservazioni, bensì – soprattutto – da un
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elemento di carattere soggettivo che giustifica il timore che il resistente possa compiere ulteriori atti dispositivi del proprio patrimonio.
E' infatti documentato che con atti di compravendita stipulati il 26.5.2022, il 3.8.2022, il
30.1.2023 e il 6.2.2023 – dunque in rapida successione e in concomitanza con l'aggravamento della situazione economica dell'ente amministrato - ha alienato quattro appartamenti di sua CP_1 esclusiva proprietà, spogliandosi di cespiti aventi un valore pari a poco meno di 600.000 euro.
Né a fugare siffatto comprensibile timore è sufficiente che alcuni di tali beni siano stati offerti ai creditori nella proposta di concordato, considerato che l'esito di tale proposta è tuttora incerto e che, comunque, la proposta non include l'intero patrimonio immobiliare del resistente.
La domanda va dunque accolta, con l'imposizione del chiesto vincolo reale sui beni della resistente fino a concorrenza dell'indicato importo.
La regolamentazione delle spese va rinviata alla decisione di merito.
p.q.m.
visti gli artt. 671, 669 sexies e segg. c.p.c.;
AUTORIZZA il sequestro conservativo dei beni (mobili e immobili) e dei crediti di CP_1
, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 1.150.000,00.
[...]
Spese al merito.
Palermo, 14 aprile 2025
Il Giudice
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.,ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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