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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott.ssa Annarita PASCA - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 297 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, (C.F. ), P.IVA_1 [...]
Parte_2
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Lecce
-APPELLANTE-
E
LI AR (C.F.: ), in qualità di presidente del C.F._1
circolo “Svago”, corrente in Galatone (LE), alla via Moro ang. Via Caputi, n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cera del Foro di Lecce
1 – APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE-
La causa è stata decisa il 13.03.2025 con deposito telematico del dispositivo a seguito di note di trattazione scritta e successiva stesura della motivazione
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito il procedimento di primo grado:
“Con ricorso del 08/09/2023 NI RM, come innanzi costituito proponeva opposizione ex art.
22 L. 689/81, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della esecutorietà, dell'ordinanza – ingiunzione n.49100/2023 del 04/07/2023 e notificata l'11/07/2023, emessa dalla
[...]
Controparte_1 Parte_2
L convenuta con detto provvedimento contestava a NI RM che i
[...] Pt_1
militari della Guardia di Finanza di Gallipoli il giorno 05/07/2018, avevano accertato in Galatone presso il circolo privato “Svago” la presenza di numero nove computer funzionanti e collegati alla rete telematica completi di monitor, tastiera e mouse, senza stampante. I detti militari verbalizzavano che i clienti, utilizzando detti computer, potevano giocare su piattaforme messe a disposizione dai concessionari on line. A tal uopo la Guardia di Finanza di Gallipoli contestava al ricorrente l'art. 7 C. 3 quater D.L.
158/012. Detto articolo vieta “…la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all'esercizio di giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”. I militari applicavano la sanzione prevista dall'articolo 1 C. 923 legge 208/015 pari ad €.
20.000, con invito al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 C. 1 L. 689/81, pari ad €.
6.666,66. NI RM con il proprio ricorso contestava la violazione e falsa applicazione dell'articolo
7, comma 3 quater del D.L. 13/09/2012 n. 158. Nonché la Violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 della L. 689/81. Il ricorrente contestava ancora la mancanza dell'elemento psicologico da parte dell'autore della violazione. Infine, NI RM contestava la violazione della L. 241/90,
l'eccesso di potere e il difetto di motivazione. Il ricorrente chiedeva la sospensione della esecutorietà dell'ordinanza impugnata. Inoltre, rendeva noto al giudice che i computer erano stati rubati e perciò non potevano essere confiscati e distrutti. Il magistrato giudicante concedeva la sospensione della esecutorietà
2 dell'ordinanza impugnata. Si costituiva l' e contestava punto per Controparte_1
punto quanto eccepito dal ricorrente con il proprio ricorso. L' convenuta chiedeva il rigetto del Pt_1
ricorso con la dichiarazione di legittimità della prefata ordinanza –ingiunzione, e con la condanna della ricorrente al pagamento della sanzione e alle spese del giudizio. All'udienza del 11/12/2023, le parti chiedevano che la causa venisse rinviata per la decisione.”
Con sentenza n. 745/2024, depositata in data 26.02.2024, il Tribunale di Lecce, rigettata sia l'eccezione secondo cui l'art. 7 comma 3-quater del D.L. 13/09/2012 n. 158 non si applicherebbe ai circoli privati, sia tutti gli altri motivi formulati dall'opponente, ha ritenuto di accogliere parzialmente l'opposizione, riducendo la sanzione irrogata alla somma di euro
2.500,00, non avendo il NI commesso in precedenza violazioni della stessa specie e risultando, dai suoi scritti difensivi, la dichiarazione confessoria che nel circolo de quo venivano effettuate cariche dei conti di gioco. Il Tribunale ha, altresì, revocato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto la confisca e la distruzione degli apparecchi destinati al gioco, essendo questi ultimi stati già oggetto di furto. Ha disposto, inoltre, la sospensione della esecutorietà dell'ordinanza-ingiunzione e ha compensato le spese di lite fra le parti, in quanto l'ordinanza impugnata non è stata del tutto riconfermata.
Con ricorso del 29.03.2024 tempestivamente depositato, l' Controparte_1
[...] [...]
ha Parte_2
interposto gravame avverso la citata pronuncia, affidandolo a tre motivi d'appello, e ha chiesto, in riforma della stessa, il rigetto integrale dell'originario ricorso, con conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Integratosi il contraddittorio, con comparsa di risposta del 29.05.2024, si è costituito anche
NI RM, il quale, chiesto il rigetto dell'appello incidentale, ha spiegato rituale appello incidentale, affidandolo ai motivi di cui appresso, e ha instato per la dichiarazione di totale illegittimità dell'ordinanza opposta, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
La trattazione della causa è avvenuta attraverso il deposito telematico di note scritte.
All'udienza del 13.03.2025, lette le memorie depositate dalle parti, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo contestualmente depositato in cancelleria.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte ritiene, in applicazione della regola di giudizio della cd. ragione più liquida, di poter accordare rilievo prioritario all'esame del primo motivo di appello incidentale, in ragione della idoneità dello stesso ad assorbire ogni ulteriore questione dedotta nella presente fase di giudizio.
1.1. Con tale motivo, l'appellante incidentale NI RM impugna la statuizione con cui il Tribunale, nel rigettare l'eccezione di inapplicabilità ai circoli privati della norma di cui all'art. 7 comma 3 quater del D.L. 13/09/2012 n. 158, ha ritenuto che “Il divieto legislativo non può essere limitato soltanto al “pubblico esercizio”, in quanto si avrebbe ex-lege una disparità di trattamento rispetto al privato. Infatti, basterebbe che l'interessato al gioco on line fosse tesserato in un circolo privato, per eludere la legge in vigore contro la ludopatia. Il circolo privato è un luogo aperto al pubblico dove per poter accedere è sufficiente il tesseramento che è consentito anche ai minori” (così, a p.
3 sentenza gravata). L'assunto – sostenuto dal Tribunale – secondo cui sussisterebbe una parificazione tra i pubblici esercizi e i circoli privati ai fini che qui rilevano, non potrebbe,
a parere dell'appellante incidentale, essere condiviso, trattandosi di equiparazione esclusa dalla legge.
1.1. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 7 co.
3-quater D.L. 158 del 13.12.2012 “è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio di giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
Anche l'art. 1 co. 923 Legge 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità per il 2016) pone il divieto di messa a disposizione di apparecchiature che consentano ai clienti di accedere alle piattaforme di gioco on-line, esclusivamente nei confronti di pubblici esercizi: “ferma restando l'applicazione dell'art. 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell'art. 7 comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio. Il divieto di
4 cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web”.
Ebbene, come dedotto dall'appellante incidentale, il legislatore ha inteso applicare i divieti posti dalle citate disposizioni ai soli pubblici esercizi, con esclusione, dunque, dei circoli privati.
Ciò detto, vero è che, secondo la giurisprudenza dominante, in tutti in casi in cui il circolo privato consenta, con modalità elusive dell'iscrizione sociale, l'ammissione immediata di qualsiasi soggetto, previo pagamento di un biglietto di ingresso e contestuale consegna di una tessera associativa, lo stesso dev'essere equiparato a un pubblico esercizio o a un luogo aperto al pubblico con applicazione della relativa disciplina (ex plurimis, T.A.R. Latina,
(Lazio) sez. I, 01/04/2022, n. 321; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 15/11/2016, n.11312).
Tuttavia, nel caso di specie, l'Amministrazione opposta (su cui grava il relativo onere) non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza degli elementi considerati dirimenti dalla giurisprudenza ai fini dell'equiparazione del circolo privato a un esercizio pubblico o ad un luogo aperto al pubblico. Tali elementi non sono neppure ricavabili dal verbale di sequestro e constatazione delle violazioni amministrative redatto dai militari della Guardia di Finanza in data 28.05.2018, né dalla successiva ordinanza-ingiunzione emessa ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00 prevista dall'art. 1 co. 923 Legge 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità per il 2016) per l'ipotesi di violazione dell'art. 7 co.
3-quater D.L. 158 del 13.12.2012.
Per tali ragioni, il Collegio non ritiene che nella fattispecie in esame vi siano ragioni sufficienti per attribuire al circolo “Svago” natura di pubblico esercizio o di luogo aperto al pubblico.
Peraltro, nella fattispecie de qua, parte ricorrente ha dedotto sin da subito lo status di circolo privato e non di pubblico esercizio del circolo ricreativo “Svago”, depositandone a tal fine l'atto costitutivo e lo statuto. Ebbene, si legge a chiare lettere nel testo dello statuto del circolo “Svago”: “l'aspirante socio dovrà presentare domanda di iscrizione al circolo, la quale sarà esaminata dal Consiglio Direttivo e, se accolta con parere favorevole, la tessera al socio potrà essergli rilasciata presso gli stessi locali del circolo, oppure tramite recapito postale;
il socio con la firma
5 della domanda di iscrizione al circolo dichiara di accettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni e sarà munito di apposita tessera (art. 3 statuto depositato in atti;
allegato n. 2 al ricorso introduttivo, fascicolo di primo grado). Dalla lettera dell'art. 3 dello Statuto del circolo in questione si evince chiaramente che, nel caso di specie, l'ammissione al circolo – diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice – fosse tutt'altro che immediata, e fungibile con una fruizione del circolo come “luogo aperto al pubblico”, non risolvendosi, la stessa, nel semplice pagamento di un biglietto di ingresso e nella contestuale consegna di una tessera associativa, dovendo l'aspirante socio sottoporre la propria istanza di ammissione al consiglio direttivo.
Sicché, in virtù di quanto detto, e in difetto di prova contraria da parte dell' in CP_2
merito al carattere solo formalmente privato del circolo in questione, deve ritenersi l'inapplicabilità della normativa posta alla base della contestazione alla fattispecie in esame.
Pertanto, l'opposizione formulata da NI RM deve essere accolta, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta e del relativo provvedimento con cui è stata disposta la confisca degli apparecchi per cui è causa.
In conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di appello incidentale, tutte le altre questioni, comprese quelle formulate dalla difesa erariale con l'appello principale, devono ritenersi assorbite.
2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
La Corte
- accoglie l'appello incidentale proposto da LI RM e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta revocando il provvedimento di confisca con la stessa emesso;
- assorbito l'appello principale, condanna l' Parte_3
- al pagamento, in favore di NI RM,
[...]
delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in €
4.264,00 (di cui € 264,00 per spese) oltre rimborso forfettario per spese generali, nella
6 misura del 15%, I.v.a. e c.p.a., e, quanto al secondo grado, in € 5.355,50 (di cui € 355,50 per spese), oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, I.v.a. e c.p.a.;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r.
115/2002 a carico dell'appellante principale, se dovuto.
Così deciso in Lecce, il 13.03.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dr.ssa Patrizia Evangelista Dr.ssa Annarita Pasca
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