TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/10/2025, n. 8124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8124 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31978/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: LO BR Presidente Maria Antonietta Ricci giudice NI SC giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31978/2024 promossa da:
(già ) e per essa – giusta procura in data 02 marzo Controparte_1 CP_1 2021 per atto Notaio , Rep. n. 30799 Racc. n. 13217, registrato a Milano DP 1 il 03 Persona_1 marzo 2021 al n. 17297, serie 1T - (v. Doc. 1, , Doc. 18; Doc. 20) - Parte_1 (già codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - Rovigo Parte_2
, partecipante al gruppo Partita IVA rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1 P.IVA_2 Carlotta Casamorata e Marina Vandini, elettivamente domiciliata via PEC
Email_1 RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1 CONVENUTO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza ritualmente notificati, ha chiesto al Tribunale di Milano di “accertare e dichiarare che, a Controparte_1 seguito della cancellazione e conseguente estinzione della Soc. la (CF e PI Controparte_3
), l'ex socio unico, sig. (C.F. ), res.te in P.IVA_3 Controparte_2 CodiceFiscale_2
Trezzo sull'Adda Via Guido Rossa n. 9 (MI), è divenuto proprietario degli immobili ipotecati (Reg. gen
197887, Reg. part. 50079 - Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate di Milano), siti nel Comune di
AG (MI) e identificati al catasto terreni di predetto comune al Foglio 2, Partt. 742, 743, 754,
pagina 1 di 5 756, 757.
Con vittoria di spese e competenze.”
Ha in particolare allegato parte ricorrente che:
- con atto del 13.12.2006 a rogito del Notaio rep. 75978, racc. 15678, munito di Persona_2 formula esecutiva in data 05.02.2007, l'allora Banco di Sicilia S.p.A. aveva stipulato con
[...]
(CF e PI ) un finanziamento ai sensi degli artt. 38 ss. TUB per la Controparte_3 P.IVA_3 somma di € 500.000 che la mutuataria si era obbligata a rimborsare ai patti e alle condizioni pattuite;
a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di mutuo, il Sig.
e la Sig.ra rilasciavano apposita garanzia in favore della banca (v. doc. Controparte_2 Parte_3
23);
- in forza del suddetto Mutuo era stata iscritta ipoteca presso l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate di Milano (Reg. gen 197887, Reg. part. 50079) sugli immobili di proprietà della società mutuataria siti nel Comune di AG (MI) e identificati al catasto terreni di predetto comune al
Foglio 2, Partt. 742, 743, 754, 756, 757 (v. doc. 24);
- successivamente, la mutuataria si era resa inadempiente in ordine ai propri obblighi di restituzione delle somme finanziate, non avendo effettuato alle scadenze pattuite l'integrale pagamento delle rate di ammortamento;
in data 06.04.2017 l'allora creditrice subentrata nel contratto a Controparte_4 seguito dell'incorporazione per fusione del Banco di Sicilia S.p.A., aveva inviato ai debitori una lettera di diffida e messa in mora che, tuttavia, non ha sortito alcun effetto, ragion per cui la mutuataria era stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.;
- risultava cancellata d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 c.c. a partire dal Controparte_3
2/12/2019 (v. doc. 25);
- tuttavia, da un'indagine ipotecaria risultava che gli immobili ipotecati erano tuttora trascritti in favore della società cancellata (v. doc. 27 e doc. 28);
- attuale titolare del credito, tutt'ora vantava nei confronti della società Controparte_1
ora cancellata, un credito pari alla somma complessiva di € 97.730,65 oltre Controparte_3 ulteriori interessi dalla debenza al saldo e ulteriori spese,
- era, pertanto, interesse della società ricorrente far accertare e dichiarare, anche ai fini della trascrizione della cessione degli immobili, che il sig. , ex socio unico e liquidatore Controparte_2
(nonché fideiussore solidalmente responsabile) della società era divenuto Controparte_3
pagina 2 di 5 proprietario degli immobili ipotecati (v. doc. 29).
1).1 , nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio venendone Controparte_2 dichiarata la contumacia all'udienza del 4 marzo 2025. Quindi il Giudice invitava parte ricorrente alla discussione orale con successiva rimessione della causa al collegio.
1).2 Con ordinanza del 27 giugno 2025 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo al fine di consentire a parte ricorrente il deposito di visura storica aggiornata di Quindi, a seguito Controparte_3 di discussione orale, il giudice istruttore rimetteva nuovamente la causa avanti al Collegio per la decisione.
2) La domanda formulata dalla ricorrente è fondata per i motivi che seguono.
Occorre innanzitutto richiamare i principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le note sentenze n. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013, laddove è stato sottolineato come il legislatore della riforma, introducendo nel secondo comma dell'art. 2495 c.c. l'inciso iniziale “Ferma restando l'estinzione della società”, ha introdotto una rilevante innovazione in quanto, una volta terminata la liquidazione con il deposito del bilancio finale, alla cancellazione dal registro delle imprese dell'ente consegue, con effetto costitutivo, l'estinzione dell'ente stesso, sicché i rapporti ancora pendenti devono essere regolati secondo un meccanismo che ben può definirsi, sia pure in senso lato, successorio, in forza del quale alla società – orami estinta irreversibilmente – subentrano i (cessati) soci.
Si legge infatti nella motivazione della Sentenza n. 6070:
- «qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: o a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
o b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta;
o ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio,
o né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato».
pagina 3 di 5 Più nello specifico, nella sentenza si legge che «sono state prospettate tanto l'ipotesi di una successione dei soci, per certi versi analoga a quella che si è visto operare per i residui e le sopravvenienze passive, quanto l'ipotesi che i beni ed i diritti non liquidati vengano a costituire un patrimonio adespota, assimilabile alla figura dell'eredità giacente, per la gestione e la rappresentanza del quale qualunque interessato potrebbe chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale in applicazione analogica dell'art. 528 c.c. e segg.. Quest'ultima soluzione non è però persuasiva. Troppo dissimili appaiono, infatti, i presupposti sui quali riposa l'istituto dell'eredità giacente, e non vi sono ragioni che impongano di ricorrere ad esso in presenza di altre più plausibili ipotesi ricostruttive.
Il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabili a coloro che della società costituivano il sostrato personale.
Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione».
I medesimi principi sono stati ribaditi da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13921 del 22/05/2019; Cass. Sez.
L, Sentenza n. 19580 del 04/08/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2 del 04/01/2022.
Va inoltre rammentato che la disciplina societaria ammette, sia pur implicitamente, la possibilità della cancellazione di una società anche in presenza di attivo, dal momento che l'art. 2490, sesto comma, c.c. prevede la cancellazione d'ufficio delle società che non hanno depositato per tre anni consecutivi il bilancio, sicché il fenomeno lato sensu successorio, ben ricostruito dal Supremo collegio, si pone come unico strumento, fra quelli rinvenibili nel nostro ordinamento, idoneo a regolare i rapporti ancora pendenti al momento dell'estinzione dell'ente e a fornire adeguata tutela all'interesse dei terzi a disporre di un criterio certo per l'individuazione del soggetto (persona fisica o giuridica) cui fare pagina 4 di 5 riferimento per la gestione di tali rapporti (cfr. sul punto anche Cass. Sentenza 9672/2018; Tribunale di
Milano sentenze nn. 4088/2017 e 3975/2023).
Sul punto, vi è prova in atti che è stata cancellata dal registro delle imprese Controparte_3 in data 2 dicembre 2019.
Inoltre, il convenuto era, al momento della cancellazione della società, l'unico socio di
[...]
Controparte_3
Conseguentemente il Tribunale di Milano accerta e dichiara che la proprietà dei beni immobili, oggi formalmente intestati alla società siti nel Comune di AG (MI) e Controparte_3 identificati al catasto terreni di predetto comune al Foglio 2, Partt. 742, 743, 754, 756, 757 sono attualmente di proprietà di . Controparte_2
3) Rilevato che parte resistente né in fase stragiudiziale né in quella di merito si è opposto al riconoscimento della proprietà dei beni oggetto di causa e tenuto conto della natura di accertamento mero del presente giudizio ritiene il Tribunale che sussistono gravi ed eccezionali motivi per dichiarare come irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. accerta e dichiara che la proprietà dei beni immobili, oggi formalmente intestati alla società
siti nel Comune di AG (MI) e identificati al catasto terreni di Controparte_3 predetto comune al Foglio 2, Partt. 742, 743, 754, 756, 757 sono attualmente di proprietà di
[...]
; CP_2
2. spese irripetibili.
Così deciso in Milano, 9 ottobre 2025.
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
NI SC LO BR
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: LO BR Presidente Maria Antonietta Ricci giudice NI SC giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31978/2024 promossa da:
(già ) e per essa – giusta procura in data 02 marzo Controparte_1 CP_1 2021 per atto Notaio , Rep. n. 30799 Racc. n. 13217, registrato a Milano DP 1 il 03 Persona_1 marzo 2021 al n. 17297, serie 1T - (v. Doc. 1, , Doc. 18; Doc. 20) - Parte_1 (già codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - Rovigo Parte_2
, partecipante al gruppo Partita IVA rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1 P.IVA_2 Carlotta Casamorata e Marina Vandini, elettivamente domiciliata via PEC
Email_1 RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1 CONVENUTO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza ritualmente notificati, ha chiesto al Tribunale di Milano di “accertare e dichiarare che, a Controparte_1 seguito della cancellazione e conseguente estinzione della Soc. la (CF e PI Controparte_3
), l'ex socio unico, sig. (C.F. ), res.te in P.IVA_3 Controparte_2 CodiceFiscale_2
Trezzo sull'Adda Via Guido Rossa n. 9 (MI), è divenuto proprietario degli immobili ipotecati (Reg. gen
197887, Reg. part. 50079 - Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate di Milano), siti nel Comune di
AG (MI) e identificati al catasto terreni di predetto comune al Foglio 2, Partt. 742, 743, 754,
pagina 1 di 5 756, 757.
Con vittoria di spese e competenze.”
Ha in particolare allegato parte ricorrente che:
- con atto del 13.12.2006 a rogito del Notaio rep. 75978, racc. 15678, munito di Persona_2 formula esecutiva in data 05.02.2007, l'allora Banco di Sicilia S.p.A. aveva stipulato con
[...]
(CF e PI ) un finanziamento ai sensi degli artt. 38 ss. TUB per la Controparte_3 P.IVA_3 somma di € 500.000 che la mutuataria si era obbligata a rimborsare ai patti e alle condizioni pattuite;
a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di mutuo, il Sig.
e la Sig.ra rilasciavano apposita garanzia in favore della banca (v. doc. Controparte_2 Parte_3
23);
- in forza del suddetto Mutuo era stata iscritta ipoteca presso l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate di Milano (Reg. gen 197887, Reg. part. 50079) sugli immobili di proprietà della società mutuataria siti nel Comune di AG (MI) e identificati al catasto terreni di predetto comune al
Foglio 2, Partt. 742, 743, 754, 756, 757 (v. doc. 24);
- successivamente, la mutuataria si era resa inadempiente in ordine ai propri obblighi di restituzione delle somme finanziate, non avendo effettuato alle scadenze pattuite l'integrale pagamento delle rate di ammortamento;
in data 06.04.2017 l'allora creditrice subentrata nel contratto a Controparte_4 seguito dell'incorporazione per fusione del Banco di Sicilia S.p.A., aveva inviato ai debitori una lettera di diffida e messa in mora che, tuttavia, non ha sortito alcun effetto, ragion per cui la mutuataria era stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.;
- risultava cancellata d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 c.c. a partire dal Controparte_3
2/12/2019 (v. doc. 25);
- tuttavia, da un'indagine ipotecaria risultava che gli immobili ipotecati erano tuttora trascritti in favore della società cancellata (v. doc. 27 e doc. 28);
- attuale titolare del credito, tutt'ora vantava nei confronti della società Controparte_1
ora cancellata, un credito pari alla somma complessiva di € 97.730,65 oltre Controparte_3 ulteriori interessi dalla debenza al saldo e ulteriori spese,
- era, pertanto, interesse della società ricorrente far accertare e dichiarare, anche ai fini della trascrizione della cessione degli immobili, che il sig. , ex socio unico e liquidatore Controparte_2
(nonché fideiussore solidalmente responsabile) della società era divenuto Controparte_3
pagina 2 di 5 proprietario degli immobili ipotecati (v. doc. 29).
1).1 , nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio venendone Controparte_2 dichiarata la contumacia all'udienza del 4 marzo 2025. Quindi il Giudice invitava parte ricorrente alla discussione orale con successiva rimessione della causa al collegio.
1).2 Con ordinanza del 27 giugno 2025 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo al fine di consentire a parte ricorrente il deposito di visura storica aggiornata di Quindi, a seguito Controparte_3 di discussione orale, il giudice istruttore rimetteva nuovamente la causa avanti al Collegio per la decisione.
2) La domanda formulata dalla ricorrente è fondata per i motivi che seguono.
Occorre innanzitutto richiamare i principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le note sentenze n. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013, laddove è stato sottolineato come il legislatore della riforma, introducendo nel secondo comma dell'art. 2495 c.c. l'inciso iniziale “Ferma restando l'estinzione della società”, ha introdotto una rilevante innovazione in quanto, una volta terminata la liquidazione con il deposito del bilancio finale, alla cancellazione dal registro delle imprese dell'ente consegue, con effetto costitutivo, l'estinzione dell'ente stesso, sicché i rapporti ancora pendenti devono essere regolati secondo un meccanismo che ben può definirsi, sia pure in senso lato, successorio, in forza del quale alla società – orami estinta irreversibilmente – subentrano i (cessati) soci.
Si legge infatti nella motivazione della Sentenza n. 6070:
- «qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: o a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
o b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta;
o ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio,
o né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato».
pagina 3 di 5 Più nello specifico, nella sentenza si legge che «sono state prospettate tanto l'ipotesi di una successione dei soci, per certi versi analoga a quella che si è visto operare per i residui e le sopravvenienze passive, quanto l'ipotesi che i beni ed i diritti non liquidati vengano a costituire un patrimonio adespota, assimilabile alla figura dell'eredità giacente, per la gestione e la rappresentanza del quale qualunque interessato potrebbe chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale in applicazione analogica dell'art. 528 c.c. e segg.. Quest'ultima soluzione non è però persuasiva. Troppo dissimili appaiono, infatti, i presupposti sui quali riposa l'istituto dell'eredità giacente, e non vi sono ragioni che impongano di ricorrere ad esso in presenza di altre più plausibili ipotesi ricostruttive.
Il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabili a coloro che della società costituivano il sostrato personale.
Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione».
I medesimi principi sono stati ribaditi da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13921 del 22/05/2019; Cass. Sez.
L, Sentenza n. 19580 del 04/08/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2 del 04/01/2022.
Va inoltre rammentato che la disciplina societaria ammette, sia pur implicitamente, la possibilità della cancellazione di una società anche in presenza di attivo, dal momento che l'art. 2490, sesto comma, c.c. prevede la cancellazione d'ufficio delle società che non hanno depositato per tre anni consecutivi il bilancio, sicché il fenomeno lato sensu successorio, ben ricostruito dal Supremo collegio, si pone come unico strumento, fra quelli rinvenibili nel nostro ordinamento, idoneo a regolare i rapporti ancora pendenti al momento dell'estinzione dell'ente e a fornire adeguata tutela all'interesse dei terzi a disporre di un criterio certo per l'individuazione del soggetto (persona fisica o giuridica) cui fare pagina 4 di 5 riferimento per la gestione di tali rapporti (cfr. sul punto anche Cass. Sentenza 9672/2018; Tribunale di
Milano sentenze nn. 4088/2017 e 3975/2023).
Sul punto, vi è prova in atti che è stata cancellata dal registro delle imprese Controparte_3 in data 2 dicembre 2019.
Inoltre, il convenuto era, al momento della cancellazione della società, l'unico socio di
[...]
Controparte_3
Conseguentemente il Tribunale di Milano accerta e dichiara che la proprietà dei beni immobili, oggi formalmente intestati alla società siti nel Comune di AG (MI) e Controparte_3 identificati al catasto terreni di predetto comune al Foglio 2, Partt. 742, 743, 754, 756, 757 sono attualmente di proprietà di . Controparte_2
3) Rilevato che parte resistente né in fase stragiudiziale né in quella di merito si è opposto al riconoscimento della proprietà dei beni oggetto di causa e tenuto conto della natura di accertamento mero del presente giudizio ritiene il Tribunale che sussistono gravi ed eccezionali motivi per dichiarare come irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. accerta e dichiara che la proprietà dei beni immobili, oggi formalmente intestati alla società
siti nel Comune di AG (MI) e identificati al catasto terreni di Controparte_3 predetto comune al Foglio 2, Partt. 742, 743, 754, 756, 757 sono attualmente di proprietà di
[...]
; CP_2
2. spese irripetibili.
Così deciso in Milano, 9 ottobre 2025.
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
NI SC LO BR
pagina 5 di 5