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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 3769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3769 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15378 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F.: , n, nata a LE (PA), in [...] Parte_1 C.F._1
04/03/1987, elettivamente domiciliata in Palermo, presso lo studio dell'Avv. RUSSO
ANTONIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
(C.F.: , nato a LE (PA), in [...] Controparte_1 C.F._2
28/12/1982, elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'Avv. MILAZZO
GIANLUCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 21/05/2025 le parti concludevano come da rispettive note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero, reso edotto del procedimento, non rassegnava conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla par- te ricorrente, cui la parte resistente ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfaci-
Tribunale di Palermo sez. I civile mento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, gli infruttuosi esperi- menti dei tentativi di conciliazione, nonché il dichiarato intento di non volersi riconcilia- re manifestato in sede presidenziale.
2. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, con- fermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sen- si del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affi- damento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e pro- Pt_2 prio “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei geni- tori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conser- vare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, in linea con le concordi richieste delle parti, deve essere previsto un regime di affidamento condiviso dei figli minori,
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nato a Persona_1 Persona_2
Palermo il 20.01.2018), con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione ma- terna e con la facoltà per il genitore non convivente, , di incontrare Controparte_1
e tenere con sé la prole minore, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, secondo le modalità già indicate in se- no all'ordinanza presidenziale dell'8.7.2023 e segnatamente:
- per tre giorni alla settimana (in mancanza di accordo, martedì, giovedì e sabato) per 4 ore continuative al giorno, con facoltà di prelevarli dal domicilio domestico e di re- carli con sé;
- a settimane alterne, nel fine settimana dalla mattina del sabato alla sera della do- menica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernot- tamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 1 al
15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole mi- nore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività na- talizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'al- tro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente mo- dificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il co- niuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole minore.
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Non appaiono sussistere i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale in favo- re della ricorrente – neppure richiesta dalla medesima – in considerazione del fatto che, in base alle emergenze processuali ed alla attività istruttoria espletata, risulta che la me- desima ed i figli hanno da tempo lasciato l'abitazione coniugale sita in Via Daniel De Foe
n. 3 Palermo e vivono, invece, presso altra abitazione.
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riguardo alle domande di contenuto economico e, segnatamente, all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, si deve premettere che, a seguito della separa- zione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i geni- tori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimen- tare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, il parametro di rife- rimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle so- stanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge;
ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr.
Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mante- nimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. In quest'ottica, al fine di da- re seguito al suddetto principio di proporzionalità, la determinazione dell'ammontare del suindicato assegno di mantenimento deve tenere in considerazione le attuali esigenze
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i geni- tori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che la sig.ra ha proposto una domanda diretta Pt_1 ad ottenere un assegno di mantenimento di € 400,00 per i figli della coppia (e, segnata- mente, di € 200,00 per ciascuno figlio), oltre a richiedere il contributo della parte resi- stente alle spese straordinarie nell'interesse dei minori nella misura del 50%, secondo le indicazioni fornite al riguardo dal protocollo adottato dal Tribunale di Palermo, e la cor- responsione per intero dell'assegno unico.
Parte resistente ha invece domandato all'intestato Tribunale di essere onerato a corri- spondere, a titolo di mantenimento in favore dei figli, la somma di €300,00 mensili
(150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie documentate.
Con ordinanza del 7.11.2024, lo scrivente Giudice, ai fini di una più sollecita defini- zione della controversia, ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.: “affido condiviso dei minori nato a [...] il [...], ed Per_3
, nato a Palermo il [...], ad [...] i genitori con domicilio prevalen- Per_2 te materno e regime di frequentazione stabilito in ordinanza presidenziale;
obbligo a ca- rico d di versare entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1 Parte_1 la complessiva somma di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia (€ 175,00 ciascuno), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat;
ritenuto che
la medesima parte deve essere, inoltre, dichiarata tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019”.
Detta proposta conciliativa, a cui la ricorrente non ha aderito, è stata elaborata te- nendo conto delle presumibili condizioni economiche delle parti, considerato anche il mancato ottemperamento da parte della sig. dell'obbligo di produrre in giudizio Pt_1 sin dalla fase presidenziale copia della documentazione reddituale degli ultimi tre anni.
Ciò posto, risulta che, in ragione della documentazione fiscale depositata, su successi- vo invito del Tribunale, dalla ricorrente in data 9.5.2025, la stessa – benché dichiari di non svolgere alcuna attività lavorativa – abbia un reddito da lavoro dipendente (e assimi- lati) pari ad euro 10.494,71, per l'anno 2022, e di euro 13.194,17, per l'anno 2023.
Risulta, invece, in base alla documentazione versata in atti in data 18.5.2025 (già prodotta il 28.9.2022), che il sig. – di professione muratore – dal 2019 al CP_1
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile 2021 non abbia presentato dichiarazione dei redditi, né abbia percepito “redditi certifi- cati”.
È emerso pure che lo stesso sia titolare di un immobile sito in Via Luoghicelli n. 4
(piano terra) Palermo, identificato al foglio 14, particella 2669, e di un immobile sito in
Via Mary Schelley Palermo, identificato al foglio 14, particella 1253703 (come da visura attuale per soggetto al 12.10.2022), oltre ad essere titolare di un autoveicolo di tipo Jeep
(targata FS198LV).
Alla luce di tali presumibili condizioni reddituali e patrimoniali (valutate sulla base della modesta produzione documentale delle parti), nonché delle ordinarie esigenze di vita dei due figli e ) e della fissazione del domicilio preva- Per_2 Controparte_2 lente dei medesimi presso l'abitazione materna, appare equo che il sig. sia te- CP_1 nuto a versare alla sig.ra – con decorrenza dalla data della presente decisione – la Pt_1 somma complessiva di euro 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei fi- gli della coppia (€ 175,00 ciascuno), entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di riferimento, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, come per legge.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli av- vocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
Si deve inoltre ritenere che la sig.ra , nella qualità di genitore collocatario della Pt_1 prole, abbia diritto di percepire l'intero assegno unico per la figli.
5. SPESE
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale re- ciproca delle parti, si ritengono sussistere i motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni con- traria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...], in Parte_1 data 04/03/1987, e nato a [...], in data [...], che hanno Controparte_1 contratto matrimonio, con rito civile, in Carini, in data 01/09/2009, trascritto nei regi- stri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 76, parte II, serie A, dell'anno 2009; dispone l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia , nato Controparte_2
a Palermo il 29.03.2012, e , nato a Palermo il [...], ad [...]- Persona_2
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile trambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita del ge- nitore non convivente secondo le modalità di cui in parte motiva, fatti salvi diversi ac- cordi liberamente stretti dalle parti;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_3
, la complessiva somma di euro 350,00 mensili (di cui euro 175,00 per ciascun fi-
[...] glio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT;
dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da Controparte_1 sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; dichiara che ha diritto di percepire l'intero assegno unico per i figli, Parte_1 nella qualità di genitore collocatario;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente uf- ficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Pa- lermo, in data 2/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott.ssa Gabriella Giammona e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal dott. Salvatore Casarrubea, magi- strato ordinario in tirocinio
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15378 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F.: , n, nata a LE (PA), in [...] Parte_1 C.F._1
04/03/1987, elettivamente domiciliata in Palermo, presso lo studio dell'Avv. RUSSO
ANTONIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
(C.F.: , nato a LE (PA), in [...] Controparte_1 C.F._2
28/12/1982, elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'Avv. MILAZZO
GIANLUCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 21/05/2025 le parti concludevano come da rispettive note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero, reso edotto del procedimento, non rassegnava conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla par- te ricorrente, cui la parte resistente ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfaci-
Tribunale di Palermo sez. I civile mento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, gli infruttuosi esperi- menti dei tentativi di conciliazione, nonché il dichiarato intento di non volersi riconcilia- re manifestato in sede presidenziale.
2. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, con- fermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sen- si del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affi- damento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e pro- Pt_2 prio “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei geni- tori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conser- vare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, in linea con le concordi richieste delle parti, deve essere previsto un regime di affidamento condiviso dei figli minori,
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nato a Persona_1 Persona_2
Palermo il 20.01.2018), con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione ma- terna e con la facoltà per il genitore non convivente, , di incontrare Controparte_1
e tenere con sé la prole minore, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, secondo le modalità già indicate in se- no all'ordinanza presidenziale dell'8.7.2023 e segnatamente:
- per tre giorni alla settimana (in mancanza di accordo, martedì, giovedì e sabato) per 4 ore continuative al giorno, con facoltà di prelevarli dal domicilio domestico e di re- carli con sé;
- a settimane alterne, nel fine settimana dalla mattina del sabato alla sera della do- menica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernot- tamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 1 al
15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole mi- nore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività na- talizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'al- tro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente mo- dificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il co- niuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole minore.
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Non appaiono sussistere i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale in favo- re della ricorrente – neppure richiesta dalla medesima – in considerazione del fatto che, in base alle emergenze processuali ed alla attività istruttoria espletata, risulta che la me- desima ed i figli hanno da tempo lasciato l'abitazione coniugale sita in Via Daniel De Foe
n. 3 Palermo e vivono, invece, presso altra abitazione.
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riguardo alle domande di contenuto economico e, segnatamente, all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, si deve premettere che, a seguito della separa- zione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i geni- tori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimen- tare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, il parametro di rife- rimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle so- stanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge;
ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr.
Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mante- nimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. In quest'ottica, al fine di da- re seguito al suddetto principio di proporzionalità, la determinazione dell'ammontare del suindicato assegno di mantenimento deve tenere in considerazione le attuali esigenze
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i geni- tori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che la sig.ra ha proposto una domanda diretta Pt_1 ad ottenere un assegno di mantenimento di € 400,00 per i figli della coppia (e, segnata- mente, di € 200,00 per ciascuno figlio), oltre a richiedere il contributo della parte resi- stente alle spese straordinarie nell'interesse dei minori nella misura del 50%, secondo le indicazioni fornite al riguardo dal protocollo adottato dal Tribunale di Palermo, e la cor- responsione per intero dell'assegno unico.
Parte resistente ha invece domandato all'intestato Tribunale di essere onerato a corri- spondere, a titolo di mantenimento in favore dei figli, la somma di €300,00 mensili
(150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie documentate.
Con ordinanza del 7.11.2024, lo scrivente Giudice, ai fini di una più sollecita defini- zione della controversia, ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.: “affido condiviso dei minori nato a [...] il [...], ed Per_3
, nato a Palermo il [...], ad [...] i genitori con domicilio prevalen- Per_2 te materno e regime di frequentazione stabilito in ordinanza presidenziale;
obbligo a ca- rico d di versare entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1 Parte_1 la complessiva somma di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia (€ 175,00 ciascuno), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat;
ritenuto che
la medesima parte deve essere, inoltre, dichiarata tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019”.
Detta proposta conciliativa, a cui la ricorrente non ha aderito, è stata elaborata te- nendo conto delle presumibili condizioni economiche delle parti, considerato anche il mancato ottemperamento da parte della sig. dell'obbligo di produrre in giudizio Pt_1 sin dalla fase presidenziale copia della documentazione reddituale degli ultimi tre anni.
Ciò posto, risulta che, in ragione della documentazione fiscale depositata, su successi- vo invito del Tribunale, dalla ricorrente in data 9.5.2025, la stessa – benché dichiari di non svolgere alcuna attività lavorativa – abbia un reddito da lavoro dipendente (e assimi- lati) pari ad euro 10.494,71, per l'anno 2022, e di euro 13.194,17, per l'anno 2023.
Risulta, invece, in base alla documentazione versata in atti in data 18.5.2025 (già prodotta il 28.9.2022), che il sig. – di professione muratore – dal 2019 al CP_1
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile 2021 non abbia presentato dichiarazione dei redditi, né abbia percepito “redditi certifi- cati”.
È emerso pure che lo stesso sia titolare di un immobile sito in Via Luoghicelli n. 4
(piano terra) Palermo, identificato al foglio 14, particella 2669, e di un immobile sito in
Via Mary Schelley Palermo, identificato al foglio 14, particella 1253703 (come da visura attuale per soggetto al 12.10.2022), oltre ad essere titolare di un autoveicolo di tipo Jeep
(targata FS198LV).
Alla luce di tali presumibili condizioni reddituali e patrimoniali (valutate sulla base della modesta produzione documentale delle parti), nonché delle ordinarie esigenze di vita dei due figli e ) e della fissazione del domicilio preva- Per_2 Controparte_2 lente dei medesimi presso l'abitazione materna, appare equo che il sig. sia te- CP_1 nuto a versare alla sig.ra – con decorrenza dalla data della presente decisione – la Pt_1 somma complessiva di euro 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei fi- gli della coppia (€ 175,00 ciascuno), entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di riferimento, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, come per legge.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli av- vocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
Si deve inoltre ritenere che la sig.ra , nella qualità di genitore collocatario della Pt_1 prole, abbia diritto di percepire l'intero assegno unico per la figli.
5. SPESE
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale re- ciproca delle parti, si ritengono sussistere i motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni con- traria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...], in Parte_1 data 04/03/1987, e nato a [...], in data [...], che hanno Controparte_1 contratto matrimonio, con rito civile, in Carini, in data 01/09/2009, trascritto nei regi- stri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 76, parte II, serie A, dell'anno 2009; dispone l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia , nato Controparte_2
a Palermo il 29.03.2012, e , nato a Palermo il [...], ad [...]- Persona_2
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile trambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita del ge- nitore non convivente secondo le modalità di cui in parte motiva, fatti salvi diversi ac- cordi liberamente stretti dalle parti;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_3
, la complessiva somma di euro 350,00 mensili (di cui euro 175,00 per ciascun fi-
[...] glio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT;
dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da Controparte_1 sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; dichiara che ha diritto di percepire l'intero assegno unico per i figli, Parte_1 nella qualità di genitore collocatario;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente uf- ficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Pa- lermo, in data 2/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott.ssa Gabriella Giammona e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal dott. Salvatore Casarrubea, magi- strato ordinario in tirocinio
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile