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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 10/06/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 608/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 608/2024 promossa da:
, C.F. con l'avv. TIZIANA GEREVINI Parte_1 C.F._1
- CO - contro
C.F. , con l'avv. SARA ARTIVI CP_1 C.F._2
- IS – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da conclusioni congiunte già depositate in atti.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo di dichiarare la separazione personale dei Coniugi con addebito al CP_1
marito per condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio;
di porre a carico del IS il pagina 1 di 4 versamento mensile della somma di € 600,00 in favore della moglie a titolo di mantenimento, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese;
- di assegnare alla CO la casa coniugale sita in Piacenza, via Marinai d'Italia 1.
A sostegno delle proprie conclusioni, la CO deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in data 19 maggio 1978 in Shebin El Kom (Egitto), atto registrato all'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Piacenza al n. 286 Parte II, serie C, Anno 2021; - dall'unione nascevano due figli oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- da tempo l'unione tra i era entrata in Per_1
profonda crisi, ormai divenuta irreversibile;
- la CO si era sempre dedicata esclusivamente alla famiglia e dipendeva economicamente dal marito, il quale da diverso tempo, non le forniva neanche i mezzi necessari per le proprie esigenze alimentari e di salute;
- in data 29 febbraio 2024, il IS si allontanava definitivamente dalla casa familiare per recarsi in Egitto, manifestando l'intenzione di unirsi in matrimonio con un'altra donna, senza lasciare nulla alla moglie per il suo sostentamento;
- il
IS percepiva una retribuzione mensile di circa € 2.000,00 a titolo di pensione, mentre la
CO non aveva reddito;
- la casa familiare, sita in Piacenza, via Marinai d'Italia 1, era un alloggio popolare Per_2
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del Presidente di Sezione civile dott.ssa Marisella Gatti del 10 aprile 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Mariachiara Vanini, la quale con decreto del 12 aprile 2024 fissava l'udienza del 16 luglio 2024 per la comparizione personale delle Parti, assegnando alla CO termine per la notifica del ricorso e del decreto alla Controparte nonché termine al IS per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva di CP_1 pronunciare la separazione personale dei Coniugi, rigettando l'avversaria domanda di addebito nonché la richiesta di mantenimento in favore della CO e la domanda di assegnazione della casa familiare in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge.
A sostegno di tali conclusioni, Parte resistente eccepiva: - di avere sempre provveduto, con impegno e dedizione, al benessere della propria famiglia fino a quando le sue condizioni di salute ed economiche gli avevano consentito di farlo;
- i si univano in matrimonio in Egitto in data 19 maggio 1978 e Per_1 dalla loro unione nascevano tre figli , e quest'ultimo residente in [...]; - era Per_3 CP_1 Per_4
arrivato in Italia nel 2004, mentre la moglie per ricongiungimento familiare nel 2012; - dal 23 ottobre
2008, era assegnatario di un alloggio ERP sito nel Comune di Piacenza in Via Marinai d'Italia; - dal
2014 era affetto da Psicosi Depressiva e dal 2022 era stabilmente in cura presso il Centro di Salute
Mentale di Piacenza;
- dal 2024, anche a causa della crisi coniugale, il quadro clinico era peggiorato e,
pagina 2 di 4 stante l'indifferenza dei suoi familiari, decideva di recarsi in Egitto ove risiedeva uno dei figli e rientrato in Italia, apprendeva che la moglie, approfittando della sua assenza, aveva sostituito le chiavi di accesso della casa familiare;
- in data 22 aprile 2024, effettuava un nuovo accesso presso Centro di
Salute Mentale, ove gli veniva diagnosticata una “psicosi depressiva con ideazioni deliranti a sfondo persecutorio” e la psichiatra, dott.ssa attestava che il suo quadro clinico, unito a quello Per_5
organico (ipertensione arteriosa, diabete mellito e vasculopatia) ,interferiva con le proprie capacità di svolgere le attività quotidiane e si rivolgeva, pertanto, ai Servizi Sociali di Piacenza per reperire un alloggio momentaneo, i quali gli offrirono dapprima un posto letto presso un dormitorio e poi dal 22 maggio 2024 un alloggio presso la residenza protetta - percepiva mensilmente la somma Persona_6 di € 534,40 a titolo di pensione, il reddito lordo nel 2023 ammontava ad € 6.038,62 e quello del 2022 ammontava ad € 13.243,26 e non era titolare di un conto corrente ma possedeva una postepay evolution ove veniva accreditata la pensione con un saldo al 5 giugno 2024 di € 459,54; - aveva un debito con pari ad € 1.143,72 alla data del 2 maggio 2023, che si era impegnato a sanare entro 12 CP_2 mesi e corrispondeva alla struttura ospitante la somma di € 300,00 mensili (€ 9,86 al giorno); - la domanda di assegnazione della casa familiare era da considerarsi inammissibile per mancanza dei presupposti, non essendovi figli minori e/o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti ed essendo il contratto di locazione dell'immobile intestato unicamente al marito.
A seguito del deposito delle rispettive memorie difensive, alla prima udienza il Giudice sentiva liberamente le Parti con l'ausilio di un interprete e rinviava la causa all'udienza del 19 settembre 2024.
Successivamente, la causa veniva assegnata al giudice, dott.ssa Laura Ventriglia, per effetto del provvedimento del Presidente del Tribunale n. 27 del 2024, la quale anticipava l'udienza al 16 settembre 2024 ed in occasione della quale, i Procuratori delle parti rappresentavano che erano in corso serie trattative volte al componimento bonario della vertenza e chiedevano un rinvio al fine di raggiungere un accordo definitivo ed eventualmente formulare conclusioni congiunte. Il Giudice rinviava così la causa all'udienza del 17 dicembre 2024 e successivamente, su concorde richiesta delle
Parti, all'udienza del 15 aprile 2024 e poi a quella del 15 maggio 2024, che si svolgeva in modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c. ed in vista della quale le Parti formulavano conclusioni congiunte;
sicché il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
***
Nelle corso del giudizio, le Parti hanno raggiunto un accordo definitivo, così come da conclusioni congiunte depositate in atti, in ordine alla domanda di separazione ed alle relative condizioni.
pagina 3 di 4 In particolare, la CO ha rinunciato alle domande di addebito della separazione e di previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore mentre il IS ha dichiarato di acconsentire affinché la moglie continui ad abitare la casa coniugale sita in Piacenza, Via Marinai d'Italia 1 di proprietà Per_2
Ad avviso del Tribunale tali conclusioni sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento e vanno, pertanto, integralmente accolte.
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche sotto tale profilo, va disposta la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, in conformità alle conclusioni congiunte formulate dalle Parti, così decide:
− dichiara la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli Parte_1 CP_1
stessi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
− dà atto che rimarrà a vivere nell'immobile adibito a casa coniugale sita in Parte_1
Piacenza Via Marinai d'Italia 1 di proprietà facendosi carico in via esclusiva di tutte le Per_2 spese riferite all'immobile (pagamento del canone di locazione, delle spese accessorie e utenze) nonché impegnandosi a comunicare alla Proprietà la modifica dell'intestazione del contratto di locazione ed occupandosi personalmente di tutte le relative pratiche burocratiche ed altresì che preleverà i propri effetti personali presenti nell'abitazione familiare entro 30 giorni CP_1
dalla pubblicazione della sentenza, previo congruo preavviso alla moglie;
− dà atto che la Parte ricorrente ha rinunciato alla domanda concernente l'assegno di mantenimento in proprio favore e che le Parti hanno già regolato ogni questione economica;
− ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
− pone definitivamente a carico dell'Erario le spese dell'Interprete di lingua araba Pt_2
come già liquidate con decreto in data 2 settembre 2024, essendo entrambe le Parti
[...]
ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 10 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 608/2024 promossa da:
, C.F. con l'avv. TIZIANA GEREVINI Parte_1 C.F._1
- CO - contro
C.F. , con l'avv. SARA ARTIVI CP_1 C.F._2
- IS – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da conclusioni congiunte già depositate in atti.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo di dichiarare la separazione personale dei Coniugi con addebito al CP_1
marito per condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio;
di porre a carico del IS il pagina 1 di 4 versamento mensile della somma di € 600,00 in favore della moglie a titolo di mantenimento, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese;
- di assegnare alla CO la casa coniugale sita in Piacenza, via Marinai d'Italia 1.
A sostegno delle proprie conclusioni, la CO deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in data 19 maggio 1978 in Shebin El Kom (Egitto), atto registrato all'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Piacenza al n. 286 Parte II, serie C, Anno 2021; - dall'unione nascevano due figli oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- da tempo l'unione tra i era entrata in Per_1
profonda crisi, ormai divenuta irreversibile;
- la CO si era sempre dedicata esclusivamente alla famiglia e dipendeva economicamente dal marito, il quale da diverso tempo, non le forniva neanche i mezzi necessari per le proprie esigenze alimentari e di salute;
- in data 29 febbraio 2024, il IS si allontanava definitivamente dalla casa familiare per recarsi in Egitto, manifestando l'intenzione di unirsi in matrimonio con un'altra donna, senza lasciare nulla alla moglie per il suo sostentamento;
- il
IS percepiva una retribuzione mensile di circa € 2.000,00 a titolo di pensione, mentre la
CO non aveva reddito;
- la casa familiare, sita in Piacenza, via Marinai d'Italia 1, era un alloggio popolare Per_2
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del Presidente di Sezione civile dott.ssa Marisella Gatti del 10 aprile 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Mariachiara Vanini, la quale con decreto del 12 aprile 2024 fissava l'udienza del 16 luglio 2024 per la comparizione personale delle Parti, assegnando alla CO termine per la notifica del ricorso e del decreto alla Controparte nonché termine al IS per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva di CP_1 pronunciare la separazione personale dei Coniugi, rigettando l'avversaria domanda di addebito nonché la richiesta di mantenimento in favore della CO e la domanda di assegnazione della casa familiare in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge.
A sostegno di tali conclusioni, Parte resistente eccepiva: - di avere sempre provveduto, con impegno e dedizione, al benessere della propria famiglia fino a quando le sue condizioni di salute ed economiche gli avevano consentito di farlo;
- i si univano in matrimonio in Egitto in data 19 maggio 1978 e Per_1 dalla loro unione nascevano tre figli , e quest'ultimo residente in [...]; - era Per_3 CP_1 Per_4
arrivato in Italia nel 2004, mentre la moglie per ricongiungimento familiare nel 2012; - dal 23 ottobre
2008, era assegnatario di un alloggio ERP sito nel Comune di Piacenza in Via Marinai d'Italia; - dal
2014 era affetto da Psicosi Depressiva e dal 2022 era stabilmente in cura presso il Centro di Salute
Mentale di Piacenza;
- dal 2024, anche a causa della crisi coniugale, il quadro clinico era peggiorato e,
pagina 2 di 4 stante l'indifferenza dei suoi familiari, decideva di recarsi in Egitto ove risiedeva uno dei figli e rientrato in Italia, apprendeva che la moglie, approfittando della sua assenza, aveva sostituito le chiavi di accesso della casa familiare;
- in data 22 aprile 2024, effettuava un nuovo accesso presso Centro di
Salute Mentale, ove gli veniva diagnosticata una “psicosi depressiva con ideazioni deliranti a sfondo persecutorio” e la psichiatra, dott.ssa attestava che il suo quadro clinico, unito a quello Per_5
organico (ipertensione arteriosa, diabete mellito e vasculopatia) ,interferiva con le proprie capacità di svolgere le attività quotidiane e si rivolgeva, pertanto, ai Servizi Sociali di Piacenza per reperire un alloggio momentaneo, i quali gli offrirono dapprima un posto letto presso un dormitorio e poi dal 22 maggio 2024 un alloggio presso la residenza protetta - percepiva mensilmente la somma Persona_6 di € 534,40 a titolo di pensione, il reddito lordo nel 2023 ammontava ad € 6.038,62 e quello del 2022 ammontava ad € 13.243,26 e non era titolare di un conto corrente ma possedeva una postepay evolution ove veniva accreditata la pensione con un saldo al 5 giugno 2024 di € 459,54; - aveva un debito con pari ad € 1.143,72 alla data del 2 maggio 2023, che si era impegnato a sanare entro 12 CP_2 mesi e corrispondeva alla struttura ospitante la somma di € 300,00 mensili (€ 9,86 al giorno); - la domanda di assegnazione della casa familiare era da considerarsi inammissibile per mancanza dei presupposti, non essendovi figli minori e/o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti ed essendo il contratto di locazione dell'immobile intestato unicamente al marito.
A seguito del deposito delle rispettive memorie difensive, alla prima udienza il Giudice sentiva liberamente le Parti con l'ausilio di un interprete e rinviava la causa all'udienza del 19 settembre 2024.
Successivamente, la causa veniva assegnata al giudice, dott.ssa Laura Ventriglia, per effetto del provvedimento del Presidente del Tribunale n. 27 del 2024, la quale anticipava l'udienza al 16 settembre 2024 ed in occasione della quale, i Procuratori delle parti rappresentavano che erano in corso serie trattative volte al componimento bonario della vertenza e chiedevano un rinvio al fine di raggiungere un accordo definitivo ed eventualmente formulare conclusioni congiunte. Il Giudice rinviava così la causa all'udienza del 17 dicembre 2024 e successivamente, su concorde richiesta delle
Parti, all'udienza del 15 aprile 2024 e poi a quella del 15 maggio 2024, che si svolgeva in modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c. ed in vista della quale le Parti formulavano conclusioni congiunte;
sicché il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
***
Nelle corso del giudizio, le Parti hanno raggiunto un accordo definitivo, così come da conclusioni congiunte depositate in atti, in ordine alla domanda di separazione ed alle relative condizioni.
pagina 3 di 4 In particolare, la CO ha rinunciato alle domande di addebito della separazione e di previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore mentre il IS ha dichiarato di acconsentire affinché la moglie continui ad abitare la casa coniugale sita in Piacenza, Via Marinai d'Italia 1 di proprietà Per_2
Ad avviso del Tribunale tali conclusioni sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento e vanno, pertanto, integralmente accolte.
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche sotto tale profilo, va disposta la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, in conformità alle conclusioni congiunte formulate dalle Parti, così decide:
− dichiara la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli Parte_1 CP_1
stessi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
− dà atto che rimarrà a vivere nell'immobile adibito a casa coniugale sita in Parte_1
Piacenza Via Marinai d'Italia 1 di proprietà facendosi carico in via esclusiva di tutte le Per_2 spese riferite all'immobile (pagamento del canone di locazione, delle spese accessorie e utenze) nonché impegnandosi a comunicare alla Proprietà la modifica dell'intestazione del contratto di locazione ed occupandosi personalmente di tutte le relative pratiche burocratiche ed altresì che preleverà i propri effetti personali presenti nell'abitazione familiare entro 30 giorni CP_1
dalla pubblicazione della sentenza, previo congruo preavviso alla moglie;
− dà atto che la Parte ricorrente ha rinunciato alla domanda concernente l'assegno di mantenimento in proprio favore e che le Parti hanno già regolato ogni questione economica;
− ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
− pone definitivamente a carico dell'Erario le spese dell'Interprete di lingua araba Pt_2
come già liquidate con decreto in data 2 settembre 2024, essendo entrambe le Parti
[...]
ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 10 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia pagina 4 di 4