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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/11/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.892/2025 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 892/2025 R.G. riservata in decisione all'udienza del 18.9.2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIACOMARRA CARMELO e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Abbiategrasso (MI) Galleria Mirabello n. 4
RICORRENTE
E
C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
“revocare ogni e qualsiasi precedente provvedimento assunto a favore e nell'interesse del figlio , nato a [...] coniugi a Vigevano il 1/08/1992 e, quindi, all'epoca minore ma oggi, viceversa, da tempo maggiorenne ed autosufficiente;
pagina 1 di 3 - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in comune di
DO (MI) il 29 settembre 1991 da (c.f. ) nato ad [...]_1 C.F._1
(MI) il 10 settembre 1963 e residente in [...], Cascina Fornace n. 1 e (c.f. CP_1
nata ad [...] il [...] e residente in [...]
n. 22, trascritto nei registri dello Stato Civile di DO al n. 16 – P. II° - S. B anno 1991, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- spese del procedimento interamente compensate”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente, la quale è, tuttavia, comparsa personalmente all'udienza del 24.6.2025 e ha dichiarato di concordare con le richieste di parte attrice.
Nel merito la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Infatti, le prove documentali depositate da parte ricorrente (copia della sentenza n. 367/2010 pubblicata in data
7.4.2010, con cui il Tribunale di Vigevano ha pronunciato la separazione tra le parti, certificazioni anagrafiche di residenza e di stato di famiglia delle parti), hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione e non vi è più possibilità di ricostituire la comunione di vita, peraltro cessata da molti anni.
Nulla va previsto in merito al figlio della coppia (nato il [...]) in quanto maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente.
Data la natura costitutiva di questa sentenza, vista la mancata opposizione della resistente, contumace, alla domanda sullo status proposta da parte attrice, nulla deve essere statuito in positivo sulle spese di lite, che devono rimanere a carico del ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 7.3.2025 così decide:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_1
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in DO in data 29 settembre 1991 tra i coniugi e (trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto Parte_1 CP_1
Comune al n. 16 – P. II° - S. B anno 1991);
2) Ordina all'ufficio dello stato civile del comune suddetto l'annotazione della sentenza e il compimento delle ulteriori incombenze;
3) nulla dispone in positivo sulle spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Giudice estensore pagina 2 di 3 Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 892/2025 R.G. riservata in decisione all'udienza del 18.9.2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIACOMARRA CARMELO e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Abbiategrasso (MI) Galleria Mirabello n. 4
RICORRENTE
E
C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
“revocare ogni e qualsiasi precedente provvedimento assunto a favore e nell'interesse del figlio , nato a [...] coniugi a Vigevano il 1/08/1992 e, quindi, all'epoca minore ma oggi, viceversa, da tempo maggiorenne ed autosufficiente;
pagina 1 di 3 - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in comune di
DO (MI) il 29 settembre 1991 da (c.f. ) nato ad [...]_1 C.F._1
(MI) il 10 settembre 1963 e residente in [...], Cascina Fornace n. 1 e (c.f. CP_1
nata ad [...] il [...] e residente in [...]
n. 22, trascritto nei registri dello Stato Civile di DO al n. 16 – P. II° - S. B anno 1991, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- spese del procedimento interamente compensate”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente, la quale è, tuttavia, comparsa personalmente all'udienza del 24.6.2025 e ha dichiarato di concordare con le richieste di parte attrice.
Nel merito la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Infatti, le prove documentali depositate da parte ricorrente (copia della sentenza n. 367/2010 pubblicata in data
7.4.2010, con cui il Tribunale di Vigevano ha pronunciato la separazione tra le parti, certificazioni anagrafiche di residenza e di stato di famiglia delle parti), hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione e non vi è più possibilità di ricostituire la comunione di vita, peraltro cessata da molti anni.
Nulla va previsto in merito al figlio della coppia (nato il [...]) in quanto maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente.
Data la natura costitutiva di questa sentenza, vista la mancata opposizione della resistente, contumace, alla domanda sullo status proposta da parte attrice, nulla deve essere statuito in positivo sulle spese di lite, che devono rimanere a carico del ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 7.3.2025 così decide:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_1
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in DO in data 29 settembre 1991 tra i coniugi e (trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto Parte_1 CP_1
Comune al n. 16 – P. II° - S. B anno 1991);
2) Ordina all'ufficio dello stato civile del comune suddetto l'annotazione della sentenza e il compimento delle ulteriori incombenze;
3) nulla dispone in positivo sulle spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Giudice estensore pagina 2 di 3 Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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