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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/06/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica LIna
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo LIno il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5910/2023 tra le parti:
ATTORE
, cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. PIETROPAOLO STEFANO, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
cf quale procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
Parte_2
- difesa: avv. ROSINA SILVIA, cf C.F._3
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: ANri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: In via preliminare/pregiudiziale:
57.305/26.761 (17.01.2023) ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c., per violazione della L.
130/99;
- Accertare e/o dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad a seguito CP_3 del difetto di prova circa l'inclusione dei crediti per cui si procede (ovvero in difetto di titolarità sostanziale del credito in capo alla convenuta).
Nel merito:
- In accoglimento dell'eccezione di nullità parziale della fideiussione per cui è causa rilasciata dalla Sig.ra per contrasto con la disciplina del codice del consumo e in accoglimento Pt_1 dell'eccezione di decadenza di parte opposta dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., accertare e dichiarare in ogni caso come illegittime, indebite, infondate e/ o carenti di prova le pretese di pagamento così come svolte in via monitoria e nel merito dall'opposta nei confronti dell'opponente per tutti i motivi specificamente dedotti nei precedenti scritti difensivi e , conseguentemente, rigettare le predette pretese, con tutte le conseguenze di legge e di ragione anche in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- Conseguentemente dichiarare nullo, illegittimo, invalido, inefficace e, comunque, di nessun effetto giuridico e conseguentemente revocare in ogni sua parte, con tutte le conseguenze di legge e di ragione, il decreto ingiuntivo opposto n. 54/2013 – R.G. 124/2013 per i motivi tutti, di rito e di merito, specificatamente esposti;
Nel merito in via subordinata:
Rideterminare, sulla base delle argomentazioni di cui alla narrativa, l'importo eventualmente dovuto, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
Condannare la convenuta opposta alla refusione delle spese e competenze di giudizio oltre accessori di legge
Convenuto: In via principale
- rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi per cui in narrativa, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 124/2013 ING –
R.G. n. 54/2013 Tribunale di Vicenza;
- previo accertamento delle ragioni di credito dedotte in atti, accertare che la IG.ra Pt_1
è tutt'ora debitrice di della
[...] Parte_3 somma di € 102.325,35, oltre agli interessi successivi al tasso di mora del 6,40% (tasso più favorevole tra tutti quelli contrattualmente previsti per i rapporti ingiunti) dal 20.07.2012 al saldo effettivo, e per l'effetto condannare la IG.ra a pagare la somma di € Parte_1
102.325,35, oltre agli interessi successivi al tasso di mora del 6,40% (tasso più favorevole tra tutti quelli contrattualmente previsti per i rapporti ingiunti) dal 20.07.2012 al saldo effettivo, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa.
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali
Fatto e processo
Con atto di citazione ex art. 650 cpc, la IG.ra – sul presupposto di aver Parte_1
sottoscritto, il 16/3/2009, una fideiussione omnibus a favore di – ha Controparte_4
impugnato il d.i. 54/13 emesso il 9/1/13 da questo Ufficio a favore di Controparte_5 sca per il valore di € 102.325,35, chiedendone la revoca in quanto la fideiussione
[...]
dalla stessa prestata sarebbe stata nulla per violazione della normativa antitrust e/o per contrasto con la disciplina del Codice del Consumo e/o per accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
In particolare, parte opponente ha dichiarato che il debito traeva origine da una serie di rapporti ovvero:
- quanto a € 19.156,15, in ragione del contratto di conto corrente nr. 085-603824 acceso in data 01.10.2008 presso la Filiale di Zermeghedo della AN Pop. di Vicenza;
- quanto a € 88.529,96, in ragione del contratto di conto anticipi fatture n. 085-623718 acceso in data 20.01.2009;
- quanto a € 35.409,80 in ragione del finanziamento non ipotecario n. 030.4738933 stipulato in data 20.03.2009;
- oltre a € 6,20 per spese e bolli per dossier titoli, nonché di € 432,67 per imposta capital gain relativo allo smobilizzo azioni intestate ad . Controparte_4
Ciò premesso, l'opponente ha dichiarato che:
- all'esito della compensazione operata in data 27.11.2012, di € 8.250,00 a favore di e di € 34.937,50 (decurtato altresì della somma di € 1.978,07 Controparte_4 dell'imposta capital gain) a favore di , residuava un debito nei confronti Parte_1
del Sig. di € 102.325,35; Controparte_4 - a seguito della mancata opposizione al d.i., la aveva iscritto atto di _5
pignoramento immobiliare R.G.E.708/2014, la cui procedura era stata successivamente riunita alla causa RGE 156/2013;
- che il G.E., rilevato che i contratti sottesi al DI e la fideiussione sottoscritta da Pt_1
in data 16.3.2009 potevano contenere clausole abusive e richiamata la
[...]
sentenza n. 9479/2023 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, ha disposto che svolgesse l'opposizione tardiva ex art. 650 al fine di accertare Parte_1
l'esistenza o meno di clausole abusive e, quindi, si accertasse il credito nel suo preciso ammontare.
Ciò posto, l'opponente ha eccepito la nullità della fideiussione prestata il 16.03.2009 per un valore originariamente pari ad € 150.000,00 (successivamente aumentato ad € 250.000,00), in quanto contenente clausole conformi allo schema di fideiussione predisposto dall'ABI e, che la Suprema Corte aveva ritenuto affette da nullità in quanto frutto di un'intesa illecita per contrarietà con l'art. 2 comma 2 lett. a) della l. 287/1990.
L'opponente ha, altresì, eccepito la nullità ai sensi dell'ar.t. 33 II co. lett t) del Codice del
Consumo della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., in quanto produrrebbe decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
Circa la quantificazione del relativo credito ingiunto, ha eccepito la mancata produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente che consentirebbe un'integrale ricostruzione del dare/avere tra le parti. In merito al mutuo chirografario n. 030/4738933, ha eccepito la mancanza delle contabili di pagamento.
Con provvedimento del 30/11/23 è stata fissata udienza per la sola sospensiva.
Si è costituita quale Procuratrice Di Controparte_1 Controparte_6
chiedendo, in via preliminare il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia
[...]
esecutiva del decreto ingiuntivo n. 124/2013 ING – R.G. n. 54/2013; nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 124/2013 ING – R.G. n. 54/2013
Tribunale di Vicenza. Ha, altresì, chiesto di accertare che la IG.ra era tutt'ora Parte_1 debitore di della somma di € Parte_3
102.325,35, oltre agli interessi successivi al tasso di mora del 6,40% (tasso più favorevole tra tutti quelli contrattualmente previsti per i rapporti ingiunti) dal 20.07.2012 al saldo effettivo, e per l'effetto condannare la stessa a pagare la somma in questione ovvero quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa. L'opposta ha anticipato le difese di merito che avrebbe ricapitolato nella comparsa di costituzione depositata con autonomo atto nel fascicolo principale.
All'udienza del 9/1/24, chiamata per la sospensiva, l'opponente ha eccepito preliminarmente il difetto di prova della titolarità del credito asserendo che non avesse fornito prova CP_3
della propria titolarità e legittimazione attiva;
sul punto non fosse sufficiente la mera allegazione della Gazzetta Ufficiale;
, quale rappresentante di non fosse CP_1 CP_3 autorizzata a riscuotere il credito in quanto non titolata ai sensi dell'art. 106 T.U.B.
Con ordinanza dell'11/1/24, il G.I. ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo impugnato.
Nel procedimento principale, con memoria dell'8/3/24, si è nuovamente costituita CP_1
quale procuratrice di ricapitolando le
[...] Controparte_6
conclusioni di merito già svolte nella comparsa di costituzione della fase relativa alla sospensiva.
Nel merito, l'opposta ha dedotto che la allora (d'ora in poi Controparte_7
) era creditrice nei confronti dell'impresa individuale in forza di vari CP_8 Controparte_4
titoli e precisamente:
- contratto di conto corrente n. 085-603824 acceso in data 01.10.2008 presso la Filiale di
Zermeghedo della AN di cui ha prodotto copia, unitamente al contratto di affidamento in conto corrente e all'estratto conto al 20.07.2012, con un saldo debitorio al 19.07.2012 di euro
19.156,15;
- contratto di conto anticipi fatture n. 085-623718 acceso in data 20.01.2009 presso la Filiale di Zermeghedo della di cui ha prodotto copia, unitamente all'accordo quadro per linee _5 di credito e all'estratto conto al 20.07.2012, con un saldo debitorio al 20.07.2012 di euro
88.529,96;
- contratto di finanziamento non ipotecario n. 030-4738933 acceso presso la Filiale di
Zermeghedo in data 20.03.2009 di cui ha prodotto copia, unitamente alla contabile di erogazione e al prospetto situazione mutuo alla data del passaggio a sofferenza del
18.07.2012, con un saldo passivo di euro 35.409,80;
- Spese e bolli per dossier titoli per euro 6,20 nonché imposta capital gain relativa allo smobilizzo azioni intestate ad per euro 432,67. Controparte_4
L'opposta ha, quindi, dichiarato che:
-. il credito complessivo vantato dalla nei confronti del IG. _5 Controparte_4
ammontava ad euro 102.325,35 oltre agli interessi successivi al tasso di mora del 6,40% (quale tasso più favorevole tra tutti quelli contrattualmente previsti per i rapporti sopra descritti) dal 20.07.2012 al saldo effettivo;
- le obbligazioni derivanti dai rapporti bancari di cui sopra erano state garantite da Pt_1
, sino al limite di euro 250.000,00 come da fideiussione omnibus del 16.03.09;
[...]
- con lettera raccomandata a/r inviata in data 21.06.2012 la aveva diffidato _5 formalmente l'impresa ingiunta e comunicato la formale revoca con effetto immediato delle linee di credito a suo tempo concesse;
- la comunicazione era stata inviata anche alla garante dell'impresa debitrice, con intimazione di pagamento;
- la diffida era stata ribadita in data 21.12.2012 nei confronti del debitore e della garante;
- su ricorso di , il Tribunale di Vicenza aveva emesso il decreto Controparte_5
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 124/2013 ING. – 54/2013 R.G. del 09.01.2013;
- sulla scorta anche del predetto decreto ingiuntivo era stata incardinata la procedura esecutiva immobiliare n. 708/2014 successivamente poi riunita al procedimento R.G. Es n. 156/2013
Tribunale di Vicenza, a carico della debitrice esecutata IG.ra . Parte_1
L'opposta ha contestato le eccezioni relative alla legittimazione passiva e al difetto di titolarità del credito;
ha contestato la qualifica di consumatore dell'opponente; ha sottolineato che la fideiussione era stata prestata nel 2009 e che, quindi, parte opponente avrebbe dovuto provare che il modulo era frutto di una intesa anticoncorrenziale, non valendo la presunzione di nullità; ha dedotto che il termine semestrale – ove si fosse ritenuta nulla la clausola di deroga – era stato rispettato;
ha comunque sottolineato che la fideiussione era stata prestata a prima richiesta. Infine, ha dedotto che le contestazioni in merito al quantum debeatur erano generiche e comunque non attinenti a profili di illegittimità per violazione della normativa consumeristica e, quindi, non esaminabili in quanto doglianze coperte dal giudicato.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 21/1/25, svoltasi per via documentale ex art. 127 ter cpc, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente occorre divisare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva/titolarità del credito sollevata da parte opponente. Ora, sul punto mette conto evidenziare che la legittimazione ad agire si iscrive “nella cornice del diritto all'azione” e cioè nel diritto di agire in giudizio ovvero di resistervi.
All'uopo, l'art. 81 c.p.c. prevede che “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui” e, pertanto, la legittimazione attiva spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto, assumendo di esserne titolare;
di contro la legittimazione passiva spetta a colui il quale, in base alla domanda attorea, viene prospettato quale titolare della posizione controversa.
Ciò premesso, è chiaro che oggetto di analisi, ai fini della sussistenza della legittimazione ad agire, è, quindi, la domanda attorea.
Si tratta a ben vedere, di una prospettazione di parte, che quindi non può essere oggetto di vaglio critico, attenendo ad un aspetto prettamente formale.
Infatti, solo nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Nel caso di specie, tale requisito invero sussiste, altro discorso è, invece, quello che attiene alla titolarità della posizione debitoria in capo ad che è aspetto che attiene al merito CP_3 dell'accertamento.
Venendo, quindi, alla verifica della titolarità del credito, oggi contestata dall'opponente si osserva quanto segue.
In conformità all'art. 5 D.L. 99/2017 (Cessione di crediti deteriorati) e al consequenziale decreto attuativo del Ministero dell'Economia, i Commissari Liquidatori della
[...]
e della cedevano alla Controparte_5 Parte_4 Parte_5
che li acquistava per il tramite e per conto di due Patrimoni
[...]
Destinati costituiti con il medesimo decreto ministeriale, tutti i crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della Liquidazione Coatta Amministrativa che già non erano stati ceduti a ai sensi dell'art. 3 D.L. 99/2017 ovvero che erano stati Controparte_9 retrocessi ai sensi dell'art. 4 D.L. cit.
In particolare, in esecuzione del contratto di stipulato l'11 aprile 2018 con
[...]
(ora , l'11 Parte_5 Controparte_6
ottobre 2019, e hanno Controparte_10 Parte_6
ceduto – con efficacia sempre a partire dal 12 ottobre 2019 – i crediti “ad alto rischio o High
Risk riclassificati” ricevuti con i contratti di cui al punto precedente alla CP_3 Ciò premesso, ai sensi dell'art. 4 della legge 130/99 alle cessioni dei crediti delle cartolarizzazioni in genere e poste in essere ai sensi della legge stessa si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.
In particolare, il comma 2 dell'art. 58 cit. prevede che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La AN d'LI può stabilire forme integrative di pubblicità”.
L'art. 58, comma 2, TUB (nel testo applicabile ratione temporis) ha inteso quindi agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, appunto, in blocco, per quanto tale ulteriore attività sia prevista nelle disposizioni di attuazione emanate dalla AN d'LI.
Ciò posto, parte attrice lamenta il fatto che la convenuta non avrebbe dato prova della propria titolarità del diritto.
In tema di recupero crediti in materia di rapporti bancari, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Ora, non vi è dubbio che il rapporto per cui è causa sia transitato ad posto che CP_3
l'opposta ha a tal fine depositato i docc. 24 e 25 (avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale dei crediti ceduti da ad e avviso di Controparte_10 CP_11
cessione ad dei crediti acquistati da . Parte_3 CP_11
Nell'ambito dell'avviso in Gazzetta Ufficiale (tra Bpv e si fa rimando a “crediti CP_11
denominati in Euro e in relazione ai quali non sia consentita la conversione in diversa valuta;
(ii) crediti di titolarità di erivanti da Contratti Originari he sono stati risolti e, CP_8 CP_8
laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iii) crediti derivanti da Contratti Originari regolati dalla CP_8 legge italiana;
(iv) il cui relativo debitore sia stato classificato come “in sofferenza” alla
Data di Valutazione ai sensi della Circolare della AN d'LI n. 272 del 30 luglio 2008
(Matrice dei Conti) e della ulteriore normativa applicabile in materia emanata dalla AN d'LI e la cui classificazione in sofferenza sia stata comunicata alla Centrale dei Rischi entro le ore 00:01 del 1 gennaio 2017 ai sensi della circolare della AN d'LI 139/1991”.
Nel caso di specie, la decadenza dal beneficio del termine era avvenuta già con la comunicazione del 21/6/12 ricevuta il 2/7/12 e il passaggio a sofferenza era del 19/7/12.
D'altra parte, la produzione del contratto di cessione del credito non è affatto necessaria, in quanto per giurisprudenza consolidata (Cass. 10200/21, 17110/19, 15884/19, 31188/17) “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Ad ogni modo, con memoria 183 VI cpc n.2 parte convenuta ha deposito il doc. 30
(dichiarazione di con cui quest'ultima dà atto che, in data 6 gennaio 2017, aveva CP_12
ceduto ad una serie di crediti deteriorati individuabili in blocco ai sensi e Controparte_13
per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione (L. 130 - 30.04.1999) e dell'articolo 58 del
TUB, tra cui i rapporti con e precisamente il rapporto 6/57/85/723223 relativo Parte_1
al conto corrente ordinario e il rapporto 11/56/85/4788183 relativo al mutuo ipotecario) e il doc. 31 (dichiarazione di di aver ceduto ad i rapporti di cui è causa). CP_11 CP_3
Come noto, “… la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello” (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.) …” (Cass.
10200/2021).
Parte attrice ha, inoltre, dichiarato di aver ricevuto una raccomandata del 17.04.2024
(consegnata in data 02.05.2024), da parte della Controparte_14
contenente l'avviso secondo cui la cessionaria originaria avrebbe conferito a quest'ultima mandato per la gestione dei crediti, giusta procura speciale del 09.08.2022 a rogito del Dott.
registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano in data 10.08.2022 (Rep Persona_1
55.550 – Racc. 25.804).
Ora, parte convenuta ha dedotto trattarsi di un mero mandato alla gestione dei crediti e che tale incarico sussiste oggi in capo a e all'uopo ha prodotto le procure speciali rilasciate Pt_7
a quest'ultima da CP_3
2. Destituita di fondamento è, altresì, l'eccezione di parte opponente in merito alla nullità della procura sottoscritta da in favore di (Rep. n. 57.305/26.761 CP_3 CP_1
(17.01.2023) ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c., per violazione della L. 130/99.
Ai sensi dell'art. 2 co. 6 della l. 130/1990 “i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti.”.
Nel caso di specie, parte opponente ha eccepito la nullità della procura dell'opposta posto che mancherebbe l'iscrizione all'elenco ex art. 106 T.U.B.
Ora, è iscritta nel registro 106 TUB mentre è titolare di licenza rilasciata dalla CP_3 CP_1
Questura di Milano ai sensi dell'art. 115 TULPS.
Sul punto è intervenuta la Cassazione in relazione all'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106
T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti, affermando che “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”. (Cassazione civile sez. III, 18/03/2024, n.7243).
Parte opponente ha, quindi, eccepito la violazione del novello art. 114.5 T.U.B. di nuova introduzione.
Ora, il decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116, che recepisce la Direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati (NPL), nota anche come Secondary
Market Directive (o SMD) ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo di un mercato europeo secondario dei crediti deteriorati. Il recepimento si è formalmente completato il 13 gennaio 2025, con la pubblicazione da parte della AN d'LI delle Disposizioni di vigilanza che rendono pienamente operativa la direttiva nel nostro ordinamento.
Il decreto ha modificato il Testo Unico ANrio, introducendo un nuovo Capo II al Titolo V, dedicato agli “acquirenti di crediti in sofferenza”.
Tuttavia, ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 116/2024, le nuove Disposizioni per la gestione dei crediti in sofferenza trovano applicazione a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della AN d'LI (gennaio 2025) e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate da tale data.
Pertanto, non risulta che la presente causa possa essere assoggettata a tale disciplina.
3. Venendo ora al merito, l'opposizione è infondata e va disattesa.
Preliminarmente occorre osservare che la qualifica di “consumatore”, come definita nell'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, è attribuita a colui che “agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”, risultando quindi dirimente il criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di cui è parte il presunto consumatore rientri o meno nelle finalità inerenti alla attività professionale da costui svolte.
Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa ad un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta, se il contraente possa essere qualificato come
“consumatore” ai sensi della suddetta direttiva.
In tal senso “La nozione di "consumatore" ha carattere oggettivo e va valutata in base ad un criterio funzionale, incentrato sull'esame del rapporto contrattuale (se rientra o meno nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione). Pertanto nel contratto di fideiussione, se il garante agisce professionalmente, ha un 'collegamento funzionale' con la società - perché ne è amministratore o ha una partecipazione sociale -, il codice del consumo non è applicabile;
di contro, è sempre soggetta alla tutela consumeristica, chiunque sia il debitore principale, la fideiussione di chi ha agito per motivi personali, ad esempio per legami familiari o in spirito d'amicizia ed è estraneo all'organizzazione societaria e non ha uno specifico interesse patrimoniale all'andamento della società o dell'impresa.” (Tribunale
Torino Sez. spec. Impresa, 23/02/2024).
Ciò posto, risulta suggestivo ma non rilevante il fatto che il debitore principale IG. CP_4
(deceduto) e l'odierna attrice opponente abbiano contratto matrimonio in data
[...] 02.12.1972; che l'impresa individuale omonima del marito operasse nell'ambito dell'edilizia; che fosse amministratrice unica dal 20.01.2003 della Immobiliare Sole Srl avente ad Pt_1
oggetto la compravendita di beni immobili effettuata su beni propri;
che, quindi, sia presumibile che , attraverso l'Immobiliare Sole compravendesse gli immobili costruiti Pt_1
dal marito con l'impresa individuale.
Tali deduzioni, alla luce della nozione di consumatore sopra riportata non sono accoglibili e, pertanto, l'opponente non può essere considerata nella propria veste imprenditoriale, con quanto ne consegue in punto di applicabilità della disciplina consumeristica.
4. Ciò posto, ha dedotto la nullità delle clausole di cui alla fideiussione Parte_1
sottoscritta, in quanto ricalcanti il modello ABI, oggetto del noto provvedimento delle AN
d'LI n. 55 del 2 maggio 2005, che ne ha sancito l'invalidità per violazione dell'art. 2, co. 2 lettera a) della legge n. 287/902.
In particolare, il provvedimento della AN d'LI n. 55 del 02.05.05, ha stigmatizzato con la invalidità la fideiussione conforme allo schema ABI, in quanto in contrasto con l'art. 2, co.
2 lettera a) della legge n. 287/90.
Le clausole che sono state ritenute abusive sono la numero 2. «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; la numero 6. «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; e la numero 8. «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato».
Trattasi degli articoli relativi alla cd. clausola di reviviscenza, che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali quest'ultima dovesse restituire il pagamento ricevuto, alla c.d. clausola di sopravvivenza, che estende la garanzia anche in caso di invalidità del rapporto principale, e infine alla clausola di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c.
Come noto recentemente le Sezioni Unite della S.C., con sentenza n. 41994 del 30 dicembre
2021 hanno stabilito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma
2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Con questa sentenza le Sezioni Unite hanno, quindi, escluso che possa parlarsi di nullità totale del contratto di fideiussione, ma solo parziale con riferimento alle tre clausole del modulo Abi ritenute dall'Autorità Garante adottate in violazione della concorrenza e soprattutto hanno statuito che per aversi la nullità occorre che il contratto possa davvero considerarsi come accordo adottato a valle di intese che violavano la concorrenza: nel caso di specie l'intesa fra le Banche facenti parte dell'ABI che avevano adottato per i loro contratti di fideiussione il modulo elaborato da ABI e poi diffuso fra le banche associate.
Quanto sopra, vale per i contratti di fideiussione che sono stati stipulati prima del provvedimento della Autorità Garante della concorrenza e mercato e, pertanto, posto che il contratto di fideiussione per cui è causa è stato IGlato il 16/3/2009, si rientra nel perimetro giudizi antitrust (c.d. stand alone) non preceduti da un accertamento o da una decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o della Commissione Europea, per i quali sussiste un diverso riparto dell'onere della prova.
In particolare, l'inquadramento dell'azione quale azione stand alone comporta, quindi, l'onere per parte attrice di allegazione e di dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione dei contratti in discussione, dell'intesa illecita, pur essendo tale onere probatorio attenuato nel giudizio antitrust in considerazione della frequente asimmetria informativa esistente tra il soggetto che subisce l'illecito e l'autore dello stesso (cfr. Cass. 11654/15).
Tale onere di allegazione e prova non risulta essere stato assolto da parte attrice.
5. Parte attrice ha, inoltre, contestato la nullità della fideiussione limitatamente alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto sancirebbe “a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni”, come statuito ex art. 33 co. II, lett. t) e conseguentemente ha eccepito la decadenza della creditrice per decorrenza dei termini con conseguente liberazione del fideiussore. Ora, “Nell'ambito di un contratto di fideiussione, le parti possono escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma se il garante è qualificabile come consumatore, tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionato secondo i modi e le forme previste dal codice del consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole (considerate vessatorie) sono state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 comma 5 del codice del consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c..” (Tribunale Firenze sez. III, 04/10/2023, n.2807 che richiama Trib. Milano, sez. VI, 12.07.2019, n. 6991 e Corte di Appello Firenze, 30.05.2022,
n. 1091).
Ne consegue che deve essere dichiarata la nullità parziale dell'art. 6 della fideiussione di causa, posto che parte convenuta non ha dimostrato che vi sia stata una specifica trattativa sul punto.
Ne consegue la reviviscenza del termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze e continuarle diligentemente nei confronti del debitore ai sensi dell'art. 1957 c.c..
6. L'opposizione è comunque infondata e va disattesa.
Le parti hanno, infatti, sottoscritto (al successivo articolo 7) una clausola, a tenore della quale i garanti si impegnavano a pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta, _5
anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale e interessi.
Sul punto giova chiarire che in tema di fideiussione, l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore, entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Cassazione civile sez. II, 29/01/2016, n. 1724).
Ciò posto, ove le parti - come nel caso di specie - abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire immediatamente, a semplice richiesta scritta (art. 7 contratto di fideiussione),
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, co. 1
c.c. deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
di talché deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del codice civile quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente (Cassazione civile sez. I, 03/11/2021, n. 31509).
Ancora, la Suprema Corte ha, da tempo, chiarito che la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta", o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n.
7345/1995, in motivazione); azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore (com'è avvenuto nella specie: v. raccomandata 10.7.2017), con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5572/1979, a cui si è uniformata la giurisprudenza successiva).
Ciò premesso, posto che quello previsto dall'art. 1957 c.c. è un termine di decadenza, al quale non si applicano le norme in tema di interruzione della prescrizione (art. 1964 c.c.), la pretesa creditoria resta, invece, assoggettata all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Nel caso di specie, tenuto conto che il 21/6/12 la ha notiziato il debitore e la garante _5
(con atto ricevuto il 2/7/12) e che il 7/1/13 è stato deposito il ricorso per d.i., l'azionamento in giudizio della pretesa creditoria è tempestiva.
Del resto, dopo la prima richiesta (avvenuta nel 2012), la creditrice non era tenuta ad agire prima del decorso di un nuovo termine di sei mesi, giacché il termine semestrale ex art. 1957
c.c., una volta che la decadenza sia stata impedita dall'esercizio del diritto, non ricomincia a decorrere.
7. Venendo infine alle eccezioni svolte da parte opponente in merito alla mancata prova del credito, basta qui osservare che tali deduzioni non sono pertinenti nell'ambito del giudizio di rimessioni in termini per l'accertamento di eventuali nullità consumeristiche.
Del resto, l'onere probatorio si atteggia diversamente a seconda di quale sia la parte che avanza la domanda da esaminare.
In particolare, ove attore sia la (es. nel giudizio di opposizione _5
a decreto ingiuntivo proposto dal cliente avverso il titolo monitorio notificato dall'Istituto di credito), quest'ultima deve produrre tutta la documentazione (es., contratto di conto corrente, estratti conto a partire dall'apertura del rapporto) necessaria per la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto stesso (Cass. 11 giugno 2018, n. 15148; Cass. 19 settembre 2013, n.
21466).
Qualora, invece, attore sia il correntista, l'onere di produrre i documenti fondanti la pretesa azionata spetta allo stesso, pur se, per il principio di vicinanza della prova e di quello di buona fede contrattuale, il cliente può avvalersi della strumento previsto dall'art. 119 t.u.b. riguardo al diritto ad avere copia della documentazione che ha natura sostanziale e non meramente processuale (Cass. 28 maggio 2018, n. 13277; Cass. 12 maggio 2006, n. 11004).
Ora, attesa la documentazione dimessa dalla banca fin dal deposito del ricorso monitorio, è
d'uopo ritenere che il garante fosse nelle condizioni di poter le proprie eccezioni di nullità, dovendosi ritenere che la produzione integrale degli estratti conto, potesse essere tuile solo all'esito dell'accertamento di clausole illegittime.
8. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico della opponente, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e per l'effetto DICHIARA definitivamente esecutivo il d.i. 124/13
R.G. 54/13 emesso da questo Tribunale il 9/1/13; CONDANNA a pagare a quale procuratrice di Parte_1 Controparte_1 [...] le spese di lite che liquida in € 7.052,00 oltre spese Controparte_6
generali al 15%, IVA e CPA.
Vicenza, 06/06/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello