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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/06/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE
RG 11841 /2024
All'udienza del 12/06/2025 , innanzi al Giudice designato, dott.ssa R. Vaccaro, sono presenti: per parte attrice in riassunzione (creditore opposto), l'avv. C. Pedicini, Parte_1
in sost. dell'avv. Colomba;
per parte convenuta in riassunzione (opponente) l'avv. G. Guidarelli. CP_1
Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi.
IL GI
Dato atto, si ritira in camera in consiglio.
Il Giudice Roberta Vaccaro
All'esito della camera di consiglio, alle ore 19.50, nessuna parte presente, il Giudice da lettura del dispositivo e della coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso.
IL Giudice Roberta Vaccaro
1 ALLEGATO A VERBALE D'UDIENZA DEL 12.06.2025 RG 11841 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott.ssa Roberta Vaccaro, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11841 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 , discussa e decisa contestualmente, all'esito della camera di consiglio, all'udienza odierna, e vertente
TRA
C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti (all. A) dagli Avv.ti VITTORIO
COLOMBA e VALENTINA ZANNI, presso il cui studio, in VIA FERRUCCIO
LAMBORGHINI 81 MODENA è elettivamente domiciliata (cfr. indirizzo pec);
ATTORE IN IA (CREDITORE
OPPOSTO)
E
CF , rappresentata e difesa dall' Avv. GIULIO CP_1 C.F._1
GUIDARELLI, giusta procura alle liti collazionata telematicamente alla comparsa costitutiva, presso il cui studio, in VIA VITO VOLTERRA 8 BOLOGNA è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA IN IA (OPPONENTE)
OGGETTO: opposizione a D.I.; riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito della cassazione della
Sentenza n. 1206/2023, resa dal Tribunale di Bologna, Sez. 4 Civile, in data 06/06/2023, all'esito del giudizio rubricato al N. R.G. 2801/2022
CONCLUSIONI: cfr. verbale cui è allegata la presente sentenza.
2 FATTO
Con atto di citazione in opposizione a D.I. n. 6162/2020 - R.G. 14215/2020, reso dal
Tribunale di Bologna in data 29/12/2020 e notificato in data 20.01.2022, tempestivamente notificato alla controparte ed iscritto a RG 2801/2022, la sig.ra Parte_1 CP_1
contestava la sussistenza del credito ingiunto pari a complessivi Euro 7.253,65 oltre
[...]
spese del monitorio, eccependo:
1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna adito in sede monitoria, sotto il duplice versante: del foro del consumatore, atteso che al momento del perfezionamento della notifica del decreto opposto, in data 20/01/2022, la sig.ra risiedeva a CP_1
Magliano in Toscana, comune rientrante nel circondario del Tribunale di Grosseto; e del foro convenzionale esclusivo indicato in contratto (art. 11) nel foro di Parma;
2) l'inefficacia del D.I. n. 6162/2020 in quanto notificato al di fuori del termine di 60 giorni dalla sua emissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p.c. ,
3) la prescrizione del credito e segnatamente “l'intervenuta prescrizione dei ratei scaduti a partire dal 20.11.2010”.
Si costituiva il creditore opposto, contestando in fatto ed in diritto l'avversa opposizione, della quale chiedeva il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
Indi, concessa la provvisoria esecutività del D.I. opposto con ordinanza del 7.07.2022 (cfr. doc.
4 fasc. regolamento di competenza sub All. D, disattese le eccezioni preliminari), la causa, frattanto mutato il GI, veniva decisa con sentenza n. 1206/2023, resa dal Tribunale di Bologna,
Sez. 4 Civile, in data 06-07/06/2023, con la quale l'adito Tribunale accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna, in favore del Tribunale di Grosseto, conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo opposto con assegnazione di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio e con compensazione integrale delle spese di lite (cft. All. 1 fasc. regolamento di competenza sub All. D).
La pronuncia del Tribunale di Bologna veniva gravata da con regolamento di Pt_1
competenza dinnanzi alla Corte di Cassazione proposto in data 03.07.2023.
Con ordinanza n. 1238/2024(All. E), pubblicata in data 21.05.2024, la Corte accoglieva il regolamento di competenza accertando la competenza per territorio del Foro di residenza della convenuta al momento del deposito del ricorso monitorio (Bologna), benchè mutato al momento del perfezionamento della notifica;
per l'effetto, la S.C. cassava con rinvio la sentenza del Tribunale di Bologna, dichiarando la competenza del Tribunale di Bologna e rimettendo alla fase di merito “il regime delle spese di lite”.
3 Tempestivamente riassunto dal creditore opposto il presente giudizio di rinvio avanti all'intestato Tribunale, in diversa composizione, quest'ultimo concludeva, chiedendo: “IN VIA
PRELIMINARE: - concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo quivi opposto ricorrendone i presupposti, per non essere l'opposizione avversaria fondata su prova scritta
e/o di pronta soluzione e non essendo stati contestati gli elementi costitutivi del credito azionato;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - confermarsi il decreto ingiuntivo quivi opposto e rigettare tutte le avverse domande, poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni espresse in narrativa;
- respingere l'opposizione, così come proposta da parte attrice opponente, poiché infondata in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa e, per
l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo con ogni conseguente situazione sulle risultanze di causa;
- accertare il diritto di credito della deducente e, per l'effetto, condannare
l'attrice opponente al pagamento in favore di della somma oggetto di Parte_1
ingiunzione, oltre interessi legali, dalla data della cessione all'effettivo saldo, ovvero di quella ritenuta equa dal Giudicante, in corso di causa;
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi professionali, ex DM n. 55/2014, oltre IVA, se dovuta, CPA e successive occorrende, come per legge, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo precedente, del giudizio svoltosi dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione e del presente giudizio di riassunzione”.
Si costitutiva la parte già opponente, con diverso difensore (deceduto il precedente), reiterando i motivi di opposizione inizialmente sollevati con ulteriore nuova eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale (in favore del Giudice di pace di Bologna), rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Bologna adito da parte attrice e dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Bologna e, per l'effetto, accertare
e dichiarare la nullità del D.I. n. 6162/2020 del 29.12.2020 emesso dal Tribunale di Bologna;
in subordine
2) accertare e dichiarare l'inefficacia del D.I. n. 6162/2020 del 29.12.2020 emesso dal
Tribunale di Bologna per tardività della notifica in ulteriore subordine
3) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito;
e per l'effetto
4) revocare il decreto ingiuntivo n. 6162/2020 del 29.12.2020 emesso dal Tribunale di Bologna
e, per l'effetto; dichiarare che nulla è dovuto dalla opponente alla società Parte_1
Comunque con vittoria di spese ed onorari tutti del giudizio ed anche del giudizio di
Cassazione e distrazione a favore dello scrivente procuratore”.
Quindi, la causa, istruita documentalmente, all'udienza odierna è stata discussa e decisa contestualmente nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
4 DIRITTO
1. In limine, sul thema decidendum ed inammissibilità di nuovi motivi.
Come già osservato da questo GI con ordinanza del 26.02.2025, giova in limine ribadire che“la riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione” (Cass. ord. n. 5137 del 21/02/2019; in termini Cass.
Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023 , a mente della quale “Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità”).
Con la conseguenza che è inammissibile l'eccezione nuova sollevata da parte convenuta in punto di incompetenza (per valore in favore del Giudice di pace) dell'adito Tribunale, la cui competenza, come acclarata dalla ordinanza della Cassazione presupposta, è irretrattabile.
Risulta, altresì, all'evidenza assorbita ogni questione sulla sorte ed efficacia del DI ormai definitivamente caducato dalla sentenza del Tribunale di Bologna, ancorchè cassata con rinvio
(non determinando la riforma della sentenza sul punto, la reviviscenza del D.I., cfr. mutatis mutandis Cass. n. 20868/2017 ), di tal ché (inconferenti le conclusioni di ambo le parti sul punto), il thema decidendum del presente giudizio è circoscritto, alla stregua delle allegazioni delle parti
CP_ come cristallizzate negli atti introduttivi della causa di opposizione a di cui è prosecuzione l'odierno giudizio, alla fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione del credito, sollevata CP_ dalla sig.ra ell'atto di opposizione a in relazione alla domanda (petitum) formulata CP_1
dal creditore opposto nel ricorso monitorio.
Non è contestato, dunque, né il titolo del credito ingiunto, id est da contratto di prestito personale n. 04-522-00739941000000 del 20/10/2010, stipulato con Credit Agricole Cariparma
S.p.A. (doc. 3 fascicolo monitorio), nè il quantum debeatur come anche la legittimazione attiva del creditore opposto, quale cessionario del credito giusta documentazione prodotta nel fascicolo monitorio (doc. 2).
2- Nel merito dell'eccezione di prescrizione.
5 Ciò precisato, l'eccezione di prescrizione del credito è destituita di fondamento e, come tale, và rigettata.
Contrariamente, infatti, a quanto assunto dall'opponente, venendo in rilievo un contratto di finanziamento, il pagamento delle rate non è riconducibile ad un contratto periodico o di durata:
l'obbligazione di restituzione della somma finanziata, con relativi interessi, che il beneficiario si impegna ad eseguire è, per pacifica giurisprudenza, “unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo” (in questo senso si veda Cass. n. 2086 del 30/01/2008 e Cass. n. 17798 del
30/8/2011).
Con la conseguenza che il termine di prescrizione cui fare riferimento è quello ordinario decennale (delle azioni contrattuali di adempimento) ex art. 2946 c.c., né è invocabile la prescrizione quinquennale per i soli interessi o valutazione atomistica delle singole rate, atteso che, come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte (cfr. ex multis ord. n. 4232 del 10/02/2023),
“l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.”.
Nel caso di specie, il finanziamento per cui è causa è stato stipulato il 20/10/2010 per una durata di 48 mesi, con scadenza, dunque, dell'ultima rata al 20/09/2014; decorrendo, come sopra chiarito, da tale data il termine decennale di prescrizione, appare evidente che, al momento della notifica del D.I. opposto, avvenuta in data 20/01/2022 (doc. 1 fasc. regolamento di competenza sub All.
D), la prescrizione del credito (in scadenza il 20/09/2024) non risultava affatto maturata.
Corollario di quanto sopra, caducato definitivamente il D.I. opposto, è, dunque, l'accertamento della sussistenza del credito ingiunto e la condanna dell'opponente al pagamento, in CP_1 favore del creditore opposto, della somma di euro 7.253,65 , quale credito, per sorte capitale (€
5.431,80) ed interessi, nascente dal contratto di prestito personale n.04-522-00739941000000, oltre interessi, al saggio legale, sulla sola sorte capitale di € 5.431,80, dalla data dell'intervenuta cessione del credito in favore del creditore opposto (13 dicembre 2017) sino all'effettivo soddisfo.
3- Sulle spese di lite
Già disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale con l'ordinanza della S.C. da cui muove il presente giudizio di rinvio, neppure avrebbe trovato accoglimento, ad abundantiam -ai fini della verifica delle spese di lite della fase monitoria (comunque richieste)- l'ulteriore eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notifica del provvedimento nel termine di sessanta giorni, avendo il creditore opposto, al momento della notifica, poi perfezionatasi presso il mutato
6 luogo di residenza dell'opponente, previamente ottenuto due provvedimenti di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per provvedere alla rinnovazione della notifica del provvedimento monitorio (doc. n. 1 fascicolo parte opponente).
Sono, dunque, dovute le spese di lite ed esborsi della fase monitoria come già riconosciuti nel
D.I. caducato.
In relazione alle spese di lite del giudizio di opposizione a D.I. e fase del regolamento di competenza, giova rammentare che “il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -
e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”
(Cass. ordinanza n. 29056 del 11/11/2024).
Tanto chiarito, valutato l'esito complessivo della lite ed il rigetto di tutte le eccezioni sollevate da parte opponente, le spese di lite seguono la soccombenza;
dette spese processuali sono liquidate, per la duplice fase del giudizio di opposizione a D.I. (RG 2801/2022 e presente giudizio di rinvio) ai minimi tabellari ex DM 55/2014, in ragione della complessità minima e natura documentale della causa, esclusa fase istruttoria;
sempre ai minimi tabellari solo liquidate le spese del giudizio di cassazione(“essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza” Cass. ord. n. 29298 del 2024).
In dettaglio, le spese di lite sono così partitamente liquidate:
- per la fase monitoria, € 510,00 per compensi professionali oltre accessori di legge ed € 145,50 per esborsi (come già riconosciute nel D.I., ormai definitivamente caducato);
- per il giudizio di opposizione a D.I. RG 2801/2022, culminato nella sentenza n. 1206/23, emessa dal Tribunale di Bologna, pubblicata il 7.6.23, cassata con rinvio: ai minimi tabellari fase di studio, introduttiva e decisoria, esclusa la fase istruttoria (causa solo documentale ab initio) € 1700,00 oltre accessori;
- per il presente giudizio di rinvio, non giudizio autonomo ma prosecuzione del primo, nel rispetto delle preclusioni maturate, ma scandito dalla rinnovazione della fase introduttiva, di studio e decisoria, ai minimi tabellari € 1700,00 oltre accessori;
- per il giudizio di cassazione (ai minimi tabellari) € 1541,00; per esborsi (ex actis) documentati, pur in assenza di notula, del presente giudizio € 237,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
7 1) dato atto della definitiva caducazione del D.I. n. 6162/2020 del 29.12.2020 opposto con sentenza del Tribunale di Bologna n. 1206/23, cassata con rinvio, giusta ordinanza della Corte di
Cassazione, resa in sede di regolamento di competenza, n. 1238/2024, pubblicata in data 21.05.2024,
RIGETTA nel merito l'opposizione a D.I. come proposta, e per l'effetto, CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore del creditore opposto, della somma di euro 7.253,65 , quale CP_1
credito, per sorte capitale ed interessi, nascente dal contratto di prestito personale n.04-522-
00739941000000, oltre interessi, al saggio legale, sulla sola sorte capitale di € 5.431,80, dalla data dell'intervenuta cessione del credito in favore del creditore opposto sino all'effettivo soddisfo;
2) CONDANNA l'opponente alla refusione delle spese di lite del procedimento monitorio, del giudizio RG 2801/2022, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, in favore del creditore opposto, in persona del legale rappresentante p.t., complessivamente liquidate, in € 5.451,00
(€ 510,00+1700,00+1700,00+1541,00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del
15% ed accessori di legge ed € 382,50 (145,50 + 237,00) per esborsi,
Così deciso in Bologna, 12/06/2025
Il Giudice Roberta Vaccaro
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e della coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
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