TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 16.1.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2516/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Visone, Parte_1 unitamente al quale domicilia come in atti
Ricorrente
in persona del Direttore Regionale legale rappresentante pro- CP_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Carlo Maria Liguori e domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 5.5.2023, il sig. ha dedotto di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze dell'azienda C.T.A spa, società esercente commercio di materiale tessile;
che, in data 27.12.2016, nell'espletamento della propria mansione, ha subito un infortunio sul lavoro;
in particolare, mentre si trovava su di uno scaletto a quattro scalini, intento a visionare il codice prodotto di un rotolo di tessuto, riposto sulle scaffalature, metteva il piede in fallo, cadeva dallo stesso e riportava la seguente diagnosi “Poli-trauma con trauma toracico e fratture della IV, V, VI e VII costa a destra, con falda di emotorace a sede postero- laterale e un trauma del rachide dorso-lombare con fratture delle apofisi trasverse a dx di D1, e lievemente scomposte di L2 e L4” ed altre patologie rassegnate nella certificazione medica;
che l , con comunicazione del CP_1
22.4.2017, gli ha riconosciuto l'infortunio sul lavoro riscontrando un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari all'8%; che, con il passare degli anni, ha riscontrato un peggioramento delle proprie condizioni;
che, per tali ragioni, in data 13.5.2022, ha presentato domanda di aggravamento n. 4541277 per la pratica di infortunio n. 513276922 del 27.12.2016 ma nonostante ciò non
è mai stato convocato a visita medica per la quantificazione del danno;
che in data 19.12.2022 ha proposto rituale ricorso amministrativo all' , ma senza CP_1 ottenere alcun riscontro.
Tutto ciò premesso, ha adito, dunque, il Tribunale di Nola per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «a) accogliere il presente ricorso e per l'effetto
1 accertare e dichiarare che il sig. , a causa dell'infortunio sul Parte_1 lavoro subito il 27.12.2016 sono residuati postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 16% ovvero in quella misura maggiore o congrua che Codesto On.le giudicante dovesse ritenere opportuno in seguito all'accertamento del CTU;
b) per l'effetto dell'accertamento di cui sopra, condannare l , in persona CP_1 del legale rappresentante p.t., in favore del ricorrente al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenza il grado di inabilità riconosciuto (8%) e quello spettante (16%) per il grado di inabilità accertato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge con decorrenza dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. c) condannare l , come sopra rapp.to, al pagamento delle spese, diritti ed CP_1 onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante».
Si è costituito l chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda in CP_1 quanto inammissibile, infondata e non provata. In via subordinata, l ha CP_2 eccepito la prescrizione del diritto all'azione del ricorrente ex artt. 111, 112 T.U.
n. 124/65 relativamente al preteso riconoscimento della maggiore e diversa prestazione (rendita) richiesta oltre il già liquidato 8% postumi.
Istruita la causa mediante la nomina di un consulente medico d'ufficio, il giudice ha rinviato per la discussione all'udienza del 16.1.2025. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La domanda è infondata e va rigettata.
Il ricorso è procedibile avendo la parte esaurito l'iter amministrativo. Sempre in limine va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_1
L'art. 83 D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 prevede: “Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento”.
Occorre, poi, ricordare che, in tema di revisione delle rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali, il termine decennale di cui all'art. 83 del D.P.R.
30 giugno 1965 n. 1124 non è di prescrizione, e neppure di decadenza, ma serve semplicemente a delimitare l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, che fa sorgere il diritto alla revisione, la quale, come risulta dall'art. 83, comma 3, del
2 D.P.R. n. 1124 del 1965, ha per oggetto non solo il provvedimento positivo di concessione di una rendita, ma anche il provvedimento che, accertato il nesso causale con un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, determina i postumi permanenti, anche in misura negativa o inferiore al minimo indennizzabile.
L'istituto della prescrizione prevista dall'art. 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965 non trova applicazione nelle fattispecie regolate dagli artt. 83 e 137 dello stesso
D.P.R., con riguardo alla domanda dell'interessato o alla iniziativa dell'istituto assicuratore per la revisione della misura della rendita di inabilità.
Ne consegue che l'infortunato dichiarato dall'istituto assicuratore guarito con postumi non indennizzabili, non incorre in prescrizione se chiede l'aggravamento di tali postumi rilevati nel decennio dall'infortunio, entro un anno da tale termine, né a tal fine ha alcuna rilevanza l'accertamento peritale spontaneamente effettuato dal C.T.U., - e quindi non richiesto ma estraneo al procedimento amministrativo configurato dall'art. 83 e alla domanda giudiziale - che abbia valutato i postumi in misura superiore al minimo indennizzabile
(Cass. civ. Sez. lavoro, 11/02/2004, n. 2653).
Quanto alle circostanze fattuali, le stesse non appaiono specificamente contestate dall' CP_1
Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali, senza che rilevi il loro carattere indisponibile, dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo (Cass. 11417/2017).
Venendo al merito, il ctu incaricato, sulla scorta del dato clinico e documentale,
è pervenuto alla seguente diagnosi: «esiti di infortunio sul lavoro (12/2016) con frattura della IV, V, VI e VII costa di dx, in assenza di ripercussioni disventilatorie, e di frattura dell'apofisi trasversa dx della II e IV vertebra lombare con modica disfunzionalità, prevalentemente antalgica, residua».
Dopodiché ha argomentato che: «[…] Nel caso di specie la frattura risulta di tipo
“composto” di quattro coste dell'emitorace destro. Tali fratture sono state trattate conservativamente con riposo funzionale ed hanno esitato una accreditabile vaga sintomatologia algica della parete toracica dx, che si accentua nella profonda inspirazione ed in occasione di variazioni climatiche.
Ulteriore postumo, riscontrato al periziato, conseguenza dell'infortunio lavorativo denunciato, è rappresentato dagli esiti di frattura composta dell'apofisi trasversa dx della II e IV vertebra lombare. Le vertebre sono le ossa brevi che compongono la colonna vertebrale. Ogni vertebra ha un corpo e un arco e diversi processi articolari. Il corpo insieme all'arco delimitano il foro vertebrale, il quale con gli altri fori vertebrali costituisce il canale vertebrale all'interno del quale è presente il midollo spinale. In anatomia le apofisi delle ossa stanno ad indicare qualsiasi parte sporgente di un osso. Le apofisi
3 generalmente servono come punti di inserzione dei tendini di un muscolo;
entrano quindi a far parte della struttura di un'articolazione, dando luogo all'attacco dei legamenti e permettendo l'azione di leva articolare. Le apofisi trasverse originano dalla porzione posteriore dei corpi vertebrali e si dirigono lateralmente. Nel caso di specie l'evento traumatico denunciato ha determinato la frattura delle apofisi trasverse di destra della II e IV vertebra lombare, trattata conservativamente, con postumi ben consolidati e forieri esclusivamente di una più che modesta disfunzionalità, prevalentemente antalgica, come documentato dall'attuale esame obiettivo».
Ciò posto, il consulente, specialista in Medicina Legale, è giunto alle seguenti conclusioni: «Esaminati gli atti di causa, valutata la documentazione tecnica esibita e viste le risultanze dell'attuale esame clinico-obiettivo, non sono rilevabili aggravamenti del quadro clinico-obiettivo (morfologico e disfunzionale) conseguente all'infortunio lavorativo del 27/12/16, patito dal periziato e valutato dai Sanitari nella misura dell'8%». CP_1
Il ctu, dunque, sulla scorta del dato documentale, clinico ed anamnsestico, ha ritenuto infondate le pretese del ricorrente non ritenendo di ampliare la valutazione effettuata dall' in sede amministrativa. CP_1
La domanda va dunque rigettata.
Tenuto conto dell'intera vicenda processuale nonché dello stato patologico pure accertato, le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti
(assente una rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc).
Spese di ctu a carico delle parti in solido.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta la domanda;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- Spese di ctu a carico delle parti in solido.
Nola, 16.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
4