Ordinanza cautelare 21 agosto 2013
Sentenza 16 giugno 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, ordinanza cautelare 21/08/2013, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00133/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00222/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2013, proposto da:
DY HE, rappresentato e difeso dall'avv. Christine Mussner, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bolzano, via della Posta, 16;
contro
Ministero dell'Interno-Questore della Provincia di Bolzano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del “provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano n. 14/A12/2013/Imm dd. 20.02.2013, notificato al ricorrente in data 11.06.2013 con cui veniva decretato il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal cittadino ucraino HE DY, così come ogni altro provvedimento/atto precedente presupposto e infraprocedimentale per i motivi che verranno qui di seguito segnalati”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno-Questore della Provincia di Bolzano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 agosto 2013 il dott. Luigi Mosna e uditi per le parti i difensori:
avv. C. Mussner per la parte ricorrente;
Avvocato dello Stato S. Pirrone per il Ministero dell'Interno-Questore della Provincia di Bolzano.
Considerato che, ad un primo sommario esame, il fumus richiesto non può essere escluso e che il periculum è in re ipsa;
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, accoglie la richiesta cautelare e per l'effetto sospende il diniego impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 febbraio 2014, ora di rito.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 20 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:
Hugo Demattio, Presidente
Luigi Mosna, Consigliere, Estensore
Marina Rossi Dordi, Consigliere
Margit Falk Ebner, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/08/2013
IL SEGRETARIO