Sentenza 9 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/06/2004, n. 10905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10905 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER GI rapp.to e difeso dall'avv. Umberto Conti, con il quale elett.te domicilia in Roma, via QUINTINO SELLA 41 presso lo studio dell'avv. Fabio Caiaffa, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI in persona del Rettore p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Bari, n. 00194/2001 depositata il 21 marzo 2001, R.G. n. 01710/2000, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03 marzo 2004 dal Relatore Consigliere Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore del lavoro di Bari condannava l'Università degli Studi di Bari (in appresso solo Università) al pagamento della somma di lire 8.376.000, oltre accessori, a ER AR, a titolo di remunerazione relativa agli anni di specializzazione precedenti al 1991.
La Corte di Appello di Bari dichiarava la inammissibilità dell'appello proposto dalla Università per tardività, tenuto conto che il relativo ricorso era stato depositato il 22 novembre 2000 e la sentenza di primo grado depositata il 28 aprile 1999, a nulla rilevando la notifica della sentenza di primo grado avvenuta il 24 ottobre 2000, e "stimava equo" disporre la compensazione integrale delle spese di lite "valutato il disguido che, in definitiva, decide(va) la controversia" nel grado di appello.
Ricorre per Cassazione AR ER affidandosi a cinque motivi di censura.
L'università degli Studi di Bari si è costituita con atto depositato a ministero dell'Avvocatura dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso AR ER denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132, n. 4, c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la Corte di Appello di Bari ritenuto di compensare per intero le spese del grado di appello in assenza di giusti motivi.
Deduce il AR: la sentenza della Corte territoriale aveva dichiarato compensate le spese del giudizio di appello, stimando equa la detta decisione a motivo di un disguido (dell'appellante) che aveva deciso in quel grado la controversia;
in realtà la decisione della compensazione delle spese di lite doveva scaturire logicamente dalla decisione complessiva;
la deroga alla condanna delle spese di lite in caso di soccombenza, pur ammessa per giusti motivi, esigeva che questi ultimi si desumessero da una motivazione quanto meno del relativo provvedimento in ottemperanza all'obbligo della motivazione di ogni provvedimento;
nel caso di specie la decisione della citata compensazione non presentava alcuna conseguenzialità logico- giuridica con la decisione della causa, essendo stato il ricorso di appello dichiarato inammissibile, sicché sostanzialmente non vi erano altri elementi da valutare ai fini dei giusti motivi, ma solo l'alternativa di condannare l'Università; come tale la decisione era illegittima.
Con il secondo motivo di ricorso AR ER denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché omessa e insufficiente motivazione per avere la Corte di Appello di Bari ritenuto di compensare per intero le spese del grado di appello addossando sul ricorrente i costi del processo.
Deduce il AR: la decisione di compensare le spese era anche violatrice del principio per cui il processo non può risolversi in danno della parte che ha ragione;
d'altra parte alla data della proposizione dell'appello la sentenza di primo grado era passata in giudicato da tempo, sicché la domanda del ricorrente non era più sub iudice, e ciononostante quest'ultimo era stato costretto a difendersi dall'aggressione del proprio patrimonio, poi sostanzialmente depauperato proprio dalla decisione delle spese di lite, per evitare conseguenze ancora più dannose.
Con il terzo motivo di ricorso AR ER denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 113, 114 e 137 c.p.c., nonché omessa, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione per avere la Corte di Appello di Bari ritenuto equo compensare per intero le spese del grado di appello sul presupposto che la causa è stata decisa sulla base di un disguido.
Si deduce, in sintesi: non era stata richiesta la decisione secondo equità e quindi erano violati gli artt. 113 e 114 c.p.c.; la inammissibilità dell'appello scaturiva dalla violazione di chiara disposizione di legge processuale e non da un disguido, sicché la motivazione era errata ed illogica;
ove, invece, si fosse voluto in qualche modo compensare una pronuncia di natura processuale con una di merito considerata a favore della controparte, la decisione violerebbe il principio per cui i giusti motivi non possono desumersi da una valutazione di merito estranea al contenuto precettivo della pronuncia;
in caso contrario non esistevano i citati motivi di equità, e alla pronuncia conseguivano danni solo per la ricorrente, non valutati nella decisione.
Con il quarto motivo il ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 92 secondo comma c.p.c. con riferimento all'art. 111 Cost., in quanto la costante interpretazione della giurisprudenza, secondo cui la compensazione delle spese non necessiterebbe di alcuna motivazione, pone la norma suddetta in palese contrasto con il precetto costituzionale che impone al giudice di motivare tutti i suoi provvedimenti.
Con il quinto motivo il ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale degli articoli 91 e 92 secondo comma c.p.c. con riferimento all'art. 24 Cost. rilevando che la mancata refusione delle spese di giudizio si traduce per la parte vittoriosa in una ingiustificata negazione della tutela giurisdizionale. I primi tre motivi di ricorso, che è opportuno esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, non sono meritevoli di accoglimento.
Con i motivi in esame il ricorrente sostanzialmente critica la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, costituisce una facoltà discrezionale del predetto giudice rimessa al suo prudente apprezzamento e quindi sottratta all'obbligo di una specifica motivazione, con la conseguenza che la valutazione del giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità solo ove risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero se la motivazione eventualmente espressa sia fondata su ragioni palesemente illogiche o inconsistenti (cfr. tra le tante Cass. N. 10009 del 2003, Cass. N. 9707 del 2003, Cass. N. 11774 del 2003). Il ricorrente, a sostegno della propria tesi difensiva, richiama la sentenza n. 4455 del 1999 che ha affermato il contrario principio della necessità della motivazione, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge (soccombenza reciproca o altri giusti motivi) devono emergere, se non da una specifica motivazione, quantomeno da quella del provvedimento cui la decisione di compensazione delle spese processuali accede.
Al riguardo però giova notare che questo orientamento non è stato condiviso dalla successiva giurisprudenza della Corte (tra le tante si ricorda, oltre le sentenze sopra citate, Cass. N. 11597 del 2002 che ha affrontato espressamente l'argomento, Cass. N. 1898 del 2002, Cass. N. 3272 del 2001, Cass. N. 5988 del 2001), la quale, all'opposto, si è ormai costantemente indirizzata nel senso di ritenere: che in tema di regolamento delle spese processuali la relativa statuizione adottata dal giudice di merito è sindacabile in Cassazione nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui le spese stesse, contravvenendo al divieto stabilito dall'art. 91 c.p.c. fossero poste, anche parzialmente, a carico della parte vittoriosa;
che esula dal sindacato anzidetto, rientrando invece nei poteri discrezionali del medesimo giudice, la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di sussistenza di altri giusti motivi, salva sempre la possibilità di censurarne la motivazione ove, a fondamento della riferita compensazione, siano addotte ragioni illogiche o contraddittorie, tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale;
che, peraltro, la relativa pronuncia non richiede analitica motivazione, onde il giudice di merito, ai sensi dell'art. 92 secondo comma c.p.c., può compensare le spese di lite per "giusti motivi" senza obbligo di specificarli, essendo una simile statuizione assistita da una presunzione di conformità a diritto non censurabile in sede di legittimità.
Alla stregua di questo costante orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso dal Collegio, le censure sollevate dal ricorrente devono essere tutte disattese.
Vi è solo da precisare che la Corte territoriale, laddove in motivazione ha usato l'espressione stima equo, non ha certo inteso pronunciare secondo equità a norma degli artt. 113 e 114 c.p.c., come mostra di ritenere il ricorrente;
l'espressione suddetta va intesa più semplicemente come equivalente dell'altra stima giusto ed è quindi perfettamente conforme al dettato dell'art. 92 c.p.c., come costantemente inteso dalla giurisprudenza di legittimità. D'altro canto neppure è possibile caricare di improprio significato l'espressione "valutato il disguido che in definitiva decide la controversia in questo grado di appello", che si legge in motivazione. L'uso certamente improprio del termine disguido per indicare un deposito tardivo di impugnazione non vale a snaturare il senso complessivo della frase. In altri termini non è lecito ritenere che la compensazione delle spese sia stata giustificata dalla Corte per avere questa valutato in modo riduttivo, come mero disguido, il ritardo dell'impugnazione. Vero è, invece, che la Corte (come si evince chiaramente ove si metta in relazione l'espressione in esame con il periodo che la precede), nell'esercizio del suo insindacabile apprezzamento di fatto, ha ritenuto che l'impossibilità di esaminare il merito della controversia per un impedimento processuale costituisse giusto motivo di compensazione delle spese del grado. Trattasi in definitiva di motivazione ne' illogica ne' irrazionale, che non vizia il processo decisionale, e quindi non censurabile in sede di legittimità.
Manifestamente infondate sono le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate con il quarto ed il quinto motivo. Il ricorrente dubita della legittimità costituzionale degli artt. 91 e 92 c.p.c., nell'interpretazione che costantemente ne ha dato la Corte di Cassazione, con riferimento agli artt. 111 e 24 della Costituzione, in quanto detta interpretazione porrebbe le norme in contrasto con il precetto costituzionale che impone al giudice di motivare tutti i suoi provvedimenti e comporterebbe per la parte vittoriosa una ingiustificata negazione della tutela giurisdizionale accollandole i costi del processo.
Entrambe le questioni sono state già affrontate da questa Corte e risolte in senso negativo.
Ha ritenuto in primo luogo la Corte che il principio sancito dall'art. 111 Cost., secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato, non è applicabile al provvedimento di compensazione delle spese per la ritenuta sussistenza di giustificati motivi, nel senso che l'esistenza di ragioni le quali giustificano la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali che possono essere sufficienti a giustificarla, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime (Cass. N. 11597 del 2002, Cass. N. 5174 del 1997, Cass. N. 12657 del 1992, Cass. N. 3471 del 1989). In secondo luogo ha ritenuto la Corte che il principio di assolutezza, inviolabilità ed universalità della tutela giurisdizionale dei diritti, cui si accompagna il riconoscimento del potere di farli valere innanzi ad un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale, attiene alla titolarità di posizioni giuridiche di natura sostanziale (vedi Corte Cost. n. 26 del 1999), senza che la garanzia costituzionale del soddisfacimento "effettivo" di queste ultima possa estendersi fino a comprendere altresì la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del processo, dal momento che la compensazione di dette spese non rappresenta in alcun modo ostacolo alla difesa dei propri diritti (vedi Corte Cost. n. 65 del 1998) (Cass. N. 5390 del 2000, Cass. N. 11597 del 2002). Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalle predette decisioni, non essendo stati prospettati nuovi profili di illegittimità che impongano una riconsiderazione del problema. Entrambe le eccezioni vanno pertanto dichiarate manifestamente infondate. Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2004