Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01766/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02231/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2231 del 2024, proposto da SS AL, LA US, IZ US, RE ON, AU Di DI, RI Di FA, NA AR AR LI, AB ER, LA IT NO, ES RI, VI IO e RI US SA AR Venti, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Sciortino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di AT - Arnas Garibaldi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Assennato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio diniego formatosi avverso l’istanza di accesso da costoro depositata, a mezzo PEC del 16.10.2024 per la condanna di parte resistente all’ostensione della documentazione che ne costituisce oggetto e, segnatamente, degli atti di dotazione organica, o di altro atto equipollente, riguardante/da cui emergano i medici pediatri (compresi i nominativi degli stessi) presenti all’interno dell’A.R.N.A.S. “Garibaldi”, anche presso l'Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Pediatria, l’Unità Operativa Semplice (U.O.S.) di Talassemia, presso l’U.O.S. di Diabetologia Pediatrica, presso l’Hospice Pediatrico, presso l’U.O.S.D. “Pronto Soccorso Pediatrico”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di AT - Arnas Garibaldi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con PEC del 16.10.2024, i ricorrenti -tutti dirigenti pediatri in servizio, con contratto a tempo indeterminato, presso l’U.O.S.D. Pronto Soccorso Pediatrico dell’A.R.N.A.S. Garibaldi di AT- hanno presentato istanza di accesso, ai sensi dell’art. 24 comma 7 L. n. 241/1990, volta all’esibizione e al rilascio di copia degli “ atti di dotazione organica, o di altro atto equipollente, riguardante/da cui emergano i medici pediatri (compresi i nominativi degli stessi) presenti all’interno dell’A.R.N.A.S. “Garibaldi”, anche presso l'Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Pediatria, l’Unità Operativa Semplice (U.O.S.) di Talassemia, presso l’U.O.S. di Diabetologia Pediatrica, presso l’Hospice Pediatrico, presso l’U.O.S.D. “Pronto Soccorso Pediatrico ” (doc. 2 di parte ricorrente).
A fondamento della richiesta -sostanzialmente protesa a conoscere i nominativi dei pediatri in servizio presso la stessa e le altre unità operative dell’Amministrazione- erano poste esigenze di possibile tutela in giudizio, correlate (come dedotto nel contestuale atto di diffida) alla turnazione del Pronto Soccorso Pediatrico, asseritamente penalizzante per i ricorrenti rispetto ai pediatri appartenenti alle altre divisioni, i quali sarebbero, invece, esentati dal servizio; con conseguente maggiore usura psico-fisica dei primi e aumento dei rischi, anche a scapito dell’utenza e della continuità delle prestazioni, specie in costanza dei turni di notte (doc. 2 cit., pagg. 2 e 3).
Decorso infruttuosamente il termine, ex art. 25 comma 4 della Legge n. 241/1990, di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, con ricorso ritualmente notificato e depositato essi hanno agito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accedere agli atti di cui alla predetta istanza del 16.10.2024.
Lamentando, in due articolati motivi di diritto, “ Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 24, comma 7, e dell’art. 22, comma 2, della L. n. 241/90 e s.m.i. ” e “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, comma 1, e dell’art. 25, comma 3, della Legge n. 241/90 e s.m.i. ” in sintesi deducono che:
- l’inerzia dell’Amministrazione intimata violerebbe l’autonoma fattispecie ostensiva disciplinata dall’art. 24 comma 7 Legge n. 241/1990, al cui cospetto -per la logica difensiva ad essa sottesa- eventuali contrapposte istanze di riservatezza sono destinate a recedere;
- il diritto di accesso è riconosciuto come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, c. 2, lett. m, Cost.) e strumento d’imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;
- la pianta organica ha natura di atto di rilevanza organizzativa con effetti plurisoggettivi e contenuto non astratto: quindi accessibile;
- il diniego all’accesso, ancorché tacito, sarebbe comunque sguarnito di motivazione in quanto la richiesta rivelazione dei nomi degli altri professionisti della medesima branca di pediatria non sarebbe inibita da alcuna delle preclusioni previste dal citato art. 24.
Con memoria depositata il 3.4.2025 i ricorrenti hanno, poi, dato atto che con nota prot. n. 22770 del 13.12.2024 l’A.R.N.A.S. Garibaldi ha comunicato un link al proprio sito istituzionale, che rende consultabile la pianta organica dei medici pediatri, senza tuttavia l’esposizione in chiaro dei nomi, rendendosi al contempo disponibile al rilascio della restante documentazione, ma condizionatamente alla rinuncia al ricorso. Stigmatizzando tale linea di condotta, essi ne hanno chiesto la valutazione ai fini della condanna di controparte alle spese.
Si è costituita l’Amministrazione intimata che, con documenti e memoria, ha eccepito:
- l’irrilevanza a fini defensionali dei documenti indicati nell’istanza di accesso poiché l’azione prefigurata nella contestuale diffida -esperibile innanzi al Giudice del Lavoro- non comporterebbe l’instaurazione di un giudizio plurilaterale e non richiederebbe, pertanto, l’individuazione di contraddittori ulteriori (i.e. gli altri pediatri in servizio) rispetto al datore di lavoro pubblico;
- in subordine: la disintegrità del contraddittorio per omessa notifica del ricorso ai pediatri di nuova assunzione e distaccati presso le altre unità operative, i cui nomi si chiede di conoscere;
- l’omessa enunciazione di un interesse ostensivo personale e concreto e la contestuale impossibilità (anche per il giudice adito) di mutare il titolo di accesso a fronte dell’univoco riferimento nell’istanza in parola ai profili di cui alla Legge n. 241/1990;
- l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione della sopravvenuta nota prot. 22770 del 13.12.2024, integrante un atto di conferma in senso proprio e, perciò, idoneo a spostare su di sé l’interesse ad agire.
I ricorrenti hanno replicato alle superiori eccezioni con memoria del 22.4.2025.
All’udienza camerale del giorno 8 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto appresso si espone.
Giova premettere che, come riconosciuto anche dalla parte resistente (a pag. 5 della memoria del 17.4.2025), la pianta organica è un atto ad effetti plurisoggettivi e con destinatari determinati o determinabili al momento della loro adozione, dotata di un contenuto non astratto, suscettibile di applicazione una sola volta nel suo ambito temporale di efficacia. In quanto tale non può, pertanto, essere rigorosamente inclusa nell’ambito della categoria degli atti amministrativi generali (Cons. Stato, sez. VI, 20.11.2013, n. 5511); e, quale precipitato, non si estende ad essa la preclusione all’accesso stabilita dall’art. 24 comma 1 lett. c) della Legge n. 241/1990 per l’attività della Pubblica Amministrazione di emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione.
Quanto al piano dell’interesse, va richiamato il costante indirizzo, più volte ribadito anche da questo Tribunale (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia - AT, sez. III, 19.12.2024, n. 4152), per cui il diritto di accesso ai documenti amministrativi, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con la conseguenza che esso può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante.
Segnatamente, ai fini dell’accesso ex art. 22 e ss. Legge n. 241/1990 devono sussistere: a) un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato; b) un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione; c) in ipotesi di accesso difensivo, che lo stesso sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno chiesto di acquisire atti collegati in via strumentale al prospettato esercizio della propria tutela giurisdizionale -a fronte di una ripartizione in tesi sperequata dei turni del pronto soccorso pediatrico-, assumendo l’esigenza d’identificare, per la corretta instaurazione dell’eventuale contenzioso giuslavoristico, i medici potenzialmente controinteressati rispetto alle pretese ivi azionate.
L’istanza si collega, quindi, a specifiche esigenze difensive ed è supportata da un chiaro nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che gli esponenti intendono curare o tutelare.
Non coglie nel segno, perciò, l’eccezione dell’Amministrazione intimata circa la carenza dei requisiti di personalità e concretezza dell’interesse allegato. Da quanto rilevato, l’istanza in oggetto presenta, per converso, i connotati propri dell’accesso documentale, senza trasmodare in azione popolare disancorata da una sottostante finalità di cura di una posizione giuridica qualificata e differenziata.
Destituita di fondamento è anche l’ulteriore eccezione circa l’allegata irrilevanza defensionale dei documenti richiesti. Il giudice non deve valutare la concreta utilità che la conoscenza degli atti possa fornire al richiedente nell’ambito di una controversia giudiziaria, ma deve fermarsi a uno scrutinio che si pone a monte e riguarda la strumentalità dell’accesso rispetto alle esigenze di tutela giurisdizionale esternate; in specie sussistente per quanto innanzi osservato.
Non depongono in contrario neppure le ulteriori eccezioni in rito di parte resistente.
In merito all’allegata omessa notifica del ricorso ai controinteressati, si rammenta che, per l’art. 22, comma 1, lett. c) della L. n. 241 del 1990, è controinteressato colui che risulti individuato o facilmente individuabile in base alla natura del documento richiesto (elemento formale) e che, inoltre, dall’esercizio dell’accesso vedrebbe compromesso il suo diritto alla riservatezza (elemento sostanziale).
Nella vicenda in esame è proprio l’individuazione dei controinteressati (del prospettato futuro contenzioso giuslavoristico) a integrare l’oggetto dell’accesso. Sicché manca in radice il requisito dell’identificazione nominativa o identificabilità dei soggetti titolari di una posizione suscettibile di essere incisa dalla divulgazione delle informazioni contenute nei documenti.
Né a tal fine soccorre il documento consultabile attraverso il link trasmesso dall’Amministrazione con nota prot. n. 22770 del 13.12.2024. Questo, infatti, pur indicando il numero dei posti di dirigente pediatra in pianta organica e le modalità di copertura delle vacanze, non consente tuttavia l’immediata individuabilità dei controinteressati per la quale si rende necessaria un’ulteriore indagine, mediante consultazione di altri documenti (cfr. memoria della parte intimata del 17.4.2025, pag. 3 e pag. 19 del documento informatico ivi accessibile).
Per altro verso, poiché l’indicazione nominativa, diretta o indiretta, è uno dei due requisiti costitutivi della posizione di controinteresse, secondo la definizione data dal citato art. 22, se ne ricava che tale mero elemento non può di per sé ritenersi coperto da riservatezza; salvo che non ricorrano altre, e più incisive, ragioni di segretezza: non ravvisabili nella fattispecie in oggetto.
Del resto, la stessa Amministrazione intimata non solo, come pacifico, non ha individuato in sede procedimentale dei controinteressati, ma anzi ha riconosciuto in giudizio che gli atti di dotazione organica da cui evincere nominativamente i medici pediatri presenti anche nelle altre unità operative sono “ pubblicamente accessibili ” (pag. 2 della memoria del 17.4.2025). Ciò, oltre ad escludere l’inammissibilità del ricorso ex art. 41 comma 2 cod. proc. amm., esime pure il collegio dal valutare i presupposti per l’integrazione d’ufficio del contraddittorio.
Deve, infine, escludersi che la sopravvenuta nota prot. n. 22770 del 13.12.2024 integri un atto di conferma in senso proprio -tale da attrarre a sé l’interesse ad agire-, trattandosi piuttosto, come condivisibilmente osservato dai ricorrenti in sede di replica, di una mera proposta di soluzione stragiudiziale della lite, previa rinuncia al ricorso, e, perciò, priva di statura provvedimentale.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e, per l’effetto, deve essere consentito ai ricorrenti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti con l’istanza trasmessa con PEC del 16.10.2024 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti di accedere ai documenti richiesti con l’istanza di accesso trasmessa con PEC del 16.10.2024;
- ordina all’Amministrazione resistente di consentire ai ricorrenti di accedere alla documentazione ivi richiesta e di estrarne copia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, delle spese di lite liquidate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO