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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Enrica Di Tursi - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 519 – 2024 R.G.
rappresentata e difesa dall'avv. TATIANA Parte_1
MARGHERITA;
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. MARIANNA Controparte_1
LAZZARO;
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 5-2-2024, Parte_1
premesso di aver contratto in data 1-10-2002 matrimonio in
Carosino (TA) con che della loro unione erano Controparte_1
nati i figli e chiedeva Persona_1 Persona_2
pronunziarsi la separazione dal coniuge, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile;
formulava inoltre domande accessorie.
Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del
16-1-2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di avere raggiunto accordo conciliativo inteso a disciplinare la separazione;
la causa veniva quindi riservata per la decisione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere
chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla
volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice
pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni,
dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è
creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria,
occorre dare atto che all'udienza del 16-1-2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto una intesa volta a disciplinare i rapporti personali e con la prole, nonché quelli patrimoniali,
alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 10-1-2025 e depositato in atti in data 15-1-2025.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti,
non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di separazione, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], e nato Controparte_1
a Taranto il 30-11-1970, uniti in matrimonio in Carosino (TA)
l'1-10-2002, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 16, parte II, serie A, anno 2002;
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi
[...]
e in conformità all'accordo Pt_1 Controparte_1
sottoscritto dalle parti in data 10-1-2025 e depositato in atti in data 15-1-2025, qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
3) compensa fra le parti le spese del giudizio di separazione.
4) DISPONE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Così deciso il 17-1-2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Dott. Marcello Maggi