Articolo 2 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1072
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 febbraio 1970
Art. 2.
Per far fronte agli oneri recati dalla presente legge il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1972.
I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo.
L'ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1969, maggiorati degli interessi di preammortamento, sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1970.
Il servizio dei mutui relativi agli anni dal 1970 al 1972 sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti.
Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e strettamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1970