Art. 1.
E' autorizzata la corresponsione della quota annua delle spese dovute per la partecipazione dell'Italia all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, a cui il Governo italiano ha aderito con legge 5 aprile 1950, n. 295 .
E' autorizzata la corresponsione della quota annua delle spese dovute per la partecipazione dell'Italia all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, a cui il Governo italiano ha aderito con legge 5 aprile 1950, n. 295 .