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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/08/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2100/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Maria Federica Minervini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2100/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. REGNI ROBERTO Parte_1 C.F._1 per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
VERDUCCI BERNADETTE per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
, P_
RESISTENTE - contumace con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI rassegnate congiuntamente all'udienza del 8.7.2025:
“Tenuto conto delle condizioni attuali di vita di e della natura di apprendistato del P_ rapporto di lavoro attualmente in essere, il sig. continuerà a contribuire al mantenimento Pt_1
pagina 1 della figlia per un anno, fino al luglio 2026, in misura di € 100,00 mensili. Dopo tale data si P_ intenderà cessato l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di ottenere la modifica delle Parte_1 condizioni concordate con la moglie nell'ambito del procedimento di modifica Controparte_1 delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Orhei (Moldavia).
Ha rappresentato in particolare di aver contratto matrimonio in data 30.07.1988 presso il Comune del Vill. nel Distretto di Orhei (Moldavia), con la sig.ra , nata in [...] e Controparte_1 attualmente residente a [...]; che dal matrimonio sono nati tre figli;
che, in data 28.10.2009, il
Tribunale di Orhei (Moldavia) pronunciava sentenza di divorzio e successivamente determinava il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia terzogenita, (nata il P_
29.9.2004), stabilendolo in ¼ dei suoi redditi, dalla data della domanda fino al raggiungimento dell'età di 18 anni;
che, in data 18.01.2023, il Tribunale di Ancona, in esito al procedimento introdotto dalla sig.ra per la modifica delle condizioni di divorzio rubricato al n. CP_1
2093/2022 R.G., disponeva – recependo l'accordo raggiunto tra le parti – che il sig. versasse Pt_1 direttamente alla figlia l'importo mensile di € 250,00 oltre al 30% delle spese straordinarie, P_ con A.U.U. integralmente riconosciuto in favore della madre. Ha rilevato quindi che la figlia
è ormai divenuta maggiorenne ed economicamente indipendente, “atteso che svolge attività P_ lavorativa da estetista sin dal mese di agosto 2023”, mentre il proprio reddito è ulteriormente diminuito, essendo disoccupato, sicché ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento posto a suo carico in favore della figlia e la revoca dell'obbligo di compartecipazione alle spese P_ straordinarie.
Il ricorso è stato notificato sia alla coniuge che alla figlia . P_
La sig.ra , costituendosi, ha osservato che la figlia , maggiorenne, ha terminato il CP_1 P_ corso per operatori di centri estetici ad Ancona e da circa un anno e mezzo vive a casa di una sua amica, dovendosi ritenere che, pur avendo iniziato a lavorare, non ha ancora dei redditi sufficienti in grado di garantirle una indipendenza economica. Ha chiesto pertanto la conferma del provvedimento del Tribunale di Ancona.
non si è costituita, restando contumace. P_
Il ricorso e il decreto sono stati comunicati al Pubblico Ministero, che è stato messo in grado di intervenire ed ha apposto il proprio visto in data 10.5.2025.
pagina 2 Dopo lo scambio di memorie previsto dall'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 8.7.2025 sono comparsi il ricorrente ed entrambe le resistenti (la figlia personalmente, P_ senza assistenza di un difensore).
Sentite le parti, il giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno dichiarato di accettare, concludendo in conformità, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda (congiunta) delle parti può essere accolta.
Preliminarmente, si osserva che il regime di riconoscimento delle sentenze straniere in materia di famiglia, emesse da un Tribunale di uno Stato che non appartiene all'Unione europea, si basa sul principio del riconoscimento diretto o automatico di cui agli artt. 64 e ss. l. 218/1995; il Giudice italiano, successivamente investito della richiesta di modifica delle condizioni di divorzio pronunciato all'estero, può valutare, ai sensi dell'art. 9 l. n. 898/1970, il sopravvenuto mutamento delle circostanze, ai fini della richiesta revisione.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che le condizioni da ultimo concordate tra le parti meritino accoglimento in quanto corrispondenti agli interessi della figlia e coerenti con le P_ disponibilità economiche delle parti stesse.
ha infatti riferito di lavorare come estetista presso un centro estetico di Osimo con contratto P_
(di apprendistato) part-time di 30 ore, e con uno stipendio di € 900-950 netti mensili, con tredicesima;
il contratto di apprendistato – iniziato a marzo di quest'anno e della durata di tre anni – si tramuterà verosimilmente in rapporto di dipendenza, con miglioramento, nel prossimo futuro, delle condizioni reddituali. La ragazza ha precisato di aver frequentato l'istituto superiore di ragioneria e poi per tre anni la scuola di estetica, conseguendo il diploma dopo il terzo anno.
Il lavoro recentemente avviato è pertanto in linea con gli studi e la formazione della giovane, sicché può dirsi equo – e ratificarsi – l'accordo raggiunto con accettazione della proposta conciliativa, che prevede la conservazione di un piccolo contributo al mantenimento di da parte del padre P_
(che, pur non depositato documentazione valida ad attestare le sue condizioni economiche, ha affermato di essere fallito nel 2010, d aver avuto due ictus sei anni fa e di non disporre di attività lavorativa) per la durata di un anno, così da accompagnare la ragazza, ancora solo ventenne, nel periodo da ritenersi necessario per una indipendenza completa e definitiva.
La particolare natura degli interessi sottesi alla controversia e la definizione concordata del procedimento giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 3 Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti e in parziale modifica della sentenza che ha dichiarato il divorzio tra i sigg.ri e nonché dei provvedimenti Parte_1 Controparte_1 successivi citati in parte motiva, dispone quanto segue:
RECEPISCE l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni sopra riportate;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 12/08/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Maria Federica Minervini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2100/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. REGNI ROBERTO Parte_1 C.F._1 per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
VERDUCCI BERNADETTE per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
, P_
RESISTENTE - contumace con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI rassegnate congiuntamente all'udienza del 8.7.2025:
“Tenuto conto delle condizioni attuali di vita di e della natura di apprendistato del P_ rapporto di lavoro attualmente in essere, il sig. continuerà a contribuire al mantenimento Pt_1
pagina 1 della figlia per un anno, fino al luglio 2026, in misura di € 100,00 mensili. Dopo tale data si P_ intenderà cessato l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di ottenere la modifica delle Parte_1 condizioni concordate con la moglie nell'ambito del procedimento di modifica Controparte_1 delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Orhei (Moldavia).
Ha rappresentato in particolare di aver contratto matrimonio in data 30.07.1988 presso il Comune del Vill. nel Distretto di Orhei (Moldavia), con la sig.ra , nata in [...] e Controparte_1 attualmente residente a [...]; che dal matrimonio sono nati tre figli;
che, in data 28.10.2009, il
Tribunale di Orhei (Moldavia) pronunciava sentenza di divorzio e successivamente determinava il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia terzogenita, (nata il P_
29.9.2004), stabilendolo in ¼ dei suoi redditi, dalla data della domanda fino al raggiungimento dell'età di 18 anni;
che, in data 18.01.2023, il Tribunale di Ancona, in esito al procedimento introdotto dalla sig.ra per la modifica delle condizioni di divorzio rubricato al n. CP_1
2093/2022 R.G., disponeva – recependo l'accordo raggiunto tra le parti – che il sig. versasse Pt_1 direttamente alla figlia l'importo mensile di € 250,00 oltre al 30% delle spese straordinarie, P_ con A.U.U. integralmente riconosciuto in favore della madre. Ha rilevato quindi che la figlia
è ormai divenuta maggiorenne ed economicamente indipendente, “atteso che svolge attività P_ lavorativa da estetista sin dal mese di agosto 2023”, mentre il proprio reddito è ulteriormente diminuito, essendo disoccupato, sicché ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento posto a suo carico in favore della figlia e la revoca dell'obbligo di compartecipazione alle spese P_ straordinarie.
Il ricorso è stato notificato sia alla coniuge che alla figlia . P_
La sig.ra , costituendosi, ha osservato che la figlia , maggiorenne, ha terminato il CP_1 P_ corso per operatori di centri estetici ad Ancona e da circa un anno e mezzo vive a casa di una sua amica, dovendosi ritenere che, pur avendo iniziato a lavorare, non ha ancora dei redditi sufficienti in grado di garantirle una indipendenza economica. Ha chiesto pertanto la conferma del provvedimento del Tribunale di Ancona.
non si è costituita, restando contumace. P_
Il ricorso e il decreto sono stati comunicati al Pubblico Ministero, che è stato messo in grado di intervenire ed ha apposto il proprio visto in data 10.5.2025.
pagina 2 Dopo lo scambio di memorie previsto dall'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 8.7.2025 sono comparsi il ricorrente ed entrambe le resistenti (la figlia personalmente, P_ senza assistenza di un difensore).
Sentite le parti, il giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno dichiarato di accettare, concludendo in conformità, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda (congiunta) delle parti può essere accolta.
Preliminarmente, si osserva che il regime di riconoscimento delle sentenze straniere in materia di famiglia, emesse da un Tribunale di uno Stato che non appartiene all'Unione europea, si basa sul principio del riconoscimento diretto o automatico di cui agli artt. 64 e ss. l. 218/1995; il Giudice italiano, successivamente investito della richiesta di modifica delle condizioni di divorzio pronunciato all'estero, può valutare, ai sensi dell'art. 9 l. n. 898/1970, il sopravvenuto mutamento delle circostanze, ai fini della richiesta revisione.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che le condizioni da ultimo concordate tra le parti meritino accoglimento in quanto corrispondenti agli interessi della figlia e coerenti con le P_ disponibilità economiche delle parti stesse.
ha infatti riferito di lavorare come estetista presso un centro estetico di Osimo con contratto P_
(di apprendistato) part-time di 30 ore, e con uno stipendio di € 900-950 netti mensili, con tredicesima;
il contratto di apprendistato – iniziato a marzo di quest'anno e della durata di tre anni – si tramuterà verosimilmente in rapporto di dipendenza, con miglioramento, nel prossimo futuro, delle condizioni reddituali. La ragazza ha precisato di aver frequentato l'istituto superiore di ragioneria e poi per tre anni la scuola di estetica, conseguendo il diploma dopo il terzo anno.
Il lavoro recentemente avviato è pertanto in linea con gli studi e la formazione della giovane, sicché può dirsi equo – e ratificarsi – l'accordo raggiunto con accettazione della proposta conciliativa, che prevede la conservazione di un piccolo contributo al mantenimento di da parte del padre P_
(che, pur non depositato documentazione valida ad attestare le sue condizioni economiche, ha affermato di essere fallito nel 2010, d aver avuto due ictus sei anni fa e di non disporre di attività lavorativa) per la durata di un anno, così da accompagnare la ragazza, ancora solo ventenne, nel periodo da ritenersi necessario per una indipendenza completa e definitiva.
La particolare natura degli interessi sottesi alla controversia e la definizione concordata del procedimento giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 3 Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti e in parziale modifica della sentenza che ha dichiarato il divorzio tra i sigg.ri e nonché dei provvedimenti Parte_1 Controparte_1 successivi citati in parte motiva, dispone quanto segue:
RECEPISCE l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni sopra riportate;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 12/08/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4