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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Locri sez. Unica
VERBALE D'UDIENZA
N.R.G. 228/2020
All'udienza del 18/03/2025 davanti al Giudice Giuliana Maria Ranieri sono presenti per la parte attrice, nato a [...] (rc) il Parte_1
29/06/1990 (c.f. ), l'Avv. TRICHILO GIUSEPPE, giusto C.F._1
mandato in atti;
per la parte convenuta, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentate p.t., P.IVA , con sede Bologna, via Stalingrado n. 45, P.IVA_1 già , l'Avv. CANTÙ MARIA STEFANIA , Controparte_2
giusta procura in atti.
Per nessuno è presente . Controparte_3
L'Avv. Trichilo si riporta ai propri scritti difensivi , alle eccezioni e contestazioni sollevate , nonché alle conclusioni rassegnate, con vittoria di spese da distrarsi.
L'Avv. Cantù impugna e contesta il dedotto avversario, si riporta a tutti gli scritti difensivi e verbali di causa, insiste nelle conclusioni rassegnate, con vittoria di spese.
Il Giudice visto l'art. 281 sexiesc.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori costituiti discutono oralmente la causa.
Locrì, lì 18.03.2025
Il Giudice
Giuliana Maria Ranieri Il Giudice
Al termine della discussione e della camera di consiglio, alle ore 15,00 pronuncia sentenza nel procedimento RG. 228/2020 , dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, n. 69 e successive modifiche, devono pertanto considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia, i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Con atto di citazione notificato in data 10.02.2020, l'attore conveniva innanzi al Tribunale di Locri la AG assicurativa Controparte_4
nonché il sig. , per sentir condannare i convenuti in solido, previo Controparte_3
accertamento della responsabilità, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il giorno 03.05.2006, in Siderno sulla via Dromo, danni quantificati in € 25.000,00. Parte attrice che percorreva la predetta via in bicicletta, assumeva l'esclusiva responsabilità del sig. , conducente e proprietario CP_3
della motocicletta tg BK646OO che nel tentativo di evitare un veicolo posteggiato impattava con l'attore all'epoca minorenne cagionandogli i danni di cui all'atto introduttivo. Il motoveicolo era assicurato presso la all'epoca CP_2 [...]
secondo la ricostruzione di parte attrice, ed attesa la Controparte_5
responsabilità chiedeva il ristoro del danno in solido nei confronti di CP_3
entrambi i convenuti. Articolava richieste istruttorie e depositava documenti
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva la
[...]
, la quale impugnava e contestava quanto richiesto dalla parte Controparte_6 attrice e chiedeva l'accolgimento delle seguenti conclusioni: “ in via preliminare di rito accertare e dichiarare la improcedibilità, inammissibilità, improponibilità della domanda il tutto per le ragioni meglio esposte in narrativa;
in via preliminare di merito 1. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva
2 della per le ragioni meglio esposte in parte narrativa con Controparte_4
estromissione della steSA dal giudizio;
2. accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento di parte attrice per decorso del termine di legge il tutto per le ragioni meglio esposte in narrativa;
nel merito, rigettare la domanda proposta dall'attore, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
in via ulteriormente gradata liquidare il danno nella giusta e reale misura, sulla scorta dei criteri e dei parametri di legge, tenendo conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del comportamento colposo del sig. per Parte_1
inosservanza delle norme del codice della strada e di legge, con riserva di agire in rivalsa nei confronti del sig. .” Allegava documentazione e Controparte_3
formulava richieste di prova.
Non si costituiva , che veniva dichiarato contumace Controparte_3
Depositate le memorie istruttorie , veniva ammeSA la prova orale e disposta
CTU medica, ritenuto che la consulenza tecnica di ufficio effettuata innanzi al
Giudice di Pace di Locri era stata depositata nel procedimento RG 236/2013 , ove non era parte la All'esito della steSA, la causa subiva Controparte_2
alcuni rinvii e veniva quindi chiamata all'udienza del 18 marzo 2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc .
In diritto
2.- Sull'eccezione preliminare di merito di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_2
La compagnia assicurativa ha sollevato in comparsa , eccezione preliminare di merito di difetto di legittimazione passiva atteso che, sulla base della ricostruzione in atti, il veicolo investitore motocicletta tg BK646OO condotta dal non era assistito da copertura assicurativa. Nella sostanza la CP_3
compagnia sostiene che i danni derivanti dal sinistro subiti dal , Parte_1
non debbano essere risarciti dalla atteso che la polizza non era CP_4 operativa all'epoca del sinistro. Parte attrice ha sostenuto la tardività ed infondatezza dell'eccezione sollevata.
3 2.1- Sul punto occorre preliminarmente chiarire che parte attrice ha Pt_1
ottemperato al proprio onere probatorio atteso è dato incontestato che il CP_3 all'epoca dei fatti, mostrò il contrassegno relativo alla copertura assicurativa.
Pertanto , in astratto, in forza del combinato disposto dell'art. 7 l. nr. 990 del 1969 e dell'art. 1901 c.c., in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l'assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all'art. 1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che non è la validità del rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi, ma solo l'autenticità del contrassegno.
Tuttavia , per qiel che riguarda il profilo della tempestività dell'eccezione, se la riferibilità dell'esistenza di un contratto di assicurazione tra il ed CP_3
è pacifica (del resto vi sono stati precedenti giudizi fra le parti CP_4
risultanti dagli atti), è altrettanto vero che, per giurisprudenza costante,
l'eccezione di non operatività della polizza per mancata copertura assicurativa non
è qualificabile come eccezione in senso proprio , quindi soggetta alle decadenze e preclusioni di cui all'art. 167 cpc , bensì è una eccezione in senso lato.
Ciò rileva sotto il profilo processuale atteso che la compagnia si è costituita oltre il ventesimo giorno rispetto alla data di citazione, tuttavia la difesa deve considerarsi tempestiva.
La Corte di CaSAzione, con sentenza n. 18742 del 12 luglio 2019, ha confermato che in tema di assicurazione della responsabilità civile, la cosiddetta eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, volta a contestare il fondamento della domanda. ESA, pertanto, non solo non può costituire oggetto di abbandono, neanche ove non sia riproposta nelle conclusioni definitive specificamente formulate, ma, come espreSAmente chiarito dalla Corte, tale eccezione potrà essere sollevata per la prima volta anche in appello, nonché rilevata d'ufficio dal giudice, anche a prescindere dalla tempestiva allegazione di parte, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis". (cfr. Cass.
2000 n. 1967; . 224/2020 del 11.3.2020 il Tribunale di AleSAndria, Sez. I Civile).
4 2.2- Accertata la tempestività della difesa di Controparte_6
occorre allora verificare la fondatezza di quanto sostenuto in ordine alla mancanza di copertura assicurativa all'epoca dei fatti.
Va detto che il sig. , soggetto al quale è riferibile il rapporto CP_3
assicurativo non si è costituito in giudizio, pertanto la polizza non è stata da lui prodotta , né nulla ha rilevato sul punto . Ora in relazione al principio ut supra richiamato secondo cui quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all'art. 1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio la copertura è operativa nei confronti dei terzi, questo risulta superato nel caso di specie dalla circostanza che parte attrice era stata formalmente informata della non operatività della polizza, prima dell'introduzione del giudizio de quo.
La prova della durata semestrale della polizza e del mancato pagamento del premio si evince da due documenti allegati alla produzione di parte convenuta, in particolare all. 4 e 7, il primo contente la comunicazione all'avv. Trichilo a mezzo fax, nella quale a fronte della disponibilità manifestata dalla compagnia con la missiva del dicembre 2007 (nella quale veniva quantificato il ristoro della parte attrice), seguiva la missiva del 10.01.20208 in cui veniva accertata e comunicata la non operatività della polizza per mancato pagamento del premio nel semestre di riferimento . Del medesimo tenore è il secondo documento, nel quale il responsabile assicurativo , si interfacciava con la Pt_2 CP_7
evidenziando quanto sopra poi inviato con raccomandata del 2008 alla parte attrice presso il difensore.
Occorre rilevare sul punto che, sulla base della produzione di parte attrice
(all. 14) nella comunicazione datata 14.10.2009 viene nuovamente formulata diffida con richiesta di risarcimento del danno facendo riferimento alo stesso numero di sinistro, senza alcuna contestazione in relazione a quanto comunicato via fax e per raccomandata.
Sulla base degli atti risulta la dichiarazione del nonché della Pt_2
successiva rettifica in ordine al mancato versamento del premio nel periodo del sinistro, portata alla conoscenza del difensore. Tale dichiarazione unitamente alla
5 copia giornale contabile datato 05.05.2006 relativa alla “posizione del sinistro e dati polizza”, sono elementi rilevanti su un piano probatorio dell'inadempimento del e della mancanza della copertura nonché della conoscenza di ciò da CP_3
parte del soggetto leso .
Deve rilevarsi fondato anche quanto rilevato da parte convenuta in ordine all'operare dell'art. 115 cpc, atteso che non risulta specifica contestazione della documentazione allegata alla comparsa do costituzione .
Alla luce degli elementi documentali in atti , l'incapacità a testimoniare eccepita da parte attrice risulta irrilevante , anche perché il teste ha confermato la certificazione e rettifica in atti;
resta altresì accertata la mancanza di copertura assicurativa di e la non tenutezza della AG al ristoro del danno CP_2 subito dall'attore in luogo del soggetto assicurato.
3.- La responsabilità del sinistro
Sgomberato il campo da problematiche attinenti alla posizione della
AG assicurativa , deve essere vagliata la domanda nel merito. Questa è fondata e va accolta nei confronti del . Controparte_3
Il sinistro nella dinamica deve ritenersi provato sulla base delle deposizioni rese dai medesimi testi sentiti all'epoca dei fatti innanzi al Giudie di pace e risentiti dal giudicante. Questi hanno riportato i fatti in maniera univoca : il teste
[...]
ha riferito: “ero presente ai fatti, avevo un bar “Malibù” , era giorno e Tes_1 mi trovavo fuori dal bar, sul marciapiede, anche perché fuori c'erano i tavolini;
ero impegnato con dei clienti ho visto che il veniva da Locri verso Siderno Pt_1
, l'altro transitava in senso opposto, in quella zona c'era l'ASL pertanto c'erano diverse macchine fuori posto, ho sentito un colpo e mi sono girato, ho visto il ragazzo a terra e l'ho soccorso;
il ragazzo , cioè il , era su una bicicletta, i Pt_1
fatti sono accaduti nella primavera del 2006, sono paSAti tanti anni;
la via in cui si
è verificato l'incidente è via Dromo, ed è a doppio senso era così anche all'epoca; non ho visto la dinamica dell'incidente perché c'erano persone ed ero impegnato;
ADR: il signore con cui c'è stato l'impatto si è fermato, non ho chiesto il cognome, era alla guida di una moto, uno scooter;
hanno chiamato il padre del ragazzo e con il signore della moto si sono messi a parlare credo dell'incidente, erano seduti ad
6 un tavolo con dei fogli in mano;
ADR: quando mi sono avvicinato il ragazzo perdeva sangue dal naso , dalla bocca e aveva qualche escoriazione;
Più precisa la testimonianza di , il quale afferma:” avevo Testimone_2 un bar in via Dromo si chiamava “ ” ora non c'è piu, ero seduto fuori nei Per_1
tavolini davanti al bar con il mio socio che era il sig. ; ho visto Testimone_1
l'incidente perché è avvenuto davanti a me: il ragazzo veniva in direzione da Locri
a Siderno, la strada è a doppio senso, camminava sulla destra ed era in sella ad una bicicletta;
nel frattempo un ragazzo su un grosso scooter o una moto, ora non ricordo, veniva da verso Siderno. Alla destra del motociclista c'era una Per_2
macchina posteggiata , quindi si è dovuto spostare , in quanto il suo lato era occupato e si è buttato verso sinistra ed ha impattato col ragazzo;
ADR: E' possibile che il motociclista ha superato la metà della strada, non ricordo con precisione. C'è stato uno scontro ed il ragazzo perdeva sangue dalla bocca, dal ginocchio, dal braccio” Quindi ha precisato: “ho visto che hanno preso dei fogli e stavano scrivendo non so dire se era il modello CAI;
l'impatto è stato frontale cioè la ruota della moto con la ruota della bicicletta;
non so specificare se la moto veniva ad una velocità sostenuta, non so specificare. “
Deve rilevarsi che a conforto della domanda attorea risulta un modello
CID firmato dal che, sebbene non rilevante da solo su un piano CP_3
probatorio, appare valutabile ex art. 116 cpc nel quale viene ricostruita la medesima dinamica.
4.- Sul quantum
Tanto premesso in ordine all'an debeatur , per quel che riguarda la quantificazione del danno dipendente dai fatti del maggio 2006 occorre premettere gli elementi di principio vigenti in materia di risarcimento del danno non patrimoniale ed i criteri di calcolo ai fini della liquidazione.
Per quel che riguarda il primo aspetto, sono oramai pilastro determinante in materia le cosiddette sentenze di San Martino ed in particolare la sentenza della
Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972 del 11.11.2008 che ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unica ed omnicomprensiva (Cass.
14 gennaio 2014 n. 531; Cass. 9 dicembre 2010 n. 24864) per la quale non possono
7 più trovare autonomo spazio ulteriori figure di danno alla persona quale il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico etc. non liquidabili separatamente ma oggetto della cosiddetta “personalizzazione” che consente di evitare anche delle duplicazioni (v. di recente Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n.
15373; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2011, n. 14263).
Va detto altresì che sulla scia delle predette decisioni, la Suprema Corte, sez. III con Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018 (anche se riferita alla responsabilità medica) ha evidenziato che in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit", entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Sul punto nel caso di specie, al fine di verificare il nesso causale e l'entità dei danni , è stata disposta nuova CTU con nomina della Dr.SA . Per_3
Posta la riferibilità temporale del certificato del pronto soccorso del P.O. di
Locri, la CTU ha rilevato l'imprecisione nell'indicazione del danno relativo all'apparato dentario dell'attore, tuttavia il consulente ha offerto valida argomentazione sui danni riconducibili alla dinamica del sinistro sulla base della valutazione complessiva della documentazione medica ed a seguito di esame radiografico disposto in sede di operazioni peritali. Quindi ha concluso:” Tuttavia, alla luce delle testimonianze r ese, dell'indagine eseguita, che esclude lesioni a carico di uno degli incisivi di sn, e del mancato riscontro di elementi che lascino spazio all'ipotesi di altre cause, precedenti o successive, o di patologie preesistenti,
è verosimile che tali incongruenze rappresentino il frutto di disattenzioni, superficialità e/o errori di trascrizioni, elementi che confliggono con il rigore che caratterizza il metodo, il ragionamento logico-deduttivo e l'applicazione della criteriologia medico-legale in un contesto peritale. Per completezza si è proceduto ugualmente alla valutazione delle menomazioni residue, da ritenersi stabili, e
8 responsabili di una riduzione dell'integrità psicofisica del periziato calcolata nella misura dell'1% ed espreSA sulla base delle tabelle del D. M. 3 luglio 2003, in assenza di ripercussioni sul piano relazionale e sulla sfera individuale.
Al di là della frattura parziale riportata nell'immediatezza del sinistro, di cui non è dato conoscere l'entità, il parere viene espresso in considerazione della procedura eseguita conseguentemente alla lesione riportata e che a parere della scrivente è da ritenersi approssimativamente assimilabile alla perdita dell'elemento dentario, per cui è previsto un danno biologico pari a 1.25, nella fattispecie ridotto a moncone rivestito da una capsula. La suindicata lesione ha determinato per il periziato un periodo di gg 10 di inabilità temporanea parziale stimata nella misura del 25%.”
La presenza di alcune lesioni trova conferma anche nella consulenza tecnica di ufficio effettuata nel giudizio innanzi al giudice di Pace di Siderno in un lasso di tempo inferiore rispetto a quella attuale. Alla luce di tale valutazione si riconosce una invalidità permanete dell'1 % ed in considerazione dell'età del danneggiato all'epoca dei fatti (16 anni), tenuto conto delle Tabelle di Milano e dell'art. 139 del cod. ass. per danni da microlesioni , va riconosciuto un risarcimento di € 870.97 per danno biologico permanente e per invalidità temporanea al 25 % (€ 50.79 x 10 gg x 25%) la somma di € 126.97 per un totale di € 997,94 oltre interessi sulla somma devalutata e via via rivalutata dal momento del sinistro fino al soddisfo. Non si rinvengono elementi probatori rilevanti ai fini della ulteriore personalizzazione o di riconoscimento di un danno morale specifico attesa la ridotta entità delle lesioni.
4.1- In conclusione alla luce delle superiori ragioni di cui in motivazione deve ritenersi non operativa la polizza e la relativa Controparte_6
copertura assicurativa, di talchè accertata la responsabilità esclusiva del CP_3
, quale conducente del motoveicolo che secondo quanto riferito dai
[...] testimoni , ha impattato con l'attore, deve essere condannato al risarcimento del danno in favore di , quantificato in complessive € 997,94 oltre Parte_1
interessi sulla somma devalutata e via via rivalutata dal momento del sinistro fino al soddisfo.
9 5.- Le spese di giudizio
Le spese e competenze seguono la soccombenza pertanto Parte_1
risulta essere soccombente rispetto a già Controparte_2 [...]
, e deve essere condannato al pagamento delle competenze di Controparte_6
lite che si quantificano tenendo conto dei parametri vigenti nonché della mancanza di questioni di particolare complessità ed in considerazione del valore della causa ut supra determinato, in complessive € 1.500,00 oltre spese gen, iva e cpa come per legge.
Condanna , soccombente rispetto all'attore, al pagamento Controparte_3 delle spese di giudizio che quantifica in complessive € 1500,00 di cui € 300,00 per spese vive oltre spese gen, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Trichilo.
Le spese di CTU vengono liquidate con separato provvedimento e definitivamente poste a carico di parte convenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.SA Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promoSA, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1.-accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
già in p.l.r.p.t., come sopra qualificata Controparte_2 Controparte_2
per le ragioni di cui alla parte motiva;
2.- previo accertamento della responsabilità di per il Controparte_3
sinistro verificatosi il 3.5.2006 in Siderno alla via Dromo , accoglie la domanda di risarcimento del danno per lesioni personali proposta da per il Parte_1
sinistro stradale per cui è causa, per le ragioni di cui alla parte motiva;
3.- per lo effetto condanna al risarcimento del danno in Controparte_3 favore di quantificato in complessive € 997,94 oltre interessi Parte_1
sulla somma devalutata e via via rivalutata dal momento del sinistro fino al soddisfo;
10 4.-condanna al pagamento delle competenze di lite in Parte_1
favore di già che si quantificano in Controparte_2 Controparte_4
applicazione dei parametri vigenti, considerata la mancanza di questioni di particolare complessità ed il valore della causa ut supra determinato, in complessive € 1.500,00 oltre spese gen, iva e cpa come per legge.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio che Controparte_3 quantificano in complessive € 1500,00 di cui € 300,00 per spese vive oltre spese gen, iva e cpa come per legge. da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Trichilo, distrattario
Le spese di CTU vengono liquidate con separato provvedimento e definitivamente poste a carico di parte convenuta . Controparte_3
Così deciso in Locrì, 18.03.2025
Il Cancelliere
Il G.O.P.
Giuliana Maria Rosaria Ranieri
11
VERBALE D'UDIENZA
N.R.G. 228/2020
All'udienza del 18/03/2025 davanti al Giudice Giuliana Maria Ranieri sono presenti per la parte attrice, nato a [...] (rc) il Parte_1
29/06/1990 (c.f. ), l'Avv. TRICHILO GIUSEPPE, giusto C.F._1
mandato in atti;
per la parte convenuta, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentate p.t., P.IVA , con sede Bologna, via Stalingrado n. 45, P.IVA_1 già , l'Avv. CANTÙ MARIA STEFANIA , Controparte_2
giusta procura in atti.
Per nessuno è presente . Controparte_3
L'Avv. Trichilo si riporta ai propri scritti difensivi , alle eccezioni e contestazioni sollevate , nonché alle conclusioni rassegnate, con vittoria di spese da distrarsi.
L'Avv. Cantù impugna e contesta il dedotto avversario, si riporta a tutti gli scritti difensivi e verbali di causa, insiste nelle conclusioni rassegnate, con vittoria di spese.
Il Giudice visto l'art. 281 sexiesc.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori costituiti discutono oralmente la causa.
Locrì, lì 18.03.2025
Il Giudice
Giuliana Maria Ranieri Il Giudice
Al termine della discussione e della camera di consiglio, alle ore 15,00 pronuncia sentenza nel procedimento RG. 228/2020 , dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, n. 69 e successive modifiche, devono pertanto considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia, i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Con atto di citazione notificato in data 10.02.2020, l'attore conveniva innanzi al Tribunale di Locri la AG assicurativa Controparte_4
nonché il sig. , per sentir condannare i convenuti in solido, previo Controparte_3
accertamento della responsabilità, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il giorno 03.05.2006, in Siderno sulla via Dromo, danni quantificati in € 25.000,00. Parte attrice che percorreva la predetta via in bicicletta, assumeva l'esclusiva responsabilità del sig. , conducente e proprietario CP_3
della motocicletta tg BK646OO che nel tentativo di evitare un veicolo posteggiato impattava con l'attore all'epoca minorenne cagionandogli i danni di cui all'atto introduttivo. Il motoveicolo era assicurato presso la all'epoca CP_2 [...]
secondo la ricostruzione di parte attrice, ed attesa la Controparte_5
responsabilità chiedeva il ristoro del danno in solido nei confronti di CP_3
entrambi i convenuti. Articolava richieste istruttorie e depositava documenti
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva la
[...]
, la quale impugnava e contestava quanto richiesto dalla parte Controparte_6 attrice e chiedeva l'accolgimento delle seguenti conclusioni: “ in via preliminare di rito accertare e dichiarare la improcedibilità, inammissibilità, improponibilità della domanda il tutto per le ragioni meglio esposte in narrativa;
in via preliminare di merito 1. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva
2 della per le ragioni meglio esposte in parte narrativa con Controparte_4
estromissione della steSA dal giudizio;
2. accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento di parte attrice per decorso del termine di legge il tutto per le ragioni meglio esposte in narrativa;
nel merito, rigettare la domanda proposta dall'attore, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
in via ulteriormente gradata liquidare il danno nella giusta e reale misura, sulla scorta dei criteri e dei parametri di legge, tenendo conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del comportamento colposo del sig. per Parte_1
inosservanza delle norme del codice della strada e di legge, con riserva di agire in rivalsa nei confronti del sig. .” Allegava documentazione e Controparte_3
formulava richieste di prova.
Non si costituiva , che veniva dichiarato contumace Controparte_3
Depositate le memorie istruttorie , veniva ammeSA la prova orale e disposta
CTU medica, ritenuto che la consulenza tecnica di ufficio effettuata innanzi al
Giudice di Pace di Locri era stata depositata nel procedimento RG 236/2013 , ove non era parte la All'esito della steSA, la causa subiva Controparte_2
alcuni rinvii e veniva quindi chiamata all'udienza del 18 marzo 2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc .
In diritto
2.- Sull'eccezione preliminare di merito di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_2
La compagnia assicurativa ha sollevato in comparsa , eccezione preliminare di merito di difetto di legittimazione passiva atteso che, sulla base della ricostruzione in atti, il veicolo investitore motocicletta tg BK646OO condotta dal non era assistito da copertura assicurativa. Nella sostanza la CP_3
compagnia sostiene che i danni derivanti dal sinistro subiti dal , Parte_1
non debbano essere risarciti dalla atteso che la polizza non era CP_4 operativa all'epoca del sinistro. Parte attrice ha sostenuto la tardività ed infondatezza dell'eccezione sollevata.
3 2.1- Sul punto occorre preliminarmente chiarire che parte attrice ha Pt_1
ottemperato al proprio onere probatorio atteso è dato incontestato che il CP_3 all'epoca dei fatti, mostrò il contrassegno relativo alla copertura assicurativa.
Pertanto , in astratto, in forza del combinato disposto dell'art. 7 l. nr. 990 del 1969 e dell'art. 1901 c.c., in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l'assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all'art. 1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che non è la validità del rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi, ma solo l'autenticità del contrassegno.
Tuttavia , per qiel che riguarda il profilo della tempestività dell'eccezione, se la riferibilità dell'esistenza di un contratto di assicurazione tra il ed CP_3
è pacifica (del resto vi sono stati precedenti giudizi fra le parti CP_4
risultanti dagli atti), è altrettanto vero che, per giurisprudenza costante,
l'eccezione di non operatività della polizza per mancata copertura assicurativa non
è qualificabile come eccezione in senso proprio , quindi soggetta alle decadenze e preclusioni di cui all'art. 167 cpc , bensì è una eccezione in senso lato.
Ciò rileva sotto il profilo processuale atteso che la compagnia si è costituita oltre il ventesimo giorno rispetto alla data di citazione, tuttavia la difesa deve considerarsi tempestiva.
La Corte di CaSAzione, con sentenza n. 18742 del 12 luglio 2019, ha confermato che in tema di assicurazione della responsabilità civile, la cosiddetta eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, volta a contestare il fondamento della domanda. ESA, pertanto, non solo non può costituire oggetto di abbandono, neanche ove non sia riproposta nelle conclusioni definitive specificamente formulate, ma, come espreSAmente chiarito dalla Corte, tale eccezione potrà essere sollevata per la prima volta anche in appello, nonché rilevata d'ufficio dal giudice, anche a prescindere dalla tempestiva allegazione di parte, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis". (cfr. Cass.
2000 n. 1967; . 224/2020 del 11.3.2020 il Tribunale di AleSAndria, Sez. I Civile).
4 2.2- Accertata la tempestività della difesa di Controparte_6
occorre allora verificare la fondatezza di quanto sostenuto in ordine alla mancanza di copertura assicurativa all'epoca dei fatti.
Va detto che il sig. , soggetto al quale è riferibile il rapporto CP_3
assicurativo non si è costituito in giudizio, pertanto la polizza non è stata da lui prodotta , né nulla ha rilevato sul punto . Ora in relazione al principio ut supra richiamato secondo cui quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all'art. 1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio la copertura è operativa nei confronti dei terzi, questo risulta superato nel caso di specie dalla circostanza che parte attrice era stata formalmente informata della non operatività della polizza, prima dell'introduzione del giudizio de quo.
La prova della durata semestrale della polizza e del mancato pagamento del premio si evince da due documenti allegati alla produzione di parte convenuta, in particolare all. 4 e 7, il primo contente la comunicazione all'avv. Trichilo a mezzo fax, nella quale a fronte della disponibilità manifestata dalla compagnia con la missiva del dicembre 2007 (nella quale veniva quantificato il ristoro della parte attrice), seguiva la missiva del 10.01.20208 in cui veniva accertata e comunicata la non operatività della polizza per mancato pagamento del premio nel semestre di riferimento . Del medesimo tenore è il secondo documento, nel quale il responsabile assicurativo , si interfacciava con la Pt_2 CP_7
evidenziando quanto sopra poi inviato con raccomandata del 2008 alla parte attrice presso il difensore.
Occorre rilevare sul punto che, sulla base della produzione di parte attrice
(all. 14) nella comunicazione datata 14.10.2009 viene nuovamente formulata diffida con richiesta di risarcimento del danno facendo riferimento alo stesso numero di sinistro, senza alcuna contestazione in relazione a quanto comunicato via fax e per raccomandata.
Sulla base degli atti risulta la dichiarazione del nonché della Pt_2
successiva rettifica in ordine al mancato versamento del premio nel periodo del sinistro, portata alla conoscenza del difensore. Tale dichiarazione unitamente alla
5 copia giornale contabile datato 05.05.2006 relativa alla “posizione del sinistro e dati polizza”, sono elementi rilevanti su un piano probatorio dell'inadempimento del e della mancanza della copertura nonché della conoscenza di ciò da CP_3
parte del soggetto leso .
Deve rilevarsi fondato anche quanto rilevato da parte convenuta in ordine all'operare dell'art. 115 cpc, atteso che non risulta specifica contestazione della documentazione allegata alla comparsa do costituzione .
Alla luce degli elementi documentali in atti , l'incapacità a testimoniare eccepita da parte attrice risulta irrilevante , anche perché il teste ha confermato la certificazione e rettifica in atti;
resta altresì accertata la mancanza di copertura assicurativa di e la non tenutezza della AG al ristoro del danno CP_2 subito dall'attore in luogo del soggetto assicurato.
3.- La responsabilità del sinistro
Sgomberato il campo da problematiche attinenti alla posizione della
AG assicurativa , deve essere vagliata la domanda nel merito. Questa è fondata e va accolta nei confronti del . Controparte_3
Il sinistro nella dinamica deve ritenersi provato sulla base delle deposizioni rese dai medesimi testi sentiti all'epoca dei fatti innanzi al Giudie di pace e risentiti dal giudicante. Questi hanno riportato i fatti in maniera univoca : il teste
[...]
ha riferito: “ero presente ai fatti, avevo un bar “Malibù” , era giorno e Tes_1 mi trovavo fuori dal bar, sul marciapiede, anche perché fuori c'erano i tavolini;
ero impegnato con dei clienti ho visto che il veniva da Locri verso Siderno Pt_1
, l'altro transitava in senso opposto, in quella zona c'era l'ASL pertanto c'erano diverse macchine fuori posto, ho sentito un colpo e mi sono girato, ho visto il ragazzo a terra e l'ho soccorso;
il ragazzo , cioè il , era su una bicicletta, i Pt_1
fatti sono accaduti nella primavera del 2006, sono paSAti tanti anni;
la via in cui si
è verificato l'incidente è via Dromo, ed è a doppio senso era così anche all'epoca; non ho visto la dinamica dell'incidente perché c'erano persone ed ero impegnato;
ADR: il signore con cui c'è stato l'impatto si è fermato, non ho chiesto il cognome, era alla guida di una moto, uno scooter;
hanno chiamato il padre del ragazzo e con il signore della moto si sono messi a parlare credo dell'incidente, erano seduti ad
6 un tavolo con dei fogli in mano;
ADR: quando mi sono avvicinato il ragazzo perdeva sangue dal naso , dalla bocca e aveva qualche escoriazione;
Più precisa la testimonianza di , il quale afferma:” avevo Testimone_2 un bar in via Dromo si chiamava “ ” ora non c'è piu, ero seduto fuori nei Per_1
tavolini davanti al bar con il mio socio che era il sig. ; ho visto Testimone_1
l'incidente perché è avvenuto davanti a me: il ragazzo veniva in direzione da Locri
a Siderno, la strada è a doppio senso, camminava sulla destra ed era in sella ad una bicicletta;
nel frattempo un ragazzo su un grosso scooter o una moto, ora non ricordo, veniva da verso Siderno. Alla destra del motociclista c'era una Per_2
macchina posteggiata , quindi si è dovuto spostare , in quanto il suo lato era occupato e si è buttato verso sinistra ed ha impattato col ragazzo;
ADR: E' possibile che il motociclista ha superato la metà della strada, non ricordo con precisione. C'è stato uno scontro ed il ragazzo perdeva sangue dalla bocca, dal ginocchio, dal braccio” Quindi ha precisato: “ho visto che hanno preso dei fogli e stavano scrivendo non so dire se era il modello CAI;
l'impatto è stato frontale cioè la ruota della moto con la ruota della bicicletta;
non so specificare se la moto veniva ad una velocità sostenuta, non so specificare. “
Deve rilevarsi che a conforto della domanda attorea risulta un modello
CID firmato dal che, sebbene non rilevante da solo su un piano CP_3
probatorio, appare valutabile ex art. 116 cpc nel quale viene ricostruita la medesima dinamica.
4.- Sul quantum
Tanto premesso in ordine all'an debeatur , per quel che riguarda la quantificazione del danno dipendente dai fatti del maggio 2006 occorre premettere gli elementi di principio vigenti in materia di risarcimento del danno non patrimoniale ed i criteri di calcolo ai fini della liquidazione.
Per quel che riguarda il primo aspetto, sono oramai pilastro determinante in materia le cosiddette sentenze di San Martino ed in particolare la sentenza della
Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972 del 11.11.2008 che ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unica ed omnicomprensiva (Cass.
14 gennaio 2014 n. 531; Cass. 9 dicembre 2010 n. 24864) per la quale non possono
7 più trovare autonomo spazio ulteriori figure di danno alla persona quale il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico etc. non liquidabili separatamente ma oggetto della cosiddetta “personalizzazione” che consente di evitare anche delle duplicazioni (v. di recente Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n.
15373; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2011, n. 14263).
Va detto altresì che sulla scia delle predette decisioni, la Suprema Corte, sez. III con Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018 (anche se riferita alla responsabilità medica) ha evidenziato che in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit", entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Sul punto nel caso di specie, al fine di verificare il nesso causale e l'entità dei danni , è stata disposta nuova CTU con nomina della Dr.SA . Per_3
Posta la riferibilità temporale del certificato del pronto soccorso del P.O. di
Locri, la CTU ha rilevato l'imprecisione nell'indicazione del danno relativo all'apparato dentario dell'attore, tuttavia il consulente ha offerto valida argomentazione sui danni riconducibili alla dinamica del sinistro sulla base della valutazione complessiva della documentazione medica ed a seguito di esame radiografico disposto in sede di operazioni peritali. Quindi ha concluso:” Tuttavia, alla luce delle testimonianze r ese, dell'indagine eseguita, che esclude lesioni a carico di uno degli incisivi di sn, e del mancato riscontro di elementi che lascino spazio all'ipotesi di altre cause, precedenti o successive, o di patologie preesistenti,
è verosimile che tali incongruenze rappresentino il frutto di disattenzioni, superficialità e/o errori di trascrizioni, elementi che confliggono con il rigore che caratterizza il metodo, il ragionamento logico-deduttivo e l'applicazione della criteriologia medico-legale in un contesto peritale. Per completezza si è proceduto ugualmente alla valutazione delle menomazioni residue, da ritenersi stabili, e
8 responsabili di una riduzione dell'integrità psicofisica del periziato calcolata nella misura dell'1% ed espreSA sulla base delle tabelle del D. M. 3 luglio 2003, in assenza di ripercussioni sul piano relazionale e sulla sfera individuale.
Al di là della frattura parziale riportata nell'immediatezza del sinistro, di cui non è dato conoscere l'entità, il parere viene espresso in considerazione della procedura eseguita conseguentemente alla lesione riportata e che a parere della scrivente è da ritenersi approssimativamente assimilabile alla perdita dell'elemento dentario, per cui è previsto un danno biologico pari a 1.25, nella fattispecie ridotto a moncone rivestito da una capsula. La suindicata lesione ha determinato per il periziato un periodo di gg 10 di inabilità temporanea parziale stimata nella misura del 25%.”
La presenza di alcune lesioni trova conferma anche nella consulenza tecnica di ufficio effettuata nel giudizio innanzi al giudice di Pace di Siderno in un lasso di tempo inferiore rispetto a quella attuale. Alla luce di tale valutazione si riconosce una invalidità permanete dell'1 % ed in considerazione dell'età del danneggiato all'epoca dei fatti (16 anni), tenuto conto delle Tabelle di Milano e dell'art. 139 del cod. ass. per danni da microlesioni , va riconosciuto un risarcimento di € 870.97 per danno biologico permanente e per invalidità temporanea al 25 % (€ 50.79 x 10 gg x 25%) la somma di € 126.97 per un totale di € 997,94 oltre interessi sulla somma devalutata e via via rivalutata dal momento del sinistro fino al soddisfo. Non si rinvengono elementi probatori rilevanti ai fini della ulteriore personalizzazione o di riconoscimento di un danno morale specifico attesa la ridotta entità delle lesioni.
4.1- In conclusione alla luce delle superiori ragioni di cui in motivazione deve ritenersi non operativa la polizza e la relativa Controparte_6
copertura assicurativa, di talchè accertata la responsabilità esclusiva del CP_3
, quale conducente del motoveicolo che secondo quanto riferito dai
[...] testimoni , ha impattato con l'attore, deve essere condannato al risarcimento del danno in favore di , quantificato in complessive € 997,94 oltre Parte_1
interessi sulla somma devalutata e via via rivalutata dal momento del sinistro fino al soddisfo.
9 5.- Le spese di giudizio
Le spese e competenze seguono la soccombenza pertanto Parte_1
risulta essere soccombente rispetto a già Controparte_2 [...]
, e deve essere condannato al pagamento delle competenze di Controparte_6
lite che si quantificano tenendo conto dei parametri vigenti nonché della mancanza di questioni di particolare complessità ed in considerazione del valore della causa ut supra determinato, in complessive € 1.500,00 oltre spese gen, iva e cpa come per legge.
Condanna , soccombente rispetto all'attore, al pagamento Controparte_3 delle spese di giudizio che quantifica in complessive € 1500,00 di cui € 300,00 per spese vive oltre spese gen, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Trichilo.
Le spese di CTU vengono liquidate con separato provvedimento e definitivamente poste a carico di parte convenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.SA Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promoSA, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1.-accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
già in p.l.r.p.t., come sopra qualificata Controparte_2 Controparte_2
per le ragioni di cui alla parte motiva;
2.- previo accertamento della responsabilità di per il Controparte_3
sinistro verificatosi il 3.5.2006 in Siderno alla via Dromo , accoglie la domanda di risarcimento del danno per lesioni personali proposta da per il Parte_1
sinistro stradale per cui è causa, per le ragioni di cui alla parte motiva;
3.- per lo effetto condanna al risarcimento del danno in Controparte_3 favore di quantificato in complessive € 997,94 oltre interessi Parte_1
sulla somma devalutata e via via rivalutata dal momento del sinistro fino al soddisfo;
10 4.-condanna al pagamento delle competenze di lite in Parte_1
favore di già che si quantificano in Controparte_2 Controparte_4
applicazione dei parametri vigenti, considerata la mancanza di questioni di particolare complessità ed il valore della causa ut supra determinato, in complessive € 1.500,00 oltre spese gen, iva e cpa come per legge.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio che Controparte_3 quantificano in complessive € 1500,00 di cui € 300,00 per spese vive oltre spese gen, iva e cpa come per legge. da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Trichilo, distrattario
Le spese di CTU vengono liquidate con separato provvedimento e definitivamente poste a carico di parte convenuta . Controparte_3
Così deciso in Locrì, 18.03.2025
Il Cancelliere
Il G.O.P.
Giuliana Maria Rosaria Ranieri
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