Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4565/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
BARBARA CALENZO e MARCELLO VALENTI
AR RA (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
VANESSA CANNARELLA CARNEMOLLA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata in data 08/11/2024 dai coniugi predetti;
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- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1°
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data dell'udienza,
sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione sono nati due figli in data 17/12/2017 e in data Per_1 Per_2
18/05/2021;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto delle loro persone e della loro vita privata, liberi di fissare la loro residenza e dimora ove riterranno, con il reciproco obbligo,
pagina 2 di 8 stante l'esistenza di prole minore, di comunicarsi reciprocamente la loro sede abitativa e le eventuali successive modificazioni della stessa;
2) la casa coniugale sita in Modena, Via Cremaschi n. 190, già di proprietà del padre della
NOa DI TI, di cui la medesima ha il godimento, rimarrà assegnata alla NOa
TI DI che ivi continuerà ad abitare con i figli minori e che ivi Per_1 Per_2
saranno pure prevalentemente collocati;
3) i minori, con il consenso espresso dal padre espresso tramite la sottoscrizione del presente ricorso, continueranno ad avere la propria residenza anagrafica in Modena, Via
Mercadante n. 12;
4) il NO si è già prima d'ora trasferito nell'immobile sito in Modena, Parte_1
Via de Gavasseti n. 199, che conduce in locazione;
6 , nel tempo ordinario, salvo diversi accordi tra le parti, staranno con e Per_1 Per_2
presso il padre in una settimana, due giorni infrasettimanali ed in particolare, il lunedì
dall'uscita da scuola e sino a mercoledì mattina, quando il papà li riaccompagnerà a scuola, oltre che il fine settimana dal venerdì dall'uscita da scuola e sino a lunedì mattina quando pure li riaccompagnerà a scuola;
nell'altra settimana, solo due giorni infrasettimanali e precisamente il mercoledì dall'uscita da scuola e sino al venerdì mattina quando pure li riaccompagnerà a scuola. Ciò ferma restando la piena disponibilità della
NOa TI DI compatibilmente con le esigenze dei minori e della mamma e previo accordo tra i genitori, che il padre possa vedere i minori quando lo riterrà;
7) I minori potranno, altresì, frequentare, abitualmente, e nel rispetto delle loro esigenze e di quelle dei genitori, previo accordo con quest'ultimi, i nonni sia materni che paterni, con i quali i bambini hanno sviluppato intensi legami affettivi;
pagina 3 di 8 8) Durante le vacanze festive natalizie, salvo differente accordo tra i genitori, e Per_1
rimarranno, in un anno, con il genitore paterno dal 24/12 al 30/12; l'anno Per_2
successivo dal 31/12 al 6/1; le vacanze pasquali verranno trascorse dai figli ad anni alterni presso l'uno o l'altro genitore;
nell'anno 2025 i figli trascorreranno le vacanze pasquali con la madre;
9) e durante il periodo feriale estivo trascorreranno due settimane, anche Per_1 Per_2
non consecutive, con ciascun genitore ed il relativo periodo verrà individuato di comune accordo tra i NOi DI e entro il mese di giugno di ogni anno. In caso di Pt_1
disaccordo sui periodi di vacanza, negli anni pari la scelta spetterà al padre, negli anni dispari alla madre. Ciascuno dei genitori è onerato di comunicare all'altro l'eventuale luogo di villeggiatura in cui si recherà con i figli, fornendo i relativi recapiti. Esclusi i suddetti periodi estivi di permanenza continuata dei minori con ciascuno dei genitori, nel rimanente opererà il calendario ordinario. Il calendario natalizio e pasquale, come quello estivo continuativo costituirà deroga a quello ordinario e alla ripresa di quest'ultimo, i minori, nel primo fine settimana, rimarranno con il genitore con il quale non avranno concluso l'ultimo periodo straordinario. Le festività intra-annuali verranno trascorse dalla prole con l'uno e con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza. Dunque il giorno
1/11 con un genitore;
il giorno 8/12 con l'altro genitore e così a seguire;
10) Preferibilmente i genitori festeggeranno congiuntamente il compleanno dei figli, in caso contrario si accorderanno per consentire all'altro di stare con i minori almeno un'ora per gli auguri. La festa sarà ospitata ad anni alterni dai genitori (anni pari col papà, anni dispari con la mamma) così che anche gli altri parenti potranno festeggiare, salvo diversi accordi.
pagina 4 di 8 11) Per il Compleanno del genitore, se l'evento non ricade nel giorno di visita, il minore trascorrerà il pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 21.00 con il festeggiato;
11) il NO , con la sottoscrizione del presente ricorso, si impegna ed obbliga a Pt_1
corrispondere, mensilmente ed a decorrere dal mese di ottobre 2024 alla NOa TI
DI, entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese, la somma di € 500,00 a titolo di contributo nel mantenimento dei figli (€250,00 per ciascun figlio), che dovrà essere aggiornata annualmente secondo indici Istat, senza alcuna necessità di richiesta ad opera della NOa DI;
12) che, inoltre le parti sono concordi nello stabilire che, a fronte della disparità reddituale tra le parti, l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla NOa DI TI,
rendendosi il NO sin d'ora disponibile a sottoscrivere la relativa Parte_1
modulistica;
12) i genitori, con la sottoscrizione del presente ricorso, si obbligano, altresì, a partecipare nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie ai figli e ciò sulla base di quanto previsto dal Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Modena: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari e) farmaci da banco e non, purchè prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pagina 5 di 8 pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, 3 fax ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il genitore che avrà provveduto in via anticipata al pagamento integrale delle spese per le causali di cui al presente capitolo avrà diritto ad ottenere la rifusione, per la quota pari al
50%, dall'altro genitore, entro e non oltre dieci giorni dall'esibizione della idonea documentazione di spesa;
14) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere ciascuno una propria indipendenza economica, di aver prima d'ora regolato i rapporti economici tra loro e quindi di nulla avere a pretendere, l'uno dall'altro, a nessun titolo e per nessuna ragione ad eccezione di quanto sopra previsto in relazione ai figli minori;
pagina 6 di 8 16) i coniugi si scambiano sin d'ora il reciproco consenso a che venga richiesto il rilascio del passaporto a favore dei figli minori e , impegnandosi a sottoscrivere la Per_1 Per_2
relativa modulistica;
17) Ciascuna parte provvederà al pagamento delle spese legali e dei compensi del proprio difensore, senza alcun vincolo di solidarietà dell'uno rispetto all'altro;
I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale,
sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CERVIA (RA) il
03/06/2016 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
RA AR nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CERVIA (RA) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2016 - Atto n. 9 Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
pagina 7 di 8 dott.ssa Eleonora Ramacciotti
dott. Riccardo Di Pasquale
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