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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/10/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1033/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
17.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 22.04.2025 da e da Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAZZOCCHI NUNZIO, tendente ad ottenere
[...] lo scioglimento del matrimonio contratto in Caserta in data 20.12.2010; rilevato che dal matrimonio è nata una figlia (il 21.09.2009); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 24.07.2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni così come modificate all'udienza cartolare del 17.10.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- i coniugi continueranno a vivere nel mutuo rispetto;
1 - il sig. verserà direttamente alla figlia , per il suo mantenimento, Parte_2 Per_1 entro il giorno cinque di ogni mese, mediante bonifico sul c/c a lei intestato, la somma di
€ 200,00 (duecento/00);
- ai fini della risoluzione della crisi familiare e per fare fronte alle esigenze del nucleo familiare, il sig. trasferirà, entro il termine di giorni trenta dal deposito Parte_2 della sentenza di divorzio alla sig.ra – senza versamento di Parte_1 corrispettivo - il proprio 50% dell'unità immobiliare, sita in Caserta, alla via Ruta n. 80, nel mentre la sig.ra si accollerà il residuo mutuo;
- le spese notarili per il Parte_1 trasferimento dell'immobile di cui sopra e le spese relative al presente procedimento saranno a carico delle parti nella misura del 50%;
- i beni mobili di pertinenza dei coniugi e presenti nella abitazione di Caserta, via Ruta, saranno divisi tra le parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Caserta il 20.12.2010 da Parte_1
, nata a [...] il [...], e da , nato a [...] il
[...] Parte_2
9.01.1961, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 34, parte I, serie, anno 2010);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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