Ordinanza collegiale 29 luglio 2021
Ordinanza cautelare 24 settembre 2021
Sentenza 18 luglio 2023
Ordinanza cautelare 1 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2025
Parere definitivo 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/02/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01203/2025REG.PROV.COLL.
N. 01113/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Biella, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 695/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Il ricorrente giungeva in Italia ancora minorenne e sul territorio nazionale presentava domanda di protezione internazionale; la competente Commissione Territoriale riconosceva il diritto dello stesso al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
1.2. Allo scadere del permesso, la Questura denegava con unico provvedimento le distinte istanze di rinnovo e conversione del citato permesso.
2. Il Tar, adito dal ricorrente, respingeva il gravame, in quanto “ con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura l’illegittimità del provvedimento impugnato perché notificato solo al proprio difensore. Il motivo è infondato, posto che, per giurisprudenza costante, «la notificazione del provvedimento amministrativo non è un requisito di giuridica esistenza dell'atto, ma una condizione integrativa della sua efficacia, con la conseguenza che il principio dell'art. 156, comma 3, c.p.c., per il quale il conseguimento dello scopo al quale l'atto è preordinato ne sana la nullità, trova applicazione anche per la notifica dei provvedimenti amministrativi, per cui in una prospettiva di funzionalità del sistema, la non corretta notifica dell'atto lesivo non incide sulla legittimità dello stesso ma solo sulla decorrenza del termine per impugnare. Un eventuale vizio della notificazione del provvedimento lesivo si traduce in una mera irregolarità, sanata con il tempestivo esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato, il quale dimostra di aver raggiunto quella condizione di piena conoscenza dell'atto che è l'unico elemento di rilievo ai fini della decorrenza del termine per impugnare» (ex multis T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 13 giugno 2022, n. 597). 2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura la violazione dell’articolo 1, comma 8, del d.l. 113/2018, a fronte del quale i permessi di soggiorno per motivi umanitari sarebbero convertibili in titoli per lavoro subordinato, qualora ne sussistano i presupposti. Il ricorrente evidenzia, infatti, che l’amministrazione procedente avrebbe del tutto omesso la valutazione della documentazione fornita, che attesterebbe il regolare svolgimento di un’attività lavorativa, limitandosi ad accertare il mancato pagamento degli oneri fiscali e previdenziali, elemento che non sarebbe di per sé idoneo a dimostrare l’inesistenza del rapporto di lavoro. Il ricorrente evidenzia, infine, che l’amministrazione procedente avrebbe dovuto, quanto meno, prendere in considerazione la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il motivo è infondato. Dall’esame degli atti di causa è, infatti, emerso che l’amministrazione procedente non ha desunto la fittizietà del rapporto di lavoro dal solo mancato pagamento degli oneri fiscali e previdenziali. In primo luogo, -OMISSIS-, l'INPS ha comunicato alla Questura che, dalla consultazione delle banche dati in dotazione, era emerso che il ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa. Il successivo -OMISSIS- il locale centro per l’impiego ha invece riferito che lo straniero era fruitore del reddito di cittadinanza ma non si era mai presentato per la sottoscrizione del Patto per il Lavoro, rendendosi irreperibile anche telefonicamente. Inoltre, nel sistema SILP Regionale (banca dati di riferimento dei Centri per l'impiego della regione Piemonte che traccia le comunicazioni di competenza territoriale) non risultava che l’odierno ricorrente svolgesse un’attività lavorativa di tipo subordinato o parasubordinato nella regione, con la precisazione che, da una comunicazione UNILAV, parrebbe emergere l’esistenza di un rapporto di lavoro, instaurato -OMISSIS-, con l’impresa “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, con sede a Milano. Ricevuta la comunicazione de qua l’amministrazione procedente ha preliminarmente accertato che l’asserito datore di lavoro era stato condannato per una serie di reati, anche relativi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e aveva un procedimento penale in corso, per aver favorito, unitamente ad altri soggetti, la permanenza illegale nel territorio nazionale, mediante assunzioni fittizie, di -OMISSIS- extracomunitari. Inoltre, il successivo -OMISSIS-, il personale del commissariato di zona ha approfondito gli accertamenti e ha verificato che la sede legale dell’impresa si trovava presso il domicilio del sig. -OMISSIS- e che non vi erano né targhe né altri elementi idonei a far presumerne lo svolgimento di un’attività commerciale: l'abitazione faceva, infatti, parte di un complesso di edifici di edilizia popolare dove tutti gli appartamenti erano adibiti ad abitazione privata. Dagli accertamenti de quibus è, inoltre, emerso che l’asserito datore di lavoro svolgeva una regolare attività di lavoro subordinato presso un magazzino. Appare, quindi, evidente che, alla luce di quanto esposto, le considerazioni della Questura, circa l’inesistenza del rapporto di lavoro dichiarato, sono immuni da ogni censura di ordine logico. Né è possibile sostenere che l’amministrazione procedente avrebbe dovuto rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione... Inoltre la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, anche in caso di espressa richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, è legittimo il diniego del titolo qualora, proprio come nel caso di specie, dagli accertamenti svolti dall'Amministrazione emerga che il rapporto di lavoro dichiarato, non sia suffragato da alcun elemento…Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente asserisce che l’amministrazione avrebbe errato nel non riconoscergli la protezione speciale alla luce sia delle gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani che si registrano in -OMISSIS- sia in virtù del suo inserimento sociale nel territorio nazionale e del corrispondente sradicamento dal proprio paese di origine. Il motivo è infondato. Come noto, l’articolo 19 del d.lgs. 286/98, vigente ratione temporis, prevedeva, al comma 1.2., che «nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale». Si tratta di una possibilità che è stata concretamente valutata dall’amministrazione procedente che ha scientemente deciso di non richiedere un nuovo parere alla competente Commissione territoriale, perché lo straniero non aveva fornito elementi nuovi rispetto a quelli già valutati dall’organo -OMISSIS-, allorquando era stato emesso un parere di segno negativo alla richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno per protezione speciale ”.
3. Avverso la sentenza insorge l’odierno appellante, che reitera le doglianze di primo grado, precisando che “ non è possibile infatti imputare al lavoratore l’eventuale omissione contributiva operata dal datore di lavoro. A tal proposito si specifica che, il ricorrente sta effettuando le necessarie verifiche presso i competenti Uffici dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e valuterà, qualora non dovessero risultare i versamenti contributivi dovuti, a denunciare il datore di lavoro per tale omissione presso le competenti sedi giudiziarie... La difesa scrivente ritiene che gli asseriti dubbi avanzati dalla PA procedente in merito all’effettività del rapporto di lavoro siano mere illazioni prive di riscontro fattuale o documentale e non sono in alcun modo idonee a motivare e fondare il rigetto del permesso richiesto. Al contrario, la documentazione fornita dal ricorrente, come dedotto nella parte in fatto del ricorso introduttivo di primo grado, nel corso del giudizio di primo grado e anche in questa sede, è del tutto idonea a giustificare il rilascio in favore del ricorrente del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione… Nel caso di specie si ritiene il richiedente ha diritto al riconoscimento della protezione speciale sotto un duplice profilo: - le violazioni sistematiche e gravi di diritti umani che si registrano in -OMISSIS-; - il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare in relazione al suo effettivo inserimento sociale in Italia ed il corrispettivo sradicamento dal paese di origine… Diversamente da quanto stabilito dal Giudice di prime cure la vulnerabilità del ricorrente è documentata e provata ed è altresì evidente come nel caso in esame un diniego di un permesso di soggiorno per il sig.-OMISSIS- comporterebbe il rimpatrio del predetto verso uno Stato la cui attuale situazione economica, politica e sociale è a tal punto instabile da poter comportare seri rischi per l’incolumità del richiedente. Contestualmente andava apprezzato l’alto grado di inserimento sociale in Italia come descritto nella parte in fatto e andava rilasciato in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale ”.
4. In sede cautelare, con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata accolta la sospensiva in quanto “ dal provvedimento impugnato dinanzi al Tar Piemonte deriva per l’appellante un danno grave e che non sono ravvisabili situazioni di pericolo nella sospensione della sentenza del Tar Piemonte, sez. I, n. 695 del 18 luglio 2023 nelle more della decisione del merito della causa, fase nella quale si approfondirà, tra l’altro, la questione relativa alla validità della notifica del provvedimento al difensore dell’appellante nonché la fittizia del rapporto di lavoro, come asserito dalla Amministrazione ”
4.1. In esito a detta ordinanza il legale ha comunicato l’avvenuto rigetto, da parte della Questura di Biella, di un’istanza di riesame, che ha precisato “ che non è possibile accogliere l'istanza di riesame da Lei avanzata in quanto il provvedimento del giudice sospende solo la sua esecutività, non la sua validità. Pertanto il Suo assistito è regolare sul T.N. portando al seguito il provvedimento sospensivo ”.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito con atto di mero stile, senza depositare memorie o documenti.
6. La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato del Consiglio di Stato, con decreto n. -OMISSIS-, non ha ammesso l’istante al gratuito patrocinio, considerato che “ sulla base di una sommaria valutazione delle circostanze di fatto e di diritto riferite, allo stato degli atti, le prospettazioni difensive dell’istante appaiono manifestamente infondate ”.
7. All’udienza pubblica del 9 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
2.1. Preliminarmente va rilevato che dall’esame degli atti di causa emergono molteplici aspetti che sorreggono la legittimità del provvedimento di diniego adottato dalla Questura, per la presenza, attestata in primo grado dall’Amministrazione, di condizioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno, con riferimento alla reale effettività del rapporto di lavoro con persona a carico della quale pendono procedimenti penali per assunzioni fittizie di lavoratori stranieri, al riscontro negativo fornito dall’INPS in tema di versamenti di contributi, alla valutazione negativa emessa -OMISSIS- dalla Sezione di Trapani della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale sulla sussistenza di cause atte a determinare il riconoscimento della protezione speciale.
2.2. Ne deriva l’infondatezza della doglianza di error in iudicando (pag. 8 del ricorso) per l’asserita sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in quanto il provvedimento di rifiuto di soggiorno è ben motivato e oggettivamente riposa su solide basi giuridiche e documentali.
2.3. Analoghe valutazioni possono svolgersi per le altre doglianze dell’interessato, per le quali si esprime piena condivisione con le valutazioni esperite nel merito dal Giudice di prime cure.
3. La presente decisione viene quindi assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “ principio della ragione più liquida ”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Per quanto detto, il Collegio ritiene di dover respingere l’appello.
5. Il Collegio conferma la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato già decretata dalla competente Commissione.
6. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Non ammette l’appellante al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO