TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/11/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Fabrizia Di Palma, all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4487/20 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Guastafierro Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dai funz. come in atti CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.7.2020 e notificato ritualmente a controparte, parte ricorrente chiedeva CP_ condannarsi l' al pagamento dei ratei di pensione di inabilità per l'anno 2019, a seguito di decreto di omologa del 18.12.18 che aveva riconosciuto il 100% di invalidità a decorrere dal
15.12.17. Precisava che aveva inviato tutta la documentazione necessaria alla liquidazione e che CP_ l' gli aveva comunicato che la prestazione sarebbe stata erogata solo a decorrere dal 1.1.2020 per superamento dei limiti reddituali negli anni 2018 e 2019. Deduceva che, di contro, il requisito reddituale sussisteva per l'anno 2019. Non avendo a tutt'oggi percepito quindi l'importo spettante CP_ come quantificato in ricorso, conveniva in giudizio l' affinchè, accertato il diritto ad ottenere la detta liquidazione, lo stesso fosse condannato alla corresponsione dell'importo spettante. CP_ L' si costituiva in giudizio eccependo il superamento del limite reddituale per l'anno 2019 dovendosi considerare anche l'importo di €. 608,90 erogato, a titolo di conguaglio sull'altra prestazione in godimento (assegno ordinario), con la rata di febbraio 2019.
La scrivente subentrava nella trattazione del presente procedimento in data 16.4.25 e, all'udienza odierna, acquisita la documentazione prodotta, la causa é stata decisa con la presente sentenza. *** ***
La domanda è fondata e va accolta.
Invero è pacifico tra le parti (oltre che documentato) che l'istante abbia percepito per l'anno 2019
(anno in corso) un reddito annuo (da casellario pensionistico) di €. 8.002,54 (assegno cat. IO) cui va aggiunto quello (diverso) dell'anno precedente di €. 8.707,47 (da lavoro dipendente).
CP_ Ebbene, l' ritiene superato il limite reddituale per accedere al beneficio della pensione di inabilità (fissato in €. 16.814,34 per l'anno 2019) dovendosi considerare anche l'importo di €
608,90 erogato a titolo di conguaglio sull'altra prestazione in godimento (assegno ordinario) con la rata di febbraio 2019.
Invero, come evincibile dalla documentazione prodotta dall'istituto, il suddetto importo di €. 608,90 afferisce all'anno 2018, ancorchè erogato a febbraio 2019.
Sul punto è sufficiente rammentare il granitico orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte la quale (v. Cass. n. 12796/2005) ha chiarito che: “Salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, devono essere considerati anche gli arretrati, nelle quote maturate per ciascun anno di competenza e non nel loro importo complessivo.”
Pertanto, essendo pacifico tra le parti e comunque evincibile dalla documentazione prodotta dall' che l'importo di € 608,90 afferisca all'anno 2018, lo stesso non concorre alla CP_2 determinazione del reddito rilevante per l'anno 2019.
Ne consegue che il reddito complessivo non supera il limite previsto per accedere alla prestazione, CP_ di guisa che l' va condannato alla erogazione dei ratei di pensione di inabilità per l'intero anno
2019, ovvero al pagamento del complessivo importo di € 3713,58 come correttamente quantificato in ricorso, oltre interessi dal dì della maturazione al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Fabrizia Di Palma, CP_ definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da parte ricorrente nei confronti dell' ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'importo complessivo di €. 3.713,58 e, per CP_ l'effetto, condanna l' al relativo pagamento, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo;
CP_ c) condanna l' al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 1312,00 oltre spese forfettarie, Iva e cpa come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Nola, 11.11.25
Il Giudice
d.ssa Fabrizia Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Fabrizia Di Palma, all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4487/20 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Guastafierro Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dai funz. come in atti CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.7.2020 e notificato ritualmente a controparte, parte ricorrente chiedeva CP_ condannarsi l' al pagamento dei ratei di pensione di inabilità per l'anno 2019, a seguito di decreto di omologa del 18.12.18 che aveva riconosciuto il 100% di invalidità a decorrere dal
15.12.17. Precisava che aveva inviato tutta la documentazione necessaria alla liquidazione e che CP_ l' gli aveva comunicato che la prestazione sarebbe stata erogata solo a decorrere dal 1.1.2020 per superamento dei limiti reddituali negli anni 2018 e 2019. Deduceva che, di contro, il requisito reddituale sussisteva per l'anno 2019. Non avendo a tutt'oggi percepito quindi l'importo spettante CP_ come quantificato in ricorso, conveniva in giudizio l' affinchè, accertato il diritto ad ottenere la detta liquidazione, lo stesso fosse condannato alla corresponsione dell'importo spettante. CP_ L' si costituiva in giudizio eccependo il superamento del limite reddituale per l'anno 2019 dovendosi considerare anche l'importo di €. 608,90 erogato, a titolo di conguaglio sull'altra prestazione in godimento (assegno ordinario), con la rata di febbraio 2019.
La scrivente subentrava nella trattazione del presente procedimento in data 16.4.25 e, all'udienza odierna, acquisita la documentazione prodotta, la causa é stata decisa con la presente sentenza. *** ***
La domanda è fondata e va accolta.
Invero è pacifico tra le parti (oltre che documentato) che l'istante abbia percepito per l'anno 2019
(anno in corso) un reddito annuo (da casellario pensionistico) di €. 8.002,54 (assegno cat. IO) cui va aggiunto quello (diverso) dell'anno precedente di €. 8.707,47 (da lavoro dipendente).
CP_ Ebbene, l' ritiene superato il limite reddituale per accedere al beneficio della pensione di inabilità (fissato in €. 16.814,34 per l'anno 2019) dovendosi considerare anche l'importo di €
608,90 erogato a titolo di conguaglio sull'altra prestazione in godimento (assegno ordinario) con la rata di febbraio 2019.
Invero, come evincibile dalla documentazione prodotta dall'istituto, il suddetto importo di €. 608,90 afferisce all'anno 2018, ancorchè erogato a febbraio 2019.
Sul punto è sufficiente rammentare il granitico orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte la quale (v. Cass. n. 12796/2005) ha chiarito che: “Salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, devono essere considerati anche gli arretrati, nelle quote maturate per ciascun anno di competenza e non nel loro importo complessivo.”
Pertanto, essendo pacifico tra le parti e comunque evincibile dalla documentazione prodotta dall' che l'importo di € 608,90 afferisca all'anno 2018, lo stesso non concorre alla CP_2 determinazione del reddito rilevante per l'anno 2019.
Ne consegue che il reddito complessivo non supera il limite previsto per accedere alla prestazione, CP_ di guisa che l' va condannato alla erogazione dei ratei di pensione di inabilità per l'intero anno
2019, ovvero al pagamento del complessivo importo di € 3713,58 come correttamente quantificato in ricorso, oltre interessi dal dì della maturazione al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Fabrizia Di Palma, CP_ definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da parte ricorrente nei confronti dell' ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'importo complessivo di €. 3.713,58 e, per CP_ l'effetto, condanna l' al relativo pagamento, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo;
CP_ c) condanna l' al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 1312,00 oltre spese forfettarie, Iva e cpa come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Nola, 11.11.25
Il Giudice
d.ssa Fabrizia Di Palma