Articolo 93 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 70 bisArticolo 70 quater
Versione
18 dicembre 1942
Art. 93.

Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorche' abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimita' della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.

Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.

Quando le persone indicate nel comma precedente siano piu' e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorita' giudiziaria, sentito il pubblico ministero.

E' rispettata, in ogni caso, la volonta' del defunto quando risulti da scritto.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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