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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 190 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
, nata a [...] il giorno 9 agosto 1966, codice fiscale Parte_1
, residente in [...], vico I Caboni n. 18, elettivamente domiciliata C.F._1
in Cagliari (CA) nella via Dante Alighieri n. 8, presso lo studio dell'avvocato Maria Leonida
Cadoni che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] e ivi residente nel Vico I Caboni n. 18 CP_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in AS (SU), via Fulgheri n. 42, C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Saverio Cauli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione:
1) porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere, entro il cinque di ogni mese, CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge signora la somma Parte_1
determinata in misura non inferiore ad euro 600,00 mensili ovvero nella diversa maggiore o minore somma che si riterrà proporzionata alla effettiva capacità economica del resistente o comunque giusta ed equa;
2) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Nell'interesse della parte resistente: “ Voglia L'Ill.mo Tribunale:
In via principale nel merito:
1) rigettare l'assegnazione della casa coniugale sita in AS (SU) nel Vico Caboni n. 18 alla ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
assegnare la casa coniugale al resistente in quanto di sua esclusiva proprietà, il quale vi continuerà a vivere con entrambe le figlie maggiorenni e;
Per_1 Per_2
2) rigettare la domanda di erogazione a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, o in subordine ridurre e/o riformare l'ordinanza presidenziale relativa al contributo di euro 400,00, in quanto la ricorrente percepisce una pensione di invalidità civile di euro 270,00, tale da creare una disparità economica tra i due coniugi e, pertanto, di sfavore nei confronti del Sig. ; CP_1 3) porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, previamente concordate e successivamente documentate, sostenute nell'interesse esclusivo delle figlie e;
Per_2 Persona_3
4) rigettare la pretesa di un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda dell'impresa agricola poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
Parte_2
5) rigettare, in ogni caso, la pretesa della ricorrente che l'immobile sito in AS (SU) nel Vico I
Caboni n. 18, costituisca oggetto della comunione legale fra coniugi, in quanto l'immobile è
intestato al resistente ed è stato interamente edificato a cura e spese dello stesso prima della celebrazione del matrimonio e, pertanto, si tratta di un bene personale di sua esclusiva proprietà e non costituisce oggetto della comunione;
In via riconvenzionale:
6) pronunciare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
addebitando la responsabilità alla ricorrente;
7) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. ”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 10.01.2023, ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
la pronuncia della separazione personale dei coniugi, l'assegnazione a sé della casa coniugale per dimorarvi con le figlie maggiorenni, la determinazione di un contributo per il mantenimento del coniuge nella misura di euro 600,00 e a carico di ciascun genitore, l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse esclusivo delle figlie;
l'accertamento del diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda dell'impresa agricola familiare Parte_2
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in AS il 10 ottobre 1992; che dall'unione sono nate due figlie ( San Per_1
Gavino Monreale il 6 settembre 1994) e ( San Gavino Monreale il 25 dicembre 1997), Per_2 maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
che oramai da tempo l'unione coniugale si è
deteriorata per incompatibilità di carattere ed incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
di essersi allontanata dal domicilio coniugale a causa delle violenze psicologiche serbate dal coniuge a suo danno consistenti in sopraffazioni ed umiliazioni e di avervi fatto rientro su sollecitazione delle figlie e , ma di essersi poi riallontanata stante Per_2 Per_1
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
che gli immobili acquistati dal resistente in costanza del matrimonio rientrano nella comunione legale dei beni.
Per quanto concerne la propria condizione personale e reddituale, la ricorrente ha dedotto di aver gestito con il resistente l'impresa agricola costituita in costanza di Parte_2
matrimonio; di aver subito un intervento chirurgico e di doversi sottoporre a terapie invasive e debilitanti che rendono estremamente difficoltoso l'espletamento di qualsiasi attività lavorativa all'interno dell'impresa; di percepire fino al febbraio 2023, una pensione di invalidità civile di importo mensile pari ad euro 270,00 euro;
di essere, pertanto, priva di redditi e di necessitare vieppiù di cura e assistenza medica e ciò non le consente di svolgere alcuna attività lavorativa;
che,
inoltre, l'atteggiamento ostile del resistente non consente la ripresa di una collaborazione nell'ambito dell'azienda; che sussiste un'evidente e rilevante disparità economica tra i due coniugi.
*****
Con memoria difensiva depositata il 8.03.2024, si è costituito, non opponendosi alla CP_1
pronuncia della separazione ma domandando l'assegnazione a sé della casa coniugale di sua proprietà per dimorarvi con le figlie maggiorenni e , non economicamente Per_1 Per_2
indipendenti; il rigetto della domanda di erogazione di un contributo per il mantenimento a favore della ricorrente;
che venga inoltre posto a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, sostenute nell'interesse esclusivo delle figlie. Ha
domandato, infine, il rigetto della domanda di riconoscimento di un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda dell'impresa agricola Parte_2 il resistente ha sostenuto di non aver mai tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali e di padre e che il matrimonio è fallito a causa di un mancato assolvimento dei doveri coniugali da parte della ricorrente;
che la stessa si è allontanata dalla casa familiare nel settembre 2021, per andare a vivere presso l'abitazione della di lei madre;
che le figlie e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente indipendenti, hanno sempre vissuto nella casa coniugale ( anche quando la convenuta si è allontanata dal domicilio coniugale); che la ricorrente, compatibilmente allo stato di salute, potrebbe trovare impiego in considerazione dell'età; che gli immobili siti in AS al
Vicolo I Caboni n. 16 e la nuda proprietà del magazzino al piano terra del suddetto fabbricato, non costituiscono oggetto della comunione in quanto beni personali esclusivi del resistente;
di svolgere l'attività di agricoltore e di aver percepito nel 2021 un reddito di euro 366,00, nel periodo d'imposta
2020 di euro 366,00 e nel periodo d'imposta 2019 di euro 653,00; che l'impresa agricola
[...]
è stata da lui gestita in via esclusiva e che l'attività agricola viene esercitata su Parte_2
serre edificate su un terreno di proprietà del di lui padre.
****
All'udienza presidenziale del 30.03.2023 sono comparse personalmente le parti, in particolare la ricorrente ha dichiarato “Le cause della separazione sono dovute al fatto che è finito il sentimento di amore e pertanto la convivenza non è tollerabile. Attualmente io sono andata via da casa e vivo in un'abitazione sempre a AS ereditata assieme ai miei 3 fratelli dai nostri genitori. È una soluzione del tutto provvisoria perché l'abitazione è fatiscente e necessita di importanti lavori.
L'abitazione coniugale in AS vico I° Caboni, risulta formalmente di proprietà sua ma in realtà
è stata acquistata in regime di comunione dei beni in costanza di matrimonio, di fatto con soldi anche miei in quanto abbiamo sempre condotto insieme l'azienda agricola. Io sono disoccupata e inabile al lavoro per le patologie certificate come da produzioni in atti. Ho lavorato presso le serre costruite insieme per 26 anni senza contribuzioni e pertanto non avrò pensione. La figlia Per_1
nata il [...] ha un contratto a tempo indeterminato quale logopedista per una ditta privata e lavora a Iglesias e Portoscuso. La figlia nata il [...], studia ancora alla facoltà di Per_2 Scienze dell'Educazione, le mancano 4 esami e rientra ogni 15 giorni. Sta facendo anche il servizio civile che finisce a maggio. Lui è proprietario di serre e conduce un'azienda agricola che ha sempre condotto, oltre che costituito, con la mia collaborazione. Potrei continuare a vivere nella casa coniugale se la dividiamo con un contributo per il mio mantenimento. Se dovessi andare via avrei necessità di un congruo mantenimento perché a AS il canone di locazione minimo è di euro
400,00. “
Il resistente ha, invece, affermato: “Le cause della separazione sono dovute a un tradimento anche se non l'ho indicato in ricorso. È stata scoperta dalle figlie che la controllavano e se l'è presa con loro. Attualmente, dal settembre 2021 lei è andata a vivere in altra abitazione ereditata dai genitori in AS. La figlia ha il suo stipendio ma ha ancora un debito per una vettura con la rata Per_1
di euro 400,00 mensili oltre le spese per gli spostamenti. sta facendo il servizio civile ma Per_2
finisce a maggio e sta vivendo a in affitto. Dalla mia attività di agricoltore riesco a Pt_2
percepire circa euro 800,00 al mese. Vendo i prodotti che coltivo nei mercati coldiretti. La casa coniugale è di mia proprietà ed è stata costruita prima del matrimonio. Non è divisibile”
Il Presidente f.f. con ordinanza resa in data 31.03.2024 in via provvisoria e urgente ha determinato in euro 400,00 il contributo a carico del resistente a titolo di mantenimento della ricorrente, mentre nulla ha disposto in ordine all'assegnazione dell'abitazione coniugale della quale risulta proprietario esclusivo il CP_1
*****
Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa, il ricorrente ha domandato in via riconvenzionale che la separazione sia addebitata al coniuge confermando per il resto le conclusioni formulati nella comparsa di costituzione.
Nel proseguo del giudizio, con sentenza non definitiva n. 1851 dell'11.07.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza resa in pari data sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
***** Con successivo provvedimento del 19.04.2024 il Giudice ha rigettato le istanze di prova formulate dalla ricorrente in quanto irrilevanti, ammettendo, invece, l'interrogatorio formale dedotto dal resistente.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 16.12.2024 la causa, istruita con produzioni documentali e prova per interpello, è stata rimessa al collegio per la decisione.
*****
Richiamata la sentenza n. 1851/2023 dell'11.7.2023, deve preliminarmente darsi atto che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale e al riconoscimento del diritto di credito relativo all'azienda agricola gestita dai coniugi ed entrambe le parti alla condivisione al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse selle figlie .
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dal resistente in via riconvenzionale, deve osservarsi che il Tribunale condivide l'ormai consolidato principio secondo il quale affinché si possa giungere ad una pronuncia di separazione con addebito è necessario che venga prima accertata, in maniera rigorosa, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
ovvero del grave pregiudizio all'educazione della prole. Il comportamento legittimante l'addebito deve essere oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143
c.c. anche cosciente e volontario e la violazione deve essere la causa determinante la crisi coniugale.
Va, dunque fornita, la piena prova non solo dei tre elementi fondanti l'illecito: il fatto (la condotta contraria ai doveri del matrimonio), l'evento (l'irreversibile crisi familiare) e l'elemento soggettivo
(la coscienza e volontà della condotta), ma anche il nesso causale ovvero il collegamento teleologico tra il fatto e l'evento. «Ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n.
8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n.
7566). Pertanto, è irrilevante ai fini dell'addebito il comportamento tenuto dal coniuge che ha
“trasgredito” successivamente al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza.
Tale configurazione impone alla parte richiedente l'addebito l'onere di fornire in giudizio la prova che la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio sia stata la causa (unica o prevalente e determinante) dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza fino a determinare la separazione.
“Ai fini dell'addebitabilità della separazione, non basta che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, è necessario che sia provato un nesso di causalità fra tali comportamenti e la sopraggiunta intollerabilità della convivenza, essendo irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale intollerabilità” (Cass. n. 13431/2008).
Nel caso di specie, il resistente ha dedotto nella memoria integrativa la violazione da parte della ricorrente del dovere di fedeltà, la stessa avrebbe, difatti, intrattenuto una relazione coniugale dal dicembre 2020 con il proprio medico di famiglia e che a conferma della relazione sentimentale avrebbe rinvenuto nel mese di marzo 2021 un secondo telefono cellulare nello scantinato e poi un terzo e che la stessa ricorrente avrebbe ammesso la relazione sentimentale per il tramite di scambi
Per di messaggi whatsapp con tale Dott. .
Ciò detto, si rileva come nessuna utile iniziativa di carattere istruttorio sia stata formulata dal resistente al fine della dimostrazione delle allegazioni poste a fondamento della domanda di addebito della separazione a carico del coniuge.
In sede di interrogatorio formale la ricorrente ha negato le circostanze indicate dal ricorrente e nessun altro elemento è emerso nel corso del giudizio.
Con riferimento al dedotto abbondono del domicilio coniugale, rileva il collegio che secondo quanto allegato dalla ricorrente la convivenza è cessata a causa delle incompatibilità caratteriali e anche per le violenze psicologiche serbate dal coniuge a suo danno consistenti in sopraffazioni, offese e umiliazioni (la stessa veniva costretta a dormire in un materassino).
Alla stregua dunque delle allegazioni della , secondo cui l'unione coniugale si sarebbe guastata Pt_1
a causa in primo luogo della incompatibilità tra i coniugi e dalla tempistica indicata (la stessa ne l periodo era sottoposta anche a cura chemioterapica), deve ritenersi che l'allontanamento di quest'ultima dalla casa coniugale sia una conseguenza, piuttosto che una causa, della crisi coniugale già in atto.
La domanda di addebito della separazione proposta nell'interesse dal resistente deve essere dunque rigettata.
******
Passando a deliberare le questioni economiche
Quanto alla domanda della di percepire un assegno di mantenimento per sé a carico del Pt_1
coniuge, che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 12196 del 16.05.2017).
Ciò posto deve premettersi che in sede di provvedimenti provvisori e urgenti è stato posto a carico del , l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 400,00 a titolo di mantenimento della CP_1
coniuge.
In tale sede si era tenuto conto dello stato di disoccupazione della , circostanza riconosciuta Pt_1
dallo stesso e del reddito da quest'ultimo tratto dall'attività di agricoltore . CP_1 Deve rilevarsi che la è inabile al lavoro per patologie certificate e percepisce una modesta Pt_1
pensione di invalidità di euro 270.00 mensili.
Il resistente, inoltre, non sosteneva e non sostiene, costi abitativi in quanto proprietario esclusivo della casa familiare.
Tanto premesso , la situazione lavorativa e reddituale delle parti risulta pressoché invariata e,
pertanto, ritiene il Collegio che debba essere confermato a carico del l'obbligo di CP_1
corrispondere l'importo di euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento della coniuge.
****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste per 1/2 a carico del resistente soccombente sull'addebito e vengono liquidate come da dispositivo che segue andranno rimborsate all'erario in quanto la è ammessa al patrocinio a spese dello stato, mentre il residuo può essere Pt_3
compensato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, richiamata la sentenza n.1851 del 11.07.2023 che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente decidendo:
- rigetta la domanda di addebito formulata da CP_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di euro 400,00 CP_1
entro il 5 di ogni mese a favore della titolo di mantenimento, detta Parte_1
somma sarà soggetta a rivalutazione istat;
- condanna al pagamento di ½ delle spese di lite che liquida in euro 2630,00 CP_1
oltre iva e cpa e andranno rimborsate all'erario in quanto la è ammessa al Parte_1
patrocinio a spese dello stato, compensa per il restante mezzo.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
12.5.2025; Il giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 190 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
, nata a [...] il giorno 9 agosto 1966, codice fiscale Parte_1
, residente in [...], vico I Caboni n. 18, elettivamente domiciliata C.F._1
in Cagliari (CA) nella via Dante Alighieri n. 8, presso lo studio dell'avvocato Maria Leonida
Cadoni che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] e ivi residente nel Vico I Caboni n. 18 CP_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in AS (SU), via Fulgheri n. 42, C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Saverio Cauli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione:
1) porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere, entro il cinque di ogni mese, CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge signora la somma Parte_1
determinata in misura non inferiore ad euro 600,00 mensili ovvero nella diversa maggiore o minore somma che si riterrà proporzionata alla effettiva capacità economica del resistente o comunque giusta ed equa;
2) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Nell'interesse della parte resistente: “ Voglia L'Ill.mo Tribunale:
In via principale nel merito:
1) rigettare l'assegnazione della casa coniugale sita in AS (SU) nel Vico Caboni n. 18 alla ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
assegnare la casa coniugale al resistente in quanto di sua esclusiva proprietà, il quale vi continuerà a vivere con entrambe le figlie maggiorenni e;
Per_1 Per_2
2) rigettare la domanda di erogazione a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, o in subordine ridurre e/o riformare l'ordinanza presidenziale relativa al contributo di euro 400,00, in quanto la ricorrente percepisce una pensione di invalidità civile di euro 270,00, tale da creare una disparità economica tra i due coniugi e, pertanto, di sfavore nei confronti del Sig. ; CP_1 3) porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, previamente concordate e successivamente documentate, sostenute nell'interesse esclusivo delle figlie e;
Per_2 Persona_3
4) rigettare la pretesa di un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda dell'impresa agricola poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
Parte_2
5) rigettare, in ogni caso, la pretesa della ricorrente che l'immobile sito in AS (SU) nel Vico I
Caboni n. 18, costituisca oggetto della comunione legale fra coniugi, in quanto l'immobile è
intestato al resistente ed è stato interamente edificato a cura e spese dello stesso prima della celebrazione del matrimonio e, pertanto, si tratta di un bene personale di sua esclusiva proprietà e non costituisce oggetto della comunione;
In via riconvenzionale:
6) pronunciare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
addebitando la responsabilità alla ricorrente;
7) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. ”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 10.01.2023, ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
la pronuncia della separazione personale dei coniugi, l'assegnazione a sé della casa coniugale per dimorarvi con le figlie maggiorenni, la determinazione di un contributo per il mantenimento del coniuge nella misura di euro 600,00 e a carico di ciascun genitore, l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse esclusivo delle figlie;
l'accertamento del diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda dell'impresa agricola familiare Parte_2
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in AS il 10 ottobre 1992; che dall'unione sono nate due figlie ( San Per_1
Gavino Monreale il 6 settembre 1994) e ( San Gavino Monreale il 25 dicembre 1997), Per_2 maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
che oramai da tempo l'unione coniugale si è
deteriorata per incompatibilità di carattere ed incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
di essersi allontanata dal domicilio coniugale a causa delle violenze psicologiche serbate dal coniuge a suo danno consistenti in sopraffazioni ed umiliazioni e di avervi fatto rientro su sollecitazione delle figlie e , ma di essersi poi riallontanata stante Per_2 Per_1
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
che gli immobili acquistati dal resistente in costanza del matrimonio rientrano nella comunione legale dei beni.
Per quanto concerne la propria condizione personale e reddituale, la ricorrente ha dedotto di aver gestito con il resistente l'impresa agricola costituita in costanza di Parte_2
matrimonio; di aver subito un intervento chirurgico e di doversi sottoporre a terapie invasive e debilitanti che rendono estremamente difficoltoso l'espletamento di qualsiasi attività lavorativa all'interno dell'impresa; di percepire fino al febbraio 2023, una pensione di invalidità civile di importo mensile pari ad euro 270,00 euro;
di essere, pertanto, priva di redditi e di necessitare vieppiù di cura e assistenza medica e ciò non le consente di svolgere alcuna attività lavorativa;
che,
inoltre, l'atteggiamento ostile del resistente non consente la ripresa di una collaborazione nell'ambito dell'azienda; che sussiste un'evidente e rilevante disparità economica tra i due coniugi.
*****
Con memoria difensiva depositata il 8.03.2024, si è costituito, non opponendosi alla CP_1
pronuncia della separazione ma domandando l'assegnazione a sé della casa coniugale di sua proprietà per dimorarvi con le figlie maggiorenni e , non economicamente Per_1 Per_2
indipendenti; il rigetto della domanda di erogazione di un contributo per il mantenimento a favore della ricorrente;
che venga inoltre posto a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, sostenute nell'interesse esclusivo delle figlie. Ha
domandato, infine, il rigetto della domanda di riconoscimento di un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda dell'impresa agricola Parte_2 il resistente ha sostenuto di non aver mai tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali e di padre e che il matrimonio è fallito a causa di un mancato assolvimento dei doveri coniugali da parte della ricorrente;
che la stessa si è allontanata dalla casa familiare nel settembre 2021, per andare a vivere presso l'abitazione della di lei madre;
che le figlie e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente indipendenti, hanno sempre vissuto nella casa coniugale ( anche quando la convenuta si è allontanata dal domicilio coniugale); che la ricorrente, compatibilmente allo stato di salute, potrebbe trovare impiego in considerazione dell'età; che gli immobili siti in AS al
Vicolo I Caboni n. 16 e la nuda proprietà del magazzino al piano terra del suddetto fabbricato, non costituiscono oggetto della comunione in quanto beni personali esclusivi del resistente;
di svolgere l'attività di agricoltore e di aver percepito nel 2021 un reddito di euro 366,00, nel periodo d'imposta
2020 di euro 366,00 e nel periodo d'imposta 2019 di euro 653,00; che l'impresa agricola
[...]
è stata da lui gestita in via esclusiva e che l'attività agricola viene esercitata su Parte_2
serre edificate su un terreno di proprietà del di lui padre.
****
All'udienza presidenziale del 30.03.2023 sono comparse personalmente le parti, in particolare la ricorrente ha dichiarato “Le cause della separazione sono dovute al fatto che è finito il sentimento di amore e pertanto la convivenza non è tollerabile. Attualmente io sono andata via da casa e vivo in un'abitazione sempre a AS ereditata assieme ai miei 3 fratelli dai nostri genitori. È una soluzione del tutto provvisoria perché l'abitazione è fatiscente e necessita di importanti lavori.
L'abitazione coniugale in AS vico I° Caboni, risulta formalmente di proprietà sua ma in realtà
è stata acquistata in regime di comunione dei beni in costanza di matrimonio, di fatto con soldi anche miei in quanto abbiamo sempre condotto insieme l'azienda agricola. Io sono disoccupata e inabile al lavoro per le patologie certificate come da produzioni in atti. Ho lavorato presso le serre costruite insieme per 26 anni senza contribuzioni e pertanto non avrò pensione. La figlia Per_1
nata il [...] ha un contratto a tempo indeterminato quale logopedista per una ditta privata e lavora a Iglesias e Portoscuso. La figlia nata il [...], studia ancora alla facoltà di Per_2 Scienze dell'Educazione, le mancano 4 esami e rientra ogni 15 giorni. Sta facendo anche il servizio civile che finisce a maggio. Lui è proprietario di serre e conduce un'azienda agricola che ha sempre condotto, oltre che costituito, con la mia collaborazione. Potrei continuare a vivere nella casa coniugale se la dividiamo con un contributo per il mio mantenimento. Se dovessi andare via avrei necessità di un congruo mantenimento perché a AS il canone di locazione minimo è di euro
400,00. “
Il resistente ha, invece, affermato: “Le cause della separazione sono dovute a un tradimento anche se non l'ho indicato in ricorso. È stata scoperta dalle figlie che la controllavano e se l'è presa con loro. Attualmente, dal settembre 2021 lei è andata a vivere in altra abitazione ereditata dai genitori in AS. La figlia ha il suo stipendio ma ha ancora un debito per una vettura con la rata Per_1
di euro 400,00 mensili oltre le spese per gli spostamenti. sta facendo il servizio civile ma Per_2
finisce a maggio e sta vivendo a in affitto. Dalla mia attività di agricoltore riesco a Pt_2
percepire circa euro 800,00 al mese. Vendo i prodotti che coltivo nei mercati coldiretti. La casa coniugale è di mia proprietà ed è stata costruita prima del matrimonio. Non è divisibile”
Il Presidente f.f. con ordinanza resa in data 31.03.2024 in via provvisoria e urgente ha determinato in euro 400,00 il contributo a carico del resistente a titolo di mantenimento della ricorrente, mentre nulla ha disposto in ordine all'assegnazione dell'abitazione coniugale della quale risulta proprietario esclusivo il CP_1
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Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa, il ricorrente ha domandato in via riconvenzionale che la separazione sia addebitata al coniuge confermando per il resto le conclusioni formulati nella comparsa di costituzione.
Nel proseguo del giudizio, con sentenza non definitiva n. 1851 dell'11.07.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza resa in pari data sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
***** Con successivo provvedimento del 19.04.2024 il Giudice ha rigettato le istanze di prova formulate dalla ricorrente in quanto irrilevanti, ammettendo, invece, l'interrogatorio formale dedotto dal resistente.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 16.12.2024 la causa, istruita con produzioni documentali e prova per interpello, è stata rimessa al collegio per la decisione.
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Richiamata la sentenza n. 1851/2023 dell'11.7.2023, deve preliminarmente darsi atto che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale e al riconoscimento del diritto di credito relativo all'azienda agricola gestita dai coniugi ed entrambe le parti alla condivisione al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse selle figlie .
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dal resistente in via riconvenzionale, deve osservarsi che il Tribunale condivide l'ormai consolidato principio secondo il quale affinché si possa giungere ad una pronuncia di separazione con addebito è necessario che venga prima accertata, in maniera rigorosa, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
ovvero del grave pregiudizio all'educazione della prole. Il comportamento legittimante l'addebito deve essere oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143
c.c. anche cosciente e volontario e la violazione deve essere la causa determinante la crisi coniugale.
Va, dunque fornita, la piena prova non solo dei tre elementi fondanti l'illecito: il fatto (la condotta contraria ai doveri del matrimonio), l'evento (l'irreversibile crisi familiare) e l'elemento soggettivo
(la coscienza e volontà della condotta), ma anche il nesso causale ovvero il collegamento teleologico tra il fatto e l'evento. «Ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n.
8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n.
7566). Pertanto, è irrilevante ai fini dell'addebito il comportamento tenuto dal coniuge che ha
“trasgredito” successivamente al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza.
Tale configurazione impone alla parte richiedente l'addebito l'onere di fornire in giudizio la prova che la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio sia stata la causa (unica o prevalente e determinante) dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza fino a determinare la separazione.
“Ai fini dell'addebitabilità della separazione, non basta che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, è necessario che sia provato un nesso di causalità fra tali comportamenti e la sopraggiunta intollerabilità della convivenza, essendo irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale intollerabilità” (Cass. n. 13431/2008).
Nel caso di specie, il resistente ha dedotto nella memoria integrativa la violazione da parte della ricorrente del dovere di fedeltà, la stessa avrebbe, difatti, intrattenuto una relazione coniugale dal dicembre 2020 con il proprio medico di famiglia e che a conferma della relazione sentimentale avrebbe rinvenuto nel mese di marzo 2021 un secondo telefono cellulare nello scantinato e poi un terzo e che la stessa ricorrente avrebbe ammesso la relazione sentimentale per il tramite di scambi
Per di messaggi whatsapp con tale Dott. .
Ciò detto, si rileva come nessuna utile iniziativa di carattere istruttorio sia stata formulata dal resistente al fine della dimostrazione delle allegazioni poste a fondamento della domanda di addebito della separazione a carico del coniuge.
In sede di interrogatorio formale la ricorrente ha negato le circostanze indicate dal ricorrente e nessun altro elemento è emerso nel corso del giudizio.
Con riferimento al dedotto abbondono del domicilio coniugale, rileva il collegio che secondo quanto allegato dalla ricorrente la convivenza è cessata a causa delle incompatibilità caratteriali e anche per le violenze psicologiche serbate dal coniuge a suo danno consistenti in sopraffazioni, offese e umiliazioni (la stessa veniva costretta a dormire in un materassino).
Alla stregua dunque delle allegazioni della , secondo cui l'unione coniugale si sarebbe guastata Pt_1
a causa in primo luogo della incompatibilità tra i coniugi e dalla tempistica indicata (la stessa ne l periodo era sottoposta anche a cura chemioterapica), deve ritenersi che l'allontanamento di quest'ultima dalla casa coniugale sia una conseguenza, piuttosto che una causa, della crisi coniugale già in atto.
La domanda di addebito della separazione proposta nell'interesse dal resistente deve essere dunque rigettata.
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Passando a deliberare le questioni economiche
Quanto alla domanda della di percepire un assegno di mantenimento per sé a carico del Pt_1
coniuge, che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 12196 del 16.05.2017).
Ciò posto deve premettersi che in sede di provvedimenti provvisori e urgenti è stato posto a carico del , l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 400,00 a titolo di mantenimento della CP_1
coniuge.
In tale sede si era tenuto conto dello stato di disoccupazione della , circostanza riconosciuta Pt_1
dallo stesso e del reddito da quest'ultimo tratto dall'attività di agricoltore . CP_1 Deve rilevarsi che la è inabile al lavoro per patologie certificate e percepisce una modesta Pt_1
pensione di invalidità di euro 270.00 mensili.
Il resistente, inoltre, non sosteneva e non sostiene, costi abitativi in quanto proprietario esclusivo della casa familiare.
Tanto premesso , la situazione lavorativa e reddituale delle parti risulta pressoché invariata e,
pertanto, ritiene il Collegio che debba essere confermato a carico del l'obbligo di CP_1
corrispondere l'importo di euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento della coniuge.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste per 1/2 a carico del resistente soccombente sull'addebito e vengono liquidate come da dispositivo che segue andranno rimborsate all'erario in quanto la è ammessa al patrocinio a spese dello stato, mentre il residuo può essere Pt_3
compensato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, richiamata la sentenza n.1851 del 11.07.2023 che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente decidendo:
- rigetta la domanda di addebito formulata da CP_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di euro 400,00 CP_1
entro il 5 di ogni mese a favore della titolo di mantenimento, detta Parte_1
somma sarà soggetta a rivalutazione istat;
- condanna al pagamento di ½ delle spese di lite che liquida in euro 2630,00 CP_1
oltre iva e cpa e andranno rimborsate all'erario in quanto la è ammessa al Parte_1
patrocinio a spese dello stato, compensa per il restante mezzo.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
12.5.2025; Il giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti