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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/12/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
MA Di FA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2326 del 2024, e vertente
TRA
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MINIO GIUSEPPE, giusta
[...] procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CARCAVALLO LIDIA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 18.7.24 la Parte_1
conveniva in giudizio impugnando il verbale unico di
[...] CP_1 accertamento n. 2023001322/DDL del 04/12/2023.
Esponeva che in data 30 maggio 2023 funzionarie ispettive dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro presso la sede di avevano dato avvio ad un accesso CP_1 CP_1 ispettivo nei confronti della all'esito del quale i rapporti di collaborazione Parte_1 coordinata e continuativa intercorsi tra la e , Parte_1 Parte_2 Per_1
Missione Pina, e (rispettivamente nei periodi
[...] CP_2 Parte_3 compresi tra il 20.4.2009 e il 27.12.2016 per le prime quattro e tra il 20.4.2016 e il
29.9.2016 per l'ultima), venivano riqualificati come rapporti di lavoro subordinato;
in conseguenza di tale riqualificazione l' determinava un credito contributivo CP_1 applicando il contratto collettivo Regioni e Autonomie Locali e quantificava le
1 somme dovute a titolo di contributi e somme aggiuntive per l'importo complessivo di euro 600.620,02.
La rappresentava di aver proposto ricorso amministrativo avverso il Parte_1 verbale in data 23 febbraio 2024 respinta con silenzio rigetto.
A fondamento della propria pretesa eccepiva la prescrizione della pretesa, anche alla luce della natura di ex trasformata in fondazione di diritto privato con decreto Pt_4 assessoriale del 9 novembre 2016; nel merito contestava la legittimità della riqualificazione dei rapporti nonché la quantificazione delle somme richieste.
Chiedeva quindi al Tribunale di “ritenere e dichiarare il verbale unico di accertamento n. 2023001322/DDL del 04/12/2023 è privo di effetti giuridici, stante l'intervenuta prescrizione del credito nei confronti della parte ricorrente, l'infondatezza, totale o in subordine parziale, del credito e la mancata prova dei crediti contributivi oggetto del medesimo”.
Si costituiva contestando le avverse pretese. In particolare, riportava che, CP_1 secondo quanto emerso dagli accertamenti e dalle audizioni svolte in sede ispettiva, le prestazioni si erano in concreto svolte con modalità non riconducibili alla collaborazione coordinata e continuativa e che le lavoratrici avevano descritto elementi di fatto ritenuti indicativi della subordinazione, tanto che, a seguito della trasformazione dell'Istituto in fondazione avvenuta con atto del 9.11.2016, la aveva proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di alcune delle Parte_1 lavoratrici indicate, con decorrenza 30.12.2016. Quanto alle somme pretese, l' esponeva che nel verbale erano stati calcolati i CP_1 contributi ritenuti dovuti alle gestioni CPDEL, Gestione Credito e INADEL per i rapporti riqualificati, sulla base di prospetti allegati al verbale, applicando il CCNL
Regioni e Autonomie Locali con inquadramenti correlati alle mansioni indicate per ciascuna lavoratrice, dando atto che nel verbale era stato altresì indicato che la sede avrebbe potuto procedere, su richiesta, all'eventuale compensazione o rimborso dei contributi versati alla Gestione separata.
In replica alle censure di parte ricorrente, l' contestava l'eccezione di CP_1 prescrizione sostenendo che la contribuzione oggetto di pretesa si riferiva a periodi anteriori alla trasformazione in fondazione di diritto privato e afferiva all'attività svolta in favore dell' , con conseguente applicabilità della disciplina richiamata Pt_4 dall'Istituto in tema di prescrizione per i datori di lavoro pubblici.
Infine, contestava la doglianza relativa al regime delle sanzioni civili, sostenendo che la fattispecie fosse stata ricondotta all'ipotesi ritenuta applicabile dall'Istituto in ragione degli imponibili denunciati alla Gestione separata, indicati come inferiori rispetto a quelli risultanti dalla determinazione effettuata in applicazione del contratto collettivo richiamato nel verbale.
2 La causa, istruita documentalmente e con l'escussione dei testi , Parte_2
e (ud. 14.5.25), viene decisa all'esito del Persona_1 Testimone_1 deposito di note ex art 127 ter in sostituzione dell'udienza del 16.12.25.
Motivi della decisione Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione. La disciplina generale dei crediti contributivi è dettata dall'art. 3 della l. n. 335/1995, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 1996, tali crediti sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Tale regime ordinario è rimasto invariato sino all'introduzione del comma 10-bis dell'art. 3 della l. n. 335/1995, introdotto dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019, il quale ha inizialmente previsto che, per i crediti contributivi afferenti ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/2001
e relativi a periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, i termini di prescrizione non si applicassero fino al 31 dicembre 2021; successivamente, l'art. 11, comma 5, del d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019 ha esteso la moratoria sino al 31 dicembre 2022 per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015; con l'art. 9, comma 3, lett. a), del d.l. n. 228 del 30 dicembre 2021 il legislatore ha ulteriormente prorogato il termine al 31 dicembre 2023, riferendo la sospensione ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017; da ultimo, l'art. 9, comma 1, lett. a), del d.l. n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 del 24 febbraio 2023, e successivamente l'art. 1, comma 16, lett. a), del d.l. n. 215 del 30 dicembre 2023, convertito dalla l. n. 18 del 23 febbraio 2024, hanno ulteriormente esteso la moratoria, prevedendo che per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019 i termini di prescrizione non si applichino fino al 31 dicembre 2024.
La ricorrente ha evidenziato che la sospensione introdotta dal comma 10-bis ha natura eccezionale e soggettivamente circoscritta, trovando applicazione esclusivamente nei confronti delle amministrazioni pubbliche espressamente individuate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. In tale elenco non rientrerebbero le ex Pt_4 trasformate in soggetti di diritto privato, quali le fondazioni.
A sostegno di tale interpretazione la ricorrente ha richiamato le circolari n. 122 CP_1 del 6 settembre 2019 e n. 92 del 17 novembre 2023, nelle quali l' ha chiarito Pt_1 che i datori di lavoro non qualificabili come amministrazioni pubbliche ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 non sono destinatari della sospensione dei termini di prescrizione, indicando espressamente, tra i soggetti esclusi, le ex trasformate in associazioni Pt_4
o fondazioni di diritto privato.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente ha osservato di essere stato trasformato in fondazione di diritto privato con decreto assessoriale del 9 novembre 2016, dunque in epoca anteriore all'introduzione del comma 10-bis dell'art. 3 della l. n. 335/1995.
3 Ne deriverebbe, secondo la prospettazione attorea, che nei confronti della la sospensione dei termini di prescrizione non ha mai operato e che il Parte_1 decorso del termine quinquennale previsto dalla normativa generale non ha subito alcuna interruzione o sospensione per effetto della disciplina introdotta nel 2019.
La ricorrente ha aggiunto che i periodi contributivi oggetto di pretesa, compresi tra il
20 aprile 2009 e il 27 dicembre 2016 per alcune lavoratrici e tra il 20 aprile 2016 e il 29 settembre 2016 per un'ulteriore lavoratrice, risultano in ogni caso anteriori di oltre cinque anni rispetto all'avvio dell'attività ispettiva, iniziata il 30 maggio 2023, e alla notifica del verbale unico di accertamento, avvenuta il 4 dicembre 2023, rilevando inoltre che il verbale di primo accesso ispettivo non conterrebbe alcuna diffida o richiesta di adempimento idonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione, con la conseguenza che l'unico atto astrattamente rilevante a tal fine sarebbe la notifica del verbale unico.
L' , dal proprio canto, ha osservato che la contribuzione richiesta con il verbale CP_1 unico afferisce a periodi lavorativi integralmente antecedenti alla trasformazione dell' in fondazione di diritto Parte_1 privato, avvenuta con decreto assessoriale del 9 novembre 2016. Pertanto, secondo la difesa dell' , il rapporto contributivo si sarebbe formato in capo all' , ente Pt_1 Pt_4 di diritto pubblico, rientrante tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma
2, del d.lgs. n. 165/2001. In tale prospettiva troverebbe applicazione la disciplina introdotta dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, che ha inserito il comma 10- bis nell'art. 3 della l. n. 335/1995, prevedendo la non applicabilità dei termini di prescrizione per i crediti contributivi relativi ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, disciplina successivamente prorogata da una serie di interventi normativi fino al 31 dicembre 2023 e, da ultimo, al 31 dicembre 2024. L' ha inoltre rilevato che il richiamo operato dalla ricorrente alle circolari n. 122 CP_1 del 2019 e n. 92 del 2023 non sarebbe decisivo, in quanto tali atti, pur escludendo dall'ambito applicativo della sospensione le ex trasformate in fondazioni di Pt_4 diritto privato, individuano espressamente tra i destinatari della moratoria gli Istituti di beneficenza e assistenza, con riferimento ai periodi in cui essi operavano come enti pubblici.
Ne deriverebbe, secondo la resistente, che la trasformazione dell'ente non inciderebbe sul regime prescrizionale dei crediti maturati in epoca anteriore, restando applicabile la sospensione prevista per i datori di lavoro pubblici.
Ebbene, in materia di contribuzione previdenziale, l'obbligazione contributiva sorge in relazione al periodo di svolgimento della prestazione lavorativa cui la contribuzione si riferisce, secondo il principio di competenza, restando irrilevanti, ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione, sia il momento dell'effettiva
4 corresponsione della retribuzione sia eventi successivi incidenti sulla qualificazione soggettiva del datore di lavoro. In tal senso la Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione dei contributi decorre dal momento in cui la contribuzione è dovuta in relazione alla retribuzione maturata, non trovando applicazione il criterio di cassa né potendo assumere rilievo il momento dell'accertamento o della riscossione (Cass., ord. 5 giugno 2025, n. 15054).
Applicando, a maglie larghe, tale principio al caso di specie, il regime prescrizionale deve essere individuato con riferimento allo status pubblico o privato del datore di lavoro nel periodo di maturazione dell'obbligazione contributiva.
Ne consegue che i crediti contributivi maturati in relazione a prestazioni lavorative rese anteriormente al 9 novembre 2016, data di trasformazione dell'
[...]
da in fondazione di diritto Parte_1 Pt_4 privato, restano assoggettati al regime proprio dei datori di lavoro pubblici. Per tali periodi trova pertanto applicazione la disciplina di cui all'art. 3, comma 10-bis, l. n. 335/1995, non potendo la successiva trasformazione dell'ente incidere retroattivamente su crediti già maturati.
Le circolari n. 122 del 2019 e n. 92 del 2023, richiamate dalla parte ricorrente, CP_1 non conducono a diversa conclusione.
Tali atti, nel precisare che le ex trasformate in fondazioni di diritto privato non Pt_4 sono destinatarie della sospensione dei termini di prescrizione prevista dal comma
10-bis, devono essere interpretati nel senso che si riferiscono ai crediti contributivi maturati in epoca successiva alla trasformazione dell'ente, quando lo stesso non rivestiva più la qualifica di datore di lavoro pubblico.
Le medesime circolari, per contro, includono espressamente gli Istituti di
Beneficenza e Assistenza tra i destinatari della moratoria, e ciò non può non riferirsi anche ai periodi in cui tali enti operavano come soggetti pubblici, atteso che il criterio discriminante è quello del tempus di maturazione del credito.
Né sembra militare in senso diverso la giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente (Cass. sent. n. 31060/2024); in tale pronuncia invero si afferma che il comma 10-bis non introduce una sospensione in senso tecnico del decorso della prescrizione, ma realizza un differimento retroattivo dell'entrata in vigore della disciplina prescrizionale quinquennale per i contributi dovuti alle gestioni previdenziali esclusive dei dipendenti pubblici. Ciò significa che, per i periodi di competenza indicati dalla norma, il legislatore ha stabilito che la prescrizione semplicemente “non si applica” fino a una certa data, con effetti che possono incidere anche su contributi che, secondo la disciplina ordinaria, sarebbero già maturati in prescrizione, purché non vi sia un giudicato che abbia definitivamente accertato l'estinzione del credito.
5 La salvezza degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato è letta dalla Corte proprio come conferma della natura retroattiva dell'intervento legislativo, unico vero limite alla sua operatività.
Traslando questi principi nel caso in esame, la decisione della Suprema Corte rafforza in modo significativo la tesi dell' per quanto riguarda i contributi maturati CP_1 quando l'ente aveva natura di e quindi di amministrazione pubblica. Se, infatti, Pt_4
i crediti contributivi si riferiscono a periodi di lavoro svolti sotto il regime pubblicistico, l'art. 3, comma 10-bis, opera come norma che impedisce in radice il maturare della prescrizione fino al termine finale fissato dal legislatore, anche se, secondo il regime ordinario, il quinquennio sarebbe già spirato al momento dell'accertamento. In questa prospettiva, l'argomento della ricorrente secondo cui la prescrizione sarebbe comunque maturata prima dell'entrata in vigore della norma del 2019 perde forza, perché la Cassazione chiarisce che non si tratta di “riattivare” una prescrizione già compiuta, ma di una scelta legislativa che incide retroattivamente sulla disciplina stessa del tempo utile a prescrivere.
Oltretutto, la Cassazione muove dal presupposto soggettivo pacifico della natura pubblica del datore di lavoro nel periodo considerato;
non affronta il diverso scenario in cui una parte dei crediti maturi quando l'ente non è più amministrazione pubblica.
Al contempo, dagli atti di causa emerge che i periodi contestati si estendono fino al 27 dicembre 2016, mentre la trasformazione dell' in fondazione di diritto Pt_4 privato è intervenuta il 9 novembre 2016.
Ebbene, per la quota di contribuzione riferibile a prestazioni lavorative rese successivamente al 9 novembre 2016 e fino al 27 dicembre 2016, periodo in cui l'ente aveva già assunto la natura di fondazione di diritto privato, viene meno il presupposto soggettivo per l'applicazione della sospensione dei termini di prescrizione prevista per le amministrazioni pubbliche. Per tale segmento temporale trova, quindi, applicazione il termine quinquennale ordinario di cui all'art. 3, commi 9 e 10, l. n.
335/1995, tenuto conto delle sole sospensioni previste dalla normativa emergenziale.
In assenza di atti interruttivi anteriori alla notifica del verbale unico di accertamento, avvenuta il 4 dicembre 2023, deve ritenersi maturata la prescrizione limitatamente ai contributi riferiti a detto periodo.
L'eccezione di prescrizione deve pertanto essere accolta nei limiti indicati e respinta per la restante parte.
Nel merito (v. Cass. S.U. n. 916 del 03/02/1996) “I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal
6 sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”. Inoltre, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008); nello stesso senso si è ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (v. Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014).
Ritiene il Tribunale coperta da fede privilegiata la mera circostanza per cui le risposte fornite siano quelle effettivamente riportate in verbale, il cui contenuto intrinseco deve –ovviamente- essere vagliato alla luce dell'esame complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie.
Peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, ad eccezione che per il giuramento, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (v. Cass. sent. n. 4743/2005).
Tanto premesso in ordine al valore probatorio, le parti hanno prodotto il verbale unico di accertamento n. 2023001322/DDL del 04/12/2023.
L'attività ispettiva ha evidenziato che a partire dai primi anni 2000, l'attività svolta dalla era quella di centro di accoglienza per minori extracomunitari, con Parte_1 impiego di figure di assistente sociale, educatori e addetta alle pulizie.
Le verbalizzanti hanno rilevato che i rapporti di lavoro risultavano per lo più regolati mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fatta eccezione per il
7 periodo 1.4.2006-19.4.2009, durante il quale le lavoratrici , , Pt_2 Per_1
Missione e erano state assunte con contratti a tempo determinato Pt_3 CP_2 annuali prorogati sino al limite complessivo di 36 mesi, con successivo ricorso a contratti di collaborazione in ragione dell'impossibilità di ulteriori assunzioni in base agli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 165/2001, evidenziando che, dopo la trasformazione in fondazione, alcune delle predette lavoratrici ( , , Missione e Pt_2 Per_1
erano state assunte a tempo indeterminato con decorrenza 30.12.2016 e che CP_2
l'attività della fondazione risultava cessata dal 16.8.2019. Quanto all'oggetto dell'accertamento, il verbale ha riqualificato i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi con , , Pt_2 Per_1
Missione e nel periodo 20.4.2009-27.12.2016 e con nel periodo CP_2 Pt_3
20.4.2016-29.9.2016, in rapporti di lavoro subordinato, sul presupposto che dalle dichiarazioni acquisite sarebbero emersi elementi ritenuti incompatibili con l'autonomia propria della co.co.co. e indicativi di subordinazione. In particolare, le ispettrici hanno valorizzato l'osservanza di orari e turni predeterminati, la registrazione delle presenze e alla fruizione di ferie, nonché il parametro retributivo (richiamando un contratto di collaborazione nel quale il compenso mensile risultava parametrato a un livello contrattuale).
Sulla base di tale ricostruzione, le ispettrici procedono al calcolo dei contributi ritenuti dovuti alle gestioni CPDEL, Gestione Credito e INADEL, applicando il
CCNL Regioni e Autonomie Locali e inquadrando le lavoratrici in relazione alle mansioni indicate ( ex D2; ex C1; ex C1; Missione ex A1; Pt_2 Per_1 Pt_3 ex C1). CP_2
Nel corso dell'istruttoria (ud. 14.5.25) sono stati escussi, su istanza di parte ricorrente,
i testi e nonché, su istanza della parte Parte_2 Persona_1 resistente, la funzionaria ispettiva Tes_1 Tes_1 ha dichiarato di avere lavorato per l Parte_2 [...]
dal 1989 al 2019, svolgendo mansioni di Parte_1 assistente sociale e, per un periodo, anche di responsabile della comunità. La ST ha riferito che l'orario di lavoro era pari a 36 ore settimanali e che i turni venivano predisposti dalla Presidente “assieme a noi”, precisando tuttavia che, nel periodo in cui la struttura operava come comunità alloggio per minori, “i turni erano gestiti da noi collaboratrici in base alla nostra disponibilità e si ruotava”. Ha aggiunto che in tale fase, in caso di assenza, non era necessario presentare certificato medico, essendo previste sostituzioni tra colleghi, mentre ha precisato che in altri periodi il certificato era richiesto. La ST ha inoltre dichiarato che l'attività non veniva sospesa nel periodo estivo, riferendo che “andavamo regolarmente in villeggiatura con i ragazzi della comunità alloggio”.
8 È stata poi sentita , la quale ha riferito di avere lavorato per la Persona_1 ricorrente dal 2006 al 2018 con mansioni di educatrice. Diversamente da quanto affermato dalla precedente ST, ha dichiarato che “nel periodo dal 2009 Per_1 in poi i turni venivano preparati dalla responsabile, la signora , e Parte_2 noi dovevamo seguirli”. Ha aggiunto che, in caso di assenza, “bisognava mandare un certificato medico ed un altro educatore faceva il turno” e ha precisato di avere sempre presentato il certificato in tali ipotesi. La ST ha inoltre dichiarato che anche durante il periodo estivo di chiusura delle scuole continuava a svolgere attività lavorativa.
È stata infine escussa la funzionaria ispettiva la quale ha Testimone_1 confermato di essersi occupata dell'accertamento ispettivo unitamente ad altra collega e di avere personalmente escusso le lavoratrici , , Missione Pt_2 Per_1
e La ST ha dichiarato che, sulla base delle dichiarazioni raccolte, le CP_2 ispettrìci avevano ritenuto che i rapporti formalmente qualificati come collaborazioni coordinate e continuative presentassero, in concreto, i caratteri della subordinazione. In particolare, ha riferito che le lavoratrici avevano dichiarato “di lavorare secondo turni, di avere una retribuzione predeterminata in base ad un contratto collettivo, di dover firmare un foglio presenza e di fruire di ferie”, confermando integralmente quanto riportato nel verbale ispettivo. Su domanda della difesa , la ST ha CP_1 precisato che le lavoratrici avevano indicato in il soggetto che Parte_2 predisponeva i turni di lavoro. Le deposizioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria presentano profili di attendibilità complessivamente apprezzabili sotto il profilo soggettivo, non emergendo elementi idonei a far ritenere che i testi abbiano riferito circostanze scientemente non veritiere o condizionate da interessi diretti all'esito del giudizio.
In particolare, le testimoni e hanno entrambe Parte_2 Persona_1 dichiarato di non avere mai promosso azioni giudiziarie nei confronti dell'ente datore di lavoro né dell' , circostanza che depone in favore della loro terzietà rispetto CP_1 alla controversia e attenua il rischio di dichiarazioni strumentali.
Inoltre, le stesse hanno fornito un resoconto articolato e coerente della propria esperienza lavorativa, collocando temporalmente i fatti e distinguendo tra diversi periodi di svolgimento dell'attività, con riferimento sia alla fase antecedente sia a quella successiva alla trasformazione dell'ente.
Le dichiarazioni delle due testimoni, pur presentando talune divergenze quanto alle modalità di organizzazione dei turni e alla gestione delle assenze, non risultano contraddittorie in senso stretto, ma appaiono piuttosto espressive di differenti ruoli ricoperti all'interno della struttura e di una evoluzione nel tempo dell'organizzazione del lavoro. In particolare, la diversa rappresentazione circa la necessità di presentare
9 certificazione medica in caso di assenza e circa l'autonomia nella gestione dei turni si colloca in periodi temporali distinti ed è coerente con il mutamento dell'assetto organizzativo della struttura, come del resto emerge dalla stessa documentazione ispettiva. Quanto alla ST funzionaria ispettiva dell' , la sua Testimone_1 CP_1 deposizione presenta i caratteri tipici della testimonianza indiretta qualificata, fondata sull'attività istituzionalmente svolta e sulle dichiarazioni raccolte in sede di accertamento.
La ST ha confermato in modo lineare e privo di incertezze il contenuto del verbale ispettivo, senza introdurre elementi nuovi o difformi rispetto a quanto già formalizzato nell'atto amministrativo.
Al fine di verificare la natura subordinata o meno del rapporto, occorre prendere le mosse dal fatto che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, ogni attività umana economicamente rilevante può essere svolta in regime di autonomia o subordinazione (v. Cass. sent. n. 2622/2004; v. Cass. sent. n. 7171/2003;), dipendendo la qualificazione del rapporto dalle concrete modalità della prestazione e non dal tipo di attività prestata (v. Cass. sent. n. 2680/1990).
Ai fini della qualificazione del rapporto rileva il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo non dipende dall'oggetto dell'attività ma dalle concrete modalità della sua esecuzione.
La Corte di Cassazione ha ribadito che ciò che connota la subordinazione è
l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo del destinatario della prestazione e la necessità di valorizzare la realtà effettiva del rapporto, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti (v. Cass. sent. n. 25224/2009). L'accertamento richiede la verifica degli indici rivelatori della subordinazione, sulla base di un metodo che combina il raffronto con il modello legale dell'art. 2094 c.c. con una valutazione complessiva del contesto fattuale.
Soprattutto nelle ipotesi in cui le modalità di svolgimento della prestazione non siano univoche, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la necessità di un giudizio di approssimazione al tipo legale, fondato sulla somiglianza della fattispecie concreta con il modello del lavoro subordinato, quale criterio preferibile rispetto a una meccanica sussunzione (v. Cass. sent. n. 11502/2000; v. Cass. sent. n. 4338/2002).
Rimane fermo che, quando il rapporto presenti gli elementi propri della subordinazione di fatto, la disciplina del lavoro subordinato trova applicazione a prescindere dalla volontà dichiarata dalle parti, secondo il principio di prevalenza dell'effettività sul dato formale affermato anche in materia di accertamento della natura del rapporto (v. Cass. sent. n. 13935/2006).
10 Qualora il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (così, tra le tante, Cass. n. 24561/2013, sulla scorta di Cass. nn. 9251/2010,
8569/ 2004; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. nn. 22289/2014 e
23846/2017).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, le risultanze istruttorie consentono di ritenere che le prestazioni oggetto di accertamento si siano svolte secondo modalità sostanzialmente riconducibili al lavoro subordinato, dovendosi privilegiare, secondo il principio di effettività, la concreta attuazione del rapporto rispetto al nomen iuris formalmente adottato dalle parti.
Anzitutto, la documentazione ispettiva evidenzia che le lavoratrici erano stabilmente inserite nel ciclo organizzativo della struttura, con prestazioni rese in modo continuativo e senza soluzione di continuità per un arco temporale pluriennale, in un contesto nel quale l'attività dell'ente richiedeva una presenza costante per garantire l'accoglienza e l'assistenza dei minori, anche nei periodi estivi, circostanza confermata dalla ST , la quale ha riferito che l'attività “non veniva sospesa Pt_2 nel periodo estivo” e che “andavamo regolarmente in villeggiatura con i ragazzi della comunità alloggio”, e dalla ST , che ha dichiarato che “durante il periodo Per_1 estivo di chiusura delle scuole io lavoravo”
Quanto alle modalità di esecuzione della prestazione, il dato centrale è rappresentato dalla regolazione dei turni e dalla gestione delle assenze, che denotano un'organizzazione eterodiretta e non un'autonoma determinazione delle modalità lavorative. In particolare, la ST ha dichiarato che “nel periodo dal 2009 in poi i turni Per_1 venivano preparati dalla responsabile, la signora , e noi Parte_2 dovevamo seguirli”, aggiungendo che “in caso di assenza bisognava mandare un certificato medico ed un altro educatore faceva il turno”. Tali elementi, per come riferiti, descrivono un assetto nel quale l'attività non è rimessa a una libera autorganizzazione del prestatore, ma è incardinata in un sistema di turnazione prestabilito e funzionalizzato alle esigenze del servizio, con previsione di regole per la giustificazione dell'assenza e la copertura del turno, tipiche dell'organizzazione datoriale.
11 Nello stesso senso depone la testimonianza della funzionaria ispettiva la Tes_1 quale, richiamando le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, ha riferito che le lavoratrici avevano rappresentato “di lavorare secondo turni”, “di dover firmare un foglio presenza” e “di fruire di ferie”, precisando che esse avevano indicato in il soggetto che predisponeva i turni di lavoro. Parte_2
Tali circostanze, pur valutabili liberamente quanto al loro contenuto intrinseco, risultano convergenti con quanto emerso in sede dibattimentale e rafforzano la ricostruzione di un rapporto connotato da stabile inserimento organizzativo e soggezione a direttive e regole di funzionamento
Né il riferimento, operato dalla ST , ad una gestione dei turni “da noi Pt_2 collaboratrici in base alla nostra disponibilità” è idoneo, di per sé, a mutare la qualificazione del rapporto, poiché, oltre a collocarsi in un diverso segmento organizzativo e temporale, descrive comunque un meccanismo di turnazione e sostituzione interno ad una struttura che richiedeva copertura continuativa, compatibile con una distribuzione operativa dei turni tra lavoratori inseriti nell'organizzazione e non necessariamente espressiva di autonomia negoziale e organizzativa del prestatore.
In altri termini, anche laddove la turnazione venisse in concreto coordinata tra le lavoratrici, ciò avveniva all'interno di un servizio strutturato, secondo esigenze predefinite e con regole di copertura e sostituzione, senza emergere un effettivo spazio di autorganizzazione tipico del lavoro autonomo In conclusione, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione della struttura, la turnazione predeterminata, la disciplina delle assenze con necessità di giustificazione e sostituzione, unitamente agli ulteriori elementi valorizzati nel verbale ispettivo quali registrazione delle presenze e fruizione di ferie, delineano un quadro complessivo che approssima in modo significativo la fattispecie concreta al tipo legale del lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c., sicché la riqualificazione operata in sede ispettiva deve ritenersi corretta.
Infine, quanto all'ammontare delle somme aggiuntive, dispone l'articolo 116 della L.
388/2000 che i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare
è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
12 b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al
30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Ritiene il Tribunale che debba trovare applicazione l'art. 116, comma 8, lett. b), l. n.
388/2000.
Dall'istruttoria è infatti emerso che l'omesso versamento dei contributi alle gestioni previdenziali corrette non è dipeso da un mero errore di calcolo o da una diversa opinabilità della qualificazione giuridica del rapporto, bensì da una sistematica rappresentazione non conforme al vero delle prestazioni lavorative, formalmente inquadrate come collaborazioni coordinate e continuative pur svolgendosi, in concreto, secondo modalità riconducibili al lavoro subordinato.
Tale assetto organizzativo risulta essere stato adottato consapevolmente dalla a seguito dell'esaurimento del periodo massimo di lavoro a termine e in Parte_1 ragione dell'impossibilità di procedere a ulteriori assunzioni nel regime pubblicistico, come espressamente evidenziato nel verbale ispettivo con riferimento agli artt. 35 e
36 d.lgs. n. 165/2001.
Ne è derivata la denuncia delle prestazioni alla Gestione separata su imponibili inferiori a quelli effettivamente dovuti, con conseguente sottrazione della contribuzione alle gestioni previdenziali esclusive (CPDEL, INADEL e Gestione credito), da determinarsi invece sulla base del CCNL Regioni e Autonomie Locali applicato in sede di accertamento;
l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie di evasione contributiva può pertanto essere desunto, in via presuntiva, dalla durata pluriennale e dalla serialità del ricorso allo schema della collaborazione, dalla consapevole adozione di tale modello organizzativo per aggirare i limiti assunzionali propri del regime pubblicistico e dalla rilevante differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta. Correttamente, dunque, l' ha ricondotto la fattispecie all'ipotesi di cui all'art. CP_1
116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000.
In ordine ai versamenti effettuati alla Gestione separata, si osserva che eventuali eccedenze contributive rispetto alla reale obbligazione contributiva possono essere oggetto di compensazione contributiva o di rimborso ai sensi della disciplina contributiva applicabile e delle istruzioni operative dell' . CP_1
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va parzialmente accolto nei limiti dell'eccezione di prescrizione come sopra delineata e per il resto respinto, dovendosi
13 ritenere corretta la riqualificazione operata in sede ispettiva dei rapporti oggetto di accertamento come rapporti di lavoro subordinato.
Le spese, stante l'esito della lite, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa o assorbita, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i contributi previdenziali maturati in relazione alle prestazioni lavorative rese successivamente al 9 novembre 2016 e fino al 27 dicembre
2016, con conseguente declaratoria di parziale nullità del verbale unico di accertamento n. 2023001322/DDL del 04/12/2023 limitatamente a tale segmento temporale, nonché delle sanzioni civili ad esso correlate;
rigetta il ricorso per la restante parte e conferma, per quanto residua, la legittimità dell'accertamento contributivo operato dall' ; CP_1 spese compensate;
Così deciso in Agrigento, 17/12/2025
Il Giudice
MA Di FA
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