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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7145/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 7145/2023 promossa da:
N PERSONA DEL SUO Parte_1
SOCIO AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCO EMMANUELE,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Luigi Rizzo n. 29, CATANIA;
ATTRICE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1
residente in [...];
CONVENUTO CONTUMACE
****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 24/05/2023, notificato il 24/10/2023, Parte_1
in persona del suo socio amministratore e legale rappresentante, sig.
[...] Parte_1
conveniva in giudizio , per ivi sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
pagina 1 di 14 difesa, con sentenza esecutiva come per legge ed in conformità al provvedimento cautelare sopraccitato:
- accertare e dichiarare che il convenuto , dichiarandosi falsamente quale Controparte_1 legittimo proprietario della merce oggetto del contratto di vendita del 3.1.2023 e omettendo Per_ che la stessa era stata trafugata dal deposito di proprietà del sig. ha utilizzato, nella fase precontrattuale, raggiri tali che, senza di essi, non avrebbe prestato il Parte_1 proprio consenso alla conclusione del contratto di vendita del 3.1.2023: e, conseguentemente, dichiarare l'annullamento del detto contratto ex art. 1439 c.c.;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che ha diritto di essere garantita Parte_1 per evizione dal convenuto;
Controparte_1
- in via ancora più subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita del 3.1.2023, ex art. 1479 c.c.;
- in ogni caso, condannare il convenuto , in favore della società attrice, Controparte_1 alla restituzione del prezzo pagato da quest'ultima, pari ad €. 20.000,00, oltre il risarcimento dei subiti danni patrimoniali, pari ad €. 1.100,00, e non patrimoniali, che possono quantificarsi in €. 5.000,00 o in quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia.
Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese e compensi”.
La società attrice rappresentava, allo scopo, che:
In data 31/12/2022, la stessa, la quale si occupava di compravendita di oggetti di modernariato dal miglior design del 900, notava sul social network “Facebook” una fotografia raffigurante mobili d'arredo pubblicata sulla bacheca di un profilo associato al Sig. . Persona_2
Avendo maturato un primo interesse per l'acquisto di tali beni, contattava il Parte_1
e, dopo pochi minuti, riceveva, tramite whatsapp, diverse foto di mobili da arredo, CP_1 con l'indicazione che tale merce era già disponibile per essere venduta.
In data 2.1.2023, riceveva dai signori e Parte_1 Persona_2 CP_1
ulteriori foto ed una lista di merce in vendita.
[...]
A quel punto, iniziavano trattative telefoniche tra l'attrice ed i signori , nel corso delle CP_1 quali veniva richiesto, a titolo di prezzo per l'acquisto di tutta la merce proposta in vendita
(circa 85 pezzi), il complessivo importo di € 65.000,00.
pagina 2 di 14 Le trattative si concludevano con l'accordo secondo il quale, al prezzo complessivo di €.
36.000,00, sarebbero stati venduti solo 19 degli 85 beni proposti in vendita, di cui alcuni appartenenti al sig. e alcuni appartenenti al sig. , Persona_2 Controparte_1 puntualmente individuati in una lista: i relativi due contratti di vendita sarebbero stati sottoscritti a Catania presso la sede della attrice all'atto della consegna dei beni.
Veniva richiesto, quindi, il versamento di un acconto, dell'importo di €.15.000,00, che veniva regolarmente effettuato lo stesso giorno (2.1.2023) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al sig. . Persona_2
All'indomani, i signori provvedevano a trasportare la merce presso la sede di CP_1
sita in Catania, Via Etnea 357. Parte_1
Avendo riscontrato alcuni difetti nei mobili d'arredo, la attrice chiedeva ed otteneva uno sconto di €. 1.000,00 sul complessivo importo precedentemente concordato: veniva, quindi, convenuto il prezzo complessivo finale di € 35.000,00: di cui €. 15.000,00 per i beni appartenenti al sig.
ed €. 20.000,00 per i beni appartenenti al sig. . Persona_2 Controparte_1
Dopo aver sottoscritto i due contratti con i rispettivi sedicenti proprietari, la società ER provvedeva ad effettuare un secondo bonifico di €. 18.500,00 sul conto corrente intestato al sig.
e a versare - in contanti - a quest'ultimo, a saldo di quanto già pagato, il Controparte_1 residuo importo di €. 1.500,00.
Restaurata la merce acquistata, con un ulteriore esborso di €. 1.100,00, la società Parte_1 procedeva a postare sul proprio profilo “Instagram” le foto dei mobili, al fine di venderli.
Qualche giorno dopo, però, precisamente in data 07/01/2023, il legale rappresentante della società attrice riceveva una telefonata da un imprenditore con il quale collaborava sovente, il quale comunicava che la merce pubblicizzata sul proprio profilo Instagram avrebbe potuto essere stata rubata ad un noto collezionista di Bari: tale sig. Per_3
Pertanto, allarmata dalla notizia, la provvedeva a contattare i , i Parte_1 CP_1 quali prontamente rassicuravano circa la legittima provenienza della merce, trasmettendo copia del contratto del 31/12/2022 dal quale si evinceva il precedente acquisto della medesima merce da una terza persona, ossia il Sig. al prezzo complessivo di €. 6.000,00. Persona_4
Tale invio – invece che tranquillizzare - preoccupava la società attrice, la quale notava l'enorme differenza tra il prezzo di acquisto dei beni da parte dei e il valore degli stessi. CP_1
Ed infatti, in data 23/01/2023, il Sig. si recava personalmente presso il punto vendita Per_3 di “ , sito in Catania, Via Etnea n. 357 e riferiva che, in seguito all'avvenuto furto Parte_1 di alcuni mobili di “modernariato” presso il proprio deposito commerciale di Bari, avvenuto in data 27/12/2022, aveva provveduto a presentare atto di querela presso la Questura di Bari:
pagina 3 di 14 querela successivamente integrata nelle date del 10 e 13 Gennaio 2023, con la specifica descrizione della merce rubata.
Lo stesso giorno, quindi, all'interno dei locali commerciali della attrice, il legale rappresentante Per_ di quest'ultima ed il Sig. assistiti rispettivamente dai propri legali di fiducia, redigevano un verbale di ricognizione della merce acquistata dai Signori e , CP_1 Persona_2 accertando che, purtroppo, vi era effettiva corrispondenza tra la merce denunziata come rubata e quella venduta da questi ultimi.
La società quindi, su consiglio del proprio avvocato penalista, al fine di evitare il Parte_1 sequestro probatorio degli oggetti denunciati come derubati e custoditi all'interno del negozio, nonché il sequestro preventivo della totalità degli oggetti presenti in negozio per verificarne la legittima provenienza e disponibilità, con conseguente indisponibilità alla vendita dell'intero esercizio commerciale e, quindi, chiusura di fatto dell'attività, accettava di restituire tutta la merce al legittimo proprietario, sig. con mezzo di trasporto fornito da quest'ultimo: Per_3 tale restituzione avveniva in data 30/01/2023.
L'attrice, pertanto, provvedeva a contattare tempestivamente i signori al fine di CP_1 riferire loro l'accaduto e chiedere formalmente la restituzione delle somme versate al momento Per_ dell'acquisto della merce e restituita al
Tale richiesta, però, non aveva alcun riscontro, atteso che i non rispondevano più alle CP_1 telefonate ed ai messaggi dell'attrice.
Quest'ultima, pertanto, era costretta a sporgere atto di denuncia e querela per il reato di truffa.
Immediatamente dopo, con ricorso ante causam per sequestro conservativo ex art. 671 cpc depositato il 3.3.2023, chiedeva al Tribunale di Catania di autorizzare Parte_1
l'immediato sequestro conservativo degli immobili, di proprietà dei signori , Persona_2
e , fino alla concorrenza della somma di €. 25.000,00 in danno di ciascuno Controparte_1 dei due resistenti o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, comprensiva di sorte, interessi e spese legali.
Ricevuta la notifica del ricorso con pedissequo decreto di fissazione udienza da parte del sig.
, tra quest'ultimo e la società ER veniva raggiunto un tempestivo Persona_2 accordo con il quale il primo si impegnava a restituire alla seconda quanto da lui percepito a titolo di prezzo della merce venduta.
La società attrice, pertanto, rinunciava al ricorso per sequestro conservativo proposto in danno del sig. . Persona_2
Il sig. , invece, non si costituiva nel procedimento. Controparte_1
pagina 4 di 14 Il Tribunale, conseguentemente, con provvedimento del 24.4.2023 – comunicato in data
26.4.2023, autorizzava “ al sequestro conservativo Parte_1 della quota di proprietà di sul deposito sito in Bari, Lungomare Nove Controparte_1
Maggio, Piano S1, iscritto al NCEU al foglio 7, part. 547, sub 45, Zona 2, Cat. C/2, Classe 03, consistenza 101 mq, rendita Euro: 756,35, nonché su ogni altro bene immobile, mobile, credito, rapporto bancario appartenente a , sino alla concorrenza di € 25.000,00”; Controparte_1
e condannava “al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Controparte_1 complessivi € 300,00 per esborsi ed € 2300,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
Avverso la misura cautelare il resistente non proponeva reclamo e la società attrice eseguiva l'ordinanza cautelare in sede immobiliare.
In diritto, erano configurabili:
1) L'annullabilità del contratto di compravendita per dolo, ex art. 1439 c.c., in quanto il convenuto si era dichiarato falsamente legittimo proprietario della merce oggetto di vendita, Per_ omettendo che la stessa era stata trafugata dal deposito del sig. ed utilizzando quindi raggiri, senza i quali, non avrebbe certamente prestato il proprio Parte_1 consenso alla conclusione del contratto;
I infatti avrebbero potuto riconoscere la CP_1 provenienza illecita della merce in considerazione dell'esiguo prezzo (appena € 6.000,00) dagli stessi pagato al sig. per l'acquisto della stessa;
Persona_4
2) Garanzia per evizione: la ER, in ogni caso, aveva diritto ad essere garantita per evizione ex art. 1483 c.c., essendo stata costretta, a seguito della presentazione della querela Per_ penale da parte del a restituire a costui i beni, onde evitare il sequestro probatorio degli oggetti rubati ed il sequestro preventivo di tutta la merce presente in negozio;
3) Risoluzione del contratto ex art. 1479 c.c.: richiesta in via subordinata, vista la buona fede della ER e l'impossibilità della stessa di divenire legittima proprietaria della merce acquistata;
4) In ogni caso, la ER chiedeva la restituzione del prezzo versato (pari ad €
20.000,00) ed inoltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Tra i primi, indicava l'importo di € 1.100.00, importo versato per l'inutile restauro dei mobili poi restituiti al legittimo proprietario. Tra i secondi, invece, i danni quantificabili in € 5.000,00 per la indubbia diminuzione di considerazione subita dalla da parte dei clienti Parte_1
e delle altre aziende, a causa dei fatti narrati e della continua presenza delle forze dell'ordine nei propri negozi pagina 5 di 14 Il convenuto , al quale l'atto di citazione veniva notificato in data Controparte_1
24.10.2023, non si costituiva per tutto il corso del giudizio.
Con ordinanza del 18/04/2024, il precedente Giudice Onorario ammetteva la prova testimoniale chiesta da parte attrice.
All'udienza del 31/10/2024 veniva espletata la prova testimoniale, escutendosi il teste di parte attrice sig. . Testimone_1
Quindi, la causa veniva rinviata per la decisione, all'udienza del 15/05/2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Parte attrice depositava quindi la propria comparsa conclusionale in data 14/04/2025.
All'udienza del 15/05/2025, questo Giudice poneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente: occorre dichiarare la contumacia del convenuto , il Controparte_1 quali, sebbene regolarmente citato, non si è costituito per tutto il corso del giudizio:
Nel merito, la domanda attorea subordinata, diretta alla risoluzione del contratto di vendita ex art. 1479 c.c. è fondata e va accolta:
A mente dell'art. 1479 c.c. infatti, “Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà.
Salvo il disposto dell'articolo 1223, il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata;
deve inoltre rimborsargli le spese
e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre
l'utile che il compratore ne ha ricavato.
Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie”.
Secondo la Suprema Corte, invero: “Allorquando la vendita di cosa altrui non sia stata convenuta come tale, ignorando il compratore che la cosa non era di proprietà del venditore
(art. 1479 c.c.), si realizza un'ipotesi di inadempimento di quest'ultimo all'obbligo di trasferire la proprietà, il cui rimedio per il compratore è quello della risoluzione del contratto, per evitare la quale il venditore ha l'onere di far acquistare all'altro contraente la proprietà della cosa,
pagina 6 di 14 senza che il compratore abbia diritto ad ottenere, anche coercitivamente, questo risultato”
(Cass. civile sez. II, sentenza 2827 del 21/03/1987).
Ora, nel caso di specie, risulta ampiamente provato dagli atti, dai documenti prodotti in giudizio,
e dalla prova testimoniale espletata, come la Società ER, abbia concluso con il contratto di compravendita del 03/01/2023 per l'acquisto di una serie di Controparte_1 mobili ed elementi d'arredo (cfr. allegato 5 al fascicolo di parte attrice), ed abbia versato al sig.
, la somma di € 18.500,00 a mezzo bonifico bancario (cfr. allegato 6, Controparte_1 bonifico del 04/01/2023).
E' stata altresì provata la provenienza delittuosa di tali beni (cfr. querela del 03/01/2023 del sig.
allegato 9, come integrata il 10/01/2023, allegati 10 e 11) e la corrispondenza della Per_3 merce rinvenuta all'interno dei locali commerciali della in data 23/01/2023, Parte_1
Per_ con quella oggetto del furto denunciato dal (cfr. verbale di ricognizione, allegato 12).
Inoltre, è stata provata la restituzione della detta merce, da parte di al legittimo Parte_1 proprietario, sig. (cfr. documento di trasporto del 30/01/2023, allegato 13). Per_3
Sulla fondatezza della domanda attorea, peraltro, si è già espresso, in sede cautelare, il Tribunale di Catania, Giudice Dott.ssa Gaia Di Bella, che ha autorizzato, in data 24/05/2024, il sequestro conservativo dei beni immobili di , evidenziando, quanto al fumus boni iuris, Controparte_1 che: “Nel caso che occupa, incontestata e documentata la natura furtiva dei beni mobili acquistati inconsapevolmente dalla ricorrente, risulta che si sia sottratto alle legittime Controparte_1 richieste attoree, volte alla ripetizione di quanto corrisposto e pari ad € 18.500,00 ( cfr. contratto di compravendita e bonifico effettuato dalla società, allegati n. 5 e 6” (cfr. ordinanza cautelare del
Tribunale di Catania del 24/04/2023, allegato 17).
Quanto alla prova testimoniale resa.
Il teste di parte attrice ha confermato tutte le circostanze addotte dalla Testimone_1 società attrice.
In particolare, il detto teste, escusso all'udienza del 03/10/2024, ha dichiarato di essere presente, all'epoca dei fatti, il 31/12/2022. Ha precisato di essersi affiancato al signor il quale Parte_1 gli spiegava il tipo di lavoro, ossia come avveniva la compravendita su una pagina Facebook, ed ha confermato che insieme videro dei mobili di interesse su una bacheca associata al profilo
Facebook del sig. , che fu raggiunto l'accordo per € 36.000,00 per i soli pezzi di Persona_2 interesse. Ha inoltre confermato tutto quanto rappresentato dall'attrice, precisando “E' vero, così
pagina 7 di 14 come ho detto prima, ho assistito a tutte le circostanze per il mio rapporto di affiancamento che si è poi concluso con la stipula del contratto di lavoro subordinato nel marzo 2023”.
Quanto alla domanda restitutoria di parte attrice: “in ogni caso, condannare il convenuto
, in favore della società attrice, alla restituzione del prezzo pagato da Controparte_1 quest'ultima, pari ad €. 20.000,00, oltre il risarcimento dei subiti danni patrimoniali, pari ad €.
1.100,00, e non patrimoniali, che possono quantificarsi in €. 5.000,00 o in quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia”:
La condanna alla restituzione del prezzo di vendita va pronunciata solo per la somma di €
18.500,00, così come documentata dal contratto di compravendita del 03/01/2023 (cfr. allegato 5)
e dal bonifico bancario del 04/01/2023 attestante il versamento del detto prezzo di vendita (cfr. allegato 6) a . Non può invece riconoscersi l'ulteriore somma di € 1.500,00 Controparte_1 asseritamente versata dall'attrice in contanti, non essendo documentata ed essendo inammissibile ex artt. 2721 e 2726 c.c. la deposizione del teste in tal senso (cfr. risposta Testimone_1 al capitolo “g” “la soc. provvedeva ad effettuare un secondo bonifico di € 18.500,00 Parte_1 sul conto corrente intestato al sig. e a versare in contanti a quest'ultimo, a Controparte_1 saldo di quanto già pagato, il residuo importo di € 1.500,00”, domanda a cui il teste rispondeva
“E vero”).
Non può essere accolta poi la domanda attorea relativa al risarcimento dei danni patrimoniali subiti asseritamente per l'“inutile” restauro dei beni mobili, per la somma di €
1.100,00, atteso che la fattura prodotta (allegato 7) a pretesa dimostrazione delle spese di
“cromatura applique” “cromatura asta lampadario” e cromatura coppe lampadario” non è direttamente riconducibile a lavori sulla merce in questione. Peraltro, detta fattura è datata
08/05/2023, quando invece la merce era già stata restituita al legittimo proprietario diversi mesi prima, ossia in data 30/01/2023 (cfr. allegato 13, documento di trasporto del 30/01/2023). Né la circostanza è stata supportata da altra prova, ad esempio testimoniale.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, quantificata dall'attrice in € 5.000,00 e motivata dalla “diminuzione di considerazione da parte dei clienti e delle altre aziende”, la stessa merita accoglimento.
Infatti, secondo la Suprema Corte: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui
pagina 8 di 14 desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 34026 del 18/11/2022. In tal senso cfr. anche Cass., 10-5-2017, n. 11446).
Ed inoltre, più in generale: “Allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, soprattutto il danno non patrimoniale costituito - come danno conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire
(Cass. n. 8397/2016).
Nel caso di specie, una volta confermate dal teste escusso incorso di causa le circostanze di cui ai capitoli “s”, ed “u” (ossia le visite degli agenti di Polizia, in quattro o cinque occasioni, nei locali della e le dichiarazioni di alcuni clienti abituali di non volere più acquistare Parte_1 oggetti temendo che potesse trattarsi di merce rubata), risulta accertato il nesso di causalità tra la conclusione del contratto di compravendita con il ed il danno all'immagine subito da CP_1
Ne discende quindi quindi la risarcibilità del danno da lesione all'immagine della Parte_1 società attrice.
Invero, il danno non patrimoniale, che certamente va qualificato come danno-conseguenza, ben può essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 2056 cod. civ., tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e della innegabile evidenza che si tratta di danno di difficile dimostrazione diretta. Per una tipologia di danno privo delle caratteristiche della patrimonialità la liquidazione equitativa è da ritenersi insita nella natura stessa di tale danno. ha assolto tale onere di allegazione provando di svolgere attività in ambito di Parte_1 compravendita di mobili ed elementi di arredo in due negozi al centro di Catania. Ed ha provato di avere subito una lesione della propria immagine nei confronti dei clienti e delle altre aziende del settore a causa dell'acquisto di mobili risultati poi di proprietà di terzi e di provenienza illecita, con conseguente disagio derivante dalle plurime visite degli agenti di Polizia nei propri negozi e dall'atmosfera di sospetto e sfiducia ingeneratasi nella propria clientela.
Pertanto, la prova del danno non patrimoniale è stata ampiamente fornita, e può procedersi alla liquidazione equitativa dello stesso nella misura di € 5.000,00, per come richiesto.
Non è dovuta invece la chiesta rivalutazione monetaria, trattandosi, nella fattispecie, di obbligazione di valuta e non di valore.
Si ricorda che sono di valuta le obbligazioni aventi ad oggetto fin dall'origine ed in modo diretto la prestazione di una somma di denaro determinata o anche solo determinabile mediante una mera operazione matematica. Esse soggiacciono al principio nominalistico ex art. 1227 c.c.: ne pagina 9 di 14 consegue che, sia in caso di perdita del valore reale della moneta (svalutazione) che, nel caso opposto, di incremento del detto valore (rivalutazione), il debito pecuniario resta “insensibile” alle suddette variazioni, dovendo il debitore corrispondere al creditore sempre la somma di denaro originariamente indicata.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione già con la risalente sentenza numero 4637/1987, la rivalutazione monetaria ope judicis può essere prospettata solo ed esclusivamente per i debiti di valore. Solo questi ultimi, infatti, sono soggetti alle oscillazioni dell'indice dei prezzi al consumo dal momento in cui l'obbligazione sorge al momento in cui la stessa è monetizzata.
Giova ricordare che il diritto alla restituzione del prezzo pagato ha natura di credito di valuta e, poiché prescinde dalla colpa, anche solo presunta, del venditore, se l'acquirente non prova il pregiudizio derivatogli dal ritardo nel riavere la somma, su di essa non può esser riconosciuta la svalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 15754/2014).
Ancora, secondo la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 11 aprile 2018, n. 9004): “La risoluzione del contratto per inadempimento a seguito della pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (conf. Cass. civ., Sez. III, 12/03/2014, n. 5639; cfr.
Cass. civ., Sez. II, 07/06/2006, n. 13339), ferma la premessa che il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (conf. Cass. civ., Sez. U. 29/12/2016, n. 27454; Sez. U. 23/03/2015, n.
5743).
Tale domanda va pertanto rigettata, mentre merita accoglimento la domanda relativa agli interessi legali, da corrispondersi dal giorno della domanda al soddisfo.
Non è fondata invece, secondo questo Giudice, la domanda principale di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c.
pagina 10 di 14 Ricordiamo che, a mente dell'art. 1439 c.c. “il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che senza di essi l'altra parte non avrebbe contrattato…”
Secondo la Suprema Corte: “A norma dell'art. 1439 c.c. il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art.
1429 c.c. A produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte” (Cass. civile sez. VI- 2, ordinanza n. 31731 del 04/11/2021 e Cass. Civile ordinanza n. 25968 del 24/09/2021).
Nel caso di specie, non ravvede questo Giudice “artifici o raggiri” da parte del convenuto tali da configurare l'annullamento del contratto per dolo, anche perché lo Controparte_1
stesso aveva acquistato a sua volta i beni mobili (poi rivenduti a da CP_1 Parte_1
un terzo, tale (cfr. allegato 19) e non vi è prova sufficiente della sua malafede, Persona_4
ossia della sua conoscenza della provenienza furtiva dei detti beni.
Non è stato provato nel presente giudizio l'esito del procedimento penale avviato a seguito a seguito delle querele presentate dal sig. (allegati 9, 10 e 11). Per_3
Nè è stato documentato l'esito del giudizio penale avviato a seguito dell'atto di denuncia querela del sig. del 01/02/2023 al Procuratore della Repubblica (allegato 14), con cui Parte_1
si chiedeva configurarsi il reato di truffa, ex art. 640 c.p., posto in essere dai signori ai CP_1
danni della società ER per i medesimi fatti per cui è causa.
In difetto di valida prova sulla malafede del , non si ritiene di potere pronunciare CP_1
l'annullamento del contratto per dolo, ex art. 1439 c.c.
Quanto alla ulteriore domanda subordinata di garanzia per evizione, ex art. 1483 c.c. neanche questa merita accoglimento.
A mente dell'art. 1483 c.c.: “Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'articolo 1479. Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia
pagina 11 di 14 tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite
e quelle che abbia dovuto rimborsare all''attore”.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza: “In tema di compravendita, la garanzia per evizione postula che, a seguito dell'esito vittorioso dell'azione di rivendica esercitata da un terzo, il compratore, dopo la stipula del contratto, sia stato privato, in tutto o in parte, della proprietà del bene acquistato” (Cass. civile Sez. II, ordinanza n. 7670 del 19/03/2019).
Ed ancora: “L'operatività della garanzia per evizione presuppone l'esperimento positivo da parte di un terzo dell'azione di rivendica, e cioè la privazione del compratore, dopo la stipula del contratto, in tutto in parte della proprietà del bene acquistato (Cass. civile, Sez. II, sentenza n.
12947 del 22/11/1999).
Quindi l'evizione si verifica quando il compratore è privato (in tutto o in parte) del bene acquistato, a causa di una pronuncia giudiziale che stabilisce, in favore di un terzo, l'esistenza di un difetto di titolarità in capo al venditore che non avrebbe potuto trasferire il bene. E sussiste quando il diritto del terzo sul bene oggetto di vendita è accertato in maniera definitiva, con sentenza passata in giudicato. E' solo in tal caso che la garanzia per evizione spiega i suoi effetti, posto che il venditore dovrà tenere indenne il compratore di tutte le conseguenze derivanti dall'accertamento reso in favore del terzo.
Ora, nel caso di specie non risulta che il terzo proprietario dei beni, sig. abbia mai Per_3
esperito azione di rivendicazione dei beni, che, invece, gli sono stati restituiti spontaneamente dalla società attrice, per sua stessa ammissione.
Ne consegue che non vi sono gli estremi per l'operatività della garanzia per evizione ex art.1483
c.c.
****
In definitiva, disattese le domande di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c. per dolo e di garanzia per evizione ex art. 1483 c.c., va invece accolta la domanda subordinata di risoluzione del contratto ex art. 1479 c.c. e va quindi dichiarata la risoluzione, ex art. 1479 c.c. del contratto di compravendita intercorso in data 03/01/2023 tra in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, sig. e . Parte_1 Controparte_1
Inoltre, in parziale accoglimento della richiesta restitutoria, va pronunciata la condanna del convenuto alla restituzione del prezzo ricevuto per la merce oggetto del contratto del 03/01/2023, pari ad € 18.500,00.
pagina 12 di 14 Ancora, va disattesa, la domanda risarcitoria di € 1.100,00 relativa alle spese asseritamente affrontate ma non riconducibili con certezza al restauro dei beni per cui è causa.
Va invece riconosciuto il danno non patrimoniale nella misura di € 5.000,00, liquidata equitativamente, ex artt. 2056 e 1226 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, definitivamente decidendo, nella causa civile n. 7145/2023 R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza, nella contumacia del convenuto , Controparte_1 ed in parziale accoglimento della domanda subordinata di parte attrice, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c. per dolo del venditore;
- Rigetta la domanda attorea di garanzia per evizione ex art. 1483 c.c.;
- Accoglie la domanda subordinata di risoluzione del contratto ex art. 1479 c.c. e, per l'effetto, dichiara la risoluzione, ex art. 1479 c.c. del contratto di compravendita intercorso in data
03/01/2023 tra in persona del suo legale rappresentante, sig. Parte_1 Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
- Condanna il convenuto alla restituzione del prezzo ricevuto per la Controparte_1 merce oggetto del contratto, pari ad € 18.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ma senza rivalutazione monetaria;
- Rigetta la domanda risarcitoria di € 1.100,00 relativa alle spese asseritamente affrontate dalla società attrice per il restauro dei beni;
- Condanna il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla a seguito degli eventi per cui è causa che liquida, equitativamente, ex artt. Parte_1
2056 e 1226 c.c., nella misura di € 5.000,00;
- Condanna il convenuto alla refusione delle spese legali dell'attrice, che liquida ex DM n.
55/2014, come modificato dal DM n.147/2022, in complessivi € 5.077,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Catania il 26/05/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
pagina 13 di 14
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 7145/2023 promossa da:
N PERSONA DEL SUO Parte_1
SOCIO AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCO EMMANUELE,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Luigi Rizzo n. 29, CATANIA;
ATTRICE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1
residente in [...];
CONVENUTO CONTUMACE
****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 24/05/2023, notificato il 24/10/2023, Parte_1
in persona del suo socio amministratore e legale rappresentante, sig.
[...] Parte_1
conveniva in giudizio , per ivi sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
pagina 1 di 14 difesa, con sentenza esecutiva come per legge ed in conformità al provvedimento cautelare sopraccitato:
- accertare e dichiarare che il convenuto , dichiarandosi falsamente quale Controparte_1 legittimo proprietario della merce oggetto del contratto di vendita del 3.1.2023 e omettendo Per_ che la stessa era stata trafugata dal deposito di proprietà del sig. ha utilizzato, nella fase precontrattuale, raggiri tali che, senza di essi, non avrebbe prestato il Parte_1 proprio consenso alla conclusione del contratto di vendita del 3.1.2023: e, conseguentemente, dichiarare l'annullamento del detto contratto ex art. 1439 c.c.;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che ha diritto di essere garantita Parte_1 per evizione dal convenuto;
Controparte_1
- in via ancora più subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita del 3.1.2023, ex art. 1479 c.c.;
- in ogni caso, condannare il convenuto , in favore della società attrice, Controparte_1 alla restituzione del prezzo pagato da quest'ultima, pari ad €. 20.000,00, oltre il risarcimento dei subiti danni patrimoniali, pari ad €. 1.100,00, e non patrimoniali, che possono quantificarsi in €. 5.000,00 o in quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia.
Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese e compensi”.
La società attrice rappresentava, allo scopo, che:
In data 31/12/2022, la stessa, la quale si occupava di compravendita di oggetti di modernariato dal miglior design del 900, notava sul social network “Facebook” una fotografia raffigurante mobili d'arredo pubblicata sulla bacheca di un profilo associato al Sig. . Persona_2
Avendo maturato un primo interesse per l'acquisto di tali beni, contattava il Parte_1
e, dopo pochi minuti, riceveva, tramite whatsapp, diverse foto di mobili da arredo, CP_1 con l'indicazione che tale merce era già disponibile per essere venduta.
In data 2.1.2023, riceveva dai signori e Parte_1 Persona_2 CP_1
ulteriori foto ed una lista di merce in vendita.
[...]
A quel punto, iniziavano trattative telefoniche tra l'attrice ed i signori , nel corso delle CP_1 quali veniva richiesto, a titolo di prezzo per l'acquisto di tutta la merce proposta in vendita
(circa 85 pezzi), il complessivo importo di € 65.000,00.
pagina 2 di 14 Le trattative si concludevano con l'accordo secondo il quale, al prezzo complessivo di €.
36.000,00, sarebbero stati venduti solo 19 degli 85 beni proposti in vendita, di cui alcuni appartenenti al sig. e alcuni appartenenti al sig. , Persona_2 Controparte_1 puntualmente individuati in una lista: i relativi due contratti di vendita sarebbero stati sottoscritti a Catania presso la sede della attrice all'atto della consegna dei beni.
Veniva richiesto, quindi, il versamento di un acconto, dell'importo di €.15.000,00, che veniva regolarmente effettuato lo stesso giorno (2.1.2023) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al sig. . Persona_2
All'indomani, i signori provvedevano a trasportare la merce presso la sede di CP_1
sita in Catania, Via Etnea 357. Parte_1
Avendo riscontrato alcuni difetti nei mobili d'arredo, la attrice chiedeva ed otteneva uno sconto di €. 1.000,00 sul complessivo importo precedentemente concordato: veniva, quindi, convenuto il prezzo complessivo finale di € 35.000,00: di cui €. 15.000,00 per i beni appartenenti al sig.
ed €. 20.000,00 per i beni appartenenti al sig. . Persona_2 Controparte_1
Dopo aver sottoscritto i due contratti con i rispettivi sedicenti proprietari, la società ER provvedeva ad effettuare un secondo bonifico di €. 18.500,00 sul conto corrente intestato al sig.
e a versare - in contanti - a quest'ultimo, a saldo di quanto già pagato, il Controparte_1 residuo importo di €. 1.500,00.
Restaurata la merce acquistata, con un ulteriore esborso di €. 1.100,00, la società Parte_1 procedeva a postare sul proprio profilo “Instagram” le foto dei mobili, al fine di venderli.
Qualche giorno dopo, però, precisamente in data 07/01/2023, il legale rappresentante della società attrice riceveva una telefonata da un imprenditore con il quale collaborava sovente, il quale comunicava che la merce pubblicizzata sul proprio profilo Instagram avrebbe potuto essere stata rubata ad un noto collezionista di Bari: tale sig. Per_3
Pertanto, allarmata dalla notizia, la provvedeva a contattare i , i Parte_1 CP_1 quali prontamente rassicuravano circa la legittima provenienza della merce, trasmettendo copia del contratto del 31/12/2022 dal quale si evinceva il precedente acquisto della medesima merce da una terza persona, ossia il Sig. al prezzo complessivo di €. 6.000,00. Persona_4
Tale invio – invece che tranquillizzare - preoccupava la società attrice, la quale notava l'enorme differenza tra il prezzo di acquisto dei beni da parte dei e il valore degli stessi. CP_1
Ed infatti, in data 23/01/2023, il Sig. si recava personalmente presso il punto vendita Per_3 di “ , sito in Catania, Via Etnea n. 357 e riferiva che, in seguito all'avvenuto furto Parte_1 di alcuni mobili di “modernariato” presso il proprio deposito commerciale di Bari, avvenuto in data 27/12/2022, aveva provveduto a presentare atto di querela presso la Questura di Bari:
pagina 3 di 14 querela successivamente integrata nelle date del 10 e 13 Gennaio 2023, con la specifica descrizione della merce rubata.
Lo stesso giorno, quindi, all'interno dei locali commerciali della attrice, il legale rappresentante Per_ di quest'ultima ed il Sig. assistiti rispettivamente dai propri legali di fiducia, redigevano un verbale di ricognizione della merce acquistata dai Signori e , CP_1 Persona_2 accertando che, purtroppo, vi era effettiva corrispondenza tra la merce denunziata come rubata e quella venduta da questi ultimi.
La società quindi, su consiglio del proprio avvocato penalista, al fine di evitare il Parte_1 sequestro probatorio degli oggetti denunciati come derubati e custoditi all'interno del negozio, nonché il sequestro preventivo della totalità degli oggetti presenti in negozio per verificarne la legittima provenienza e disponibilità, con conseguente indisponibilità alla vendita dell'intero esercizio commerciale e, quindi, chiusura di fatto dell'attività, accettava di restituire tutta la merce al legittimo proprietario, sig. con mezzo di trasporto fornito da quest'ultimo: Per_3 tale restituzione avveniva in data 30/01/2023.
L'attrice, pertanto, provvedeva a contattare tempestivamente i signori al fine di CP_1 riferire loro l'accaduto e chiedere formalmente la restituzione delle somme versate al momento Per_ dell'acquisto della merce e restituita al
Tale richiesta, però, non aveva alcun riscontro, atteso che i non rispondevano più alle CP_1 telefonate ed ai messaggi dell'attrice.
Quest'ultima, pertanto, era costretta a sporgere atto di denuncia e querela per il reato di truffa.
Immediatamente dopo, con ricorso ante causam per sequestro conservativo ex art. 671 cpc depositato il 3.3.2023, chiedeva al Tribunale di Catania di autorizzare Parte_1
l'immediato sequestro conservativo degli immobili, di proprietà dei signori , Persona_2
e , fino alla concorrenza della somma di €. 25.000,00 in danno di ciascuno Controparte_1 dei due resistenti o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, comprensiva di sorte, interessi e spese legali.
Ricevuta la notifica del ricorso con pedissequo decreto di fissazione udienza da parte del sig.
, tra quest'ultimo e la società ER veniva raggiunto un tempestivo Persona_2 accordo con il quale il primo si impegnava a restituire alla seconda quanto da lui percepito a titolo di prezzo della merce venduta.
La società attrice, pertanto, rinunciava al ricorso per sequestro conservativo proposto in danno del sig. . Persona_2
Il sig. , invece, non si costituiva nel procedimento. Controparte_1
pagina 4 di 14 Il Tribunale, conseguentemente, con provvedimento del 24.4.2023 – comunicato in data
26.4.2023, autorizzava “ al sequestro conservativo Parte_1 della quota di proprietà di sul deposito sito in Bari, Lungomare Nove Controparte_1
Maggio, Piano S1, iscritto al NCEU al foglio 7, part. 547, sub 45, Zona 2, Cat. C/2, Classe 03, consistenza 101 mq, rendita Euro: 756,35, nonché su ogni altro bene immobile, mobile, credito, rapporto bancario appartenente a , sino alla concorrenza di € 25.000,00”; Controparte_1
e condannava “al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Controparte_1 complessivi € 300,00 per esborsi ed € 2300,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
Avverso la misura cautelare il resistente non proponeva reclamo e la società attrice eseguiva l'ordinanza cautelare in sede immobiliare.
In diritto, erano configurabili:
1) L'annullabilità del contratto di compravendita per dolo, ex art. 1439 c.c., in quanto il convenuto si era dichiarato falsamente legittimo proprietario della merce oggetto di vendita, Per_ omettendo che la stessa era stata trafugata dal deposito del sig. ed utilizzando quindi raggiri, senza i quali, non avrebbe certamente prestato il proprio Parte_1 consenso alla conclusione del contratto;
I infatti avrebbero potuto riconoscere la CP_1 provenienza illecita della merce in considerazione dell'esiguo prezzo (appena € 6.000,00) dagli stessi pagato al sig. per l'acquisto della stessa;
Persona_4
2) Garanzia per evizione: la ER, in ogni caso, aveva diritto ad essere garantita per evizione ex art. 1483 c.c., essendo stata costretta, a seguito della presentazione della querela Per_ penale da parte del a restituire a costui i beni, onde evitare il sequestro probatorio degli oggetti rubati ed il sequestro preventivo di tutta la merce presente in negozio;
3) Risoluzione del contratto ex art. 1479 c.c.: richiesta in via subordinata, vista la buona fede della ER e l'impossibilità della stessa di divenire legittima proprietaria della merce acquistata;
4) In ogni caso, la ER chiedeva la restituzione del prezzo versato (pari ad €
20.000,00) ed inoltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Tra i primi, indicava l'importo di € 1.100.00, importo versato per l'inutile restauro dei mobili poi restituiti al legittimo proprietario. Tra i secondi, invece, i danni quantificabili in € 5.000,00 per la indubbia diminuzione di considerazione subita dalla da parte dei clienti Parte_1
e delle altre aziende, a causa dei fatti narrati e della continua presenza delle forze dell'ordine nei propri negozi pagina 5 di 14 Il convenuto , al quale l'atto di citazione veniva notificato in data Controparte_1
24.10.2023, non si costituiva per tutto il corso del giudizio.
Con ordinanza del 18/04/2024, il precedente Giudice Onorario ammetteva la prova testimoniale chiesta da parte attrice.
All'udienza del 31/10/2024 veniva espletata la prova testimoniale, escutendosi il teste di parte attrice sig. . Testimone_1
Quindi, la causa veniva rinviata per la decisione, all'udienza del 15/05/2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Parte attrice depositava quindi la propria comparsa conclusionale in data 14/04/2025.
All'udienza del 15/05/2025, questo Giudice poneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente: occorre dichiarare la contumacia del convenuto , il Controparte_1 quali, sebbene regolarmente citato, non si è costituito per tutto il corso del giudizio:
Nel merito, la domanda attorea subordinata, diretta alla risoluzione del contratto di vendita ex art. 1479 c.c. è fondata e va accolta:
A mente dell'art. 1479 c.c. infatti, “Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà.
Salvo il disposto dell'articolo 1223, il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata;
deve inoltre rimborsargli le spese
e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre
l'utile che il compratore ne ha ricavato.
Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie”.
Secondo la Suprema Corte, invero: “Allorquando la vendita di cosa altrui non sia stata convenuta come tale, ignorando il compratore che la cosa non era di proprietà del venditore
(art. 1479 c.c.), si realizza un'ipotesi di inadempimento di quest'ultimo all'obbligo di trasferire la proprietà, il cui rimedio per il compratore è quello della risoluzione del contratto, per evitare la quale il venditore ha l'onere di far acquistare all'altro contraente la proprietà della cosa,
pagina 6 di 14 senza che il compratore abbia diritto ad ottenere, anche coercitivamente, questo risultato”
(Cass. civile sez. II, sentenza 2827 del 21/03/1987).
Ora, nel caso di specie, risulta ampiamente provato dagli atti, dai documenti prodotti in giudizio,
e dalla prova testimoniale espletata, come la Società ER, abbia concluso con il contratto di compravendita del 03/01/2023 per l'acquisto di una serie di Controparte_1 mobili ed elementi d'arredo (cfr. allegato 5 al fascicolo di parte attrice), ed abbia versato al sig.
, la somma di € 18.500,00 a mezzo bonifico bancario (cfr. allegato 6, Controparte_1 bonifico del 04/01/2023).
E' stata altresì provata la provenienza delittuosa di tali beni (cfr. querela del 03/01/2023 del sig.
allegato 9, come integrata il 10/01/2023, allegati 10 e 11) e la corrispondenza della Per_3 merce rinvenuta all'interno dei locali commerciali della in data 23/01/2023, Parte_1
Per_ con quella oggetto del furto denunciato dal (cfr. verbale di ricognizione, allegato 12).
Inoltre, è stata provata la restituzione della detta merce, da parte di al legittimo Parte_1 proprietario, sig. (cfr. documento di trasporto del 30/01/2023, allegato 13). Per_3
Sulla fondatezza della domanda attorea, peraltro, si è già espresso, in sede cautelare, il Tribunale di Catania, Giudice Dott.ssa Gaia Di Bella, che ha autorizzato, in data 24/05/2024, il sequestro conservativo dei beni immobili di , evidenziando, quanto al fumus boni iuris, Controparte_1 che: “Nel caso che occupa, incontestata e documentata la natura furtiva dei beni mobili acquistati inconsapevolmente dalla ricorrente, risulta che si sia sottratto alle legittime Controparte_1 richieste attoree, volte alla ripetizione di quanto corrisposto e pari ad € 18.500,00 ( cfr. contratto di compravendita e bonifico effettuato dalla società, allegati n. 5 e 6” (cfr. ordinanza cautelare del
Tribunale di Catania del 24/04/2023, allegato 17).
Quanto alla prova testimoniale resa.
Il teste di parte attrice ha confermato tutte le circostanze addotte dalla Testimone_1 società attrice.
In particolare, il detto teste, escusso all'udienza del 03/10/2024, ha dichiarato di essere presente, all'epoca dei fatti, il 31/12/2022. Ha precisato di essersi affiancato al signor il quale Parte_1 gli spiegava il tipo di lavoro, ossia come avveniva la compravendita su una pagina Facebook, ed ha confermato che insieme videro dei mobili di interesse su una bacheca associata al profilo
Facebook del sig. , che fu raggiunto l'accordo per € 36.000,00 per i soli pezzi di Persona_2 interesse. Ha inoltre confermato tutto quanto rappresentato dall'attrice, precisando “E' vero, così
pagina 7 di 14 come ho detto prima, ho assistito a tutte le circostanze per il mio rapporto di affiancamento che si è poi concluso con la stipula del contratto di lavoro subordinato nel marzo 2023”.
Quanto alla domanda restitutoria di parte attrice: “in ogni caso, condannare il convenuto
, in favore della società attrice, alla restituzione del prezzo pagato da Controparte_1 quest'ultima, pari ad €. 20.000,00, oltre il risarcimento dei subiti danni patrimoniali, pari ad €.
1.100,00, e non patrimoniali, che possono quantificarsi in €. 5.000,00 o in quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia”:
La condanna alla restituzione del prezzo di vendita va pronunciata solo per la somma di €
18.500,00, così come documentata dal contratto di compravendita del 03/01/2023 (cfr. allegato 5)
e dal bonifico bancario del 04/01/2023 attestante il versamento del detto prezzo di vendita (cfr. allegato 6) a . Non può invece riconoscersi l'ulteriore somma di € 1.500,00 Controparte_1 asseritamente versata dall'attrice in contanti, non essendo documentata ed essendo inammissibile ex artt. 2721 e 2726 c.c. la deposizione del teste in tal senso (cfr. risposta Testimone_1 al capitolo “g” “la soc. provvedeva ad effettuare un secondo bonifico di € 18.500,00 Parte_1 sul conto corrente intestato al sig. e a versare in contanti a quest'ultimo, a Controparte_1 saldo di quanto già pagato, il residuo importo di € 1.500,00”, domanda a cui il teste rispondeva
“E vero”).
Non può essere accolta poi la domanda attorea relativa al risarcimento dei danni patrimoniali subiti asseritamente per l'“inutile” restauro dei beni mobili, per la somma di €
1.100,00, atteso che la fattura prodotta (allegato 7) a pretesa dimostrazione delle spese di
“cromatura applique” “cromatura asta lampadario” e cromatura coppe lampadario” non è direttamente riconducibile a lavori sulla merce in questione. Peraltro, detta fattura è datata
08/05/2023, quando invece la merce era già stata restituita al legittimo proprietario diversi mesi prima, ossia in data 30/01/2023 (cfr. allegato 13, documento di trasporto del 30/01/2023). Né la circostanza è stata supportata da altra prova, ad esempio testimoniale.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, quantificata dall'attrice in € 5.000,00 e motivata dalla “diminuzione di considerazione da parte dei clienti e delle altre aziende”, la stessa merita accoglimento.
Infatti, secondo la Suprema Corte: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui
pagina 8 di 14 desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 34026 del 18/11/2022. In tal senso cfr. anche Cass., 10-5-2017, n. 11446).
Ed inoltre, più in generale: “Allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, soprattutto il danno non patrimoniale costituito - come danno conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire
(Cass. n. 8397/2016).
Nel caso di specie, una volta confermate dal teste escusso incorso di causa le circostanze di cui ai capitoli “s”, ed “u” (ossia le visite degli agenti di Polizia, in quattro o cinque occasioni, nei locali della e le dichiarazioni di alcuni clienti abituali di non volere più acquistare Parte_1 oggetti temendo che potesse trattarsi di merce rubata), risulta accertato il nesso di causalità tra la conclusione del contratto di compravendita con il ed il danno all'immagine subito da CP_1
Ne discende quindi quindi la risarcibilità del danno da lesione all'immagine della Parte_1 società attrice.
Invero, il danno non patrimoniale, che certamente va qualificato come danno-conseguenza, ben può essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 2056 cod. civ., tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e della innegabile evidenza che si tratta di danno di difficile dimostrazione diretta. Per una tipologia di danno privo delle caratteristiche della patrimonialità la liquidazione equitativa è da ritenersi insita nella natura stessa di tale danno. ha assolto tale onere di allegazione provando di svolgere attività in ambito di Parte_1 compravendita di mobili ed elementi di arredo in due negozi al centro di Catania. Ed ha provato di avere subito una lesione della propria immagine nei confronti dei clienti e delle altre aziende del settore a causa dell'acquisto di mobili risultati poi di proprietà di terzi e di provenienza illecita, con conseguente disagio derivante dalle plurime visite degli agenti di Polizia nei propri negozi e dall'atmosfera di sospetto e sfiducia ingeneratasi nella propria clientela.
Pertanto, la prova del danno non patrimoniale è stata ampiamente fornita, e può procedersi alla liquidazione equitativa dello stesso nella misura di € 5.000,00, per come richiesto.
Non è dovuta invece la chiesta rivalutazione monetaria, trattandosi, nella fattispecie, di obbligazione di valuta e non di valore.
Si ricorda che sono di valuta le obbligazioni aventi ad oggetto fin dall'origine ed in modo diretto la prestazione di una somma di denaro determinata o anche solo determinabile mediante una mera operazione matematica. Esse soggiacciono al principio nominalistico ex art. 1227 c.c.: ne pagina 9 di 14 consegue che, sia in caso di perdita del valore reale della moneta (svalutazione) che, nel caso opposto, di incremento del detto valore (rivalutazione), il debito pecuniario resta “insensibile” alle suddette variazioni, dovendo il debitore corrispondere al creditore sempre la somma di denaro originariamente indicata.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione già con la risalente sentenza numero 4637/1987, la rivalutazione monetaria ope judicis può essere prospettata solo ed esclusivamente per i debiti di valore. Solo questi ultimi, infatti, sono soggetti alle oscillazioni dell'indice dei prezzi al consumo dal momento in cui l'obbligazione sorge al momento in cui la stessa è monetizzata.
Giova ricordare che il diritto alla restituzione del prezzo pagato ha natura di credito di valuta e, poiché prescinde dalla colpa, anche solo presunta, del venditore, se l'acquirente non prova il pregiudizio derivatogli dal ritardo nel riavere la somma, su di essa non può esser riconosciuta la svalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 15754/2014).
Ancora, secondo la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 11 aprile 2018, n. 9004): “La risoluzione del contratto per inadempimento a seguito della pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (conf. Cass. civ., Sez. III, 12/03/2014, n. 5639; cfr.
Cass. civ., Sez. II, 07/06/2006, n. 13339), ferma la premessa che il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (conf. Cass. civ., Sez. U. 29/12/2016, n. 27454; Sez. U. 23/03/2015, n.
5743).
Tale domanda va pertanto rigettata, mentre merita accoglimento la domanda relativa agli interessi legali, da corrispondersi dal giorno della domanda al soddisfo.
Non è fondata invece, secondo questo Giudice, la domanda principale di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c.
pagina 10 di 14 Ricordiamo che, a mente dell'art. 1439 c.c. “il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che senza di essi l'altra parte non avrebbe contrattato…”
Secondo la Suprema Corte: “A norma dell'art. 1439 c.c. il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art.
1429 c.c. A produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte” (Cass. civile sez. VI- 2, ordinanza n. 31731 del 04/11/2021 e Cass. Civile ordinanza n. 25968 del 24/09/2021).
Nel caso di specie, non ravvede questo Giudice “artifici o raggiri” da parte del convenuto tali da configurare l'annullamento del contratto per dolo, anche perché lo Controparte_1
stesso aveva acquistato a sua volta i beni mobili (poi rivenduti a da CP_1 Parte_1
un terzo, tale (cfr. allegato 19) e non vi è prova sufficiente della sua malafede, Persona_4
ossia della sua conoscenza della provenienza furtiva dei detti beni.
Non è stato provato nel presente giudizio l'esito del procedimento penale avviato a seguito a seguito delle querele presentate dal sig. (allegati 9, 10 e 11). Per_3
Nè è stato documentato l'esito del giudizio penale avviato a seguito dell'atto di denuncia querela del sig. del 01/02/2023 al Procuratore della Repubblica (allegato 14), con cui Parte_1
si chiedeva configurarsi il reato di truffa, ex art. 640 c.p., posto in essere dai signori ai CP_1
danni della società ER per i medesimi fatti per cui è causa.
In difetto di valida prova sulla malafede del , non si ritiene di potere pronunciare CP_1
l'annullamento del contratto per dolo, ex art. 1439 c.c.
Quanto alla ulteriore domanda subordinata di garanzia per evizione, ex art. 1483 c.c. neanche questa merita accoglimento.
A mente dell'art. 1483 c.c.: “Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'articolo 1479. Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia
pagina 11 di 14 tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite
e quelle che abbia dovuto rimborsare all''attore”.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza: “In tema di compravendita, la garanzia per evizione postula che, a seguito dell'esito vittorioso dell'azione di rivendica esercitata da un terzo, il compratore, dopo la stipula del contratto, sia stato privato, in tutto o in parte, della proprietà del bene acquistato” (Cass. civile Sez. II, ordinanza n. 7670 del 19/03/2019).
Ed ancora: “L'operatività della garanzia per evizione presuppone l'esperimento positivo da parte di un terzo dell'azione di rivendica, e cioè la privazione del compratore, dopo la stipula del contratto, in tutto in parte della proprietà del bene acquistato (Cass. civile, Sez. II, sentenza n.
12947 del 22/11/1999).
Quindi l'evizione si verifica quando il compratore è privato (in tutto o in parte) del bene acquistato, a causa di una pronuncia giudiziale che stabilisce, in favore di un terzo, l'esistenza di un difetto di titolarità in capo al venditore che non avrebbe potuto trasferire il bene. E sussiste quando il diritto del terzo sul bene oggetto di vendita è accertato in maniera definitiva, con sentenza passata in giudicato. E' solo in tal caso che la garanzia per evizione spiega i suoi effetti, posto che il venditore dovrà tenere indenne il compratore di tutte le conseguenze derivanti dall'accertamento reso in favore del terzo.
Ora, nel caso di specie non risulta che il terzo proprietario dei beni, sig. abbia mai Per_3
esperito azione di rivendicazione dei beni, che, invece, gli sono stati restituiti spontaneamente dalla società attrice, per sua stessa ammissione.
Ne consegue che non vi sono gli estremi per l'operatività della garanzia per evizione ex art.1483
c.c.
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In definitiva, disattese le domande di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c. per dolo e di garanzia per evizione ex art. 1483 c.c., va invece accolta la domanda subordinata di risoluzione del contratto ex art. 1479 c.c. e va quindi dichiarata la risoluzione, ex art. 1479 c.c. del contratto di compravendita intercorso in data 03/01/2023 tra in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, sig. e . Parte_1 Controparte_1
Inoltre, in parziale accoglimento della richiesta restitutoria, va pronunciata la condanna del convenuto alla restituzione del prezzo ricevuto per la merce oggetto del contratto del 03/01/2023, pari ad € 18.500,00.
pagina 12 di 14 Ancora, va disattesa, la domanda risarcitoria di € 1.100,00 relativa alle spese asseritamente affrontate ma non riconducibili con certezza al restauro dei beni per cui è causa.
Va invece riconosciuto il danno non patrimoniale nella misura di € 5.000,00, liquidata equitativamente, ex artt. 2056 e 1226 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, definitivamente decidendo, nella causa civile n. 7145/2023 R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza, nella contumacia del convenuto , Controparte_1 ed in parziale accoglimento della domanda subordinata di parte attrice, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c. per dolo del venditore;
- Rigetta la domanda attorea di garanzia per evizione ex art. 1483 c.c.;
- Accoglie la domanda subordinata di risoluzione del contratto ex art. 1479 c.c. e, per l'effetto, dichiara la risoluzione, ex art. 1479 c.c. del contratto di compravendita intercorso in data
03/01/2023 tra in persona del suo legale rappresentante, sig. Parte_1 Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
- Condanna il convenuto alla restituzione del prezzo ricevuto per la Controparte_1 merce oggetto del contratto, pari ad € 18.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ma senza rivalutazione monetaria;
- Rigetta la domanda risarcitoria di € 1.100,00 relativa alle spese asseritamente affrontate dalla società attrice per il restauro dei beni;
- Condanna il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla a seguito degli eventi per cui è causa che liquida, equitativamente, ex artt. Parte_1
2056 e 1226 c.c., nella misura di € 5.000,00;
- Condanna il convenuto alla refusione delle spese legali dell'attrice, che liquida ex DM n.
55/2014, come modificato dal DM n.147/2022, in complessivi € 5.077,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Catania il 26/05/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
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