Sentenza breve 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 25/06/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01194/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00877/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 877 del 2025, proposto da:
Arciconfraternita Santissimo Sacramento Piano – Parrelle – Preturo di Montoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Vuolo, Angela Stornaiuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montoro, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a)- del provvedimento protocollo n. 8607/2025 del 1.4.2025 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montoro di annullamento del Permesso di Costruire n. 51 del 29.11.2024 relativo alla "Realizzazione loculi ed ossari nel cimitero dell'Arciconfraternita SS. Sacramento sito alla via Roma n° 188 della Località Piano al Comune di Montoro";
b) della nota prot. 1284 del 15.1.2025 recante “avvio del procedimento finalizzato all'annullamento d'ufficio ed in via di autotutela ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della L. 241/90, del PDC n. 51 del 29/11/2024”;
c) dell'aggiornamento del portale cartografico del Comune di Montoro senza data e numero di protocollo per come indicato nel provvedimento gravato sub a);
d) nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e conseguenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
L’Arciconfraternita del SS Sacramento, a seguito dell’istanza del 9.7.2024, otteneva dal Comune di Montoro il rilascio del permesso di costruire, n. 51 del 29.11.2024 per la realizzazione di loculi ed ossari nel Cimitero sito alla località Piano di cui è proprietaria;
con la nota prot. n. 1284 del 15.1.2025, il Comune avviava il procedimento di annullamento in autotutela in quanto “… successivamente all’emissione del predetto provvedimento, sopravvenivano elementi tali da mettere in dubbio la conformità urbanistica dell’intervento dedotto in progetto; che, infatti, a seguito dell’aggiornamento del portale cartografico del Comune di Montoro (AV), sono emersi elementi di incompatibilità circa l’individuazione dell’area cimiteriale;- che un ampliamento dell’area cimiteriale comporterebbe un indebito ampliamento del(la) cd. Vincolo Cimiteriale imposto dal PRG vigente sul comune di Montoro Inferiore (AV), configurando pertanto l’irregolarità dell’intervento ..”;
la ricorrente produceva memoria con puntuali osservazioni e relativa documentazione grafica che dimostrava come l’intervento non comportasse alcun ampliamento dell’area cimiteriale ovvero del cd. vincolo cimiteriale;
con provvedimento, n. 8607/2025 del 1.4.2025, il Comune di Montoro annullava il permesso di costruire n. 51 del 29.11.2024 relativo alla "Realizzazione loculi ed ossari nel cimitero dell’Arciconfraternita SS. Sacramento”;
avverso l’atto de quo insorge la ricorrente epigrafata, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso;
nell’udienza camerale del 25 giugno 2025, la causa è introitata per la decisione;
Considerato che
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
il gravame è manifestamente fondato;
si controverte della legittimità o meno del gravato provvedimento di annullamento del permesso di costruire;
ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, il provvedimento, oggetto della presente impugnazione, si appalesa al Collegio illegittimo;
è di palmare evidenza il vizio motivazionale riscontrato dal Collegio e che è dirimente della complessiva controversia;
lo stato degli atti è chiaro;
le ragioni dell’annullamento sono così espresse:
“a seguito dell’aggiornamento del portale cartografico del Comune di Montoro, sono emersi elementi di incompatibilità circa l’individuazione dell’area cimiteriale; - che un ampliamento dell’area cimiteriale comporterebbe un indebito ampliamento della cd. Vincolo Cimiteriale imposto dal PRG vigente sul territorio dell’ex Comune di Montoro Inferiore, configurando pertanto l’irregolarità dell’intervento; … il permesso è carente di un presupposto essenziale dell’autorizzazione della Soprintendenza; … dalla nota recepita al prot. n. 3118 del 03/03/2025 non è stato possibile verificare la mancanza di ampliamento dell’area cimiteriale imposta dal PRG vigente; … il PdC rilasciato “non risulta compatibile con le prescrizioni urbanistiche vigenti”;
la giurisprudenza è chiara sul punto;
ai sensi dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio delle autorizzazioni edilizie necessita di un'originaria illegittimità del provvedimento, nonché di un interesse pubblico effettivo ed attuale alla sua rimozione, che non può consistere nel mero ripristino della legalità violata e, inoltre, deve essere comparato con gli interessi secondari e con le posizioni giuridiche soggettive acquisite dai destinatari dell'atto (Consiglio di Stato sez. IV, 03/09/2024, n.7367);
l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio può avvenire anche a distanza di tempo dal rilascio del provvedimento originario, a patto che l'atto di ritiro sia suffragato da una motivazione adeguata che evidenzi la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, contrapposto agli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole. Tale principio vuole che il potere di rivedere d'ufficio un atto amministrativo non si esaurisce automaticamente nel tempo, ma permane fino a quando l'amministrazione non divenga consapevole dei motivi che giustificano l'annullamento (Consiglio di Stato sez. VII, 23/01/2025, n.515);
ed invero, traslando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, è incontestabile la sussistenza di un vizio motivazionale che inficia inevitabilmente il provvedimento impugnato di illegittimità;
l’atto di annullamento, oggetto del gravame, non denuncia in alcun passaggio la difformità del manufatto rispetto alla normativa urbanistica ed infatti le ragioni dell'annullamento avrebbero dovuto basarsi su una conclusiva valutazione di contrarietà del manufatto alla strumentazione urbanistica;
vale altresì soggiungere che anche l’altro motivo di annullamento evidenziato è destituito di fondamento, atteso che, con la nota prot. n. 9376-p del 24.4.2025, la Soprintendenza per le Province di NO e Avellino rilasciava l’autorizzazione di competenza;
e tanto basta al Collegio;
la natura dirimente del vizio riscontrato consente di reputare assorbita qualsivoglia altra deduzione profilata;
la peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento, n. 8607/2025 del 1.4.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gaetana Marena, Presidente, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
Laura Zoppo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gaetana Marena |
IL SEGRETARIO