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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/12/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3618/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
12.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siderno (RC), Via dei Salici snc, presso lo studio dell'Avv. CAVALERI MARCO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti MICHELI ANTONELLA
CA PA e LO TT, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_2
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/84).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 26.10.2023, l'istante conveniva dinanzi a questo giudice l' esponendo che, a seguito di convocazione a visita CP_2
per la revisione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/84 di cui godeva a far data dal 07.11.2018, giusto decreto di omologa emesso il 04.03.2020 dal Tribunale di Locri, sezione lavoro (proc. AT n. 87/2019 R.G.), la Commissione medica per l'accertamento delle invalidità gli negava la riconferma di tale beneficio.
Dedotto di aver presentato ricorso per AT (proc. n. 373/22 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che, contrariamente a quanto da quest'ultimo accertato, gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone l'inammissibilità per genericità dei motivi di contestazione e nel merito l'insussistenza dei requisiti sanitari per il conseguimento della prestazione.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, ad esito dell'udienza di discussione del
12.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4 c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il
15.09.2023 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata il 16.10.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 26.10.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU il quale non avrebbe tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante. In particolare, il CTU avrebbe: formulato in premessa una diagnosi di
“spondilo-disco artrosi;
disturbo depressivo endoreattivo;
bronchite cronica in fumatore;
ipoacusia”, per poi escludere la sussistenza di patologie respiratorie;
omesso la valutazione di incidenza (in relazione alla capacità di lavoro, per come richiesto dal Giudice in sede di formulazione dei quesiti al CTU) dell'ipoacusia e della certificata cardiopatia ipertensiva;
omesso di prendere in considerazione la patologia cardiologica da cui è affetto il ricorrente, per come attestata, tra l'altro, dalla visita cardiologica con ECG effettuata il 13.11.2018 presso l' Controparte_3 dell'Ospedale di Locri, confermata come “ipertensione arteriosa in
[...]
classe funzionale NYHA prima/seconda” in sede di sopravvenuta visita cardiologica con ECG eseguita in data 12.06.2023 presso l'Ambulatorio dell CP_3 [...]
Struttura polispecialistica di Gallico;
avrebbe riportato in Controparte_4
diagnosi, ma valutato in maniera lacunosa e riduttiva, la patologia polmonare riscontrata in capo al ricorrente, da ultimo, con la visita pneumologica eseguita in data 26.07.2023 presso il Servizio di Allergologia territoriale dell CP_5
, che diagnosticava “insufficienza ventilatoria ostruttiva di grado moderato-
[...]
grave, da quanto riferito in anamnesi e riscontrato nell'esame obiettivo il paziente è affetto da BPCO moderato grave”; in relazione alle patologie fisiatriche, si sarebbe limitato a menzionare la “spondilo-disco-artrosi”, senza fare alcun riferimento alle discopatie in soggetto con atteggiamento scoliotico e relativo deficit funzionale, spalla dolorosa bilaterale, periartrite scapolo-omerale, gonalgia bilaterale più marcata a dx con disfunzionalità da osteoartrosi e condropatia femoro-rotulea e femoro-tibiale con meniscosi degenerativa mediale e laterale riscontrate sulla persona del ricorrente.
Essendo le contestazioni specifiche il ricorso è ammissibile.
Alla luce delle deduzioni sollevate dalla parte ricorrente nonché a seguito dei chiarimenti resi dal CTU nominato per la fase di ATO, si è ritenuta necessaria la nomina di diverso consulente.
Espletata la nuova consulenza tecnica medico-legale, il CTU nominato ha concluso affermando che l'istante non possiede i requisiti sanitari necessari al riconoscimento della prestazione richiesta, atteso che la sua “capacità lavorativa (…), in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non è ridotta permanentemente a meno di un terzo”.
Il consulente ha evidenziato come, dall'esame obiettivo eseguito durante la visita peritale e dalla disamina della documentazione in atti, sia risultato che il periziato
“presenta modesto deficit funzionale a carico del rachide lombare, con modesta riduzione dei movimenti di flesso-estensione del tronco e degli arti inferiori sul bacino (l'anteroflessione del tronco è risultata sfumatamente ridotta); non sono apprezzabili in atto segni di radicolopatia sciatica (manovra di Lasègue negativa bilateralmente); la muscolatura paravertebrale è risultata sfumatamente contratta nel tratto lombare. Lieve deficit funzionale è stato riscontrato a carico del rachide lombare, con normali movimenti di rotazione e flesso-estensione del busto, sebbene riferiti dolorosi ai gradi estremi”. In merito alla patologia artrosica il consulente evidenzia di non aver riscontrato “limitazioni osteo-articolari particolarmente significative;
alle mani non si osservano alterazioni articolari di natura artrosica;
la presa a pugno è normale e la forza di prensione regolare;
si documenta solo, come più sopra evidenziato, una rettilineizzazione del tratto cervicale del rachide, con modesta riduzione dei movimenti di flesso-estensione del tronco e degli arti inferiori sul bacino;
non sono apprezzabili in atto segni di radicolopatia sciatica
(manovra di Laseguè negativa bilateralmente); la muscolatura paravertebrale è sfumatamente contratta nel tratto lombare;
alla mobilizzazione passiva e attiva delle anche e delle ginocchia bilateralmente si rileva assenza di scrosci endo-articolari; a carico di spalla, gomito e polso bilateralmente si evidenzia assenza di apprezzabile deficit funzionale”.
Ed ancora, prosegue il CTU: “La deambulazione è autonoma e i passaggi posturali sono consentiti e senza caratteristiche particolari, con tono-trofismo muscolare degli arti inferiori conservato. Pertanto, complessivamente la situazione algica e disfunzionale che interessa la colonna vertebrale e le altre articolazioni comporta una situazione di riduzione della funzionalità osteo-articolare di tali distretti anatomici, ma non riduce, nemmeno in sinergia con le altre infermità riscontrate, a meno di un terzo la capacità di lavoro del periziato in attività confacenti alle proprie attitudini. Dal punto di vista cardio-circolatorio bisogna evidenziare che
(…) le condizioni di circolo sono in buon compenso emodinamico, con valori di pressione (sia sistolica che diastolica) entro i valori della norma, in assenza di lesioni d'organo documentate e con funzione globale di pompa cardiaca conservata.
Si evidenzia che manca in atti alcun referto di esame ecocardiografico con valutazione della frazione di eiezione (F.E.) e, pertanto, la classificazione funzionale operata dal medico clinico è stata effettuata solo su quanto riferito dal paziente
(“riferisce facile affaticabilità e dispnea da modico sforzo”), in assenza di un parametro obbiettivo-strumentale (quale appunto la misurazione della frazione di eiezione), indispensabile per una valutazione funzionale in ambito medico legale.
Si evidenzia che a livello dell'apparato cardio-circolatorio è emerso che la pressione arteriosa era alle successive misurazioni, sia in clino che in ortostatismo, sempre nei limiti della norma;
l'aia cardiaca nei limiti, con itto della punta visibile
e palpabile a livello del 5° spazio intercostale sull'emiclaveare sx;
l'attività cardiaca era ritmica;
all'auscultazione si evidenziava solo un aumento del 2° tono sui focolai della base;
i polsi arteriosi periferici erano presenti e validi nei principali punti di rèpere; in atto non si evidenziavano edemi periferici declivi.
Anche in merito all'apparato respiratorio si è evidenziato nel corso della visita medica peritale un torace armoniosamente conformato, con emitoraci simmetrici e normo-espansibili con gli atti del respiro, basi polmonari mobili, fremito vocale tattile normotrasmesso, murmure vescicolare fisiologico, nonché assenza all'auscultazione di rantoli, ronchi e/o sibili espiratori”. Pur in presenza di un referto di esame spirometrico del 26.07.2023 con “FEVI/VC 76,6 del teorico, da cui risulterebbe affetto da BPCO moderato-grave, “da quanto in atti documentato e da quanto obbiettivamente riscontrato nel corso della visita medica peritale, si può evincere che l'odierno periziato può essere inquadrato nel Gruppo A, ovvero con basso rischio di riacutizzazioni, da 0-1 riacutizzazioni all'anno, senza necessità di ricovero, con sintomi lievi e con raccomandazione dell'uso di un broncodilatatore”.
Infine, “all'esame neuro-psichico si evidenziava assenza di alterazioni del campo e dei contenuti della coscienza, con il periziato normo-orientato nel tempo e nello spazio, nella propria e nell'altrui persona”.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Si evidenzia, d'altronde, che il consulente nominato ha esaustivamente e congruamente risposto a tutte le osservazioni formulate dal consulente della parte ricorrente.
In primo luogo, non si ritiene che vi siano ragioni per porre in dubbio quanto accertato in sede di visita obiettiva dal consulente, il quale ha evidenziato che
“obbiettivamente alle mani non si sono evidenziate alterazioni articolari di natura artrosica;
la presa a pugno era normale e la forza di prensione regolare;
si evidenziava una rettilineizzazione del tratto cervicale del rachide, con modesta riduzione dei movimenti di flesso-estensione del tronco e degli arti inferiori sul bacino (l'anteroflessione del tronco è risultata modestamente ridotta); non sono stati apprezzati in atto segni di radicolopatia sciatica (la manovra di era Per_1
negativa bilateralmente); la muscolatura paravertebrale solo sfumatamente contratta nel tratto lombare;
a carico delle anche e delle ginocchia si segnalava
l'assenza di scrosci endo-articolari alla mobilizzazione passiva e attiva bilateralmente;
si conferma l'assenza in atto di apprezzabile deficit funzionale a carico di spalla, gomito e polso bilateralmente;
la deambulazione era autonoma e i passaggi posturali consentiti e senza caratteristiche particolari, con tono-trofismo muscolare degli arti inferiori conservato” e ciò a prescindere da quanto si sarebbe limitato a riferire il periziando al consulente, atteso peraltro che la valutazione formulata, anche con riferimento alla deambulazione autonoma, è sul punto sostanzialmente coincidente con quanto già valutato dal precedente CTU nominato per la fase di ATO.
Allo stesso tempo è condivisibile quanto evidenziato dal CTU con riferimento alla patologia cardiaca, rispetto alla quale è stata rilevata la totale mancanza in atti di esami specialistici, quali l'ecocardiogramma, ed evidenziato che le diagnosi prodotte in atti si sono basate esclusivamente su quanto riferito di volta in volta dal paziente.
Deve condividersi sul punto quanto evidenziato dal CTU, ossia che nell'ambito delle operazioni peritali il consulente non può arrestarsi a quanto riferito dal periziando, ma deve basare il proprio giudizio esclusivamente su dati obiettivamente riscontrabili.
Né tantomeno sussiste alcun obbligo in capo al CTU di disporre esami specialistici, atteso che nel caso di specie il consulente medesimo non ha ritenuto necessario alcun approfondimento, non essendo emersa né dalla documentazione in atti né dalla visita obiettiva alcuna sintomatologia che richiedesse un ulteriore accertamento specialistico.
Analoghe considerazioni valgono per la patologia psichiatrica, rispetto alla quale il
CTU ha evidenziato l'assenza di test psicometrici e/o proiettivi obiettivamente valutabili e rappresentato che “all'esame neuro-psichico eseguito in sede peritale, si riscontrava assenza di alterazioni del campo e dei contenuti della coscienza, con il periziato normo-orientato nel tempo e nello spazio, nella propria e nell'altrui persona;
buona stabilità dell'attenzione spontanea, senza deficit lacunari evidenti della memoria di fissazione, memoria di rievocazione conservata;
nella norma risultava l'eloquio, l'ideazione e la critica;
si rilevava soltanto un lieve stato ansioso durante il colloquio con l'esaminatore, con sfumata deflessione del tono dell'umore”.
Con riferimento alla riscontrata ipoacusia neurosensoriale bilaterale, il consulente ha evidenziato, richiamando la documentazione sanitaria in atti, che “anche sulla base dei referti dei due audiogrammi allegati in atti, eseguiti in data 27.07.2018 e
19.01.2022, si conferma come il periziato sia affetto da ipoacusia bilaterale neurosensoriale in caduta sulle frequenze acute (cfr. referto del 27.07.2018, a firma del dott. ), non comportando pertanto significative limitazioni Persona_2
sulle frequenze del linguaggio di conversazione”.
Relativamente alla diagnosticata BCO, il CTU ha, ancora una volta, dato corretto rilievo a quanto direttamente accertato in sede di visita peritale, rilevando la mancanza di documentazione medica significativa ed evidenziando che: “si evidenzia in primis che la visita medica peritale ha messo in evidenzia un torace armoniosamente conformato, con emitoraci simmetrici e normo-espansibili con gli atti del respiro, basi polmonari mobili, fremito vocale tattile normotrasmesso, murmure vescicolare fisiologico, nonché assenza all'auscultazione di rantoli, ronchi
e/o sibili espiratori. In atti è presente il referto di esame spirometrico del
26.07.2023 con “FEV1/VC 76,6 del teorico”, e le seguenti conclusioni: “Da quanto riferito in anamnesi e riscontrato nell'esame obbiettivo il pz. è affetto da BPCO moderato-grave”. In merito alle su riportate osservazioni, si evidenzia che la corretta comprensione dell'impatto che la BPCO ha sul singolo paziente deve tenere conto della valutazione e misurazione dei sintomi, della classificazione di gravità spirometrica e del rischio di riacutizzazioni. L'intreccio di queste tre variabili porta ad uno strumento di valutazione, inserito nelle nuove linee guida internazionali.
Non risulta in atti documentazione sanitaria che attesti riacutizzazioni e/o ospedalizzazioni di una bronco-pneumopatia cronica ostruttiva. Al contrario, da quanto in atti documentato e da quanto obbiettivamente riscontrato nel corso della visita medica peritale, si può evincere che l'odierno periziato può essere inquadrato nel gruppo con basso rischio di riacutizzazioni, con sintomi lievi e con raccomandazione dell'uso di un broncodilatatore. Si ribadisce ancora che non risultano documentati in atti ospedalizzazioni e/o riacutizzazioni, né nel corso della visita medica peritale venivano riscontrate manifestazioni sintomatologiche e/o segni di bronco-costrizione, essendo completamente controllati dalla terapia medica seguita”.
Alla luce di quanto sopra, lo scrivente non ritiene necessario disporre alcun ulteriore approfondimento istruttorio, con conseguente rigetto del ricorso.
In mancanza di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico del ricorrente e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti Parte_1
dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € CP_2
3.800,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
c) pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi di giudizio, liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Locri, 11/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3618/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
12.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siderno (RC), Via dei Salici snc, presso lo studio dell'Avv. CAVALERI MARCO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti MICHELI ANTONELLA
CA PA e LO TT, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_2
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/84).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 26.10.2023, l'istante conveniva dinanzi a questo giudice l' esponendo che, a seguito di convocazione a visita CP_2
per la revisione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/84 di cui godeva a far data dal 07.11.2018, giusto decreto di omologa emesso il 04.03.2020 dal Tribunale di Locri, sezione lavoro (proc. AT n. 87/2019 R.G.), la Commissione medica per l'accertamento delle invalidità gli negava la riconferma di tale beneficio.
Dedotto di aver presentato ricorso per AT (proc. n. 373/22 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che, contrariamente a quanto da quest'ultimo accertato, gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone l'inammissibilità per genericità dei motivi di contestazione e nel merito l'insussistenza dei requisiti sanitari per il conseguimento della prestazione.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, ad esito dell'udienza di discussione del
12.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4 c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il
15.09.2023 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata il 16.10.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 26.10.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU il quale non avrebbe tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante. In particolare, il CTU avrebbe: formulato in premessa una diagnosi di
“spondilo-disco artrosi;
disturbo depressivo endoreattivo;
bronchite cronica in fumatore;
ipoacusia”, per poi escludere la sussistenza di patologie respiratorie;
omesso la valutazione di incidenza (in relazione alla capacità di lavoro, per come richiesto dal Giudice in sede di formulazione dei quesiti al CTU) dell'ipoacusia e della certificata cardiopatia ipertensiva;
omesso di prendere in considerazione la patologia cardiologica da cui è affetto il ricorrente, per come attestata, tra l'altro, dalla visita cardiologica con ECG effettuata il 13.11.2018 presso l' Controparte_3 dell'Ospedale di Locri, confermata come “ipertensione arteriosa in
[...]
classe funzionale NYHA prima/seconda” in sede di sopravvenuta visita cardiologica con ECG eseguita in data 12.06.2023 presso l'Ambulatorio dell CP_3 [...]
Struttura polispecialistica di Gallico;
avrebbe riportato in Controparte_4
diagnosi, ma valutato in maniera lacunosa e riduttiva, la patologia polmonare riscontrata in capo al ricorrente, da ultimo, con la visita pneumologica eseguita in data 26.07.2023 presso il Servizio di Allergologia territoriale dell CP_5
, che diagnosticava “insufficienza ventilatoria ostruttiva di grado moderato-
[...]
grave, da quanto riferito in anamnesi e riscontrato nell'esame obiettivo il paziente è affetto da BPCO moderato grave”; in relazione alle patologie fisiatriche, si sarebbe limitato a menzionare la “spondilo-disco-artrosi”, senza fare alcun riferimento alle discopatie in soggetto con atteggiamento scoliotico e relativo deficit funzionale, spalla dolorosa bilaterale, periartrite scapolo-omerale, gonalgia bilaterale più marcata a dx con disfunzionalità da osteoartrosi e condropatia femoro-rotulea e femoro-tibiale con meniscosi degenerativa mediale e laterale riscontrate sulla persona del ricorrente.
Essendo le contestazioni specifiche il ricorso è ammissibile.
Alla luce delle deduzioni sollevate dalla parte ricorrente nonché a seguito dei chiarimenti resi dal CTU nominato per la fase di ATO, si è ritenuta necessaria la nomina di diverso consulente.
Espletata la nuova consulenza tecnica medico-legale, il CTU nominato ha concluso affermando che l'istante non possiede i requisiti sanitari necessari al riconoscimento della prestazione richiesta, atteso che la sua “capacità lavorativa (…), in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non è ridotta permanentemente a meno di un terzo”.
Il consulente ha evidenziato come, dall'esame obiettivo eseguito durante la visita peritale e dalla disamina della documentazione in atti, sia risultato che il periziato
“presenta modesto deficit funzionale a carico del rachide lombare, con modesta riduzione dei movimenti di flesso-estensione del tronco e degli arti inferiori sul bacino (l'anteroflessione del tronco è risultata sfumatamente ridotta); non sono apprezzabili in atto segni di radicolopatia sciatica (manovra di Lasègue negativa bilateralmente); la muscolatura paravertebrale è risultata sfumatamente contratta nel tratto lombare. Lieve deficit funzionale è stato riscontrato a carico del rachide lombare, con normali movimenti di rotazione e flesso-estensione del busto, sebbene riferiti dolorosi ai gradi estremi”. In merito alla patologia artrosica il consulente evidenzia di non aver riscontrato “limitazioni osteo-articolari particolarmente significative;
alle mani non si osservano alterazioni articolari di natura artrosica;
la presa a pugno è normale e la forza di prensione regolare;
si documenta solo, come più sopra evidenziato, una rettilineizzazione del tratto cervicale del rachide, con modesta riduzione dei movimenti di flesso-estensione del tronco e degli arti inferiori sul bacino;
non sono apprezzabili in atto segni di radicolopatia sciatica
(manovra di Laseguè negativa bilateralmente); la muscolatura paravertebrale è sfumatamente contratta nel tratto lombare;
alla mobilizzazione passiva e attiva delle anche e delle ginocchia bilateralmente si rileva assenza di scrosci endo-articolari; a carico di spalla, gomito e polso bilateralmente si evidenzia assenza di apprezzabile deficit funzionale”.
Ed ancora, prosegue il CTU: “La deambulazione è autonoma e i passaggi posturali sono consentiti e senza caratteristiche particolari, con tono-trofismo muscolare degli arti inferiori conservato. Pertanto, complessivamente la situazione algica e disfunzionale che interessa la colonna vertebrale e le altre articolazioni comporta una situazione di riduzione della funzionalità osteo-articolare di tali distretti anatomici, ma non riduce, nemmeno in sinergia con le altre infermità riscontrate, a meno di un terzo la capacità di lavoro del periziato in attività confacenti alle proprie attitudini. Dal punto di vista cardio-circolatorio bisogna evidenziare che
(…) le condizioni di circolo sono in buon compenso emodinamico, con valori di pressione (sia sistolica che diastolica) entro i valori della norma, in assenza di lesioni d'organo documentate e con funzione globale di pompa cardiaca conservata.
Si evidenzia che manca in atti alcun referto di esame ecocardiografico con valutazione della frazione di eiezione (F.E.) e, pertanto, la classificazione funzionale operata dal medico clinico è stata effettuata solo su quanto riferito dal paziente
(“riferisce facile affaticabilità e dispnea da modico sforzo”), in assenza di un parametro obbiettivo-strumentale (quale appunto la misurazione della frazione di eiezione), indispensabile per una valutazione funzionale in ambito medico legale.
Si evidenzia che a livello dell'apparato cardio-circolatorio è emerso che la pressione arteriosa era alle successive misurazioni, sia in clino che in ortostatismo, sempre nei limiti della norma;
l'aia cardiaca nei limiti, con itto della punta visibile
e palpabile a livello del 5° spazio intercostale sull'emiclaveare sx;
l'attività cardiaca era ritmica;
all'auscultazione si evidenziava solo un aumento del 2° tono sui focolai della base;
i polsi arteriosi periferici erano presenti e validi nei principali punti di rèpere; in atto non si evidenziavano edemi periferici declivi.
Anche in merito all'apparato respiratorio si è evidenziato nel corso della visita medica peritale un torace armoniosamente conformato, con emitoraci simmetrici e normo-espansibili con gli atti del respiro, basi polmonari mobili, fremito vocale tattile normotrasmesso, murmure vescicolare fisiologico, nonché assenza all'auscultazione di rantoli, ronchi e/o sibili espiratori”. Pur in presenza di un referto di esame spirometrico del 26.07.2023 con “FEVI/VC 76,6 del teorico, da cui risulterebbe affetto da BPCO moderato-grave, “da quanto in atti documentato e da quanto obbiettivamente riscontrato nel corso della visita medica peritale, si può evincere che l'odierno periziato può essere inquadrato nel Gruppo A, ovvero con basso rischio di riacutizzazioni, da 0-1 riacutizzazioni all'anno, senza necessità di ricovero, con sintomi lievi e con raccomandazione dell'uso di un broncodilatatore”.
Infine, “all'esame neuro-psichico si evidenziava assenza di alterazioni del campo e dei contenuti della coscienza, con il periziato normo-orientato nel tempo e nello spazio, nella propria e nell'altrui persona”.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Si evidenzia, d'altronde, che il consulente nominato ha esaustivamente e congruamente risposto a tutte le osservazioni formulate dal consulente della parte ricorrente.
In primo luogo, non si ritiene che vi siano ragioni per porre in dubbio quanto accertato in sede di visita obiettiva dal consulente, il quale ha evidenziato che
“obbiettivamente alle mani non si sono evidenziate alterazioni articolari di natura artrosica;
la presa a pugno era normale e la forza di prensione regolare;
si evidenziava una rettilineizzazione del tratto cervicale del rachide, con modesta riduzione dei movimenti di flesso-estensione del tronco e degli arti inferiori sul bacino (l'anteroflessione del tronco è risultata modestamente ridotta); non sono stati apprezzati in atto segni di radicolopatia sciatica (la manovra di era Per_1
negativa bilateralmente); la muscolatura paravertebrale solo sfumatamente contratta nel tratto lombare;
a carico delle anche e delle ginocchia si segnalava
l'assenza di scrosci endo-articolari alla mobilizzazione passiva e attiva bilateralmente;
si conferma l'assenza in atto di apprezzabile deficit funzionale a carico di spalla, gomito e polso bilateralmente;
la deambulazione era autonoma e i passaggi posturali consentiti e senza caratteristiche particolari, con tono-trofismo muscolare degli arti inferiori conservato” e ciò a prescindere da quanto si sarebbe limitato a riferire il periziando al consulente, atteso peraltro che la valutazione formulata, anche con riferimento alla deambulazione autonoma, è sul punto sostanzialmente coincidente con quanto già valutato dal precedente CTU nominato per la fase di ATO.
Allo stesso tempo è condivisibile quanto evidenziato dal CTU con riferimento alla patologia cardiaca, rispetto alla quale è stata rilevata la totale mancanza in atti di esami specialistici, quali l'ecocardiogramma, ed evidenziato che le diagnosi prodotte in atti si sono basate esclusivamente su quanto riferito di volta in volta dal paziente.
Deve condividersi sul punto quanto evidenziato dal CTU, ossia che nell'ambito delle operazioni peritali il consulente non può arrestarsi a quanto riferito dal periziando, ma deve basare il proprio giudizio esclusivamente su dati obiettivamente riscontrabili.
Né tantomeno sussiste alcun obbligo in capo al CTU di disporre esami specialistici, atteso che nel caso di specie il consulente medesimo non ha ritenuto necessario alcun approfondimento, non essendo emersa né dalla documentazione in atti né dalla visita obiettiva alcuna sintomatologia che richiedesse un ulteriore accertamento specialistico.
Analoghe considerazioni valgono per la patologia psichiatrica, rispetto alla quale il
CTU ha evidenziato l'assenza di test psicometrici e/o proiettivi obiettivamente valutabili e rappresentato che “all'esame neuro-psichico eseguito in sede peritale, si riscontrava assenza di alterazioni del campo e dei contenuti della coscienza, con il periziato normo-orientato nel tempo e nello spazio, nella propria e nell'altrui persona;
buona stabilità dell'attenzione spontanea, senza deficit lacunari evidenti della memoria di fissazione, memoria di rievocazione conservata;
nella norma risultava l'eloquio, l'ideazione e la critica;
si rilevava soltanto un lieve stato ansioso durante il colloquio con l'esaminatore, con sfumata deflessione del tono dell'umore”.
Con riferimento alla riscontrata ipoacusia neurosensoriale bilaterale, il consulente ha evidenziato, richiamando la documentazione sanitaria in atti, che “anche sulla base dei referti dei due audiogrammi allegati in atti, eseguiti in data 27.07.2018 e
19.01.2022, si conferma come il periziato sia affetto da ipoacusia bilaterale neurosensoriale in caduta sulle frequenze acute (cfr. referto del 27.07.2018, a firma del dott. ), non comportando pertanto significative limitazioni Persona_2
sulle frequenze del linguaggio di conversazione”.
Relativamente alla diagnosticata BCO, il CTU ha, ancora una volta, dato corretto rilievo a quanto direttamente accertato in sede di visita peritale, rilevando la mancanza di documentazione medica significativa ed evidenziando che: “si evidenzia in primis che la visita medica peritale ha messo in evidenzia un torace armoniosamente conformato, con emitoraci simmetrici e normo-espansibili con gli atti del respiro, basi polmonari mobili, fremito vocale tattile normotrasmesso, murmure vescicolare fisiologico, nonché assenza all'auscultazione di rantoli, ronchi
e/o sibili espiratori. In atti è presente il referto di esame spirometrico del
26.07.2023 con “FEV1/VC 76,6 del teorico”, e le seguenti conclusioni: “Da quanto riferito in anamnesi e riscontrato nell'esame obbiettivo il pz. è affetto da BPCO moderato-grave”. In merito alle su riportate osservazioni, si evidenzia che la corretta comprensione dell'impatto che la BPCO ha sul singolo paziente deve tenere conto della valutazione e misurazione dei sintomi, della classificazione di gravità spirometrica e del rischio di riacutizzazioni. L'intreccio di queste tre variabili porta ad uno strumento di valutazione, inserito nelle nuove linee guida internazionali.
Non risulta in atti documentazione sanitaria che attesti riacutizzazioni e/o ospedalizzazioni di una bronco-pneumopatia cronica ostruttiva. Al contrario, da quanto in atti documentato e da quanto obbiettivamente riscontrato nel corso della visita medica peritale, si può evincere che l'odierno periziato può essere inquadrato nel gruppo con basso rischio di riacutizzazioni, con sintomi lievi e con raccomandazione dell'uso di un broncodilatatore. Si ribadisce ancora che non risultano documentati in atti ospedalizzazioni e/o riacutizzazioni, né nel corso della visita medica peritale venivano riscontrate manifestazioni sintomatologiche e/o segni di bronco-costrizione, essendo completamente controllati dalla terapia medica seguita”.
Alla luce di quanto sopra, lo scrivente non ritiene necessario disporre alcun ulteriore approfondimento istruttorio, con conseguente rigetto del ricorso.
In mancanza di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico del ricorrente e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti Parte_1
dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € CP_2
3.800,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
c) pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi di giudizio, liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Locri, 11/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi