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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti al n. 387/2023 e al n. 5577/2023 del Registro Generale promossi da
, con l'avv. INGUSCIO ANNA COSIMA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 09/01/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; parte ricorrente ha depositato le note scritte nel termine stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Parte ricorrente ha chiesto: A. Dichiarare il diritto della ricorrente ad essere riscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Copertino per gli anni 2018-2019-2020, per le causali CP_ tutte di cui in narrativa e per l'effetto: B. Condannare l' alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Copertino per gli anni 2018-2019-2020.
Nel giudizio riunito iscritto al n. 5577/2023 RG ha chiesto: a) Dichiarare il diritto della ricorrente a percepire dall' l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 per le causali tutte di CP_1 cui in narrativa;
b) Condannare, conseguentemente, l' alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente trattenute e/o all'immediato pagamento in favore della ricorrente delle somme che risulteranno alla stessa dovute a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021.
L' ha chiesto: Dichiarare l'intervenuta decadenza;
Rigettare la domanda in quanto infondata. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la ricorrente non ha adempiuto in modo sufficiente all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero lo svolgimento di attività di lavoro subordinato in agricoltura alle dipendenze dell'azienda
[...]
negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso. Controparte_2
1 La prova testimoniale richiesta da parte ricorrente è inammissibile data l'assoluta genericità del ricorso quanto agli elementi costitutivi di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., in quanto non sono stati indicati – nemmeno genericamente - l'orario di lavoro e la retribuzione percepita;
sono indicati in modo assolutamente generico l'attività svolta e il tipo di colture (si parla solo genericamente di coltivazione e raccolta ortaggi) e l'ubicazione dei terreni.
Al riguardo, si deve rilevare che l'omessa indicazione dell'ubicazione dei terreni, dell'estensione degli stessi e del tipo di colture praticate appare particolarmente rilevante anche alla luce delle risultanze contenute nel verbale di accertamento ispettivo prodotto dall' . CP_1
Dal verbale risulta infatti che la non poteva svolgere realmente Controparte_2 attività agricola di tipo imprenditoriale in quanto non aveva l'effettiva disponibilità di terreni idonei;
nel corso dell'accesso, l'amministratore unico della società ha infatti CP_3 condotto gli ispettori su tre fondi tutti situati in agro di Copertino: il primo, situato in prossimità del cimitero, viene indicato nel verbale come non idoneo a qualsiasi tipo di coltura, tanto che lo stesso aveva riferito agli ispettori che esso non era mai stato utilizzato dall'azienda e CP_3 che era stato dichiarato solo per procedere all'apertura della posizione aziendale;
per gli altri due, di proprietà di e , ha dichiarato agli ispettori di Controparte_4 Persona_1 CP_3 non disporre di alcun contratto di affitto o comodato, di disporre di tali terreni solo sulla base di accordi verbali e che per accedere ai terreni doveva chiedere l'autorizzazione ai proprietari;
dal verbale risulta però che questi ultimi hanno dichiarato agli ispettori che i terreni sono sempre rimasti nella disponibilità delle rispettive famiglie e non sono mai stati concessi a terzi;
inoltre, nel corso del sopralluogo non era presente alcuna coltivazione di ortaggi, né era presente alcun lavoratore (pagg.
4-5 del verbale). Tali risultanze, che fanno fede fino a querela di falso dei fatti direttamente percepiti dagli ispettori, non sono smentite da deduzioni o prove contrarie.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente secondo soccombenza, in difetto della dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c..
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 12/01/2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 600,00.
Lecce, lì 09/01/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti al n. 387/2023 e al n. 5577/2023 del Registro Generale promossi da
, con l'avv. INGUSCIO ANNA COSIMA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 09/01/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; parte ricorrente ha depositato le note scritte nel termine stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Parte ricorrente ha chiesto: A. Dichiarare il diritto della ricorrente ad essere riscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Copertino per gli anni 2018-2019-2020, per le causali CP_ tutte di cui in narrativa e per l'effetto: B. Condannare l' alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Copertino per gli anni 2018-2019-2020.
Nel giudizio riunito iscritto al n. 5577/2023 RG ha chiesto: a) Dichiarare il diritto della ricorrente a percepire dall' l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 per le causali tutte di CP_1 cui in narrativa;
b) Condannare, conseguentemente, l' alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente trattenute e/o all'immediato pagamento in favore della ricorrente delle somme che risulteranno alla stessa dovute a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021.
L' ha chiesto: Dichiarare l'intervenuta decadenza;
Rigettare la domanda in quanto infondata. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la ricorrente non ha adempiuto in modo sufficiente all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero lo svolgimento di attività di lavoro subordinato in agricoltura alle dipendenze dell'azienda
[...]
negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso. Controparte_2
1 La prova testimoniale richiesta da parte ricorrente è inammissibile data l'assoluta genericità del ricorso quanto agli elementi costitutivi di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., in quanto non sono stati indicati – nemmeno genericamente - l'orario di lavoro e la retribuzione percepita;
sono indicati in modo assolutamente generico l'attività svolta e il tipo di colture (si parla solo genericamente di coltivazione e raccolta ortaggi) e l'ubicazione dei terreni.
Al riguardo, si deve rilevare che l'omessa indicazione dell'ubicazione dei terreni, dell'estensione degli stessi e del tipo di colture praticate appare particolarmente rilevante anche alla luce delle risultanze contenute nel verbale di accertamento ispettivo prodotto dall' . CP_1
Dal verbale risulta infatti che la non poteva svolgere realmente Controparte_2 attività agricola di tipo imprenditoriale in quanto non aveva l'effettiva disponibilità di terreni idonei;
nel corso dell'accesso, l'amministratore unico della società ha infatti CP_3 condotto gli ispettori su tre fondi tutti situati in agro di Copertino: il primo, situato in prossimità del cimitero, viene indicato nel verbale come non idoneo a qualsiasi tipo di coltura, tanto che lo stesso aveva riferito agli ispettori che esso non era mai stato utilizzato dall'azienda e CP_3 che era stato dichiarato solo per procedere all'apertura della posizione aziendale;
per gli altri due, di proprietà di e , ha dichiarato agli ispettori di Controparte_4 Persona_1 CP_3 non disporre di alcun contratto di affitto o comodato, di disporre di tali terreni solo sulla base di accordi verbali e che per accedere ai terreni doveva chiedere l'autorizzazione ai proprietari;
dal verbale risulta però che questi ultimi hanno dichiarato agli ispettori che i terreni sono sempre rimasti nella disponibilità delle rispettive famiglie e non sono mai stati concessi a terzi;
inoltre, nel corso del sopralluogo non era presente alcuna coltivazione di ortaggi, né era presente alcun lavoratore (pagg.
4-5 del verbale). Tali risultanze, che fanno fede fino a querela di falso dei fatti direttamente percepiti dagli ispettori, non sono smentite da deduzioni o prove contrarie.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente secondo soccombenza, in difetto della dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c..
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 12/01/2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 600,00.
Lecce, lì 09/01/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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