Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 03/03/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01689/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02219/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2219 del 2022, proposto da
RI LD, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Angelo Borrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Luigi Volpicella. n. 372;
contro
Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 18 del 24/2/2022 notificata il 18/3/2022, a firma del Dirigente IV settore del Comune di San Giorgio a Cremano, con la quale viene comunicata l’approvazione del quadro economico relativo alla demolizione in danno di opere abusive, con espressa intimazione di provvedere alla autodemolizione entro trenta giorni;
- di ogni atto ulteriore presupposto e/o consequenziale ed in particolare:
- dell’ordinanza n. 18 del 30/05/17, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di San Giorgio a Cremano, di ingiunzione della demolizione del manufatto abusivo;
- nonché della determinazione dirigenziale n. 13/2020, a firma dirigente del IV settore, di approvazione del piano economico di spesa per lavori in danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Edoardo Angelo Borrelli per la ricorrente e Giuseppe Scarpato su delega dell'avvocato Adele Carlino per il Comune intimato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - La ricorrente impugna gli atti in epigrafe specificati, relativi alla demolizione di opere abusive e alla conseguente approvazione del quadro economico del rispristino in danno.
Premette
- di aver realizzato nell’anno 2009, su un fondo di proprietà, in assenza di titoli idoneativi, un manufatto di circa 45 mq, adibito a pertinenza della propria abitazione, nonché le ulteriori opere di accesso e ornamento;
- che, con ordinanza n. 18/2017, il Comune di San Giorgio a Cremano ingiungeva la demolizione di opere abusive, impugnata innanzi a questo T.A.R. (R.G. 1086/2019).
2. - La ricorrente contesta l’adozione di ulteriori provvedimenti da parte dell’amministrazione a fronte di un giudizio pendente volto ad accertare la legittimità degli atti presupposti (in particolare la disposta demolizione). Lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione in ragione dell’assenza di elementi da cui desumere la quantificazione dei costi effettuati dal Comune.
2.2. - Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 7 della l. 241/1900 per mancata comunicazione di avvio del procedimento.
2.3. - Con il terzo motivo censura l’ordinanza di demolizione, adottata nel 2017, per errata classificazione degli interventi ritenuti abusivi, in quanto asseritamente pertinenziali e, dunque, oggetto di manutenzione straordinaria, esclusi dall’applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001.
2.4. - Con il quarto motivo deduce la sproporzione della sanzione applicata, ritenendo compatibile l’intervento con il P.T.P., tanto da sostenere che il Comune avrebbe dovuto applicare - al più - una sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria.
2.5. - Con il quinto motivo invoca il principio del legittimo affidamento, in ragione del termine decennale decorso dal momento della realizzazione degli interventi sanzionati.
3. - Il Comune di San Giorgio a Cremano si è costituito in giudizio in data 3 dicembre 2024.
3.1 - Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2024 il Presidente ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della sussistenza di possibili profili di inammissibilità per tardività del ricorso in relazione all’impugnazione dell’ordinanza demolitoria n. 18/2017.
All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. – In via preliminare, va rilevato che il ricorso, notificato in data primo aprile 2022 e depositato il successivo 29 aprile 2022, per la parte riferita all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 18/2017 e alla conseguente determinazione dirigenziale n. 13 del 29.09.2020, è irricevibile per tardività. Rispetto a tali atti, nel 2022 i termini per la domanda di annullamento (art. 29 c.p.a.) erano ampiamente decorsi.
Né può essere in alcun modo negato che parte ricorrente abbia conosciuto l’atto impugnato in un momento di molto anteriore a quello dei sessanta giorni rispetto alla data di notificazione del ricorso, in quanto la medesima ordinanza n. 18/2017 è stata oggetto di gravame da parte della odierna ricorrente in autonomo giudizio (R.G. n. 1086/2019), definito con sentenza di rigetto da questa sezione del T.A.R. (n. 2464 del 24.04.2023).
Per questa parte, dunque, il ricorso è inammissibile anche in quanto costituisce la riproposizione della domanda di annullamento (dell’ordinanza n. 18/2017) già oggetto di precedente sindacato giurisdizionale.
5. – Per la restante parte, riferita alle censure avverso il computo delle spese relativo alla demolizione in danno, il ricorso è infondato.
Non può trovare favorevole apprezzamento la doglianza di parte ricorrente secondo cui il suddetto computo sarebbe avvenuto in modo “ arbitrario e sganciato da qualsiasi riferimento normativo ”.
Con la determinazione n. 18 del 24.02.2022, infatti, il Comune di San Giorgio a Cremano ha dato atto della necessità di rideterminazione del quadro economico riferito all’ordinanza n. 18/2017 ed ha proceduto all’approvazione di un prospetto contenente l’indicazione degli importi distinti per singole voci.
Non si ravvisa alcun vizio procedimentale, né in fase istruttoria, né di motivazione delle determinazioni finali assunte dall’amministrazione per effetto del consolidamento di quanto disposto con l’ordinanza di demolizione n. 18/2017.
5.1. - Con riferimento alla doglianza relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento è sufficiente richiamare quanto già chiarito dalla Sezione nella menzionata sentenza n. n. 2464/2023 di rigetto del ricorso avverso l’ordinanza n. 18/2017, secondo cui “ la comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi superflua ai fini dell’adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi; invero, tali procedimenti essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati da legge speciale e caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario, e ciò anche a prescindere dall’applicabilità dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 (orientamento consolidato: cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021 n. 6823; Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 maggio 2014 n. 2568 e 25 giugno 2013 n. 3471; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 9 maggio 2016 n. 2338; TAR Lazio Roma, Sez. I, 22 aprile 2016 n. 4720)”.
5.2. - A ciò si aggiunga che la ridetta sentenza ha ulteriormente chiarito che “ i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con carattere essenzialmente vincolato e privi di margini discrezionali, per cui è da escludere la necessità di una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale o di una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati; ne discende che essi sono sufficientemente motivati con riguardo all’oggettivo riscontro dell’abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime dei titoli abilitativi edilizi e del corrispondente trattamento sanzionatorio, non rivelandosi necessario alcun ulteriore obbligo motivazionale. Quanto esposto vale anche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione e gli atti conseguenti intervengano a distanza di tempo dalla commissione dell’illecito, sia perché il mero decorso del tempo non può affatto legittimare – in assenza di specifica causa di giustificazione normativamente individuata, a fronte, peraltro, del carattere permanente della condotta antigiuridica posta in essere – l’edificazione avvenuta senza titolo ed il correlativo arretramento del potere di contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio, sia perché non può riconnettersi alcun affidamento tutelabile al perdurante mantenimento di una situazione di fatto abusiva e, pertanto, contra legem (orientamento consolidato: cfr. Consiglio di Stato, A.P., 17 ottobre 2017 n. 9; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2020 n. 8501; Consiglio di Stato, Sez. II, 13 novembre 2020 n. 7015; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 marzo 2017 n. 1386 e 28 febbraio 2017 n. 908; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2016 n. 4205 e 31 agosto 2016 n. 3750)”.
In definitiva, la determinazione dirigenziale n. 18 del 24/2/2022 impugnata resiste a tutte le censure prospettate ed il ricorso deve, pertanto, per questa parte essere respinto.
6. – Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile ed infondato per la restante parte.
7. – Le spese seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e lo respinge per la restante parte, nei sensi di quanto precisato in motivazione.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di San Giorgio a Cremano, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo RI Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Cesira Casalanguida, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cesira Casalanguida | Michelangelo RI Liguori |
IL SEGRETARIO