Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5285 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 14363/2023 Verbale dell'udienza del 27/05/2025 Per l'opponente è presente l'avv. Ilaria Imparato per delega dell'avv. Andreani. Per l'opposta è presente l'avv. Bagnulo. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Gabriele Montefusco. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile di primo grado iscritta al n. 14363/2023 del Ruolo Generale Af- fari Contenziosi avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
TRA c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Andreani, elettivamente domiciliata pres- so il suo studio in Ancona alla Piazza Kennedy n. 13
OPPONENTE E Controparte_1
(Fall. N. 143/2018 Tribunale Napoli) p.iva , nonché del socio ill.te
[...] P.IVA_2 responsabile Sig. c.f. , in persona del Curatore pro CP_2 C.F._1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Bagnulo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 14 OPPOSTA CONCLUSIONI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 5604/2021, emesso da questo Tribunale, l'odierna opposta ha ottenuto la condanna della alla consegna di taluni Parte_1 documenti.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
e del socio illimitatamente responsabile in proprio:
[...] CP_2
1. delle copie degli estratti conto scalari del c/c ordinario n. 220.12 dal 01.01.2007 al 09.12.2015; 2. degli estratti scalari dei conti anticipi, degli estratti conto ordinari del conto anticipi 1942.8, acceso in data 04.06.2004, relativi al periodo dal giungo 2004 al dicembre 2006; 3. degli estratti dal giugno 2004 al 31.12.2006 per il conto anticipi 1936,28, acceso in data 31.5.2004. Con atto di precetto notificato il 16/06/2023, l'opposta ha, quindi, richiesto la consegna dei seguenti documenti:
1. copie degli estratti conto scalari del conto ordinario n. 220.12 dal 01.01.2007 al 09.12.2015; 2. copie degli estratti scalari dei conti anticipi, degli estratti conto ordinari del conto anti- cipi 1942.8, acceso in data 04.06.2004, relativi al periodo dal giungo 2004 al dicembre 2006; 3. copie degli estratti dal giugno 2004 al 31.12.2006 per il conto anticipi 1936,28, acceso in data 31.5.2004. La ha proposto opposizione sulla base di due motivi: Pt_1
- carenza di poteri della curatela ad agire in via pre-esecutiva ed esecutiva, per mancan- za di autorizzazione da parte del G.D.,
- impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1256 c.c., essendo impossibile, ad oggi, riprodurre estratti conto risalenti nel tempo, che non sono più nella disponibilità della Pt_1
Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo, a sua volta, il difetto di procura in capo al rappresentante della società opponente. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza n. 648/2025 della Corte di appello di Napoli, con cui, in riforma del titolo esecutivo azionato dall'opposta, è stato così statuito: 1) in parziale riforma della sentenza impugnata: a) condanna la appellante a con- Pt_1 segnare alla Curatela appellata: - copia degli estratti conto scalari del conto ordinario 220.12 dal 12.11.2010 al 9.12.2015; - copia degli estratti dei conti anticipi dal 12.11.2010 fino alla fine del rapporto;
b) rigetta nel resto la domanda di consegna documentale della Curatela;
2) Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Espunta la condanna alla consegna di documentazione risalente oltre il termine decenna- le dalla richiesta, l'ulteriore documentazione è stata consegnata con pec del 19/03/2025.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 Ai sensi di quanto chiarito dalla S.C. (cfr. da ultimo ordinanza n. 9899/2022) deve deci- dersi sulle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in rela- zione agli originari motivi di opposizione. L'opposizione è infondata. Infatti, come già evidenziato nell'ordinanza del 14/09/2023, la curatela aveva il potere di notificare l'atto di precetto in quanto l'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria conferi- ta L. Fall., ex art. 25, n. 6 e art. 31, al curatore del fallimento dal giudice delegato copre, senza biso- gno di una specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conse- guimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce l'autorizzazione .. (Cass. 22540/2010). Inoltre, il G.D. ha certamente ratificato l'attività compiuta con l'autorizzazione del 7/07/2023. In merito alla deduzione secondo cui risultava impossibile eseguire la prestazione ogget- to di sentenza, la doglianza non è ammissibile nella presente sede, poiché relativa al “me- rito” della controversia. Al riguardo, è noto che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo non giudiziale, ma impugnato giudizialmente, possono essere dedotti esclusivamente fatti e questioni so- pravvenuti rispetto alla formazione del titolo, come tali non già deducibili nel giudizio di impugnazione dello stesso, determinandosi, altrimenti, la violazione del principio del "ne bis idem" ed eventualmente anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile contrasto di giudicati (Cass. ord. 8220 del 22/03/2023). Nella specie, da un lato, l'opponente si è doluta del fatto che, correttamente interpretan- do la normativa di settore, non poteva essere consegnata documentazione risalente ad oltre dieci anni prima della richiesta, dall'altro, che tale documentazione non era, in ogni caso, “disponibile e riproducibile”. Tuttavia, la prima questione faceva parte, con tutta evidenza, dell'oggetto del gravame già proposto, ciò che è dimostrato dallo stesso accoglimento, in parte qua. La “indisponibilità e irriproducibilità”, in via di fatto, parimenti, non risulta una questio- ne nuova, in quanto la dichiarazione prodotta dall'opponente non dà minimamente atto che sia sopravvenuta al giudizio di merito in corso (per altro, parte opponente ha anche provveduto a consegnare l'ulteriore documentazione mancante nel marzo 2023). Essendo, pertanto, doglianze da far valere nella naturale sede di merito, anche l'eventuale sospensione della efficacia del titolo avrebbe dovuto essere emessa in tale sede al ricorre- re dei presupposti di rito. In conclusione, la presente opposizione si è rivelata del tutto superflua. Le spese vanno, dunque, rimborsate in favore dell'opposta e liquidate ex DM 147/2022, nella misura media prevista dallo scaglione di riferimento (indeterminabile), tenuto conto della complessità della lite e dell'attività espletata. La circostanza che la documentazione infradecennale è stata poi consegnata al creditore, nonostante se ne sia sostenuta la irre- peribilità nell'atto di opposizione, giustifica la condanna dell'opponente ex art. 96, III c., c.p.c. che si reputa giusto liquidare in una somma pari alla metà delle spese di lite.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere,
- condanna la alla refusione in favore della cura- Parte_1 tela del fall. (n. 143/2018 Tribunale Napo- Parte_2 li) nonché del socio ill.te responsabile Sig. dei compensi di lite, che li- CP_2 quida in € 7.616,00, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge,
- condanna la al pagamento in favore della cura- Parte_1 tela del fall. (n. 143/2018 Tribunale Napo- Parte_2 li) nonché del socio ill.te responsabile Sig. dell'importo di € 3.808,00 ex CP_2 art. 96, III c., c.p.c.,
- condanna la al pagamento in favore della cassa Parte_1 ammende della somma di € 500,00. Così deciso, in Napoli il 27/05/2025 Il Giudice Dr. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4