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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/11/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5865/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5865/2024 promossa da :
(C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA I. FRUGONI, 15/7 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , Parte_2 che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
VIA XX SETTEMBRE 10/8 16121 GENOVA, presso lo studio dell'avv. MORTARA
EA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE
In via principale: pronunciare la separazione personale dei coniugi nata Parte_3
a AC (Senegal) il 15/11/1978, C.F. e ato a C.F._1 CP_1
KA (Senegal) il 02/05/1974, C.F. ut iugi a C.F._2 vivere separati ed inoltre, Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli nato a [...] il [...], Persona_1 Per_2
nato a [...] il 09/
[...] Persona_3 con loro collocazione presso la madre;
Assegnare la casa coniugale a , Parte_3 che continuerà ad abitarvi con i figli;
Disporre che il padre, possa ten a week end alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera fino alle ore 21; disporre altresì che durante la settimana, nel periodo scolastico, i genitori si accordino per accompagnare i figli a scuola ed alle attività sportive, in base agli orari lavorativi di entrambi;
Disporre che per le feste natalizie e pasquali e altre ricorrenze i figli trascorrano, salvo diversi accordi, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre;
per le vacanze pasquali dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
le festività e i ponti alternati con la madre o il padre;
i compleanni dei genitori con il rispettivi festeggiati;
durante il periodo estivo i figli possano trascorrere un periodo di vacanza insieme al padre, non inferiore a 15 giorni, concordando con la madre il periodo entro il 30 maggio di ogni anno;
Obbligare il signor alla corresponsione di un CP_1 contributo al mantenimento in favore dei fi complessivi euro 600,00 mensili (euro 200,00 a figlio) che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico direttamente sul c/c intestato alla signora IBAN Parte_3
[...] ed adeguato annualmente i Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo la disciplina e lo Schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione famiglia del Tribunale di Genova.; Disporre che la sig.ra
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_3 C.F._1 tero gli Assegni Unici disposti a favore dei fig deleghi fin d'ora la ricorrente al compimento di tutte le pratiche CP_1 amministrative e mediche relative ai figli minori, ad esclusione del passaporto. Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio.
CONCLUSIONI RESISTENTE
• In via principale, pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi Sig. CP_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e C.F._2 Parte_3
(C.F. nata a [...] il [...] autorizzando i C.F._1 coniu segnare alla Sig.ra la casa coniugale sita Parte_3 in Genova, Via Boine 2/16, detenuta in locazione, rimarrebbe intestato a parte ricorrente;
• Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli
nato a [...] il [...], Persona_1 Persona_2
nato a [...] il 0 Persona_3 collocazione prevalente press nuova abitazione che lo stesso sta
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 reperendo; • in subordine, che i figli e vengano collocati presso la casa Per_2 Per_3 coniugale sita in Genova, Via Boine 2/16, con la madre Sig.ra e il figlio Parte_3 venga collocato presso il padre nel one ove lo Persona_1 sidenza (per i motivi dedotti in ricorso), disponendo la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento dei figli e pari Per_2 Per_3 ad Euro 400,00; • disporre che durante la settimana, nel periodo scolastico, i genitori si accorderanno per accompagnare i figli a scuola ed alle attività sportive, in base agli orari lavorativi di entrambi;
• disporre che la madre potrà vedere i figli durante la settimana, oltre che nei momenti che verranno concordati come al punto che precede, anche ulteriori n. 2 giorni da concordare, nonchè a week end alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera fino alle ore 21; • disporre che per le feste natalizie e pasquali e altre ricorrenze, i figli trascorrano salvo diversi accordi, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, per le vacanze pasquali dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni, le festività e i ponti alternati con la madre o il padre, i compleanni dei genitori con i rispettivi festeggiati, durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo di vacanza insieme alla madre, non inferiore a 15 giorni, concordando con il padre il periodo entro il 30 maggio di ogni anno. • Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta la proposta di collocamento di tutti e tre i figli minori presso la madre nella casa coniugale, disporre il versamento da parte del Sig. di un assegno a CP_1 titolo di mantenimento mensile per i tre figli e Persona_1 Per_2 in somma non superiore a Euro 5 se Per_3
e, mensilmente, dall'odierno esponente e di cui al paragrafo 7) che precede, nonché alla luce della situazione economica della ricorrente. • disporre in merito alle visite settimanali del padre ai figli: che durante la settimana, nel periodo scolastico, i genitori si accorderanno per accompagnare i figli a scuola ed alle attività sportive, in base agli orari lavorativi di entrambi;
• disporre che il padre potrà vedere i figli durante la settimana, oltre che nei momenti che verranno concordati come al punto che precede, anche ulteriori n. 2 giorni da concordare;
• disporre che il padre potrà tenere con sé i figli a week end alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera fino alle ore 21; Firmato Da: Andrea Mortara Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 16be5af 15 • disporre che per le feste natalizie e pasquali e altre ricorrenze, si propone che i figli trascorrano salvo diversi accordi, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, per le vacanze pasquali dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni, le festività e i ponti alternati con la madre o il padre, i compleanni dei genitori con i rispettivi festeggiati, durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo di vacanza insieme al padre, non inferiore a 15 giorni, concordando con la madre il periodo entro il 30 maggio di ogni anno • Disporre, in ogni caso, che il regime di visite e gestione dei figli sia supervisionato dai Servizi Sociali per i motivi dedotti in narrativa.
• Disporre che gli assegni unici disposti in favore dei figli vengano percepiti al 50% dai Sig.ri e;
• Disporre che spese straordinarie, secondo la CP_1 Parte_3 discip ale ex art. 47 O.G. della Sezione famiglia del Tribunale di Genova vengano ripartite tra i genitori nella misura del 50%. • Disporre
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Part che la Sig.ra deleghi fin d'ora l'odierno esponente al compimento di tutte le pratiche amministrative e mediche relative ai figli minori, ad esclusione del passaporto.
• Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
CHIEDE che il Tribunale di Genova pronunci la separazione tra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza: CHIEDE inoltre che il Tribunale disponga l'affidamento congiunto dei minori e determini le condizioni della separazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 22/8/2004 la signora contraeva matrimonio con rito Parte_3 musulmano in KA (Senegal) con il signor nato a [...] il CP_1
02/05/1974, aderendo al regime della comunione dei beni, come da Certificato di Matrimonio Registrato del 22/11/2023 prodotto unitamente all'Atto di trascrizione dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Genova in data 3/4/2024.
Il signor viveva e lavorava già in Italia a Genova dal 1996 e nel 2009 la CP_1 ricorrente raggiungeva il marito a Genova, dove hanno vissuto in diverse abitazioni, tra le quali l'immobile di Via Napoli 72/8, dal quale sono stati sfrattati per morosità, e dove attualmente vivono in Via Boine 2/16.
Dall'unione coniugale nascevano tre figli:
, nato a [...] il [...]; Persona_1
, nata a [...] il [...] Persona_2
nato a [...] il [...]. Persona_3
2. Deduce la ricorrente che i coniugi hanno dovuto cambiare diversi appartamenti in quanto il resistente rimaneva sempre moroso nel pagamento dei canoni di locazione e che il signor ha sempre condotto una vita senza preoccuparsi delle CP_1 esigenze della famiglia e della moglie, recandosi due volte all'anno in Senegal da solo, nel periodo natalizio ed estivo;
per tre anni non si è recato in Senegal, fino al mese di agosto del 2023, quando è partito senza lasciare alla famiglia nessun sostentamento economico.
Deduce di essere stata ripetutamente maltrattata dal marito fin dal 2011 e che anche in occasione di minacce subite con il coltello, non chiamava la polizia soltanto per paura e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 per il clima di intimidazione che viveva in casa, dove, secondo la loro cultura, è il marito che decide sempre tutto.
Deduce poi la ricorrente di essersi recata, su consiglio di un'amica, al Centro antiviolenza di Via Cairoli a Genova. Deduce che in occasione di una aggressione nel 2021 chiamava i Carabinieri, i quali intervenivano, ma riappacificavano i coniugi.
Deduce infine che il marito, al suo rientro dal Senegal nel mese di settembre 2023 informava la ricorrente di aver sposato un'altra donna, la signora Persona_4 nonostante che il signor avesse scelto la monogamia quando è stato CP_1 celebrato il loro matrimonio. Evidenzia di essere venuta a conoscenza che la seconda moglie del marito è rimasta incinta. Infine la ricorrente in data 6/9/2023 presentava presso il Commissariato di P.S. Prè Denuncia/querela per maltrattamenti in famiglia.
Attualmente la ricorrente lavora quale badante dall'1/11/2023 per il signor
[...]
, come da lettera di assunzione della signora Persona_5 Persona_6 prodotta, e percepisce uno stipendio di euro 1.000,00 mensili. Inoltre la ricorrente percepisce anche la somma di euro 380,00, quale quota del 50% dell'Assegno Unico di complessivi euro 760,00 riconosciuto al nucleo familiare. Evidenzia che il marito lavora presso la Latizas Italia SRL ed ha un reddito mensile di circa euro 1.700,00, oltre all'assegno unico di euro 380,00. La casa coniugale di Via G. Boine n. 2/16, Genova, è condotta in locazione da entrambi i coniugi, con un canone mensile di euro 650,00, comprensive di spese di amministrazione condominiale, salvo conguaglio, come da contratto prodotto, pagato integralmente dal marito;
3. La ricorrente chiede: a) la pronuncia della separazione;
b) l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre presso la casa coniugale;
c) la assegnazione della casa coniugale a se stessa, che potrà continuare ad abitarvi insieme ai figli;
d) che, in merito alle visite settimanali del padre ai figli, sia adottato il seguente regime, secondo il piano genitoriale prodotto: il padre potrà tenere con sé i figli a week end alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera fino alle ore 21; durante la settimana, nel periodo scolastico, i genitori si accorderanno per accompagnare i figli a scuola ed alle attività sportive, in base agli orari lavorativi di entrambi;
per le feste natalizie e pasquali e altre ricorrenze i figli trascorrano salvo diversi accordi, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre;
per le vacanze pasquali dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
le festività e i ponti alternati con la madre o il padre;
i compleanni dei genitori con il rispettivi festeggiati;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo di vacanza insieme al padre, non inferiore a 15 giorni, concordando con la madre il periodo entro il 30 maggio di ogni anno;
in ogni caso, ogni genitore godrà di pari obblighi e diritti di informarsi sul luogo (ove sia diverso dall'abitazione del genitore) in cui il minore si trovi, garantendogli la possibilità di tenersi sempre in contatto telefonico con i minori;
e) che, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il Tribunale ponga a carico del signor un assegno mensile di almeno euro 200,00 per ogni figlio, CP_1 assegno che dovrà essere versato alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese ed adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Genova f) che la ricorrente percepisca integralmente l'Assegno Unico in favore dei figli;
g) poiché il signor non consente alla ricorrente di richiedere i documenti CP_1 di identità dei figli, rifiutandosi di presentarsi in Comune per la firma del genitore, che la ricorrente, fermo restando il regime di affidamento condiviso, possa richiedere autonomamente i documenti e possa compiere autonomamente tutte le pratiche amministrative e mediche relative ai figli minori, ad esclusione del passaporto
4. Si è costituito il sig. contestando le circostanze dedotte dalla moglie sia CP_1 in ordine al proprio disinteresse per i figli (che invece avrebbe sempre accudito soprattutto in assenza della madre) sia in ordine ai dedotti episodi di violenza. Evidenzia poi che la poligamia è ammessa in Senegal e che la scelta della monogamia può essere sempre revocata. In sede di costituzione il convenuto, evidenziando le condotte negative tenute dal figlio maggiore, ha proposto, soprattutto al fine di evitare il peggioramento della situazione in capo al figlio di occuparsi di tutti e tre i propri figli, Persona_1 chiedendo che gli stessi vengano collocati presso di sé nella nuova abitazione (che starebbe già ricercando) ove lo stesso fisserà la propria residenza una volta autorizzato ad abbandonare la casa coniugale sita in Genova, Via Boine 2/16, detenuta in locazione, il cui contratto rimarrebbe intestato a parte ricorrente In subordine, si è reso disponibile a che venga collocato presso di lui nella nuova abitazione il figlio al fine di poterlo gestire e tenere sotto Persona_1 controllo al fine di evitare l'aggravamento della sua situazione, mentre presso la casa Part coniugale in Genova, Via Boine 2/16 verrebbero collocati, con la Sig.ra i figli e In tale caso verserebbe un assegno pari ad Euro 400,00 a titolo di Per_2 Per_3 mantenimento dei figli e Per_2 Per_3 In ulteriore subordine, ove i tre figli venissero collocati presso la madre, si è dichiarato disponibile al versamento di un assegno a titolo di mantenimento mensile per i tre figli e in somma non superiore a Euro 500,00 Persona_1 Per_2 Per_3 complessivi alla luce delle spese sostenute, mensilmente per il proprio mantenimento. Con suddivisione al 50% dell'AUU Il sig. ha poi proposto una regolamentazione della frequentazione dei CP_1 figli parzialmente diversa da quella della madre.
5. Successivamente alla costituzione delle parti in data 2.11.2024 avveniva un episodio di aggressione da parte del marito nei confronti della moglie a fronte del quale i figli chiamavano il 112 ed interveniva la Polizia che faceva ricoverare la moglie all'Ospedale
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 dove le venivano diagnosticati 7 giorni di prognosi. La moglie sporgeva quindi querela contro il marito. All'udienza i coniugi venivano sentiti separatamente alla luce di fatti occorsi in data 02.11.2024 e del provvedimento del PM di allontanamento dalla casa familiare del convenuto. La ricorrente dichiarava: Confermo il ricorso con mio marito non vi è possibilità di riconciliazione. Dopo i fatti occorsi il 02.11.2024 io ho lasciato la casa familiare e sono andata da una mia amica con i tre figli. La casa era in locazione il contratto era intestato a tutti e due, il canone era di euro 650,00 che avrebbe dovuto pagare mio marito. La mia intenzione quando la situazione si sarà tranquillizzata sarebbe di tornare lì. Comunque il canone non viene pagato da mesi e c'è uno sfratto dove è sato concesso il termine di grazia di 4 mesi ad agosto e quindi la prossima udienza sarà a dicembre e probabilmente lo sfratto verrà convalidato. Sono già seguita dal SS anzi dal centro antiviolenza a cui mi sono rivolta per avere aiuto quando con mio marito erano iniziati i problemi. Io lavoro come badante con regolare contratto e poi lavoro come collaboratrice domestica in forma non regolarizzata. Come badante prendo euro da 800,00 a 1.000,00 a seconda del mese a seconda dei giorni di festa che ci sono. Poi come colf lavoro quando mi chiamano. In media una volta alla settimana per tre ore e prendo euro 30,00. Ho iniziato a prendere il 50% di AU e quindi prendo euro 385,00. I figli vanno tutti a scuola li porto e li vado poi sempre io a riprendere e sono io che pago tutte le spese relative alla scuola. Nonostante quello che è successo mi sembra che siano bene. Al momento non hanno chiesto di vedere il padre. faccio presente che ho avuto difficoltà per i documenti dei figli perché lui non voleva firmare per la CI e nessuno di loro al momento ce l'ha. I due piccoli hanno il passaporto scaduto. Anche per il figlio grande alla fine mi ha dato al delega ma ho avuto problemi. La parte ricorrente si rimetteva sul regime di affidamento dei figli.
Il convenuto dichiarava: ho lasciato la casa familiare e mi sono trasferito da un mio amico e a fine mese mi daranno un appartamento che stano mettendo a posto. Mi trasferirò sempre in affitto in via Milano. Non ho ancora il contratto ma i proprietari la stanno mettendo a posto per poi darmela. Pagherò euro 450,00 al mese. Penso che ai primi di dicembre mi potrò trasferire lì. Io sono un tecnico lavoro a con un contratto di lavoro subordinato a tempo CP_2 indeterminato con stipendio mensile di euro 1.,6000/1.700,00 oltre 13esima mensilità. Dalla prossima settimana farò i turni dalle 06,00 alle 14.00 e poi dalle 14.00 alle 22.00. a settimane alternate. Prendo la metà di AU prendo euro 380,00. Io potrei versare euro 200,00 per ogni figlio e la metà delle spese straordinarie . Ho dei precedenti che risalgono a molti anni fa quando sono arrivato in Italia per la vendita di prodotti contraffatti. Mi hanno poi dato una multa.
6. Il giudice delegato, in via provvisoria ed urgente affidava i tre figli minori alla madre, signora in via esclusiva ai sensi dell'art. 337 quater comma II Parte_1 secondo periodo c.c. e, per l'effetto, disponeva che la predetta possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa ai figli e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità dei figli validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Disponeva conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate, fermo restando il ricorso al Giudice – per eventuali viaggi all'estero.
Assegnava la casa familiare sita in GENOVA via Giovanni Boine n. 2/16 alla signora in quanto collocataria dei tre figli minori;
Parte_1
Dichiarava tenuto il signor nato in Senegal il [...] a [...] CP_1 entro il giorno 10 di ogni mese in favore della signora a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento del tre figli la somma di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascuno) con decorrenza dalla data di comunicazione del presente provvedimento, oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
Conferiva mandato al SS del Comune di GENOVA competente per la zona di via Giovanni Boine n. 2/16 ed al competente CF al fine di verificare lo stato di benessere psico fisico dei tre figli minori della coppia e la possibilità di organizzare frequentazioni (eventualmente in forma protetta) con il padre, il quale è attualmente sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare per il reato di cui all'art. 572 comma II c.p. commesso in danno della moglie anche alla presenza dei figli minori. Chiedeva al servizio di supportare la madre, stante lo sfratto ormai imminente dalla casa familiare, nella ricerca di un alloggio.
7. Dalla prima relazione pervenuta dai servizi sociali emergeva che gli stessi avevano in carico la situazione dal 2023 ed avevano attivato diversi interventi durante il periodo trascorso sia su incarico della Procura presso il Tribunale per i Minorenni, sia in riferimento all'Ordinanza emessa dal Tribunale di Genova IV sezione Civile. Era stata la signora stessa a fine anno 2023 a chiedere aiuto ai servizi sociali presentando una difficile situazione di maltrattamenti da lei subiti e perpetuati in famiglia dal marito, a cui era seguita una separazione di fatto. La mamma dei tre minori raccontava che il marito, unica fonte certa di reddito, aveva l'abitudine a bere e poi perdeva il controllo di sè; riteneva di essere stata poco riconosciuta dal marito e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 non aiutata ad integrarsi;
il marito, signor a suo dire, tratteneva CP_1 ingiustamente gli assegni familiari per i figli a fronte di un non pagamento di alcune bollette (distacco di luce) , bollettini per le mense e affitti;
la signora in passato aveva lavorato in modo parziale e irregolare per poter gestire le spese dei figli. Il marito aveva fatto rientro in Senegal nell'estate 2023 dove si era risposato. Lei, invece, non rientrava da anni presso la sua famiglia in Senegal;
raccontava di avere poche amicizie sul territorio genovese e, soprattutto all'epoca, aveva diverse difficoltà nella comprensione dell'italiano. La signora veniva inviata al centro antiviolenza anche per poter chiedere assistenza legale. Nel corso dell'anno 2024 la signora, non potendosi rendere autonoma a livello economico ed alloggiativo, aveva vissuto con il marito dormendo separati e facendo in modo che i loro contatti fossero minimi: il signor cercava di rincasare tardi e di CP_1 stare fuori più a lungo possibile anche nel fine settimana.
Il signor offriva al servizio sociale una versione non del tutto corrispondente a CP_1 quella della moglie che riteneva responsabile della loro separazione perché si era disinnamorata di lui ed aveva tenuto a precisare che, solo successivamente alla loro separazione, si era risposato. Raccontava che sua moglie si era fatta condizionare da amiche connazionali per avere riconosciuti dei diritti economici. Informava che i suoi figli a volte rimangono da soli e che aveva visto il figlio maggiore rincasare in autonomia verso le 21. Già a partire da fine 2023 il Servizio aveva ritenuto opportuno inviare il più grande dei tre figli, al centro di Aggregazione del dove tutt'ora è Per_1 Parte_4 inserito con frequenza regolare e un buon percorso educativo. Tale progetto aveva lo scopo di offrire al minore uno spazio adeguato all'età, di stimolo e anche di neutralità/distanza
8. La seconda relazione dei servizi sociali aggiornava invece il Tribunale in ordine al progetto di organizzazione degli Incontri Protetti del padre con i figli in quanto era nel frattempo intervenuta la misura cautelare del giudice penale.
Evidenziava la relazione: “Dal mese di gennaio ad oggi l'educatrice Professionale Parte_5 ha presenziato agli incontri presso lo spazio utilizzato dal nostro Centro Se
[...] ni quindici giorni. Il padre si è sempre dato disponibile a seguire le indicazioni anche presentando richieste di ampliamento e modifiche. I minori sono stati facilitati dalla mamma a partecipare a tali incontri anche se, in questo ultimo periodo, accolgono tali spazi con meno entusiasmo (soprattutto il maggiore . Il papà, in diverse occasioni, è stato sostenuto sul Per_1 piano educativo per entrare in una più intima con i figli;
si è lavorato con lui affinché riesca ad essere un riferimento genitoriale forte in grado non tanto di rispondere alle sole richieste economiche, ma di essere parte attività con proposte sane e di partecipazione alla vita quotidiana (ad esempio sostenendoli nei compiti). Gli incontri sono nel tempo migliorati e i CP_ quattro hanno avuto momenti di scambio e di gioco. Nel momento in cui il signor ha cambiato alloggio e ha preso la residenza/domicilio in via San Luca ha richiesto di poter tenere con sé i figli per più tempo e/o nei fine settimana. La mamma si è data disponibile e si è concordato sulla possibilità che i figli trascorressero con il padre i sabati in giornata (inizialmente due al mese) così che potessero avere altrettanto spazio nei fine settimana anche Par con la signora (che la domenica non lavora). Gli incontri dei minori con il padre durante i
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 fine settimana si sono pertanto svolti in autonomia e non in forma protetta così come concordato con entrambi i genitori, ma dopo un primo momento di accompagnamento (durante la prima occasione) e con supervisione esterna dell'educatrice. La mamma ha partecipato a tutti i momenti di verifica non solo con l'Educatrice Professionale ma anche con Parte_5 Pt_6 assegnatale come progetto di Servizio Educativo Ad . In questi ulti
[...] infatti, è stato necessario affrontare con l'educatrice Sea la questione dello sfratto che a maggio ha portato a ricevere ancora una proroga. Si è collaborato con il nostro ufficio dell' CP_3 CP Casa per capire quali strategie attivare;
purtroppo, causa e la registrazi persone nella residenza coniugale (concessa dal signor , si è compreso esserci una CP_1 impossibilità ad accedere a interventi quali la Morosità Incolpevole o altro. Si sta cercando di verificare se esiste la possibilità di eventuale assegnazione di alloggio per l' ma Parte_7 ancora non si hanno novità. Nel frattempo, la signora, sostenuta da una rete a sua stessa nazionalità, ha cercato alloggi in affitto da privati e in convivenza. Il suo contratto di lavoro come colf purtroppo sembra non essere accettato al fine di ricevere un contratto a lei intestato. L'anno scolastico dei ragazzi è proseguito secondo un andamento in linea con quello segnalato in precedenza. ha frequentato il Centro di Aggregazione del Movimento Per_1 Ragazzi in modo abbasta are e parteciperà ad una settimana di soggiorno con il suo gruppo a Monteleco;
il papà gli ha comprato una bici ed è stato iscritto ad un'attività sportiva di calcio. e hanno continuato ad essere sostenuti dai volontari presenti nella Per_2 Per_3 parrocc esi er l'apprendimento scolastico;
per entrambi loro il Servizio ha provveduto all' iscrizione per tre settimane ai Centri Estivi presso il Parte_4
ha frequentato attività sportiva durante l'anno scolastico di Hip Hop. La situazione Per_2 le tra i due adulti di riferimento rimane, purtroppo, l'aspetto più critico ancora presente: i due genitori non comunicano direttamente e questo comporta che il padre utilizzi i contatti telefonici dei due figli più grandi per accordarsi con loro. La signora è molto arrabbiata con l'ex marito per una serie di vecchi motivi, ma che ancora la limitano nelle sue autonomie (ad esempio la questione della casa). Negli ultimi due anni è riuscita ad emanciparsi e a diventare molto autonoma;
mantiene il suo lavoro part time che, con l'assegno unico e gli alimenti, le consente di occuparsi in modo attento delle esigenze dei figli: essi risultano essere sempre molto curati e educati. Si ritiene, pertanto, necessario proseguire il mandato di monitoraggio e di presa in carico del nucleo.
9. All'ultima udienza parte ricorrente depositava copia del provvedimento di convalida di sfratto per morosità e precetto ed evidenziava che la signora di fatto vive ancora nella casa familiare in via Boine. Sta cercando di mettersi d'accordo con la proprietaria ma sta nel contempo sta cercando un'altra abitazione.
La ricorrente dichiarava: sono tornata a vivere nella casa di via Boine ho pagato euro 650,00 a febbraio e non so se con la proprietaria riuscirò a trovare un accordo per rimanere lì. Sono iniziati gli incontri tra i figli ed il padre un'ora circa alla settimana ogni 15 giorni . All'inizio i figli hanno detto che una volta alla settimana era troppo e volevano vederlo solo ogni quindici giorni;
io ho detto loro di parlare con l'educatore. A febbraio si sono visti due volte. Si incontrato i tre figli con il padre assieme e con l'educatore. Posso dire che mio marito non è mai stato particolarmente affettuoso con i figli. Il contributo per i figli è arrivato a dicembre il 13 e quindi con ritardo, a gennaio il 15 e febbraio non è ancora stato versato. I SS mi hanno detto che continueranno ad organizzare questi incontri. Per quanto riguarda il mio lavoro la persona che io assisto è in ospedale per cui io vado lì non riesco più a fare l'altro lavoro che era in forma non
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 regolarizzata ed era tre ore alla settimana. I SS mi hanno detto che per adesso non vi è la possibilità di accedere alle case popolari, il bando deve ancora uscire.
Il convenuto dichiarava: Ho trovato una casa in affitto pago euro 575,00 al mese. ho fatto ieri il bonifico dei 600,00 euro per i figli per il mese di febbraio. Lo stipendio mi viene accreditato tra il 10 e il 12 di ogni mese. potrebbe andare bene versare il contributo entro il 20 di ogni mese. vedo i figli una volta ogni due settimane per un'ora, alla presenza di un'educatrice. Piano piano si stanno abituando, e secondo me gli incontri vanno bene. Ora li dovrò vedere il 06.03.2025. Ho ripreso a fare i turni 06,00-14,00 e 14-22,00.
Parte convenuta evidenziava che vi era una interlocuzione con il PM per una attenuazione della misura anche in vista di una futura richiesta di affidamento condiviso. Chiedeva che gli incontri potessero avvenire una vola alla settimana o comunque che potesse essere aumentata la relativa durata. Le parti chiedevano rinvio per verificare l'andamento del percorso anche in vista dell'eventuale cambio di abitazione della signora e del progredire degli incontri.
10. Alla successiva udienza di discussione della causa, l'avv. Mortara evidenziava di avere dismesso il mandato e chiedeva rinvio per permettere al cliente di munirsi di nuovo difensore. L'avv. dichiara che la propria assistita aveva subito uno sfratto Pt_2 ed aveva trovato una collocazione abitativa tramite la parrocchia. Precisava che comunque la signora sta cercando di insistere perché i figli vedano il padre. Alla successiva udienza di discussione del 17 settembre 2025 compariva la ricorrente che dichiarava: Mio marito non sta pagando da tre mesi. Mi prendo Parte_1 Lui va in vacanza due volte all'anno in Senegal. In Senegal ha un'altra donna che non potrebbe. Devo comprare io tutto, occuparmi di tutto. Ora sto lavorando al
e guadagno 500 Euro. Pt_8
Il giudice, ritenuta non necessaria l'istruttoria, invitava alla discussione e riservava la causa al collegio L'avv. Mortara produceva ordinanza di rigetto dell'istanza di modifica della misura coercitiva a carico del marito.
11. Alla luce delle relazioni dei servizi sociali e di quanto emerso in udienza, e considerato il permanere della misura cautelare a carico del padre, va confermata integralmente l'ordinanza provvisoria emessa dal giudice delegato per cui: a) va confermato l'affido esclusivo alla madre b) va confermata l'assegnazione della casa coniugale;
c) va confermato l'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre;
d) va invece disposto che la madre percepisca integralmente l'Assegno Unico Universale e) va confermato l'incarico ai servizi sociali Il convenuto va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11
Pronuncia la separazione dei coniugi codice fiscale nato a Parte_1 C.F._1
SENEGAL il 15/11/1978
e
codice fiscale nato a CP_1 C.F._2
02/05/1974 il SENEGAL,
autorizzando gli stessi a vivere separati nel mutuo rispetto
Dispone l'affidamento esclusivo dei tre figli minori alla madre
[...] con collocazione presso la stessa. Parte_1
Dispone che la predetta possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa ai figli e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità dei figli validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 12 tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Disponeva conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate, fermo restando il ricorso al Giudice – per eventuali viaggi all'estero.
Assegna la casa familiare sita in GENOVA via Giovanni Boine n. 2/16 alla signora in quanto collocataria dei tre figli Parte_1 minori;
Conferma il mandato al SS del Comune di GENOVA competente per la zona di via Giovanni Boine n. 2/16 ed al competente CF al fine di verificare lo stato di benessere psico fisico dei tre figli minori della coppia e la possibilità di organizzare frequentazioni (eventualmente in forma protetta) con il padre, il quale è attualmente sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare per il reato di cui all'art. 572 comma II c.p. commesso in danno della moglie anche alla presenza dei figli minori.
Dichiara tenuto il signor nato in [...] il CP_1
02.05.1974 a versare entro il giorno 10 di ogni mese in favore della signora a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 del tre figli la somma di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascuno) con decorrenza dal novembre 2024 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 13 https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_s cheda=1681).
Dispone che l'Assegno Unico Universale sia percepito integralmente al 100% dalla sig.ra disponendo che l'INPS Parte_1 provveda a dare esecuzione con efficacia immediata al presente provvedimento
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 4000,00 oltre onerei accessori a favore della sig.ra Parte_1
Così deciso in Genova il giorno 31 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 14
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5865/2024 promossa da :
(C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA I. FRUGONI, 15/7 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , Parte_2 che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
VIA XX SETTEMBRE 10/8 16121 GENOVA, presso lo studio dell'avv. MORTARA
EA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE
In via principale: pronunciare la separazione personale dei coniugi nata Parte_3
a AC (Senegal) il 15/11/1978, C.F. e ato a C.F._1 CP_1
KA (Senegal) il 02/05/1974, C.F. ut iugi a C.F._2 vivere separati ed inoltre, Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli nato a [...] il [...], Persona_1 Per_2
nato a [...] il 09/
[...] Persona_3 con loro collocazione presso la madre;
Assegnare la casa coniugale a , Parte_3 che continuerà ad abitarvi con i figli;
Disporre che il padre, possa ten a week end alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera fino alle ore 21; disporre altresì che durante la settimana, nel periodo scolastico, i genitori si accordino per accompagnare i figli a scuola ed alle attività sportive, in base agli orari lavorativi di entrambi;
Disporre che per le feste natalizie e pasquali e altre ricorrenze i figli trascorrano, salvo diversi accordi, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre;
per le vacanze pasquali dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
le festività e i ponti alternati con la madre o il padre;
i compleanni dei genitori con il rispettivi festeggiati;
durante il periodo estivo i figli possano trascorrere un periodo di vacanza insieme al padre, non inferiore a 15 giorni, concordando con la madre il periodo entro il 30 maggio di ogni anno;
Obbligare il signor alla corresponsione di un CP_1 contributo al mantenimento in favore dei fi complessivi euro 600,00 mensili (euro 200,00 a figlio) che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico direttamente sul c/c intestato alla signora IBAN Parte_3
[...] ed adeguato annualmente i Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo la disciplina e lo Schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione famiglia del Tribunale di Genova.; Disporre che la sig.ra
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_3 C.F._1 tero gli Assegni Unici disposti a favore dei fig deleghi fin d'ora la ricorrente al compimento di tutte le pratiche CP_1 amministrative e mediche relative ai figli minori, ad esclusione del passaporto. Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio.
CONCLUSIONI RESISTENTE
• In via principale, pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi Sig. CP_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e C.F._2 Parte_3
(C.F. nata a [...] il [...] autorizzando i C.F._1 coniu segnare alla Sig.ra la casa coniugale sita Parte_3 in Genova, Via Boine 2/16, detenuta in locazione, rimarrebbe intestato a parte ricorrente;
• Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli
nato a [...] il [...], Persona_1 Persona_2
nato a [...] il 0 Persona_3 collocazione prevalente press nuova abitazione che lo stesso sta
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 reperendo; • in subordine, che i figli e vengano collocati presso la casa Per_2 Per_3 coniugale sita in Genova, Via Boine 2/16, con la madre Sig.ra e il figlio Parte_3 venga collocato presso il padre nel one ove lo Persona_1 sidenza (per i motivi dedotti in ricorso), disponendo la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento dei figli e pari Per_2 Per_3 ad Euro 400,00; • disporre che durante la settimana, nel periodo scolastico, i genitori si accorderanno per accompagnare i figli a scuola ed alle attività sportive, in base agli orari lavorativi di entrambi;
• disporre che la madre potrà vedere i figli durante la settimana, oltre che nei momenti che verranno concordati come al punto che precede, anche ulteriori n. 2 giorni da concordare, nonchè a week end alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera fino alle ore 21; • disporre che per le feste natalizie e pasquali e altre ricorrenze, i figli trascorrano salvo diversi accordi, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, per le vacanze pasquali dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni, le festività e i ponti alternati con la madre o il padre, i compleanni dei genitori con i rispettivi festeggiati, durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo di vacanza insieme alla madre, non inferiore a 15 giorni, concordando con il padre il periodo entro il 30 maggio di ogni anno. • Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta la proposta di collocamento di tutti e tre i figli minori presso la madre nella casa coniugale, disporre il versamento da parte del Sig. di un assegno a CP_1 titolo di mantenimento mensile per i tre figli e Persona_1 Per_2 in somma non superiore a Euro 5 se Per_3
e, mensilmente, dall'odierno esponente e di cui al paragrafo 7) che precede, nonché alla luce della situazione economica della ricorrente. • disporre in merito alle visite settimanali del padre ai figli: che durante la settimana, nel periodo scolastico, i genitori si accorderanno per accompagnare i figli a scuola ed alle attività sportive, in base agli orari lavorativi di entrambi;
• disporre che il padre potrà vedere i figli durante la settimana, oltre che nei momenti che verranno concordati come al punto che precede, anche ulteriori n. 2 giorni da concordare;
• disporre che il padre potrà tenere con sé i figli a week end alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera fino alle ore 21; Firmato Da: Andrea Mortara Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 16be5af 15 • disporre che per le feste natalizie e pasquali e altre ricorrenze, si propone che i figli trascorrano salvo diversi accordi, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, per le vacanze pasquali dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni, le festività e i ponti alternati con la madre o il padre, i compleanni dei genitori con i rispettivi festeggiati, durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo di vacanza insieme al padre, non inferiore a 15 giorni, concordando con la madre il periodo entro il 30 maggio di ogni anno • Disporre, in ogni caso, che il regime di visite e gestione dei figli sia supervisionato dai Servizi Sociali per i motivi dedotti in narrativa.
• Disporre che gli assegni unici disposti in favore dei figli vengano percepiti al 50% dai Sig.ri e;
• Disporre che spese straordinarie, secondo la CP_1 Parte_3 discip ale ex art. 47 O.G. della Sezione famiglia del Tribunale di Genova vengano ripartite tra i genitori nella misura del 50%. • Disporre
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Part che la Sig.ra deleghi fin d'ora l'odierno esponente al compimento di tutte le pratiche amministrative e mediche relative ai figli minori, ad esclusione del passaporto.
• Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
CHIEDE che il Tribunale di Genova pronunci la separazione tra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza: CHIEDE inoltre che il Tribunale disponga l'affidamento congiunto dei minori e determini le condizioni della separazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 22/8/2004 la signora contraeva matrimonio con rito Parte_3 musulmano in KA (Senegal) con il signor nato a [...] il CP_1
02/05/1974, aderendo al regime della comunione dei beni, come da Certificato di Matrimonio Registrato del 22/11/2023 prodotto unitamente all'Atto di trascrizione dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Genova in data 3/4/2024.
Il signor viveva e lavorava già in Italia a Genova dal 1996 e nel 2009 la CP_1 ricorrente raggiungeva il marito a Genova, dove hanno vissuto in diverse abitazioni, tra le quali l'immobile di Via Napoli 72/8, dal quale sono stati sfrattati per morosità, e dove attualmente vivono in Via Boine 2/16.
Dall'unione coniugale nascevano tre figli:
, nato a [...] il [...]; Persona_1
, nata a [...] il [...] Persona_2
nato a [...] il [...]. Persona_3
2. Deduce la ricorrente che i coniugi hanno dovuto cambiare diversi appartamenti in quanto il resistente rimaneva sempre moroso nel pagamento dei canoni di locazione e che il signor ha sempre condotto una vita senza preoccuparsi delle CP_1 esigenze della famiglia e della moglie, recandosi due volte all'anno in Senegal da solo, nel periodo natalizio ed estivo;
per tre anni non si è recato in Senegal, fino al mese di agosto del 2023, quando è partito senza lasciare alla famiglia nessun sostentamento economico.
Deduce di essere stata ripetutamente maltrattata dal marito fin dal 2011 e che anche in occasione di minacce subite con il coltello, non chiamava la polizia soltanto per paura e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 per il clima di intimidazione che viveva in casa, dove, secondo la loro cultura, è il marito che decide sempre tutto.
Deduce poi la ricorrente di essersi recata, su consiglio di un'amica, al Centro antiviolenza di Via Cairoli a Genova. Deduce che in occasione di una aggressione nel 2021 chiamava i Carabinieri, i quali intervenivano, ma riappacificavano i coniugi.
Deduce infine che il marito, al suo rientro dal Senegal nel mese di settembre 2023 informava la ricorrente di aver sposato un'altra donna, la signora Persona_4 nonostante che il signor avesse scelto la monogamia quando è stato CP_1 celebrato il loro matrimonio. Evidenzia di essere venuta a conoscenza che la seconda moglie del marito è rimasta incinta. Infine la ricorrente in data 6/9/2023 presentava presso il Commissariato di P.S. Prè Denuncia/querela per maltrattamenti in famiglia.
Attualmente la ricorrente lavora quale badante dall'1/11/2023 per il signor
[...]
, come da lettera di assunzione della signora Persona_5 Persona_6 prodotta, e percepisce uno stipendio di euro 1.000,00 mensili. Inoltre la ricorrente percepisce anche la somma di euro 380,00, quale quota del 50% dell'Assegno Unico di complessivi euro 760,00 riconosciuto al nucleo familiare. Evidenzia che il marito lavora presso la Latizas Italia SRL ed ha un reddito mensile di circa euro 1.700,00, oltre all'assegno unico di euro 380,00. La casa coniugale di Via G. Boine n. 2/16, Genova, è condotta in locazione da entrambi i coniugi, con un canone mensile di euro 650,00, comprensive di spese di amministrazione condominiale, salvo conguaglio, come da contratto prodotto, pagato integralmente dal marito;
3. La ricorrente chiede: a) la pronuncia della separazione;
b) l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre presso la casa coniugale;
c) la assegnazione della casa coniugale a se stessa, che potrà continuare ad abitarvi insieme ai figli;
d) che, in merito alle visite settimanali del padre ai figli, sia adottato il seguente regime, secondo il piano genitoriale prodotto: il padre potrà tenere con sé i figli a week end alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera fino alle ore 21; durante la settimana, nel periodo scolastico, i genitori si accorderanno per accompagnare i figli a scuola ed alle attività sportive, in base agli orari lavorativi di entrambi;
per le feste natalizie e pasquali e altre ricorrenze i figli trascorrano salvo diversi accordi, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre;
per le vacanze pasquali dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
le festività e i ponti alternati con la madre o il padre;
i compleanni dei genitori con il rispettivi festeggiati;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo di vacanza insieme al padre, non inferiore a 15 giorni, concordando con la madre il periodo entro il 30 maggio di ogni anno;
in ogni caso, ogni genitore godrà di pari obblighi e diritti di informarsi sul luogo (ove sia diverso dall'abitazione del genitore) in cui il minore si trovi, garantendogli la possibilità di tenersi sempre in contatto telefonico con i minori;
e) che, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il Tribunale ponga a carico del signor un assegno mensile di almeno euro 200,00 per ogni figlio, CP_1 assegno che dovrà essere versato alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese ed adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Genova f) che la ricorrente percepisca integralmente l'Assegno Unico in favore dei figli;
g) poiché il signor non consente alla ricorrente di richiedere i documenti CP_1 di identità dei figli, rifiutandosi di presentarsi in Comune per la firma del genitore, che la ricorrente, fermo restando il regime di affidamento condiviso, possa richiedere autonomamente i documenti e possa compiere autonomamente tutte le pratiche amministrative e mediche relative ai figli minori, ad esclusione del passaporto
4. Si è costituito il sig. contestando le circostanze dedotte dalla moglie sia CP_1 in ordine al proprio disinteresse per i figli (che invece avrebbe sempre accudito soprattutto in assenza della madre) sia in ordine ai dedotti episodi di violenza. Evidenzia poi che la poligamia è ammessa in Senegal e che la scelta della monogamia può essere sempre revocata. In sede di costituzione il convenuto, evidenziando le condotte negative tenute dal figlio maggiore, ha proposto, soprattutto al fine di evitare il peggioramento della situazione in capo al figlio di occuparsi di tutti e tre i propri figli, Persona_1 chiedendo che gli stessi vengano collocati presso di sé nella nuova abitazione (che starebbe già ricercando) ove lo stesso fisserà la propria residenza una volta autorizzato ad abbandonare la casa coniugale sita in Genova, Via Boine 2/16, detenuta in locazione, il cui contratto rimarrebbe intestato a parte ricorrente In subordine, si è reso disponibile a che venga collocato presso di lui nella nuova abitazione il figlio al fine di poterlo gestire e tenere sotto Persona_1 controllo al fine di evitare l'aggravamento della sua situazione, mentre presso la casa Part coniugale in Genova, Via Boine 2/16 verrebbero collocati, con la Sig.ra i figli e In tale caso verserebbe un assegno pari ad Euro 400,00 a titolo di Per_2 Per_3 mantenimento dei figli e Per_2 Per_3 In ulteriore subordine, ove i tre figli venissero collocati presso la madre, si è dichiarato disponibile al versamento di un assegno a titolo di mantenimento mensile per i tre figli e in somma non superiore a Euro 500,00 Persona_1 Per_2 Per_3 complessivi alla luce delle spese sostenute, mensilmente per il proprio mantenimento. Con suddivisione al 50% dell'AUU Il sig. ha poi proposto una regolamentazione della frequentazione dei CP_1 figli parzialmente diversa da quella della madre.
5. Successivamente alla costituzione delle parti in data 2.11.2024 avveniva un episodio di aggressione da parte del marito nei confronti della moglie a fronte del quale i figli chiamavano il 112 ed interveniva la Polizia che faceva ricoverare la moglie all'Ospedale
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 dove le venivano diagnosticati 7 giorni di prognosi. La moglie sporgeva quindi querela contro il marito. All'udienza i coniugi venivano sentiti separatamente alla luce di fatti occorsi in data 02.11.2024 e del provvedimento del PM di allontanamento dalla casa familiare del convenuto. La ricorrente dichiarava: Confermo il ricorso con mio marito non vi è possibilità di riconciliazione. Dopo i fatti occorsi il 02.11.2024 io ho lasciato la casa familiare e sono andata da una mia amica con i tre figli. La casa era in locazione il contratto era intestato a tutti e due, il canone era di euro 650,00 che avrebbe dovuto pagare mio marito. La mia intenzione quando la situazione si sarà tranquillizzata sarebbe di tornare lì. Comunque il canone non viene pagato da mesi e c'è uno sfratto dove è sato concesso il termine di grazia di 4 mesi ad agosto e quindi la prossima udienza sarà a dicembre e probabilmente lo sfratto verrà convalidato. Sono già seguita dal SS anzi dal centro antiviolenza a cui mi sono rivolta per avere aiuto quando con mio marito erano iniziati i problemi. Io lavoro come badante con regolare contratto e poi lavoro come collaboratrice domestica in forma non regolarizzata. Come badante prendo euro da 800,00 a 1.000,00 a seconda del mese a seconda dei giorni di festa che ci sono. Poi come colf lavoro quando mi chiamano. In media una volta alla settimana per tre ore e prendo euro 30,00. Ho iniziato a prendere il 50% di AU e quindi prendo euro 385,00. I figli vanno tutti a scuola li porto e li vado poi sempre io a riprendere e sono io che pago tutte le spese relative alla scuola. Nonostante quello che è successo mi sembra che siano bene. Al momento non hanno chiesto di vedere il padre. faccio presente che ho avuto difficoltà per i documenti dei figli perché lui non voleva firmare per la CI e nessuno di loro al momento ce l'ha. I due piccoli hanno il passaporto scaduto. Anche per il figlio grande alla fine mi ha dato al delega ma ho avuto problemi. La parte ricorrente si rimetteva sul regime di affidamento dei figli.
Il convenuto dichiarava: ho lasciato la casa familiare e mi sono trasferito da un mio amico e a fine mese mi daranno un appartamento che stano mettendo a posto. Mi trasferirò sempre in affitto in via Milano. Non ho ancora il contratto ma i proprietari la stanno mettendo a posto per poi darmela. Pagherò euro 450,00 al mese. Penso che ai primi di dicembre mi potrò trasferire lì. Io sono un tecnico lavoro a con un contratto di lavoro subordinato a tempo CP_2 indeterminato con stipendio mensile di euro 1.,6000/1.700,00 oltre 13esima mensilità. Dalla prossima settimana farò i turni dalle 06,00 alle 14.00 e poi dalle 14.00 alle 22.00. a settimane alternate. Prendo la metà di AU prendo euro 380,00. Io potrei versare euro 200,00 per ogni figlio e la metà delle spese straordinarie . Ho dei precedenti che risalgono a molti anni fa quando sono arrivato in Italia per la vendita di prodotti contraffatti. Mi hanno poi dato una multa.
6. Il giudice delegato, in via provvisoria ed urgente affidava i tre figli minori alla madre, signora in via esclusiva ai sensi dell'art. 337 quater comma II Parte_1 secondo periodo c.c. e, per l'effetto, disponeva che la predetta possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa ai figli e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità dei figli validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Disponeva conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate, fermo restando il ricorso al Giudice – per eventuali viaggi all'estero.
Assegnava la casa familiare sita in GENOVA via Giovanni Boine n. 2/16 alla signora in quanto collocataria dei tre figli minori;
Parte_1
Dichiarava tenuto il signor nato in Senegal il [...] a [...] CP_1 entro il giorno 10 di ogni mese in favore della signora a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento del tre figli la somma di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascuno) con decorrenza dalla data di comunicazione del presente provvedimento, oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
Conferiva mandato al SS del Comune di GENOVA competente per la zona di via Giovanni Boine n. 2/16 ed al competente CF al fine di verificare lo stato di benessere psico fisico dei tre figli minori della coppia e la possibilità di organizzare frequentazioni (eventualmente in forma protetta) con il padre, il quale è attualmente sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare per il reato di cui all'art. 572 comma II c.p. commesso in danno della moglie anche alla presenza dei figli minori. Chiedeva al servizio di supportare la madre, stante lo sfratto ormai imminente dalla casa familiare, nella ricerca di un alloggio.
7. Dalla prima relazione pervenuta dai servizi sociali emergeva che gli stessi avevano in carico la situazione dal 2023 ed avevano attivato diversi interventi durante il periodo trascorso sia su incarico della Procura presso il Tribunale per i Minorenni, sia in riferimento all'Ordinanza emessa dal Tribunale di Genova IV sezione Civile. Era stata la signora stessa a fine anno 2023 a chiedere aiuto ai servizi sociali presentando una difficile situazione di maltrattamenti da lei subiti e perpetuati in famiglia dal marito, a cui era seguita una separazione di fatto. La mamma dei tre minori raccontava che il marito, unica fonte certa di reddito, aveva l'abitudine a bere e poi perdeva il controllo di sè; riteneva di essere stata poco riconosciuta dal marito e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 non aiutata ad integrarsi;
il marito, signor a suo dire, tratteneva CP_1 ingiustamente gli assegni familiari per i figli a fronte di un non pagamento di alcune bollette (distacco di luce) , bollettini per le mense e affitti;
la signora in passato aveva lavorato in modo parziale e irregolare per poter gestire le spese dei figli. Il marito aveva fatto rientro in Senegal nell'estate 2023 dove si era risposato. Lei, invece, non rientrava da anni presso la sua famiglia in Senegal;
raccontava di avere poche amicizie sul territorio genovese e, soprattutto all'epoca, aveva diverse difficoltà nella comprensione dell'italiano. La signora veniva inviata al centro antiviolenza anche per poter chiedere assistenza legale. Nel corso dell'anno 2024 la signora, non potendosi rendere autonoma a livello economico ed alloggiativo, aveva vissuto con il marito dormendo separati e facendo in modo che i loro contatti fossero minimi: il signor cercava di rincasare tardi e di CP_1 stare fuori più a lungo possibile anche nel fine settimana.
Il signor offriva al servizio sociale una versione non del tutto corrispondente a CP_1 quella della moglie che riteneva responsabile della loro separazione perché si era disinnamorata di lui ed aveva tenuto a precisare che, solo successivamente alla loro separazione, si era risposato. Raccontava che sua moglie si era fatta condizionare da amiche connazionali per avere riconosciuti dei diritti economici. Informava che i suoi figli a volte rimangono da soli e che aveva visto il figlio maggiore rincasare in autonomia verso le 21. Già a partire da fine 2023 il Servizio aveva ritenuto opportuno inviare il più grande dei tre figli, al centro di Aggregazione del dove tutt'ora è Per_1 Parte_4 inserito con frequenza regolare e un buon percorso educativo. Tale progetto aveva lo scopo di offrire al minore uno spazio adeguato all'età, di stimolo e anche di neutralità/distanza
8. La seconda relazione dei servizi sociali aggiornava invece il Tribunale in ordine al progetto di organizzazione degli Incontri Protetti del padre con i figli in quanto era nel frattempo intervenuta la misura cautelare del giudice penale.
Evidenziava la relazione: “Dal mese di gennaio ad oggi l'educatrice Professionale Parte_5 ha presenziato agli incontri presso lo spazio utilizzato dal nostro Centro Se
[...] ni quindici giorni. Il padre si è sempre dato disponibile a seguire le indicazioni anche presentando richieste di ampliamento e modifiche. I minori sono stati facilitati dalla mamma a partecipare a tali incontri anche se, in questo ultimo periodo, accolgono tali spazi con meno entusiasmo (soprattutto il maggiore . Il papà, in diverse occasioni, è stato sostenuto sul Per_1 piano educativo per entrare in una più intima con i figli;
si è lavorato con lui affinché riesca ad essere un riferimento genitoriale forte in grado non tanto di rispondere alle sole richieste economiche, ma di essere parte attività con proposte sane e di partecipazione alla vita quotidiana (ad esempio sostenendoli nei compiti). Gli incontri sono nel tempo migliorati e i CP_ quattro hanno avuto momenti di scambio e di gioco. Nel momento in cui il signor ha cambiato alloggio e ha preso la residenza/domicilio in via San Luca ha richiesto di poter tenere con sé i figli per più tempo e/o nei fine settimana. La mamma si è data disponibile e si è concordato sulla possibilità che i figli trascorressero con il padre i sabati in giornata (inizialmente due al mese) così che potessero avere altrettanto spazio nei fine settimana anche Par con la signora (che la domenica non lavora). Gli incontri dei minori con il padre durante i
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 fine settimana si sono pertanto svolti in autonomia e non in forma protetta così come concordato con entrambi i genitori, ma dopo un primo momento di accompagnamento (durante la prima occasione) e con supervisione esterna dell'educatrice. La mamma ha partecipato a tutti i momenti di verifica non solo con l'Educatrice Professionale ma anche con Parte_5 Pt_6 assegnatale come progetto di Servizio Educativo Ad . In questi ulti
[...] infatti, è stato necessario affrontare con l'educatrice Sea la questione dello sfratto che a maggio ha portato a ricevere ancora una proroga. Si è collaborato con il nostro ufficio dell' CP_3 CP Casa per capire quali strategie attivare;
purtroppo, causa e la registrazi persone nella residenza coniugale (concessa dal signor , si è compreso esserci una CP_1 impossibilità ad accedere a interventi quali la Morosità Incolpevole o altro. Si sta cercando di verificare se esiste la possibilità di eventuale assegnazione di alloggio per l' ma Parte_7 ancora non si hanno novità. Nel frattempo, la signora, sostenuta da una rete a sua stessa nazionalità, ha cercato alloggi in affitto da privati e in convivenza. Il suo contratto di lavoro come colf purtroppo sembra non essere accettato al fine di ricevere un contratto a lei intestato. L'anno scolastico dei ragazzi è proseguito secondo un andamento in linea con quello segnalato in precedenza. ha frequentato il Centro di Aggregazione del Movimento Per_1 Ragazzi in modo abbasta are e parteciperà ad una settimana di soggiorno con il suo gruppo a Monteleco;
il papà gli ha comprato una bici ed è stato iscritto ad un'attività sportiva di calcio. e hanno continuato ad essere sostenuti dai volontari presenti nella Per_2 Per_3 parrocc esi er l'apprendimento scolastico;
per entrambi loro il Servizio ha provveduto all' iscrizione per tre settimane ai Centri Estivi presso il Parte_4
ha frequentato attività sportiva durante l'anno scolastico di Hip Hop. La situazione Per_2 le tra i due adulti di riferimento rimane, purtroppo, l'aspetto più critico ancora presente: i due genitori non comunicano direttamente e questo comporta che il padre utilizzi i contatti telefonici dei due figli più grandi per accordarsi con loro. La signora è molto arrabbiata con l'ex marito per una serie di vecchi motivi, ma che ancora la limitano nelle sue autonomie (ad esempio la questione della casa). Negli ultimi due anni è riuscita ad emanciparsi e a diventare molto autonoma;
mantiene il suo lavoro part time che, con l'assegno unico e gli alimenti, le consente di occuparsi in modo attento delle esigenze dei figli: essi risultano essere sempre molto curati e educati. Si ritiene, pertanto, necessario proseguire il mandato di monitoraggio e di presa in carico del nucleo.
9. All'ultima udienza parte ricorrente depositava copia del provvedimento di convalida di sfratto per morosità e precetto ed evidenziava che la signora di fatto vive ancora nella casa familiare in via Boine. Sta cercando di mettersi d'accordo con la proprietaria ma sta nel contempo sta cercando un'altra abitazione.
La ricorrente dichiarava: sono tornata a vivere nella casa di via Boine ho pagato euro 650,00 a febbraio e non so se con la proprietaria riuscirò a trovare un accordo per rimanere lì. Sono iniziati gli incontri tra i figli ed il padre un'ora circa alla settimana ogni 15 giorni . All'inizio i figli hanno detto che una volta alla settimana era troppo e volevano vederlo solo ogni quindici giorni;
io ho detto loro di parlare con l'educatore. A febbraio si sono visti due volte. Si incontrato i tre figli con il padre assieme e con l'educatore. Posso dire che mio marito non è mai stato particolarmente affettuoso con i figli. Il contributo per i figli è arrivato a dicembre il 13 e quindi con ritardo, a gennaio il 15 e febbraio non è ancora stato versato. I SS mi hanno detto che continueranno ad organizzare questi incontri. Per quanto riguarda il mio lavoro la persona che io assisto è in ospedale per cui io vado lì non riesco più a fare l'altro lavoro che era in forma non
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 regolarizzata ed era tre ore alla settimana. I SS mi hanno detto che per adesso non vi è la possibilità di accedere alle case popolari, il bando deve ancora uscire.
Il convenuto dichiarava: Ho trovato una casa in affitto pago euro 575,00 al mese. ho fatto ieri il bonifico dei 600,00 euro per i figli per il mese di febbraio. Lo stipendio mi viene accreditato tra il 10 e il 12 di ogni mese. potrebbe andare bene versare il contributo entro il 20 di ogni mese. vedo i figli una volta ogni due settimane per un'ora, alla presenza di un'educatrice. Piano piano si stanno abituando, e secondo me gli incontri vanno bene. Ora li dovrò vedere il 06.03.2025. Ho ripreso a fare i turni 06,00-14,00 e 14-22,00.
Parte convenuta evidenziava che vi era una interlocuzione con il PM per una attenuazione della misura anche in vista di una futura richiesta di affidamento condiviso. Chiedeva che gli incontri potessero avvenire una vola alla settimana o comunque che potesse essere aumentata la relativa durata. Le parti chiedevano rinvio per verificare l'andamento del percorso anche in vista dell'eventuale cambio di abitazione della signora e del progredire degli incontri.
10. Alla successiva udienza di discussione della causa, l'avv. Mortara evidenziava di avere dismesso il mandato e chiedeva rinvio per permettere al cliente di munirsi di nuovo difensore. L'avv. dichiara che la propria assistita aveva subito uno sfratto Pt_2 ed aveva trovato una collocazione abitativa tramite la parrocchia. Precisava che comunque la signora sta cercando di insistere perché i figli vedano il padre. Alla successiva udienza di discussione del 17 settembre 2025 compariva la ricorrente che dichiarava: Mio marito non sta pagando da tre mesi. Mi prendo Parte_1 Lui va in vacanza due volte all'anno in Senegal. In Senegal ha un'altra donna che non potrebbe. Devo comprare io tutto, occuparmi di tutto. Ora sto lavorando al
e guadagno 500 Euro. Pt_8
Il giudice, ritenuta non necessaria l'istruttoria, invitava alla discussione e riservava la causa al collegio L'avv. Mortara produceva ordinanza di rigetto dell'istanza di modifica della misura coercitiva a carico del marito.
11. Alla luce delle relazioni dei servizi sociali e di quanto emerso in udienza, e considerato il permanere della misura cautelare a carico del padre, va confermata integralmente l'ordinanza provvisoria emessa dal giudice delegato per cui: a) va confermato l'affido esclusivo alla madre b) va confermata l'assegnazione della casa coniugale;
c) va confermato l'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre;
d) va invece disposto che la madre percepisca integralmente l'Assegno Unico Universale e) va confermato l'incarico ai servizi sociali Il convenuto va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
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Pronuncia la separazione dei coniugi codice fiscale nato a Parte_1 C.F._1
SENEGAL il 15/11/1978
e
codice fiscale nato a CP_1 C.F._2
02/05/1974 il SENEGAL,
autorizzando gli stessi a vivere separati nel mutuo rispetto
Dispone l'affidamento esclusivo dei tre figli minori alla madre
[...] con collocazione presso la stessa. Parte_1
Dispone che la predetta possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa ai figli e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità dei figli validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 12 tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Disponeva conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate, fermo restando il ricorso al Giudice – per eventuali viaggi all'estero.
Assegna la casa familiare sita in GENOVA via Giovanni Boine n. 2/16 alla signora in quanto collocataria dei tre figli Parte_1 minori;
Conferma il mandato al SS del Comune di GENOVA competente per la zona di via Giovanni Boine n. 2/16 ed al competente CF al fine di verificare lo stato di benessere psico fisico dei tre figli minori della coppia e la possibilità di organizzare frequentazioni (eventualmente in forma protetta) con il padre, il quale è attualmente sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare per il reato di cui all'art. 572 comma II c.p. commesso in danno della moglie anche alla presenza dei figli minori.
Dichiara tenuto il signor nato in [...] il CP_1
02.05.1974 a versare entro il giorno 10 di ogni mese in favore della signora a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 del tre figli la somma di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascuno) con decorrenza dal novembre 2024 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 13 https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_s cheda=1681).
Dispone che l'Assegno Unico Universale sia percepito integralmente al 100% dalla sig.ra disponendo che l'INPS Parte_1 provveda a dare esecuzione con efficacia immediata al presente provvedimento
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 4000,00 oltre onerei accessori a favore della sig.ra Parte_1
Così deciso in Genova il giorno 31 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
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