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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A IT A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR I B U N A L E D I BA R I PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
*** Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- UR CA RE ed estensore
- Valeria Guaragnella Componente pronuncia la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2003/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da rappresentato e difeso dall' Avv. GASPARRO ANNA Parte_1
AGATA; e rappresentata e difesa dall' Avv. GASPARRO ANNA AGATA;
CP_1
i coniugi sono separati consensualmente giusto decreto di omologazione del Tribunale di Bari pubblicato in data 21/12/2020, non reclamato;
esaminato il ricorso proposto in data 09/04/2025 dai già menzionati coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse dei figli;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 10/06/2004 tra (BARI (BA), 17/06/1967) e Parte_1
(MILANO (MI), 04/02/1972) e trascritto nel registro degli CP_1 atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 309, parte II, serie A, anno 2004 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21.10. 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente UR CA Giuseppe Disabato
TR I B U N A L E D I BA R I PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
*** Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- UR CA RE ed estensore
- Valeria Guaragnella Componente pronuncia la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2003/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da rappresentato e difeso dall' Avv. GASPARRO ANNA Parte_1
AGATA; e rappresentata e difesa dall' Avv. GASPARRO ANNA AGATA;
CP_1
i coniugi sono separati consensualmente giusto decreto di omologazione del Tribunale di Bari pubblicato in data 21/12/2020, non reclamato;
esaminato il ricorso proposto in data 09/04/2025 dai già menzionati coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse dei figli;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 10/06/2004 tra (BARI (BA), 17/06/1967) e Parte_1
(MILANO (MI), 04/02/1972) e trascritto nel registro degli CP_1 atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 309, parte II, serie A, anno 2004 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21.10. 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente UR CA Giuseppe Disabato