Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/06/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5607 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5607/2023 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti SPORTELLI CLAUDIA e FICCO MICHELE RT
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1
ELVIRA
Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'11.05.2023, l'istante in epigrafe indicata ha dedotto di aver ottenuto il riconoscimento da parte dell' di postumi permanenti nella misura dell'8% derivati da CP_1
1
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, difendendo la legittimità del proprio operato e la congruità CP_1 della propria valutazione.
*
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che la disposta CTU ha accertato che: “la ricorrente a seguito dell'infortunio domestico subito in data 06.01.2020 e riconosciuto dall' riportò le CP_1 seguenti lesioni fisiche: trauma cranio-facciale e frattura del polso destro. L' riconosceva il predetto infortunio accertando postumi permanenti nella misura non CP_1 indennizzabile dell'8% correlati alla sola frattura di polso destro mentre il deficit visivo OD era ritenuto non riconducibile all'infortunio per cui è causa. Il nostro esame clinico, sulla scorta dell'esito degli accertamenti clinico-strumentali prodotti sui postumi invalidanti scaturiti dal trauma per cui è causa, ha consentito di rilevare la ricorrenza dei seguenti postumi permanenti: esiti algodisfunzionali di frattura polso destro (grado: 8%) e perdita della funzione visiva in OD da atrofia del nervo ottico (grado: 35%) ai sensi del T.U. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). In merito alla natura e alla causa si tratta di lesioni di natura traumatica che, per la convergenza dei criteri medico-legali posti a fondamento del concetto di causalità, si mostrano compatibili con la dinamica del sinistro per cui è causa e la certificazione medica in atti.
2 Il rispetto di tali criteri è confermato: quello cronologico dal carattere immediato delle lesioni;
quello di continuità fenomenica dall'assenza di soluzioni di continuità dal trauma alla stabilizzazione delle lesioni;
quello topografico in considerazione della particolare esposizione del corpo nella dinamica del sinistro;
il criterio dell'esclusione può trovare conferma dai dati circostanziali;
quello dell'efficienza lesiva è insito nel meccanismo dell'incidente tenendo presente la vis traumatica. In data 06.01.2020, a seguito dell'incidente domestico era soccorsa e trasportata presso il P.S. del Policlinico di Bari dove era sottoposta a visita: “ verosimile episodio sincopale (ritrovata Per_1 in casa dal figlio). Non ricorda la dinamica dell'evento. Esame obiettivo: Vigile e collaborante. CGS 14. Reg. zigomatica dx tumefatta e dolente, con presenza di duplice ferita LC reg. orbitaria dx, dolente la palpazione cervicale, frattura polso dx”, con esecuzione di esami strumentali, consulenze specialistiche, venendo dimessa con diagnosi di “frattura di colles polso dx” e prognosi di 30 giorni. A distanza di circa due settimane (20.01.2020) si sottoponeva a controllo oculistico privato che attestava una perdita del visus in OD e poneva indicazione a ricovero urgente mentre nelle precedenti visite oculistiche del
09.12.2008, 22.08.2011 e 20.01.2020 risultava una live miopia per cui utilizzava lenti.
Pertanto in data 21.01.2020 si recava nuovamente in P.S. dove era segnalato quanto segue:
“Sintomatologia diagnostica: riferisce trauma accidentale caduta il giorno 6 gennaio u.s. da quel momento riferisce calo del visus in OD. Anamnesi: riferisce caduta accidentale il giorno 6/01/2019
(episodio sincopale). Da tale data riferisce calo visivo OD. Esame obiettivo: VCOD conta le dita a 50 cm, VCOS 10/10 … ematoma periorbitario, piccola emorragia sottocongiuntivale …”. Fu sottoposta a TC cranio + orbite: “Sistema ventricolare in asse non dilatato. Non evidenti alterazioni densitometriche del tessuto cerebrale né del tessuto endorbitario”, consulenza neurologica e ORL, consulenza oculistica con esame OCT;
venne dimessa senza la necessità di ricovero e consiglio di eseguire RMN encefalo con mdc. Il 27.01.2020 eseguiva RM encefalo: “Sporachide minute focalità gliotiche a genesi aspecifica, verosimilmente ipossico-vascolare nelle sedi sottocorticali fronto-parietali, periventricolo frontali bilateralmente”. Il 31.01.2020 effettuava TC cranio-encefalica: “Sistema ventricolo-cisternale in sede, nei limiti per morfologia, dimensioni e caratteristiche di densità. Non sono presenti aree di patologica densità a carico del parenchima encefalico. Frattura dell'arcata zigomatica destra con elementi pressochè ingranati. Non segni di frattura orbitaria. Si confermano segni di mastoidite destra, in assenza di immagini di frattura dell'osso temporale”. Il 06.02.2020 eseguiva visita oculistica con indicazione a PEV-ERG, esame eseguito il 17.2.2020 con evidenza di tracciati strutturati ipovoltati (OD>OS)”. La paziente è stata riconosciuta invalida civile nella misura del 60% per “tiroidite di Hashimoto, ipoacusia neurosensoriale di media entità, OD spento, encefalopatia ipossico-vascolare”. Sostanzialmente, l'evento traumatico documentato (precipitazione al suolo da una rampa di scala con trauma cranio-facciale) ha determinato con meccanismo concussivo una lesione irreversibile della trasmissione del nervo ottico con conseguente perdita della funzione visiva in OD.
Per quanto su esposto, possiamo quantificare dei postumi invalidanti permanenti valutabili nella misura complessiva del 40% (quaranta percento) in ambito (T.U., D.P.R. 30 giugno 1965, n. CP_1
1124), tenendo presente che parte ricorrente ha fatto richiesta di un grado di inabilità nella misura del 28% o altro ritenuto di giustizia”.
L'ausiliario ha, dunque, concluso “che la sig.ra , a seguito dell'infortunio domestico RT subito in data 06.01.2020, riportò le seguenti lesioni fisiche: trauma facciale con frattura delle ossa propria del naso. I postumi invalidanti permanenti residuati alla guarigione clinica delle lesioni, rappresentati da: esiti algodisfunzionali di frattura polso destro (grado: 8%) -già riconosciuti da e perdita della CP_1 funzione visiva in OD da atrofia del nervo ottico (grado: 35%), determinano un danno biologico valutabile nella misura complessiva del 40% (quaranta percento) in ambito , atteso che CP_1
3 all'infortunio lavorativo, in ambito domestico, si applica il T.U. D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e non la tabella ex D.M. 12 luglio 2000, che darebbe un punteggio dei postumi permanenti pari al 28%, richiesti nelle conclusioni dalla parte ricorrente sulla base del D.M. 12 luglio 2000 o “altra ritenuta di giustizia””.
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la menomazione permanente dell'integrità fisica derivata dall'infortunio lavorativo in ambito domestico sia valutabile nella misura del 40%, tenuto conto della corretta applicazione del T.U.
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (pari a un punteggio dei postumi permanenti pari al 28% secondo la tabella ex D.M. 12 luglio 2000, come richiesto in ricorso).
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che risultano essere immuni da vizi logici o da contraddizioni, non essendo nemmeno efficacemente confutate dalle osservazioni delle parti.
Per quanto esposto, l' va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente della CP_1 rendita ex art. 13 del D. lvo n. 38/00 commisurata al grado di menomazione del 40%, con decorrenza dal 06.01.2020, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia, nonché quelle di CTU, liquidate con separato decreto, gravano definitivamente in capo all' , in ragione CP_1 della soccombenza.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di RT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato l'11.05.2023, così CP_1 provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad una rendita ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per inabilità permanente pari al 40%, in applicazione del T.U. D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente una rendita correlata ad un grado d'inabilità CP_1 permanente del 40%, dedotto quanto già percepito, oltre ad accessori come per legge.
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in CP_1
€ 2.400,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione.
4. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, lì 19/06/2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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