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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/03/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NT, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3944/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LIBERTI Parte_1
ROSANGELA, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. RAGO VIVIANA, come Controparte_1
da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di NT.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 08/01/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/09/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in TI FR (Ta) in data 07/09/2019 con
, che dalla loro unione non erano nati figli, chiedeva Controparte_1
pronunziarsi la separazione personale dalla moglie con addebito a quest'ultima, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, il ricorrente lamentava una totale mancanza di considerazione della moglie nei suoi confronti.
La parte resistente si costituiva in giudizio sottoscrivendo unitamente alla parte ricorrente un accordo per la definizione bonaria del giudizio.
All'udienza del 08/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate in data 30/12/2024 chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 30/11/2024, riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in data 30/11/2024, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 3944/2024 R.G. tra
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] Controparte_1
(TA) il 05/02/1978, uniti in matrimonio in TI FR (Ta) in data 07/09/2019
(con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di NT (Ta) con atto n.
200, p. 2, s. C, dell'anno 2019);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle concordate e trasfuse
[...] Controparte_1
nelle note scritte depositate il 30.11.2024, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di NT (Ta).
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in NT, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NT, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3944/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LIBERTI Parte_1
ROSANGELA, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. RAGO VIVIANA, come Controparte_1
da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di NT.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 08/01/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/09/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in TI FR (Ta) in data 07/09/2019 con
, che dalla loro unione non erano nati figli, chiedeva Controparte_1
pronunziarsi la separazione personale dalla moglie con addebito a quest'ultima, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, il ricorrente lamentava una totale mancanza di considerazione della moglie nei suoi confronti.
La parte resistente si costituiva in giudizio sottoscrivendo unitamente alla parte ricorrente un accordo per la definizione bonaria del giudizio.
All'udienza del 08/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate in data 30/12/2024 chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 30/11/2024, riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in data 30/11/2024, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 3944/2024 R.G. tra
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] Controparte_1
(TA) il 05/02/1978, uniti in matrimonio in TI FR (Ta) in data 07/09/2019
(con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di NT (Ta) con atto n.
200, p. 2, s. C, dell'anno 2019);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle concordate e trasfuse
[...] Controparte_1
nelle note scritte depositate il 30.11.2024, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di NT (Ta).
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in NT, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara