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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/04/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 70 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 70 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.to Francesco Tancredi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Pietrafitta (CS), alla piazza Zumbini n. 1, trav. 49
- RICORRENTE-
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.to Rossella Porto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, alla via Tripodi n. 2/A,
- RESISTENTE -
NONCHÈ
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.4.2025 dinanzi al relatore, i difensori delle parti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni oggetto dell'accordo intervenuto tra i coniugi. Il PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da Parte_1
la quale, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
in data 31.07.2004 e premesso, altresì, che il giudizio di separazione CP_1
personale si era concluso con sentenza n. 1457/2023 depositata da questo Tribunale in data 13.09.2023, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sul presupposto del decorso del termine minimo di legge dalla definizione del giudizio di separazione senza alcuna intervenuta riconciliazione e della constatazione della definitiva impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale della famiglia.
Sotto il profilo delle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, la ricorrente chiedeva confermarsi l'affido condiviso del figlio minore con Persona_1
collocamento presso di sé nella casa coniugale;
prevedersi un diritto di visita rimesso a liberi accordi tra il padre e il figlio;
porsi a carico del n assegno CP_1
di mantenimento dei figli e Persona_1 Persona_2
(maggiorenne, non economicamente autosufficiente) pari a euro 500,00 mensili nonché un concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%; prevedersi la percezione integrale dell'assegno unico da parte della stessa . Pt_1
Si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio e di affido condiviso del figlio Per_1
ma chiedendo, in via principale: la collocazione del minore presso di sé
[...]
e l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
la previsione di un obbligo di concorso al mantenimento dei due figli a carico della;
la percezione, da Pt_1 parte dello stesso dell'assegno unico nella misura del 100%. Nell'ipotesi CP_1
di accoglimento delle domande della ricorrente, il resistente chiedeva di contribuire al mantenimento dei due figli in misura inferiore a quella individuata da controparte, in ragione della propria condizione economica. 3
All'udienza del 9.4.2025 dinanzi al relatore, i coniugi confermavano la volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e raggiungevano un accordo in punto di statuizioni accessorie, del quale i difensori chiedevano il recepimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di diretta ad ottenere la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, cui ha aderito anche il resistente , va Controparte_1
certamente accolta, in quanto le dichiarazioni dei coniugi contenute nei rispettivi scritti difensivi dimostrano, in modo inequivocabile, che dopo la comparizione dinanzi al Presidente di questo Tribunale e la definizione del giudizio di separazione consensuale con sentenza n. 1457/2023 non vi è stata alcuna ripresa della convivenza ed è, anzi, definitivamente venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della vita morale e materiale tra le parti. Essendo, quindi, decorso il termine minimo stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera b), legge 898/1970, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
2. Sulle statuizioni accessorie.
In punto di statuizioni accessorie, le parti hanno sottoposto al collegio conclusioni conformi chiedendo disporsi: l'affido condiviso del figlio minore Per_1
e il suo collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione della
[...]
casa coniugale alla;
la regolamentazione del diritto di visita del genitore Pt_1 non collocatario rimessa a liberi accordi tra padre e figlio;
l'obbligo, a carico del di corrispondere mensilmente alla ricorrente, a titolo di concorso al CP_1
mantenimento dei due figli, la somma complessiva di euro 280,00 (euro 140,00 in favore di ciascun ragazzo) e la percezione per intero dell'assegno unico da parte della , oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle Pt_1
spese straordinarie nella misura del 50%.
L'accordo tra i genitori, come appena compendiato, appare conforme all'interesse del figlio minore (rispetto al quale è previsto l'affido condiviso Persona_1
in conformità al modello legale e un ampio diritto di visita da parte del padre), apparendo l'assegnazione in godimento della casa coniugale alla Pt_1 giustificata dalla convivenza della ricorrente con il figlio minore. L'accordo è, altresì, congruo in punto di concorso al mantenimento del genitore non collocatario, sia per quanto concerne il figlio minore sia per quanto riguarda le esigenze del figlio 4
(maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente), Persona_2
tenutosi conto dei redditi delle parti;
del consenso del resistente alla percezione per intero dell'assegno unico familiare da parte della ricorrente;
dei prevedibili biogni di ragazzi dell'età dei figli delle parti. Le conclusioni concordemente sottoposte al collegio possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
3. Sulle spese di lite.
L'accordo raggiunto tra le parti in punto di statuizioni accessorie legittima l'integrale compensazione tra le stesse delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
31.7.2004 tra e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mendicino al n. 16, parte
II, serie A, anno 2004 (al n. 70, parte II, serie A, anno 2004 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rende);
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3. recepisce le statuizioni accessorie concordate tra i coniugi e per l'effetto:
a) dispone l'affido condiviso del figlio minore e il suo Persona_1
collocamento prevalente presso la madre, alla quale assegna il godimento della casa coniugale;
b) stabilisce un libero diritto di visita, rimesso a liberi accordi con il figlio minore in favore di;
Persona_1 Controparte_1
c) pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 [...]
un assegno mensile a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio minore ( nato a [...] il Persona_1
22.12.2007) e del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente ( , nato a [...] l'[...]) nella Persona_2
misura di euro 280,00 (euro 140,00 in favore di ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%, dandosi atto del consenso del resistente 5
a che la ricorrente percepisca per intero l'importo dell'assegno unico familiare;
4. dichiara compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 9.4.2025.
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma