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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5686 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6319/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6319/2022 R.G. promossa da:
, cf. con sede in Milano Via Domenichino n. 5, in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Bonalume, per procura allegata all'atto di citazione;
Attrice
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1 [...]
Piazza Umberto I n. 22, c.f. , elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_2
Catania, Via Vagliasindi n.9, presso lo studio dell'Avv. Francesco Leonardi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti n atti;
Convenuto
------------
Conclusioni
All'udienza del 16 luglio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
pagina 1 di 11 --------------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Comune Parte_1 di e ne chiedeva la condanna al pagamento della complessiva somma Controparte_1 di €. 24.386,48, sì come pretesa a titolo di corrispettivo per l'erogazione dei servizi di cui alle date fatture emesse da OM IT SP rimaste impagate, oltre interessi moratori ex artt.
2/5 D.Lgs. 231/2002, interessi anatocistici ex art. 1283 cc, ed €. 3.760,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2° D.Lgs. 231/2002. Chiedeva anche la condanna al pagamento di ulteriori €.
19.820,00, ancora pretesi a titolo dell'art. 6 comma 2° D.Lgs. 231/2002 per il tardivo pagamento di date altre fatture emesse da Senesi SP, Eni Gas e Luce SP, Eni SP, Hera
Comma SP, Kyocera Document Solutions SP. Assumeva, a sostegno della domanda, di essere cessionaria dei relativi crediti per sorte capitale in forza di scritture private autenticate notificate all'ente pubblico. Spiegava, in subordine, domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Il , ritualmente costituitosi, chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda, specificatamente opponendo l'insussistenza di qualsivoglia fattura impagata originariamente in testa a OM IT SP, l'inopponibilità dell'intervenuta cessione,
l'inidoneità delle fatture a dar prova dei contestati consumi, l'infondatezza dell'azionata pretesa afferente agli interessi moratori.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa, all'udienza del 16 luglio 2025, senza svolgimento di attività istruttoria orale, è stata posta in decisione.
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Motivi della decisione
L'oggetto della controversia
La presente controversia si incentra sul ritardo nel pagamento dei crediti maturati quali corrispettivi della fornitura di servizi, nell'ambito delle c.d. “transazioni commerciali”.
La materia è regolata dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE), novellato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE
pagina 2 di 11 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.).
Scopo della disciplina, in attuazione delle citate direttive europee, è di semplificare e velocizzare i pagamenti delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi, al fine di evitare comportamenti scorretti e dilatori delle committenze che possano creare seri pregiudizi ai fornitori.
Ambito applicativo della disciplina sono le c.d. “transazioni commerciali”, definite dall'art. 2 comma 1 lett. a) come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.”
Nel caso di specie, i crediti oggetto del giudizio derivano, quanto all'importo di €.
24.386,48, dal rapporto di fornitura di servizi telefonici, intercorso tra OM IT SP ed il
, e, quanto all'importo di €. 19.820,00, a quelli intercorsi con Controparte_1 CP_1
Senesi SP, Eni Gas e Luce SP, Eni SP, Hera Comma SP, Kyocera Document Solutions
IT SP, dunque tra un'impresa ed una pubblica amministrazione: essi rientrano perfettamente nell'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2002 senza che abbia in parte qua riflesso alcuno la circostanza che ad agire sia , quale cessionaria dei crediti Parte_1 vantati dall'originario creditore verso il debitore ceduto, il quale ben può opporre al cessionario, alla stregua della normativa di sistema che presiede ai contratti di cessione del credito, tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore cedente (art. 1263 cc).
L'opponibilità della cessione
La sussistenza dei requisiti di efficacia della cessione dei credito nei riguardi del debitore ceduto rientra tra i fatti costitutivi della domanda proposta dal cessionario contro lo stesso debitore, onde deve essere accertata dal giudice indipendentemente dall'eccezione del convenuto, che può limitarsi a contestare genericamente la sussistenza di tale efficacia:
l'inefficacia della cessione del credito, in altri termini, non costituisce un'eccezione in senso proprio del debitore ceduto ma semplicemente la negazione di un fatto costitutivo.
Ciò detto, la società attrice allega, in seno all'atto di citazione, copia dei contratti di cessione dei crediti per sorte capitale ritualmente notificati: assume, pertanto, di aver pagina 3 di 11 regolarmente provato l'intervenuta cessione del credito e la sua opponibilità al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 comma 1 c.c., per il quale “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”.
Tralascia, in effetti, di considerare che l'opponibilità di una cessione del credito vantato nei confronti di una Pubblica Amministrazione è soggetta ad una disciplina speciale rispetto all'art. 1264 comma 1 c.c., segnatamente introdotta dal combinato disposto degli artt. 69-70
R.D. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e 9 L.2248/1865 ALL. E. Infatti, l'art. 69 R.D. 2440/1923 stabilisce anzitutto (comma 3) che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.” , derogandosi dunque al principio di libertà delle forme proprio della cessione codicistica.
Nel caso di specie gli atti di cessione derivano da scrittura privata autenticata da notaio, e dunque il requisito è integrato.
Vi è però l''ultimo comma dell'art. 70 dello stesso R.D. il quale stabilisce, in relazione agli atti considerati nel precedente art. 69, che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”; e l'art. 9 dell'ALL. E della legge 2248/1865 è la fattispecie normativa che prescrive che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà ……. convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata: quando si ha dunque una cessione del credito avente ad oggetto un “prezzo” contrattuale, derivante da un contratto “in corso”, da far valere nei confronti di una Pubblica Amministrazione, è necessaria l'adesione di quest'ultima,
e non è sufficiente la mera notifica dell'atto nei suoi confronti.
L'utilizzazione dell'inciso “in corso” suggerisce di circoscrivere l'operatività della norma ai contratti di durata, e di escludere dal suo raggio di azione i contratti ad esecuzione istantanea. In questo senso anche la giurisprudenza, quale ad esempio Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 268 del 11/01/2006 per la quale “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il
pagina 4 di 11 legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali
l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico.” In senso conforme cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 2209 del 01/02/2007 Sez. 3, Sentenza n. 18339 del
27/08/2014, che ha applicato la regola codicistica per crediti per assistenza a malati vantati da una fondazione nei confronti di una AS e ceduti ad un terzo e la recentissima Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021, che ha escluso, rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che la cessione in favore di una società di factoring del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione richiedesse l'adesione della
Amministrazione debitrice.
Le ricadute della superiore disciplina sulla fattispecie dedotta in giudizio sarebbero a tal punto di tutta evidenza: poiché i crediti per i quali è causa derivano da contratti di somministrazione, l'opponibilità delle intervenute cessioni avrebbe richiesto l'adesione del
. CP_1 Controparte_1
Senonchè - in diSPrte la pur rilevante circostanza che la necessità dell'adesione è venuta meno in relazione alla cessioni dei crediti previste dalla Legge 1991 n. 52 (disciplina della cessione dei crediti di impresa), e dall'art. 26 comma V° della Legge 1994 n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici), a norma delle quali la normativa di cui alla Legge 1991 n. 52 è
pagina 5 di 11 estesa ai crediti verso la PA derivanti dai contratti di appalto di LLPP e dai contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di LLPP - viene in soccorso della domanda attorea la disciplina sopravvenuta introdotta dal D.Lgs. 163/2006, ratione temporis vigente, il cui art. 117, a modifica della richiamata normativa, ben consente la cessione di crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori senza l'accettazione esplicita della stazione appaltante, sol che ricorra il limite soggettivo, nel caso di specie soddisfatto, costituito dalla qualità del cessionario di istituto di credito il cui oggetto sociale prevede l'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa: come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (n. 19571 del 24/09/2007), la citata disposizione (nel contenuto, riprodotta dall'art. 106, comma 13, del
D.lgs. 50 del 2016), consentendo la cedibilità dei crediti vantati nei confronti della P.A. e derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario e, solo per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti, non prevede l'applicabilità delle norme generali del c.c. bensì le speciali disposizioni di cui all'art.9 della L. 2248 del 1865.
Si aggiunga, poi, che la cessione per cui è causa rientra nella più ampia categoria del contratto di cartolarizzazione che la Legge 30 aprile 1999 n. 130 prefigura nei termini di un'operazione finanziaria in cui i principi basici dell'istituto della cessione sono combinati con quelli della circolazione dei titoli di credito: ebbene, l'art. 4, comma 4° bis della citata legge, introdotto dall'art. 12 n. 3, lett. d) DL 23 dicembre 2013 n. 145 sì come modificato dalla Legge
21 febbraio 2014 n. 9, prevede che: “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del RD 18 novembre 1923 n. 2440 nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 3° lett.
c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale nonché mediante comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
In ogni caso, e definitivamente, la difesa del non ha Controparte_1 dedotto che i contratti i cui crediti sono stati ceduti siano stati in corso all'epoca della cessione: ed è ben noto che, in ragione del riparto degli oneri probatori, il creditore che agisce in giudizio per il mancato od inesatto adempimento deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento ed pagina 6 di 11 invece incombe sul debitore convenuto l'onere di dare consistenza alla propria eccezione
(Cass. 2001 n. 13533).
Non resta, alla stregua del compiuto ragionamento sopra esposto, che affermare, a termini del quadro giuridico-normativo di riferimento, la piena opponibilità delle cessioni di credito per cui è causa al , risultando in atti che ha ad Controparte_1 oggetto crediti che derivano da un contratto di appalto di fornitura di energia elettrica;
che sono stati stipulati con scrittura privata autenticata da notaio;
che sono stati notificati alla parte convenuta.
L'eccezione di mancata prova del credito
Ritiene il Tribunale di dovere rigettare anche la spiegata eccezione di mancata prova del credito.
Vale al riguardo osservare che, sebbene la fattura di per sé stessa non sia sufficiente a dare prova del credito, l'entità dei consumi del servizio reso ben può ritenersi accertata sulla base dei sistemi di rilevazione automatica accettati dal cliente all'atto della stipula del contratto di somministrazione, alla stregua dei quali è incontestatamente avvenuta la ricostruzione della somministrazione di energia elettrica.
E' vero infatti che, con orientamento condivisibile, la giurisprudenza di merito rileva, in materia, che i dati risultanti dalla rilevazione automatica, unico legittimo metodo di rilevazione degli stessi, possono essere disattesi in presenza di un accertato difetto di funzionamento degli apparecchi di rilevazione che, tuttavia, va specificatamente contrastato in maniera puntuale e circostanziata, non potendo l'utente trincerarsi dietro una generica contestazione senza prendere posizione sui dati risultanti dalle fatture.
Ebbene, nel caso a mano, la società cessionaria ha avuto cura di produrre in atti, oltre che il foglio riepilogativo del credito costituente la sorte capitale, le singole originarie fatture riportanti i dati sulle spese fisse e/o sui consumi periodicamente rilevati nei singoli periodi di rilevazione, con una puntualizzazione di dettaglio tanto specifica che, solo a fronte di una contestazione circostanziata, avrebbesi potuto affermare la violazione dell'onere probatorio a carico della società attrice.
pagina 7 di 11 Ed invece, a fronte di una allegazione circostanziata dei fatti costitutivi, è stato il
[...]
ad avere del tutto mancato l'onere di prendere posizione, in modo Controparte_1 chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda e tanto basta per rigettare la domanda.
Le statuizioni di condanna
Concludendo, quanto ai crediti per sorte capitale azionati in giudizio per un importo pari ad €. 24.386,48, deve affermarsi che, avendo parte attrice assolto all'onere probatorio su di essa gravante di provare la fonte del rapporto negoziale, e non essendo contestata l'effettuazione delle prestazioni, comunque documentata, il relativo credito, di poi ridotto con la comparsa conclusionale ad €. 18.701,00, in difetto di pagamento o di altra causa estintiva di cui non è stata data prova, deve integralmente riconoscersi in favore della cessionaria.
Tale credito deve maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo.
A tal riguardo occorre rilevare che la predetta normativa trova applicazione anche nell'ipotesi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione. In particolare,
l'applicabilità degli interessi di mora di cui al suddetto decreto legislativo è stata affermata dalla Giurisprudenza di legittimità anche con riguardo alle prestazioni sanitarie fornite da un soggetto privato in regime accreditato (in tal senso, Cass. Civ., 35092/2023 secondo cui “le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto …….. concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 d.lg n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto …… ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 d.lg. n. 231 del 2002”.
Dal momento che l'obbligazione pecuniaria oggetto del presente giudizio rientra fra quelle cui si applica l'art. 2 del D. Lgs. 231/2002, la domanda di pagamento pagina 8 di 11 degli interessi di mora può trovare accoglimento, dovendo, quindi, essere disattesa la generica contestazione attorea sul punto anche alla luce di quanto sopra evidenziato.
Parimenti fondato il capo di domanda avente ad oggetto il pagamento di interessi anatocistici in relazione all'importo dei citati interessi di mora.
Al riguardo va precisato che ai sensi dell'art. 1283 c.c., "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi"; Inoltre, secondo le previsioni dell'art. 1284, comma 4, c.c., "Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali".
Ciò premesso, la disciplina dell'art. 1284, comma 4, c.c., laddove prevede, in difetto di accordo delle parti, l'utilizzo del saggio di interessi previsto dalla legislazione comunitaria – recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii. – in luogo del saggio degli interessi legali – richiamati dall'art. 1283 c.c.- è pienamente applicabile agli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c., ovvero quelli scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
Ne deriva, pertanto, quanto agli interessi richiesti ex D.lgs. 231/2002 in relazione ai rapporti intercorsi tra le parti, che sono dovuti i predetti interessi con decorrenza dalle scadenze di ciascuna fattura ex art. 4 D.lgs. n. 231/2002 fino al saldo effettivo e con anatocismo ex art. 1283 c.c. sugli interessi maturati da almeno 6 mesi dalla data della notificazione dell'atto di citazione, da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 del cit. D.lgs. n. 231.
Non risulta specificatamente contestato l'ulteriore credito di €. 3.760,00 vantato dalla società istante ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale e nemmeno l'importo di 19.820,00, ancora preteso a titolo dell'art. 6 comma 2° D.Lgs. 231/2002 per il tardivo pagamento di date altre fatture afferenti a crediti ceduti, sì come emesse da Senesi SP, Eni Gas e Luce SP, Eni SP, Hera
Comma SP, Kyocera Document Solutions SP.
A tal ultimo riguardo, in ogni caso, si rileva che a) il richiamato art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dispone che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del
pagina 9 di 11 danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”, b) che tale norma è stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale – sub art. 6 – dispone che “Gli stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR”, c) che l'Unione Europea, in riscontro alle “FAQS” formulate aventi ad oggetto proprio la portata del predetto art. 6 della Direttiva, ha espressamente dichiarato che tale importo “è dovuto per ciascuna fattura non pagata”.
Le spese processuali
Non resta, a tal punto, che condannare il alla refusione Controparte_1 delle spese processuali in favore di parte attrice. Esse sono liquidate a misura del DM
147/2022 (valore della causa: €.26.000,00/€. 52.000,00 - compensi medi - fasi studio, introduttiva, trattazione e decisione).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6319/2002 RG così statuisce:
Condanna il al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 dell'importo di €. 18.701,00 oltre interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo nonché interessi anatocistici, in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D. Lgs. 231/02, come richiamati dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione e sino al saldo, €. 3.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture OM IT SP costituenti la sorte capitale ed €.
19.820,00, ancora a titolo dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/02, per il tardivo pagamento delle fatture Senesi SP, Eni Gas e Luce SP, Eni SP, Hera Comma SP, Kyocera Document
Solutions IT SP.
pagina 10 di 11 Condanna il , alla refusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali che si liquidano in complessivi €. 7.616,00, oltre CU ed imposta di bollo, iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 24 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6319/2022 R.G. promossa da:
, cf. con sede in Milano Via Domenichino n. 5, in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Bonalume, per procura allegata all'atto di citazione;
Attrice
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1 [...]
Piazza Umberto I n. 22, c.f. , elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_2
Catania, Via Vagliasindi n.9, presso lo studio dell'Avv. Francesco Leonardi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti n atti;
Convenuto
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Conclusioni
All'udienza del 16 luglio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
pagina 1 di 11 --------------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Comune Parte_1 di e ne chiedeva la condanna al pagamento della complessiva somma Controparte_1 di €. 24.386,48, sì come pretesa a titolo di corrispettivo per l'erogazione dei servizi di cui alle date fatture emesse da OM IT SP rimaste impagate, oltre interessi moratori ex artt.
2/5 D.Lgs. 231/2002, interessi anatocistici ex art. 1283 cc, ed €. 3.760,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2° D.Lgs. 231/2002. Chiedeva anche la condanna al pagamento di ulteriori €.
19.820,00, ancora pretesi a titolo dell'art. 6 comma 2° D.Lgs. 231/2002 per il tardivo pagamento di date altre fatture emesse da Senesi SP, Eni Gas e Luce SP, Eni SP, Hera
Comma SP, Kyocera Document Solutions SP. Assumeva, a sostegno della domanda, di essere cessionaria dei relativi crediti per sorte capitale in forza di scritture private autenticate notificate all'ente pubblico. Spiegava, in subordine, domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Il , ritualmente costituitosi, chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda, specificatamente opponendo l'insussistenza di qualsivoglia fattura impagata originariamente in testa a OM IT SP, l'inopponibilità dell'intervenuta cessione,
l'inidoneità delle fatture a dar prova dei contestati consumi, l'infondatezza dell'azionata pretesa afferente agli interessi moratori.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa, all'udienza del 16 luglio 2025, senza svolgimento di attività istruttoria orale, è stata posta in decisione.
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Motivi della decisione
L'oggetto della controversia
La presente controversia si incentra sul ritardo nel pagamento dei crediti maturati quali corrispettivi della fornitura di servizi, nell'ambito delle c.d. “transazioni commerciali”.
La materia è regolata dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE), novellato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE
pagina 2 di 11 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.).
Scopo della disciplina, in attuazione delle citate direttive europee, è di semplificare e velocizzare i pagamenti delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi, al fine di evitare comportamenti scorretti e dilatori delle committenze che possano creare seri pregiudizi ai fornitori.
Ambito applicativo della disciplina sono le c.d. “transazioni commerciali”, definite dall'art. 2 comma 1 lett. a) come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.”
Nel caso di specie, i crediti oggetto del giudizio derivano, quanto all'importo di €.
24.386,48, dal rapporto di fornitura di servizi telefonici, intercorso tra OM IT SP ed il
, e, quanto all'importo di €. 19.820,00, a quelli intercorsi con Controparte_1 CP_1
Senesi SP, Eni Gas e Luce SP, Eni SP, Hera Comma SP, Kyocera Document Solutions
IT SP, dunque tra un'impresa ed una pubblica amministrazione: essi rientrano perfettamente nell'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2002 senza che abbia in parte qua riflesso alcuno la circostanza che ad agire sia , quale cessionaria dei crediti Parte_1 vantati dall'originario creditore verso il debitore ceduto, il quale ben può opporre al cessionario, alla stregua della normativa di sistema che presiede ai contratti di cessione del credito, tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore cedente (art. 1263 cc).
L'opponibilità della cessione
La sussistenza dei requisiti di efficacia della cessione dei credito nei riguardi del debitore ceduto rientra tra i fatti costitutivi della domanda proposta dal cessionario contro lo stesso debitore, onde deve essere accertata dal giudice indipendentemente dall'eccezione del convenuto, che può limitarsi a contestare genericamente la sussistenza di tale efficacia:
l'inefficacia della cessione del credito, in altri termini, non costituisce un'eccezione in senso proprio del debitore ceduto ma semplicemente la negazione di un fatto costitutivo.
Ciò detto, la società attrice allega, in seno all'atto di citazione, copia dei contratti di cessione dei crediti per sorte capitale ritualmente notificati: assume, pertanto, di aver pagina 3 di 11 regolarmente provato l'intervenuta cessione del credito e la sua opponibilità al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 comma 1 c.c., per il quale “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”.
Tralascia, in effetti, di considerare che l'opponibilità di una cessione del credito vantato nei confronti di una Pubblica Amministrazione è soggetta ad una disciplina speciale rispetto all'art. 1264 comma 1 c.c., segnatamente introdotta dal combinato disposto degli artt. 69-70
R.D. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e 9 L.2248/1865 ALL. E. Infatti, l'art. 69 R.D. 2440/1923 stabilisce anzitutto (comma 3) che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.” , derogandosi dunque al principio di libertà delle forme proprio della cessione codicistica.
Nel caso di specie gli atti di cessione derivano da scrittura privata autenticata da notaio, e dunque il requisito è integrato.
Vi è però l''ultimo comma dell'art. 70 dello stesso R.D. il quale stabilisce, in relazione agli atti considerati nel precedente art. 69, che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”; e l'art. 9 dell'ALL. E della legge 2248/1865 è la fattispecie normativa che prescrive che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà ……. convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata: quando si ha dunque una cessione del credito avente ad oggetto un “prezzo” contrattuale, derivante da un contratto “in corso”, da far valere nei confronti di una Pubblica Amministrazione, è necessaria l'adesione di quest'ultima,
e non è sufficiente la mera notifica dell'atto nei suoi confronti.
L'utilizzazione dell'inciso “in corso” suggerisce di circoscrivere l'operatività della norma ai contratti di durata, e di escludere dal suo raggio di azione i contratti ad esecuzione istantanea. In questo senso anche la giurisprudenza, quale ad esempio Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 268 del 11/01/2006 per la quale “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il
pagina 4 di 11 legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali
l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico.” In senso conforme cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 2209 del 01/02/2007 Sez. 3, Sentenza n. 18339 del
27/08/2014, che ha applicato la regola codicistica per crediti per assistenza a malati vantati da una fondazione nei confronti di una AS e ceduti ad un terzo e la recentissima Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021, che ha escluso, rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che la cessione in favore di una società di factoring del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione richiedesse l'adesione della
Amministrazione debitrice.
Le ricadute della superiore disciplina sulla fattispecie dedotta in giudizio sarebbero a tal punto di tutta evidenza: poiché i crediti per i quali è causa derivano da contratti di somministrazione, l'opponibilità delle intervenute cessioni avrebbe richiesto l'adesione del
. CP_1 Controparte_1
Senonchè - in diSPrte la pur rilevante circostanza che la necessità dell'adesione è venuta meno in relazione alla cessioni dei crediti previste dalla Legge 1991 n. 52 (disciplina della cessione dei crediti di impresa), e dall'art. 26 comma V° della Legge 1994 n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici), a norma delle quali la normativa di cui alla Legge 1991 n. 52 è
pagina 5 di 11 estesa ai crediti verso la PA derivanti dai contratti di appalto di LLPP e dai contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di LLPP - viene in soccorso della domanda attorea la disciplina sopravvenuta introdotta dal D.Lgs. 163/2006, ratione temporis vigente, il cui art. 117, a modifica della richiamata normativa, ben consente la cessione di crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori senza l'accettazione esplicita della stazione appaltante, sol che ricorra il limite soggettivo, nel caso di specie soddisfatto, costituito dalla qualità del cessionario di istituto di credito il cui oggetto sociale prevede l'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa: come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (n. 19571 del 24/09/2007), la citata disposizione (nel contenuto, riprodotta dall'art. 106, comma 13, del
D.lgs. 50 del 2016), consentendo la cedibilità dei crediti vantati nei confronti della P.A. e derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario e, solo per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti, non prevede l'applicabilità delle norme generali del c.c. bensì le speciali disposizioni di cui all'art.9 della L. 2248 del 1865.
Si aggiunga, poi, che la cessione per cui è causa rientra nella più ampia categoria del contratto di cartolarizzazione che la Legge 30 aprile 1999 n. 130 prefigura nei termini di un'operazione finanziaria in cui i principi basici dell'istituto della cessione sono combinati con quelli della circolazione dei titoli di credito: ebbene, l'art. 4, comma 4° bis della citata legge, introdotto dall'art. 12 n. 3, lett. d) DL 23 dicembre 2013 n. 145 sì come modificato dalla Legge
21 febbraio 2014 n. 9, prevede che: “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del RD 18 novembre 1923 n. 2440 nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 3° lett.
c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale nonché mediante comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
In ogni caso, e definitivamente, la difesa del non ha Controparte_1 dedotto che i contratti i cui crediti sono stati ceduti siano stati in corso all'epoca della cessione: ed è ben noto che, in ragione del riparto degli oneri probatori, il creditore che agisce in giudizio per il mancato od inesatto adempimento deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento ed pagina 6 di 11 invece incombe sul debitore convenuto l'onere di dare consistenza alla propria eccezione
(Cass. 2001 n. 13533).
Non resta, alla stregua del compiuto ragionamento sopra esposto, che affermare, a termini del quadro giuridico-normativo di riferimento, la piena opponibilità delle cessioni di credito per cui è causa al , risultando in atti che ha ad Controparte_1 oggetto crediti che derivano da un contratto di appalto di fornitura di energia elettrica;
che sono stati stipulati con scrittura privata autenticata da notaio;
che sono stati notificati alla parte convenuta.
L'eccezione di mancata prova del credito
Ritiene il Tribunale di dovere rigettare anche la spiegata eccezione di mancata prova del credito.
Vale al riguardo osservare che, sebbene la fattura di per sé stessa non sia sufficiente a dare prova del credito, l'entità dei consumi del servizio reso ben può ritenersi accertata sulla base dei sistemi di rilevazione automatica accettati dal cliente all'atto della stipula del contratto di somministrazione, alla stregua dei quali è incontestatamente avvenuta la ricostruzione della somministrazione di energia elettrica.
E' vero infatti che, con orientamento condivisibile, la giurisprudenza di merito rileva, in materia, che i dati risultanti dalla rilevazione automatica, unico legittimo metodo di rilevazione degli stessi, possono essere disattesi in presenza di un accertato difetto di funzionamento degli apparecchi di rilevazione che, tuttavia, va specificatamente contrastato in maniera puntuale e circostanziata, non potendo l'utente trincerarsi dietro una generica contestazione senza prendere posizione sui dati risultanti dalle fatture.
Ebbene, nel caso a mano, la società cessionaria ha avuto cura di produrre in atti, oltre che il foglio riepilogativo del credito costituente la sorte capitale, le singole originarie fatture riportanti i dati sulle spese fisse e/o sui consumi periodicamente rilevati nei singoli periodi di rilevazione, con una puntualizzazione di dettaglio tanto specifica che, solo a fronte di una contestazione circostanziata, avrebbesi potuto affermare la violazione dell'onere probatorio a carico della società attrice.
pagina 7 di 11 Ed invece, a fronte di una allegazione circostanziata dei fatti costitutivi, è stato il
[...]
ad avere del tutto mancato l'onere di prendere posizione, in modo Controparte_1 chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda e tanto basta per rigettare la domanda.
Le statuizioni di condanna
Concludendo, quanto ai crediti per sorte capitale azionati in giudizio per un importo pari ad €. 24.386,48, deve affermarsi che, avendo parte attrice assolto all'onere probatorio su di essa gravante di provare la fonte del rapporto negoziale, e non essendo contestata l'effettuazione delle prestazioni, comunque documentata, il relativo credito, di poi ridotto con la comparsa conclusionale ad €. 18.701,00, in difetto di pagamento o di altra causa estintiva di cui non è stata data prova, deve integralmente riconoscersi in favore della cessionaria.
Tale credito deve maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo.
A tal riguardo occorre rilevare che la predetta normativa trova applicazione anche nell'ipotesi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione. In particolare,
l'applicabilità degli interessi di mora di cui al suddetto decreto legislativo è stata affermata dalla Giurisprudenza di legittimità anche con riguardo alle prestazioni sanitarie fornite da un soggetto privato in regime accreditato (in tal senso, Cass. Civ., 35092/2023 secondo cui “le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto …….. concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 d.lg n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto …… ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 d.lg. n. 231 del 2002”.
Dal momento che l'obbligazione pecuniaria oggetto del presente giudizio rientra fra quelle cui si applica l'art. 2 del D. Lgs. 231/2002, la domanda di pagamento pagina 8 di 11 degli interessi di mora può trovare accoglimento, dovendo, quindi, essere disattesa la generica contestazione attorea sul punto anche alla luce di quanto sopra evidenziato.
Parimenti fondato il capo di domanda avente ad oggetto il pagamento di interessi anatocistici in relazione all'importo dei citati interessi di mora.
Al riguardo va precisato che ai sensi dell'art. 1283 c.c., "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi"; Inoltre, secondo le previsioni dell'art. 1284, comma 4, c.c., "Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali".
Ciò premesso, la disciplina dell'art. 1284, comma 4, c.c., laddove prevede, in difetto di accordo delle parti, l'utilizzo del saggio di interessi previsto dalla legislazione comunitaria – recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii. – in luogo del saggio degli interessi legali – richiamati dall'art. 1283 c.c.- è pienamente applicabile agli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c., ovvero quelli scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
Ne deriva, pertanto, quanto agli interessi richiesti ex D.lgs. 231/2002 in relazione ai rapporti intercorsi tra le parti, che sono dovuti i predetti interessi con decorrenza dalle scadenze di ciascuna fattura ex art. 4 D.lgs. n. 231/2002 fino al saldo effettivo e con anatocismo ex art. 1283 c.c. sugli interessi maturati da almeno 6 mesi dalla data della notificazione dell'atto di citazione, da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 del cit. D.lgs. n. 231.
Non risulta specificatamente contestato l'ulteriore credito di €. 3.760,00 vantato dalla società istante ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale e nemmeno l'importo di 19.820,00, ancora preteso a titolo dell'art. 6 comma 2° D.Lgs. 231/2002 per il tardivo pagamento di date altre fatture afferenti a crediti ceduti, sì come emesse da Senesi SP, Eni Gas e Luce SP, Eni SP, Hera
Comma SP, Kyocera Document Solutions SP.
A tal ultimo riguardo, in ogni caso, si rileva che a) il richiamato art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dispone che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del
pagina 9 di 11 danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”, b) che tale norma è stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale – sub art. 6 – dispone che “Gli stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR”, c) che l'Unione Europea, in riscontro alle “FAQS” formulate aventi ad oggetto proprio la portata del predetto art. 6 della Direttiva, ha espressamente dichiarato che tale importo “è dovuto per ciascuna fattura non pagata”.
Le spese processuali
Non resta, a tal punto, che condannare il alla refusione Controparte_1 delle spese processuali in favore di parte attrice. Esse sono liquidate a misura del DM
147/2022 (valore della causa: €.26.000,00/€. 52.000,00 - compensi medi - fasi studio, introduttiva, trattazione e decisione).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6319/2002 RG così statuisce:
Condanna il al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 dell'importo di €. 18.701,00 oltre interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo nonché interessi anatocistici, in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D. Lgs. 231/02, come richiamati dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione e sino al saldo, €. 3.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture OM IT SP costituenti la sorte capitale ed €.
19.820,00, ancora a titolo dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/02, per il tardivo pagamento delle fatture Senesi SP, Eni Gas e Luce SP, Eni SP, Hera Comma SP, Kyocera Document
Solutions IT SP.
pagina 10 di 11 Condanna il , alla refusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali che si liquidano in complessivi €. 7.616,00, oltre CU ed imposta di bollo, iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 24 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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