Articolo 7 della Legge 1 dicembre 1949, n. 908
Articolo 6Articolo 8
Versione
5 gennaio 1950
Art. 7.
Anche al di fuori dei casi previsti negli articoli 1 e 2, la Commissione deve essere sentita dal Ministro per il tesoro su tutte le questioni relative all'applicazione dell'art. 78 del Trattato di pace.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1950