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9 ottobre 2010
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27 maggio 2022
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1 gennaio 2024
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8 luglio 2025
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Art. 1479. (( (Procedure di contrattazione). )) ((1. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La procedura di contrattazione si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.)) --------------- AGGIORNAMENTO (88)
La L. 28 aprile 2022, n. 46 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ".
La L. 28 aprile 2022, n. 46 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ".
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- 1. Effetti dell'esclusione della garanziahttps://www.brocardi.it/ · 1
Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese(1). Il venditore è esente anche da quest'obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore [1489]. Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla nostra redazione giuridica e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 € 9.608 consulenze svolte fino ad oggi! (vedi l'archivio completo)
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Giurisprudenza • 22
- 1. Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2769Provvedimento: N. R.G. 7145/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA QUINTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7145/2023 promossa da: Parte_1 N PERSONA DEL SUO SOCIO AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE Parte_1 [...] (C.F. P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'Avv. MARCO EMMANUELE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Luigi Rizzo n. 29, CATANIA; ATTRICE contro _1 (C.F. C.F._1 ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; CONVENUTO CONTUMACE **** Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto …Leggi di più...
- garanzia per evizione·
- risoluzione contratto per cosa altrui·
- art. 1479 c.c.·
- annullamento contratto per dolo·
- art. 1439 c.c.·
- art. 1483 c.c.·
- danno non patrimoniale·
- restituzione prezzo pagato·
- sequestro conservativo·
- prova testimoniale