Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1614/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 10.03.2025 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F nato a [...] al Lambro in data 14.05.1937, Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati dall'Avv. Pietro Beretta e dall'Avv. Alberto Maurizio Beretta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 26.03.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la IG continuerà a vivere nella casa familiare, con tutto quanto l'arreda, sita in Pt_1
Vedano al Lambro (MI, Via privata XXIV Maggio n. 8, di sua esclusiva proprietà, ed a sostenerne per intero i costi per spese condominiali ordinarie e straordinarie, tributi locali ed utenze;
3) La IG si obbliga a volturare a proprio esclusivo nome tutte le utenze Pt_1 dell'abitazione di Vedano al Lambro entro trenta giorni dal deposito della domanda congiunta di separazione;
4) il sig. che ha già lasciato la casa familiare, potrà prelevare dalla stessa tutti i propri Pt_2
beni ed effetti personali entro trenta giorni dal deposito della domanda congiunta di separazione, decorsi i quali la IG sarà esonerata da ogni dovere di custodia;
Pt_1
6) il signor potrà continuare a dimorare nell'appartamento di SO (CO), Via Pt_2
Rompiano n. 14, di proprietà della IG , sino a che vi avrà interesse;
il diritto Parte_1 di godimento dell'immobile è attribuito al signor in via esclusiva, a titolo personale e di Pt_2
comodato, e non attribuisce al signor a facoltà di locare o subcomodare a terzi l'immobile. Pt_2
Sarà facoltà del signor quella di esigere dalla IG la stipula di separato contratto Pt_2 Pt_1
scritto di comodato, ove risultasse necessario per le pratiche anagrafiche, per la voltura delle utenze o per finalità tributarie;
i costi di registrazione saranno a carico del comodatario.
7) Per quanto riguarda l'appartamento di SO, le spese condominiali straordinarie saranno sostenute dalla IG le spese condominiali ordinarie saranno sostenute dal signor Pt_1
I tributi IMU in scadenza successiva al deposito della domanda di separazione saranno Pt_2
sostenuti o comunque rimborsati per intero dal signor i tributi TARI e assimilati saranno Pt_2
sostenuti direttamente dal signor che si impegna ad effettuare, entro trenta giorni dalla Pt_2
domanda di separazione, le necessarie comunicazioni agli uffici comunali. Entro il medesimo termine il signor ovrà procedere a volturare a proprio nome esclusivo tutte le utenze dell'abitazione Pt_2
di SO.
8) La IG dovrà prelevare dall'appartamento di SO tutti i propri beni ed effetti Pt_1
personali entro trenta giorni dal deposito della domanda congiunta di separazione, decorsi i quali il signor arà esonerato da ogni dovere di custodia. Pt_2
9) La IG si impegna a versare al signor l'importo di Euro 50.000,00 (Euro Pt_1 Pt_2
cinquantamila/00); tale pagamento è previsto dalle Parti a tacitazione una tantum ed estinzione di ogni obbligo di mantenimento verso il coniuge, nonché a definizione di ogni rapporto patrimoniale intercorso tra le parti. Il versamento sarà effettuato mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN che saranno indicate dal signor con le seguenti tempistiche: Euro 10.000,00 (Euro Pt_2
diecimila/00) saranno versati entro quindici giorni dal deposito della domanda congiunta di separazione;
Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00) saranno versati entro quindici giorni dalla pronuncia di omologa della separazione.
10) Il conto corrente cointestato n. 00611/1000/4518 aperto presso Intesa Sanpaolo, Filiale di
Milano Viale Gran Sasso n. 28, sarà chiuso entro trenta giorni dalla domanda di separazione, con liberazione ed estinzione di ogni eventuale garanzia personale prestata dalla IG Pt_1 all'istituto bancario.
11) Il signor ove richiesto, si impegna a cedere alla IG senza corrispettivo, Pt_2 Pt_1 la propria quota di proprietà dell'autoveicolo Citroen C2 targato CV202ZR; il passaggio di proprietà sarà formalizzato a semplice richiesta della IG che ne sosterrà i relativi costi;
Pt_1
il veicolo continuerà in ogni caso ad essere utilizzato in via esclusiva dalla IG che ne Pt_1
sosterrà i costi di bollo, manutenzione, revisione ed assicurazione.
12) Il signor anterrà la titolarità esclusiva del veicolo Opel Insigna Targato ER102HB Pt_2
a lui intestato.
13) Il signor manterrà la titolarità esclusiva dell'eventuale saldo positivo del conto Pt_2
corrente cointestato presso Intesa Sanpaolo, nonché la titolarità esclusiva delle quote della società
, nonché dei relativi crediti per finanziamenti fruttiferi ed Controparte_1
infruttiferi;
14) La IG manterrà la titolarità esclusiva dei crediti fiscali conseguenti agli interventi Pt_1 di ristrutturazione dell'immobile di Vedano al Lambro.
15) Fermo restando quanto previsto al precedente punto 9), i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza ed autonomia economica, rinunciando alla corresponsione di ogni forma di mantenimento;
16) I coniugi, con il corretto adempimento delle condizioni di cui ai precedenti punti, danno atto di aver definito ogni rapporto economico-patrimoniale tra loro pendente, anche in merito ad ogni cespite, rapporto finanziario, veicolo, bene immobile o mobile, già cointestato o in comproprietà tra di loro, e, dunque, nulla avranno da pretendere l'uno dall'altro a titolo restitutorio, risarcitorio o divisorio;
17) Le spese del presente procedimento saranno sostenute in pari quota da entrambi i coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Sesto San
Giovanni in data 03.09.1962; 2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 355, parte II, Serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 03.04.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti