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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 10/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1529 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto: Contratti bancari. Opposizione a decreto ingiuntivo. promossa
DA
C.F. in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, via Del Casale Parte_1 P.IVA_1
Sansoni n. 28 e (C.F. ) residente in [...] C.F._1
Sansoni n. 28, rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo Bolognesi ed Emanuele Ruggeri del Foro di
Roma, giusta delega in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliati per il presente giudizio all'indirizzo pec Email_1
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, Piazza G. Controparte_1 P.IVA_2
Sella n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Gillono del Foro di Biella come da delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del 19.5.2017 e, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Paolo
Basso del Foro di Biella giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nello studio di tale ultimo difensore in Biella, via Gramsci n. 12;
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale dell'udienza del 19.9.2024.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
pagina1 di 22 Previo ricorso all'intestato Tribunale, otteneva il decreto ingiuntivo n. 451/2017 del Controparte_1
9.6.2017 con cui veniva ingiunto al Sig. e alla in persona del l.r.p.t. di Parte_2 Parte_1 pagare, in solido tra loro, la somma di €. 124.290,70 oltre interessi e spese come liquidate in decreto, a titolo di scoperto del conto corrente ordinario n. M3 OO 86699881 0 del 25.9.2006 e del correlativo conto interessi infruttifero (cfr. doc.
2-4bis fasc. monitorio), nonché a titolo di debito residuo del contratto di mutuo chirografario del 15.12.2011 (regolato sul conto mutuo n. M3 B1 86699881 0) e del correlativo conto interessi infruttifero (cfr. doc.
5-6bis fasc. monitorio). A garanzia dell'esposizione debitoria della società, il Sig. aveva rilasciato fideiussioni omnibus per un complessivo Parte_2 importo massimo garantito di €. 706.778,00 (cfr. doc.
9-9sexies fasc. monitorio).
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. e la in persona del Parte_2 Pt_2 Parte_1
l.r.p.t. hanno proposto opposizione avverso il suddetto decreto sulla base dei seguenti motivi: 1) difetto di prova scritta del credito non avendo la banca prodotto “[…] né i contratti disciplinanti i rapporti inter partes né gli estratti conto relativi alla intera durata di tali rapporti, dall'apertura all'estinzione”; 2) con riferimento al contratto di conto corrente: - usurarietà dei tassi praticati, in particolare dal I trimestre del 2002 al II trimestre 2003; - indeterminatezza del tasso d'interesse praticato su detto conto e sul collegato conto anticipi n. M3 E4 86699881 0 per difetto di pattuizione contrattuale e, comunque, per rinvio al parametro d'indicizzazione Euribor;
- nullità del contratto di conto corrente e del collegato conto anticipi per difetto di forma scritta e mancata indicazione degli elementi essenziali;
- illegittimità dell'anatocismo; - mancato rispetto delle regole di trasparenza, con conseguente violazione dell'art. 118
TUB; - nullità della clausola sulla commissione di massimo scoperto per mancanza di causa e/o per indeterminatezza dell'oggetto, nonché della clausola sulla commissione di messa a disposizione di somme;
- illegittimità del cd. gioco delle valute;
3) quanto al contratto di mutuo chirografario: - nullità per difetto di causa e/o per assenza dei requisiti minimi di forma;
- nullità della clausola sugli interessi per indeterminatezza stante il richiamo al parametro di indicizzazione Euribor;
- nullità della clausola determinativa del tasso di mora in quanto usuraria;
4) con riferimento alle fideiussioni omnibus rilasciate dal Sig. - nullità per difetto di autografia di alcuni elementi essenziali delle stesse, quali gli Parte_2 importi massimi garantiti;
- nullità assoluta per contrasto con la normativa antitrust (eccepita nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c.)
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha specificamente contestato tutto quanto ex Controparte_1 adverso eccepito, dedotto e domandato, in quanto ritenuto infondato in fatto ed in diritto. Con la prima memoria istruttoria ha, poi, eccepito la prescrizione dell'azione di ripetizione degli asseriti indebiti antecedenti al 28.7.2007.
La causa è stata, quindi, istruita disponendo la consulenza tecnico-contabile, oggetto di due successive integrazioni.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è in parte meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni meglio di seguito esposte anche alla luce delle risultanze delle indagini peritali effettuate.
pagina2 di 22 Come è noto, il giudice che è investito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, eventualmente rendendo una pronuncia di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato.
La peculiarità dell'oggetto del giudizio de quo spiega altresì l'altrettanto peculiare posizione rivestita dalle parti, ovverosia, più precisamente, la non coincidenza tra parte in senso formale e riparto dell'onere della prova. Infatti, sebbene sia l'intimato a rivestire la veste di attore in senso processuale (opponente), il medesimo assume, sul piano sostanziale, la posizione di convenuto, gravando, per converso, sul convenuto in opposizione (attore in senso sostanziale) l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto di credito vantato nei confronti del debitore-opponente.
Conseguentemente, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione),
l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Ciò precisato, per una migliore intellegibilità della presente motivazione, la stessa sarà strutturata in tre parti, dedicate rispettivamente ai rapporti di conto corrente (e conto anticipi), al mutuo chirografario e alle fideiussioni.
A. Conto corrente n. M3 OO 86699881 0 e conto anticipi n. M3 E4 86699881 0
Relativamente a tali rapporti e con precipuo riferimento all'onere della prova come sopra richiamato, deve osservarsi che non abbia compiutamente fornito la prova del fatto costitutivo Controparte_1 del suo diritto di credito, considerato che nella corposa produzione documentale complessivamente versata in atti, comprensiva, cioè, di quella prodotta nel giudizio monitorio (cfr. doc. 2 comparsa) e di quella ulteriore allegata alla comparsa di costituzione, comunque manca il contratto originario di apertura del conto corrente n. M3 OO 86699881 0. Più precisamente, dall'esame degli estratti conto analitici prodotti a partire dal saldo zero si deduce che il ridetto conto è stato aperto in data 1.8.2001; tuttavia, il primo documento contrattuale versato in atti contenente la previsione per iscritto delle condizioni economiche da applicare è relativo ad un'apertura di credito da regolare sul ridetto c/c ed è datato 25.9.2006 (cfr. doc. 3 fasc. monitorio).
Conseguentemente, è parzialmente fondata l'eccezione di difetto di prova scritta del credito azionato in via monitoria, giacché è pacifica la violazione dell'art. 117 TUB per difetto di pattuizione delle condizioni economiche regolatrici del rapporto de quo almeno fino alla prima apertura di credito del
25.9.2006; ciò ha comportato la necessità di ricostruire, mediante la disposta consulenza tecnico-
pagina3 di 22 contabile, la movimentazione del conto in questione, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni (a qualunque titolo pattuite) e capitalizzazione degli interessi, per tutto il periodo in cui è risultata mancante la relativa documentazione contrattuale, e, quindi, calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale. A questo ultimo proposito, si richiama integralmente quanto già statuito dallo scrivente Giudice con l'ordinanza del
18.5.2021, relativamente alle ragioni giuridiche per cui il suddetto ricalcolo, diversamente da quanto proposto dal consulente di parte opponete, non possa essere eseguito facendo applicazione della disciplina di cui all'art. 117, co. 7 T.U.B..
Quanto, poi, al contratto di conto anticipi n. M3 E4 86699881 0, si richiamano le proprie precedenti ordinanze del 4.10.2019 e del 18.5.2021 in ordine al relativo requisito di forma scritta, evidenziandosi nuovamente come la prima integrazione alla consulenza tecnica già disposta si è resa necessaria (anche) per ricostruire l'intera movimentazione del conto corrente in particolare nel periodo di comprovata assenza della documentazione contrattuale tenendo altresì conto dei giroconti sul conto corrente e provenienti dal ridetto conto anticipi, di cui vi era pacificamente evidenza dai rispettivi estratti conto.
Infine, con riferimento alla questione più volte riproposta dalla difesa degli opponenti (da ultimo nella comparsa conclusionale del 14.11.2024) in ordine alla nullità del contratto di conto corrente e del collegato conto anticipi per difetto di forma scritta e mancata indicazione degli elementi essenziali, fondata sulle seguenti argomentazioni: i. quanto al primo “[…] il “MODULO DI ADESIONE AI
SERVIZI” del conto corrente ordinario n. M3 OO 866998810 0 del 25.09.2006, farebbe espresso rinvio a
“Condizioni generali relative al rapporto Banca – Cliente già firmate in data 21/09/2006” e, ancora, a “Condizioni generali che regolano il conto corrente e Servizi accessori “già firmate in data 21/09/2006”, asseritamente “già firmate in data 21/09/2006”, prevedendo espressamente l'adesione “ai seguenti Servizi, che saranno regolati dalle suddette condizioni normative (di cui tuttavia non vi è traccia in atti) e dalle condizioni economiche espressamente pattuite”” (cfr. pag.
4-5 conclusione cit.); ii. quanto al secondo “[…] Quello che il CTU definisce “Contratto quadro per sconto ed accredito s.b.f. effetti, assegni, ricevute bancarie, ecc./Anticipi su fatture e su contratti/ecc.” sottoscritto il 21/07/2010
[…] altro non è che una mera RICHIESTA di concessione di credito di natura commerciale che, a sua volta, per quanto riguardava “le condizioni economiche e contrattuali dei servizi di incasso relativi alle operazioni di sconto ed accredito sbf di effetti, assegni, ricevute bancarie, titoli, altri documenti anche in forma elettronica” rimanda ad un “contratto quadro”, potendosi escludere, per tale ragione, che la “richiesta di concessione di credito” possa coincidere con il “contratto quadro” al quale farebbe rimando, riscontrandosi chiaramente che le stesse “condizioni economiche e contrattuali” “sono contenute nel contratto quadro “Servizi d'incasso” da noi precedentemente sottoscritto”” (cfr. pag. 7 conclusionale cit.) e non prodotto dalla banca, la ridetta eccezione non appare meritevole di accoglimento.
A tale riguardo, e con precipuo riferimento al “modulo di adesione ai servizi” del 25.9.2006, occorre, innanzitutto, premettere che secondo la ormai pacifica giurisprudenza sia di legittimità che di merito un contratto bancario – quale, nel caso di specie, quello di apertura di credito in conto corrente – può dirsi pagina4 di 22 validamente concluso per scambio di corrispondenza tra le parti e, quindi, con l'accettazione, da parte del correntista, della proposta contrattuale che nel documento medesimo si dichiara essere stata ricevuta debitamente sottoscritta dalla banca (cfr. Cass. civ., sent. n. 26010 del 12.12.2007; Trib. Alessandria,
27.2.2017, Trib. Monza 5.6.2017, Trib. Paola 10.2.2018, Trib. Torino 8.1.2021). Anche nel caso di specie, il documento prodotto dalla banca contiene per l'appunto la seguente formulazione letterale:
“Con la presente, io/noi sottoscritto/i (nel testo contrattuale denominato/ “Cliente/i” … Dichiaro/Dichiariamo avere ricevuto e letto attentamente e di approvare le clausole contrattuali contenute nelle seguenti parti: Condizioni generali relative al rapporto Banca – Cliente già firmate in data 21/09/2006 Condizioni generali che regolano il conto corrente e
Servizi accessori “già firmate in data 21/09/2006 già firmate in data 21/09/2006. Con riferimento alle condizioni da me/noi sottoscritte dichiaro/dichiariamo di aderire ai seguenti Servizi, che saranno regolati dalle suddette condizioni normative (di cui tuttavia non vi è traccia in atti) e dalle condizioni economiche espressamente pattuite”.
Tale documento, quindi, è sufficiente a ritenere che il contratto in questione abbia rispettato la prescrizione di cui all'art. 117, co. 1 TUB e, quindi, il requisito della forma scritta ad substantiam e sia stato, per ciò stesso, validamente formato.
Il medesimo contratto risulta conforme anche a quanto disposto dal successivo comma 4 del medesimo articolo, giacché in esso sono chiaramente contenute le condizioni economiche esplicitamente pattuite e da applicarsi al rapporto medesimo. Ad avviso di chi scrive, infatti, non appare possibile dubitare che tale previsione normativa si riferisca esclusivamente alle ridette condizioni e non anche a quelle generali di contratto, che comunque nel caso di specie risultano validamente richiamate, non avendo peraltro gli opponenti mai specificamente contestato di averle ricevute e sottoscritte, come viceversa dichiarato nel documento di cui si tratta.
L'applicazione di questi stessi principi consente di giungere ad analoghe conclusioni con riferimento al documento prodotto dalla banca in allegato alla seconda memoria istruttoria e contraddistinto dal n. 22: si tratta, infatti, della proposta contrattuale avanzata dalla società correntista, odierna opponente, di concessione di credito sotto forma di anticipi su crediti/fatture, debitamente accettata e sottoscritta dalla banca in data 21.7.2010, nella quale sono riportate tanto le condizioni normative (facendo, altresì, rinvio alle norme che regolano il contratto di conto corrente di corrispondenza per quanto non espressamente disciplinato), quanto quelle economiche.
Con riferimento, poi, alle ulteriori doglianze mosse al rapporto di conto corrente n. M3 OO 86699881 0 si osserva quanto segue:
1. parte opponente si duole, richiamando le risultanze della propria perizia di parte versata in atti (cfr. doc. 1 citazione), della natura usuraria dei tassi d'interesse praticati sul conto corrente, riscontrata, in particolare, “dal I Trimestre del 2002 sino al II Trimestre dell'anno 2003”.
La relativa eccezione non è meritevole di accoglimento, innanzitutto, perché assolutamente generica e, in secondo luogo, perché comunque del tutto infondata nel merito.
pagina5 di 22 Più precisamente, la doglianza in questione risulta del tutto generica, avendo gli opponenti omesso di allegare ed indicare specificamente – per un verso – i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia in relazione ai singoli periodi di riferimento e – per altro verso – di precisare i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati, nonché di quantificare le somme indebitamente addebitate a tale titolo. Infatti, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione dell'indebito e, più in generale, ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario,
l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni. In tal senso si è espressa la maggioritaria giurisprudenza di merito (si vedano, tra le tante: Trib. Cagliari, 16/6/2015; Trib. Milano, 21/10/2014; Trib. Ferrara, 5/12/2013). Anche la recente
Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883 ha ribadito il principio, più volte affermato, per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” (cfr. Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass.
S.U., 29 aprile 2009, n. 9941), precisando che: “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n.
21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto
e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria)”. In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta.
Prova che, evidentemente, non può che ritenersi mancante nel caso di specie per quanto sopra evidenziato e non potendo sopperire a tale lacuna la consulenza tecnica di parte versata in atti;
ciò per un duplice ordine di ragioni: per un verso, infatti, viene in rilievo il valore probatorio da attribuirsi alla consulenza tecnica di parte, che secondo il consolidato e condiviso orientamento della Suprema Corte:
“costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili” (Cass. civ., ord. 9.4.2021, n. 9483; conf.:
Cass. civ., 4.7.2022, n. 21080 e, da ultimo, Cass. civ., 12.7.2023 n. 19827); e, per altro verso, occorre far riferimento al principio di autosufficienza degli atti processuali, nella specie dell'atto di citazione in opposizione, tale per cui è esclusivamente in esso che devono essere contenuti tutti gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il motivo d'illegittimità/invalidità denunciato.
Ad abundantiam si osserva che la proposta eccezione risulta anche infondata nel merito, giacché, a tutto voler concedere, nella ridetta consulenza di parte non è esplicitata la formula impiegata per il calcolo del
TEG negoziale, del tutto impedendo allo scrivente giudice di apprezzarne la correttezza giuridica.
pagina6 di 22 2. quanto all'eccepita “indeterminatezza del tasso di interesse praticato sul c/c n. M3OO86699881 0 e sul
c/anticipi n. M3 E4 86699881 0” (cfr. pag. 5 citazione), la stessa è fondata, in primis, sulla “[…] assenza di una clausola contrattuale in merito alla determinazione delle modalità e dei criteri di applicazione degli interessi” (cfr. ibidem) e, in secondo luogo, sulla presupposta indeterminatezza del “[…] parametro di riferimento
“Euribor””, anche tale eccezione non è meritevole di accoglimento in quanto, con riferimento al primo profilo, già si è detto in ordine alla mancanza di documentazione contrattuale, peraltro, da circoscriversi unicamente all'intervallo di tempo dall'apertura del rapporto di conto corrente (1.8.2001) al 25.9.2006, data di stipula del contratto di apertura di credito prodotto. A partire da tale momento e per il prosieguo il tasso di interesse, tempo per tempo, praticato sul ridetto conto non è risultato affatto indeterminato, in quanto sempre stabilito da apposita pattuizione contrattuale (come da documentazione versata in atti). In particolare, e come riscontrato anche dal ctu nella prima relazione
(cfr. pag. 27 relazione del 23.4.2020), il tasso debitore risulta stabilito “[…] a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di apertura di credito in c/c del 1/07/2015 in misura variabile all'Euribor 3mesi/365”. Quanto, quindi, a tale secondo profilo di contestazione, la doglianza mossa dagli opponenti (che pur definisce detto paramento come non “[…] valido riferimento utile a determinare il tasso applicabile nei contratti de quo” – cfr. pag. 7 citazione) deve essere ricostruita ed intesa quale eccezione di nullità della ridetta clausola conseguente alla manipolazione del parametro Euribor da parte degli istituti bancari in violazione della normativa antitrust.
L'eccezione doglianza non è meritevole di accoglimento, in quanto palesemente infondata, non avendo parte opponente specificamente né allegato, né provato, pur essendone onerata ai sensi dell'art. 2697
c.c., la tipologia di accordo cui afferirebbe il cartello in relazione al contratto oggetto di causa, nonché i riflessi che detto accordo ha avuto, in concreto, per il contratto di apertura di credito in conto corrente in essere tra le parti, sottoscritto in data, tra l'altro, ampiamente successiva a quella cui si riferisce l'indagine condotta dall' in altri termini, difetta ogni allegazione e prova in ordine al nesso CP_2 eziologico tra l'accordo anticoncorrenziale (asseritamente presupposto come esistente) e la pretesa nullità (quanto meno parziale) del contratto “a valle”.
Al riguardo, non può sottacersi, infatti, che la normativa Antitrust (sia nazionale che comunitaria) non prevede in realtà, quale ulteriore sanzione per i soggetti partecipanti al cartello, la caducazione di tutti i contratti conclusi nel periodo di vigenza dello stesso;
in altri termini, l'applicazione in contratto del tasso eventualmente generatosi in virtù della distorsione, concretizzatasi per l'operare dell'intesa anticoncorrenziale, non produce effetti sugli elementi genetici del negozio. Ciò in ragione del fatto che il bene tutelato in via primaria è il mercato inteso come ordine pubblico economico generale, la cui protezione crea una maggior affidabilità e benessere, e non invece, gli interessi dei singoli solo indirettamente protetti. Pertanto, dall'eventuale intesa anti-concorrenziale non si può dedurre come conseguenza automatica la nullità per violazione di norme imperative di diritto interno, ma – se del caso pagina7 di 22 – unicamente un'ipotesi di responsabilità degli intermediari che hanno partecipato all'intesa illecita con conseguente obbligo di risarcire il danno eventualmente arrecato al danneggiato, se e nella misura in cui il tasso Euribor – malgrado le cautele adottate – abbia subito uno scostamento artificioso.
In definitiva, quindi, non solo gli opponenti non hanno fornito la prova nei termini anzidetti – che appare certamente indispensabile anche per la dimostrazione dello specifico e concreto interesse e legittimazione ad agire ai fini dell'accoglimento della domanda di nullità deducibile come proposta – ma neppure hanno domandato il risarcimento del danno.
3. Gli opponenti, con l'atto introduttivo, hanno altresì eccepito l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi praticata dalla banca per difetto di pattuizione contrattuale.
Tale doglianza è fondata e, pertanto, è stata oggetto di specifico quesito peritale (anche in sede di integrazioni).
In termini volutamente generali e non esaustivi deve osservarsi che, a far data dalla rivoluzionaria sentenza della Corte di Cassazione n. 2374 del 16.3.1999, maturata nel coevo contesto normativo e giurisprudenziale, la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.)
e non su un uso normativo (ex artt. 1 e 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi di domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi “in mancanza di usi contrari”. L'inserimento di una simile clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'Associazione bancaria italiana (ABI), non esclude detta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali, non quello di usi normativi.
Il nuovo orientamento così assunto dalla Suprema Corte ha, quindi, determinato l'intervento del legislatore che ha provveduto, con l'art. 25 D. Lgs. 4.8.1999, n. 342, a modificare parzialmente l'allora vigente art. 120 TUB, riformulandone l'intestazione e prevedendo l'inserimento di due nuove disposizioni, la prima delle quali riguardanti proprio l'attribuzione al Comitato Interministeriale per il
Credito e il Risparmio (CICR) dei poteri di stabilire modalità e criteri di produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni bancaria. Di talché, è proprio il modificato art. 120 TUB non solo a disciplinare l'anatocismo bancario, ma anche ad attribuire la potestà normativa al CICR, nell'esercizio della quale è stata poi adottata la nota Delibera del 9.2.2000.
A completamento di tale succinta ricognizione, occorre altresì evidenziare che le Sezioni Unite con l'altrettanto nota sentenza n. 21095 del 4.11.2004 – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
425 del 2000, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25, co. 3 D. Lgs 342/1999 nella parte in cui aveva fatto salva la validità e l'efficacia (fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al co. 2 del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza – hanno stabilito che siffatte clausole anatocistiche, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono pagina8 di 22 disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerarsi nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso negoziale.
Come è noto, poi, a quella appena sopra richiamata hanno fatto seguito due ulteriori formulazioni dell'art. 120 TUB;
conseguentemente, nella regolamentazione dell'anatocismo bancario possono essere ravvisabili quattro diversi periodi, ciascuno caratterizzato da una propria disciplina, ovverosia: I) fino all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000; II) dal 22.4.2000 al 31.12.2013 (art. 120, co. 2
TUB introdotto dal D. Lgs. 342/1999); III) dal 1.1.2014 al 1.10.2016 (art. 120 TUB come modificato dalla L. 147/2013); IV) dal 1.10.2016 (art. 120 TUB come modificato dal D.L. 18/2016, attuato con decreto 343/2016).
Venendo alla fattispecie per cui è causa, il primo periodo non è d'interesse, risultando il rapporto di conto corrente acceso nel 2001. Peraltro, poiché è pacificamente assente in atti il contratto di apertura dello stesso, la capitalizzazione degli interessi tanto passivi quanto attivi riscontrata dall'esame degli estratti conto non poteva che essere eliminata perché attuata dalla banca in assenza di pattuizione scritta.
Peraltro, sempre nel secondo periodo di riferimento ricade il primo contratto redatto per iscritto e contenente previsioni applicabili al rapporto de quo, ovverosia l'apertura di credito del 25.9.2006; detto contratto è stato stipulato nella vigenza dell'art. 120 T.U.B. nel testo novellato dall'art. 25, co. 2, del D.
Lgs. n. 342 del 1999 e della susseguente Delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 9 febbraio 2000; pertanto, è all'art. 2 di tale delibera che occorre fare riferimento per verificare la legittimità della previsione contrattuale in concreto adottata dalla convenuta. Come è CP_1 noto, infatti, tale norma prevede che: “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Ciò posto, nel contratto per cui è causa, tra le “Condizioni generali che regolano il conto corrente” testualmente trascritte, è contenuta all'art. 4, rubricato “chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese”, la seguente previsione: “i rapporti di dare e avere relativi al conto vengono regolati con l'identica periodicità pattuita. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità”. Il contratto de quo, quindi, prevedendo una clausola che stabilisce la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi, risulta conforme a quanto richiesto dall'art. 120 secondo comma TUB e dalla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000.
A tale riguardo, nella prima relazione peritale, il ctu aveva ritenuto di escludere la capitalizzazione altresì in questo periodo di riferimento ritenendo che: “[…] la pattuizione riguarda solo la periodicità di
pagina9 di 22 capitalizzazione trimestrale del tasso debitore indicato nel contratto e non anche di quello creditore” (cfr. pag. 35 relazione del 23.4.2020).
Il rilievo non appare condivisibile perché non corretto. Nel medesimo contratto, infatti, nel documento di sintesi contenente le condizioni economiche è chiaramente previsto quanto ai “criteri di capitalizzazione degli interessi” che il calcolo degli stessi sarà effettuato con riferimento al divisore anno civile con periodicità di liquidazione “Trimestrale”: pertanto, la periodicità di capitalizzazione trimestrale è pattuita con riferimento agli “interessi” (non solo al tasso debitore) e certamente la mancata previsione del tasso creditore non incide su tale disciplina, essendo – come, peraltro, evidenziato dal medesimo ctu – detta omissione fisiologica in un contratto, come quello in esame che “[…] regola solo il rapporto di affidamento”
(cfr. ibidem).
Quanto al terzo periodo di riferimento, avendo riguardo alla fase istruttoria della presente causa, lo scrivente Giudice aveva più volte prestato adesione a quell'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui la modifica apportata al secondo comma dell'art. 120 T.U.B. dall'art. 1 comma 629 della legge di stabilità per il 2014 (n. 147 del 27.12.2013) ha introdotto il divieto di anatocismo degli interessi immediatamente decorrente dal 1° gennaio 2014 ed applicabile anche ai rapporti di conto corrente in corso, senza necessità di un successivo intervento di normazione secondaria regolamentare di natura tecnica ad opera del C.I.C.R.. E ciò pur avendo contezza del diverso orientamento assunto al riguardo dalla Corte d'Appello di Torino a far data dalla sentenza n. 509/2019, di cui aveva, comunque, contestato le ragioni poste a sostegno. Conseguentemente, il ctu ha provveduto ad espungere la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi effettuata dalla banca nel periodo considerato.
Si ritiene, peraltro, di dare continuità all'orientamento che ha determinato in parte qua l'istruzione della causa, ritenendosi non opportuno, in ragione delle prevalenti ragioni di economia processuale, oltremodo evidenti ed incidenti in ragione dell'anno d'iscrizione a ruolo della stessa, procedersi ad un'ulteriore indagine peritale che tenga conto del più recente mutato orientamento dello scrivente giudice relativamente a tale questione.
Quanto, infine, al quarto periodo di riferimento, il ctu ha escluso ogni capitalizzazione difettando ogni pattuizione al riguardo (cfr. pag. 10 relazione integrativa dell'11.11.2021).
4. Con riferimento all'eccepita violazione, da parte dell'istituto di credito convenuto opposto, della prescrizione di cui all'art. 118 TUB, poiché la parte opponente – pur a fronte della corposa documentazione versata in atti, contenente altresì le proposte di modifica unilaterali versate in atti (cfr. doc.
4.3. comparsa) – si è limitata ad una contestazione assolutamente generica relativa alla mancata comunicazione delle modifiche unilaterali apportate nel corso del rapporto, la stessa non può essere accolta.
Con maggior impegno motivazionale si intende significare, in particolare, che mediante un'eccezione come quella formulata è fatto ricadere sulla Banca l'onere della prova dell'avvenuta comunicazione di pagina10 di 22 tutte ed indistintamente le modifiche unilaterale intercorse, di fatto impedendo l'esplicazione del contraddittorio e del diritto di difesa di quest'ultima sul punto. Più precisamente, la a fronte di CP_1 una siffatta avversa allegazione, avente ad oggetto un preteso inadempimento, risulterebbe gravosamente onerata di una probatio diabolica consistente nella dimostrazione, di improbabile riuscita e non possibile neppure a mezzo prova testimoniale, dell'invio di tutte le variazioni sfavorevoli dall'inizio del rapporto.
Per converso, dall'esame della copiosa documentazione versata in atti dalla è possibile rinvenire CP_1
l'esistenza della specifica pattuizione contrattuale che obbliga l'istituto di credito all'invio delle comunicazioni in conformità alla sopra richiamata norma del TUB;
tale circostanza, unitamente all'esistenza di una normale prassi aziendale bancaria in tal senso, nonché alla produzione in giudizio dei documenti attestanti la modifica delle condizioni economiche destinati all'invio alla società correntista, rendono verosimile l'avvenuta comunicazione.
D'altronde, con riferimento alle comunicazioni della variazione delle condizioni economiche, la CP_1 non è tenuta a predisporre e conservare ricevute postali attestanti la consegna ai clienti, atteso che l'art. 118 TUB si limita a prescrivere che tutte le comunicazioni debbano essere effettuate per iscritto o mediante supporto durevole destinato al cliente, così come per gli estratti conto ai sensi dell'art. 119
TUB, anch'essi prodotti in giudizio dalla banca e per i quali devono ripetersi le stesse considerazioni svolte in ordine alle modifiche contrattuali sfavorevoli in corso di rapporto.
Di conseguenza, avendo la banca prodotto tutte le proposte di modifica delle condizioni economiche al domicilio contrattuale (mai specificamente contestato) della società correntista, sarebbe stato onere di quest'ultima, oltre che allegare tempestivamente (ed in modo specifico) la circostanza del mancato ricevimento, anche dimostrare detta circostanza quale fatto estintivo della propria obbligazione ex art. 2697 c.c..
Conseguentemente, in applicazione dei principi di diritto appena richiamati, mediante la prima integrazione alla relazione depositata dal ctu è stato al medesimo espressamente richiesto di tenere conto delle variazioni unilaterali alle condizioni economiche avutesi nel corso dello svolgimento del rapporto (cfr. ordinanza 18.5.2021).
5. Gli opponenti hanno ancora eccepito la nullità della clausola sulla commissione di massimo scoperto per mancanza di causa e/o per indeterminatezza dell'oggetto.
Anche tale eccezione non è meritevole di accoglimento, risultando nel merito disattesa dalle risultanze dell'indagine peritale svolta che, in particolare, ha riscontrato: “[…] clausole contrattuali sottoscritte dal cliente
[che] consentono di determinare sufficientemente i criteri di calcolo con riferimento alla misura, alla periodicità e alla base di calcolo […]” (cfr. pag. 32 relazione 23.4.2020; più precisamente: “[…] Nel caso di specie, la prima pattuizione disponibile è quella prevista nel “documento di sintesi” del contratto di apertura di credito in c/c del
25/09/2006 e nel relativo foglio informativo dove viene prevista una “commissione di massimo scoperto trimestrale per
pagina11 di 22 utilizzi entro i limiti di fido” ed una “commissione di massimo scoperto trimestrale oltre i limiti di fido”. Appare chiaro che il sistema utilizzato dalla è il c.d. “criterio assoluto” (sul massimo saldo dare che si è verificato nel trimestre) CP_1 che consente di determinare sufficientemente i criteri di calcolo con riferimento alla misura, alla periodicità ed alla base di calcolo)” – cfr. pag. 27 ibidem).
A tale proposito, infatti, in continuità con l'orientamento già manifestato da questo Tribunale e al quale anche lo scrivente giudicante ha già prestato adesione merita precisare, per un verso, che la pattuizione della c.m.s. alla stregua della disciplina antecedente la riforma della Lg. n. 2/2009 non può dirsi nulla ex se per difetto di causa, considerato che si tratta di remunerazione accordata dalla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Trib. Milano Sez. VI, 04/08/2014, Trib. Genova Sez. VI, 21/01/2016, Cass. 22/6/2016 n.
12965); e che, per altro verso, la denunciata nullità potrebbe configurarsi in caso non solo di mancata indicazione della percentuale di calcolo, ma anche di non completa specificazione di cosa debba intendersi per massimo scoperto, non bastando, quindi, ad escludere la nullità la sussistenza solo del primo dei predetti requisiti, dovendo invece essere previamente specificato su quali importi e per quali periodi essa venga applicata (cfr. ad es. Trib. Milano, 05.07.2010, secondo cui: “è nulla, ex art. 1346 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la percentuale di calcolo e non specificando se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo” – v. anche Trib. Padova, 10.06.2011).
La ratio sottesa a tale principio giurisprudenziale è infatti quella di consentire al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca: pertanto, la clausola de qua per essere valida deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente e ciò accade quando siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo, atteso che, in assenza di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della commissione, in relazione alla stessa non potrebbe nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti (in tal senso, ex multis, App. Milano, 14.1.2019; Trib. Crotone 4.12.2018; Trib. Lucca 11.8.2017).
Viceversa, quanto alla commissione di messa a disposizione di somme, il ctu ha provveduto a ricalcolarne i relativi addebiti, in applicazione delle relative pattuizioni contrattuali.
6. Infine, risulta del tutto infondata in quanto assolutamente generica l'eccezione d'illegittimità tout court del cd. gioco delle valute, consistente, cioè, nella costante antergazione ovvero postergazione delle valute delle singole operazioni rispetto alla data della loro contabilizzazione, con applicazione di interessi ultra legali sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione di tali operazioni e la data della loro valutazione.
A tale riguardo, la scrivente aderisce, infatti, a quell'orientamento della giurisprudenza di merito ad avviso del quale, a fronte di un'espressa pattuizione dei giorni di valuta delle singole operazioni da pagina12 di 22 compiersi sul conto corrente, la contestazione del correntista deve essere altrettanto specifica e circostanziata, indicando per quali particolari operazioni le ridette previsioni contrattuali non abbiano trovato concreta applicazione (ex multis Tribunale di Mantova, 2.2.2009). Inoltre, la richiesta applicazione della c.d. valuta effettiva (che fa riferimento alla data del giorno in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate) e non di quella bancaria (che risulta dall'aggiunta e dalla sottrazione di un certo numero di giorni alla valuta effettiva) presuppone la mancata previsione contrattuale della valuta;
circostanza, questa, che non ricorre con riferimento al rapporto per cui è causa, rispetto al quale la produzione documentale in atti contiene la precisa e puntuale regolamentazione del fenomeno in parola.
All'esito di tutto quanto sopra, residua da esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della banca convenuta opposta (benché essa abbia carattere di eccezione pregiudiziale di merito, il cui esame, quindi, precede sia logicamente che giuridicamente quello delle diverse eccezioni di merito svolte). Rispetto ad essa si osserva in termini generali quanto segue: i) nel caso di conto chiuso (come nella fattispecie per cui è causa a far data dal 25.5.2017), ove sia eccepita la prescrizione da parte della si pone il problema di individuarne il dies a quo; ii) come noto, a risolvere la questione sono CP_1 intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte con l'importante sentenza n. 24418 del 2.12.2010. In tale pronuncia il Supremo Consesso, innanzitutto, opera a monte la seguente distinzione: a) se non vi sono versamenti nelle more del rapporto da parte del correntista, allora, se il cliente è in attivo, e l'annotazione degli interessi anatocistici ha limitato il suo credito, il dies a quo decorre dalla comunicazione delle risultanze della chiusura del conto e non già dall'annotazione fatta dalla se, CP_1 invece, è in passivo, finché non versa il saldo negativo non v'è indebito e il termine non decorre (già
Cass. civ., sent. n. 6857del 24/03/2014); b) se, invece, dopo la comunicazione dell'annotazione il cliente versa le somme, allora, se trattasi di versamento satisfattivo (c.d. pagamento solutorio), teso a soddisfare l'interesse creditorio della il termine decorre dal singolo versamento (trattandosi di un CP_1 pagamento indebito). In particolare, ciò si verifica sia in caso di conto passivo (ovverosia con saldo negativo) e non affidato (cioè in assenza di un contratto di apertura di credito o “scoperto”), sia nel caso in cui il conto sia affidato ma con passivo eccedente l'affidamento concesso, nei limiti in cui i versamenti superino la scopertura (quindi, extra fido). Se, invece, trattasi di versamento costitutivo (c.d. pagamento ricostitutivo della provvista), il termine di prescrizione non decorre fino alla chiusura del conto. Ciò, in particolare, accade nel caso in cui il conto sia in attivo ovvero il pagamento avvenga nei limiti del fido concesso e sia teso, quindi, solo ad aumentare il proprio credito (nel conto corrente) o a ricostituire la provvista (nell'apertura di credito). Pertanto, l'elemento scriminante la rimessa solutoria dal versamento ripristinatorio è dato dalla presenza o meno di un capitale liquido ed esigibile che, in una corretta e fisiologica rappresentazione contabile, si configura nel capitale scaduto o erogato oltre il fido
(lo scoperto di conto costituisce, infatti, un credito esigibile per la banca) e la rimessa, che soddisfa il pagina13 di 22 creditore, non crea una nuova disponibilità per il cliente;
iii) quanto alla questione relativa ai requisiti che devono accompagnare l'eccezione di prescrizione e, in particolare, se l'Istituto di credito convenuto in azione di ripetizione dell'indebito, nel formulare tale eccezione, sia necessariamente tenuto ad indicare in modo dettagliato e tipizzato i singoli versamenti solutori, a partire dai quali l'inerzia del titolare del diritto può venire in rilievo, o se possa limitarsi ad opporre tale inerzia, spettando poi al giudice verificarne effettività e durata, la stessa – fonte di annoso contrasto giurisprudenziale – è stata di recente risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15895 del 13.6.2019. Con tale decisione, il
Supremo Consesso, in continuità con un proprio precedente arresto (la sentenza n. 10955 del 2002, resa anche essa a Sezioni Unite), chiarito che l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva vada ravvisato nell'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e che la parte che propone detta eccezione sia tenuta unicamente ad affermare tale elemento costitutivo (l'inerzia), manifestando la volontà di profittare dell'elemento, è giunto alla conclusione secondo la quale l'Istituto di credito che eccepisce la prescrizione delle rimesse (solutorie) non è tenuta ad indicare specificamente il dies a quo dal quale fare decorrere la il termine prescrizionale medesimo;
iv) da ultimo, ai fini della qualificazione della natura solutoria o ripristinatoria di un versamento in conto corrente assume rilievo anche il c.d. “fido di fatto”, ossia la circostanza che dalle evidenze del rapporto sia possibile dimostrare l'esistenza di un affidamento pur in assenza di contratto di apertura di credito oppure di un affidamento maggiore rispetto al limite indicato in contratto. Pertanto, dimostrare l'esistenza di un simile affidamento significa riconoscere natura ripristinatoria e non solutoria alle rimesse contabilmente registrate come extra-fido, con conseguente decorrenza della prescrizione, rispetto ad esse, dalla data di definitiva chiusura del conto e non già da ogni singola annotazione. A fronte di una simile allegazione graverà sulla banca l'onere della prova contraria.
Sul punto l'accertamento peritale complessivo svolto in corso di causa ha concluso nel senso della fondatezza dell'eccezione de qua, risultando non ripetibili – in applicazione delle coordinate tecnico- operative fornite dallo scrivente Giudice e contenute nel quesito formulato al ctu – importi indebiti (a titolo, cioè, di interessi, c.m.s., spese ed altre commissioni maturate unicamente sul conto corrente) per un importo complessivo di €. 2.140,87 (cfr. pag. 36 relazione 23.4.2020).
Infine, deve altresì evidenziarsi la correttezza della metodologia di calcolo che lo scrivente giudice ha specificamente richiesto al ctu di utilizzare ai fini della valutazione della prescrizione e della presenza di rimesse solutorie, ovverosia quella che ha come riferimento il cd. “saldo banca” (ossia la contabilità risultante dagli estratti conto predisposti dall'istituto bancario e periodicamente inviati al cliente) e non già il cd. “saldo rettificato o ricalcolato” (che prevede, cioè, la ricostruzione del dare/avere del conto corrente depurato dagli effetti determinati dalla presenza di eventuali clausole nulle).
A chi scrive è certamente noto l'indirizzo manifestato da talune recenti pronunce della Suprema Corte
(cfr. Cass. civ., ord. n. 9141 del 19.5.2020; Cass. civ., ord. n. 3858 del 15.2.2021; Cass. civ., ord. n. 17634
pagina14 di 22 del 21.6.2021) – anche citate dalla difesa della società attrice nella propria comparsa conclusionale;
ciononostante, questo Giudice ritiene che un simile orientamento ponga alcuni problemi di coordinamento con la previsione di cui all'art. 1422 c.c., ove appunto dovesse sfociare nella “rettifica” di “partite contabili” ormai coperte da prescrizione. Più precisamente, se è vero che l'imprescrittibilità dell'azione di nullità (che giustifica il rilievo dell'assenza di idonea pattuizione delle condizioni applicate al conto corrente ben oltre il decennio dalla conclusione del relativo contratto) si interseca con la pacifica prescrittibilità decennale dell'azione di ripetizione, allora è inutile il ricalcolo per importi che non sarebbe comunque possibile legittimamente ripetere: diversamente ragionando, infatti, si andrebbe a ricostruire l'andamento del conto non quale è stato ma quale avrebbe dovuto essere, limitando l'operatività della prescrizione non a quanto effettivamente pagato in più – cioè a quanto illegittimamente e materialmente ripetibile – ma a quanto avrebbe dovuto essere pagato, sulla base di un ricalcolo che eliderebbe in concreto, inammissibilmente, l'operatività stessa della prescrizione già maturata per la differenza tra il versato e l'effettivamente dovuto (in tal senso, la preferibile giurisprudenza di merito: App. Torino 17.11.2020; Trib. Padova 24.2.2021; Trib. Reggio Calabria,
1.9.2021; Trib. Treviso 3.6.2020; Trib. Siena 28.11.2020).
Con maggiore impegno motivazionale si osserva che, laddove il conto corrente venisse effettivamente depurato da tutte le poste ritenute indebite e solo dopo venissero verificati i versamenti imputabili a pagamento delle competenze indebite, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e, quindi, non opererebbe mai la prescrizione: infatti, se un diritto è prescritto, è tale indipendentemente dal fatto che sia fondato o meno. D'altronde, anche nell'ottica della nota sentenza a Sezioni Unite del 2010 e sopra citata il giudizio sulla qualificazione del versamento in termini o meno di “pagamento” deve operarsi secondo la situazione esistente alla data in cui è eseguito e non in funzione di scenari ipotetici: come pregevolmente osservato da autorevole dottrina, infatti, non è possibile rimettere il giudizio sulla qualificazione della rimessa, se pagamento o ripristino di disponibilità, “all'esito della declaratoria di nullità”, poiché “la disponibilità” idonea ad impedire lo spostamento patrimoniale consiste nella concreta conservazione del potere di disporre di una somma di denaro e non può che essere verificata sulla base della situazione dichiarata esistente al tempo in cui il versamento è eseguito.
In definitiva, quindi, l'evidenza numerica dei principi di diritto sopra esposti è data dall'ipotesi ricostruttiva predisposta dal consulente e contraddistinta dal n. 1bis del prospetto finale di cui alla seconda integrazione depositata in data 12.7.2023 (cfr. pag. 3), conformemente alla quale deve ritenersi che alla data del 31.12.2016 il saldo ricalcolato del conto corrente n. M3 OO 86699881 0, tenendo conto anche delle competenze del conto anticipi n. M3 E4 86699881 0, è pari ad €. 36.033.85 a debito della società correntista (in luogo di quello, sempre debitorio, di €. 71.388,04 evidenziato dalla banca).
B) Contratto di mutuo chirografario del 15.12.2011
pagina15 di 22 Relativamente al contratto di mutuo chirografario a tasso variabile del 15.12.2011, parte opponente ne eccepisce innanzitutto la nullità per difetto di causa, giacché la somma erogata di €. 150.000 non sarebbe stata affatto destinata a “liquidità” (come contrattualmente previsto), ma alla copertura delle anticipazioni già concesse con contratti in scadenza a quella stessa data.
La censura non è meritevole di accoglimento.
In via di premessa, in considerazione anche di quanto evidenziato dalla difesa degli opponenti, dovrà essere verificata la sussistenza nel caso concreto dell'asserito collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e quello di conto corrente, sul quale sono state concesse e regolate le anticipazioni cui si fa riferimento;
con l'ulteriore precisazione che il collegamento negoziale, in sé e per sé considerato, costituisce un fenomeno del tutto neutro per l'ordinamento. Come è noto, infatti, in tal caso le parti stipulano negozi tra loro distinti, ma che funzionalmente sono preordinati alla realizzazione di un disegno unitario, condiviso dai contraenti. Peraltro, proprio perché detti contratti sono preordinati ad uno scopo pratico unitario, essendo unico l'interesse perseguito dai paciscenti, le sorti dell'uno influenzano le sorti dell'altro in termini di validità ed efficacia, in applicazione del generale principio simul stabunt simul cadent.
Tale accertamento è stato specificamente demandato al consulente tecnico, alle cui risultanze lo scrivente giudice ritiene di poter aderire, essendo le stesse l'esito di un ragionamento che appare corretto tanto sotto il profilo tecnico, quanto quello logico.
Più precisamente, il consulente ha provveduto preliminarmente alla “[…] ricostruzione delle operazioni creditizie precedenti alla concessione del mutuo chirografario del 15/12/2011: - In data 21/07/2010 la Parte_1 ha richiesto la concessione di un finanziamento a tasso fisso di €. 150.000,00 con scadenza fissa 21/01/2011.
[...]
La caratteristica di questa tipologia di operazione creditizia è quella di ottenere un finanziamento a tasso fisso, con pagamento degli interessi in via anticipata, per far fronte a necessità finanziare di breve durata da rimborsare entro il termine di scadenza fissata. È necessario mettere in evidenza, inoltre, che il finanziamento in oggetto andava ad aggiungersi all'apertura di credito in c/c di €. 75.000,00 con scadenza revoca, che peraltro, nella stessa data del
21/07/2010, veniva richiesta a conferma della linea di credito già in essere. Prima dell'erogazione del finanziamento di
€. 150.000,00 il conto corrente presentava un saldo debitore di €. -55.682,65. Nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, il c/c ha presentato per lo più saldi creditori, con saltuari utilizzi dell'apercredito, pur in presenza della consueta movimentazione con addebiti e accrediti rituali del periodo. - In data 17/01/2011 il cliente richiedeva un nuovo finanziamento a tasso fisso di €.150.000,00 con scadenza 17/07/2011 necessario per l'estinzione del precedente finanziamento in scadenza al 21/01/2011. Prima dell'erogazione il c/c presentava un saldo creditore di €.
+16.489,39. Nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento il c/c ha presentato un utilizzo costante della linea di credito per apercredito con un andamento crescente del saldo debitore, comunque sempre nei limiti dell'accordato. - In data
7/07/2011 il cliente richiedeva, ancora, un nuovo finanziamento a tasso fisso di €.150.000,00 con scadenza
15/12/2011 necessario per l'estinzione del precedente finanziamento in scadenza al 17/07/2011. Prima
pagina16 di 22 dell'erogazione il c/c presentava un saldo debitore di €. – 69.414,27. Nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento il c/c ha presentato un costante elevato utilizzo della linea di credito per apercredito, comunque sempre nei limiti dell'accordato. - In data 15/12/2011 il cliente richiedeva un mutuo chirografario, a tasso variabile, di €.150.000,00 destinato, come si legge nel modulo a “liquidità” di fatto necessario per estinguere il finanziamento di €. 150.000,00 in scadenza nella stessa data del 15/12/2011, come ben emerge dalla movimentazione del conto corrente in data 15-
16/12/2011. Dopo l'estinzione del debito il c/c presentava un saldo debitore di €. -71.804,53 a valere sulla linea di credito di apercredito in c/c”. Alla luce di quanto appena evidenziato, il consulente ha, quindi, così concluso:
“Da quanto sopra appare chiaro che la concessione del mutuo chirografario si è resa necessaria per consentire il rientro, con il pagamento di numero 60 rate mensili, del debito relativo al finanziamento acceso in data 21/07/2010 rinnovato per ben 2 volte e non per il rientro dell'esposizione debitoria relativa all'apertura di credito in c/c di €. 75.000,00. Per il pagamento dello scoperto di c/c, invece, in data 1/07/2015 la cliente aveva concordato con la un di un piano di CP_1 rientro mediante il pagamento di n. 50 versamenti mensili di €. 500,00 a partire dal 15/07/2015, parzialmente eseguito a seguito della sopravvenuta revoca degli affidamenti” (cfr. pag. 36-37 relazione del 23.4.2020).
Dall'indagine peritale svolta deve, quindi, trarsi la conclusione per cui non sussiste l'asserito collegamento negoziale tra il contratto di mutuo di cui si tratta e l'anticipazione su contratti erogata in data 21/07/2010 a valere sul c/c ordinario M3 00 86699881 O, risultando piuttosto evidente “[…] il rapporto con le linee di credito per finanziamento a tasso fisso del 21/07/2010 – 17/01/2011 e 7/07/2011” (cfr. pag. 40 relazione 23.4.2020), le cui debitorie sono state, appunto, estinte con il mutuo in questione.
Ad abundantiam si reputa opportuno – per un verso – richiamare quanto già rilevato dallo scrivente giudice nella propria ordinanza del 18.5.2021, per cui, proprio in applicazione del principio generale che sovraintende al collegamento negoziale, in tanto potrebbe ritenersi sussistente la nullità di un contratto di mutuo in quanto risultasse che lo stesso sia stato stipulato al solo fine di azzerare un debito precedente totalmente inesistente, perché risultato dell'applicazione di previsioni contrattuali illegittime.
Nel caso di specie, tuttavia, alcuna doglianza d'illegittimità è stata mossa da parte opponente con riferimento all'anticipazione su contratti del 21.7.2010.
Per altro verso, basti comunque richiamare i principi di diritto di recente enunciati dalla Suprema Corte
a Sezione Unite nella sentenza n. 5841 del 5.3.2025 per cui: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”; e che consentono di ritenere definitivamente superata la doglianza oggi scrutinata.
Con riferimento al ridetto contratto di mutuo, gli opponenti muovono, poi, due ulteriori doglianze:
l'una relativa alla nullità per difetto dei requisiti minimi di forma scritta ([…] “L'allegazione di una semplice
pagina17 di 22 “Richiesta di concessione di Mutuo Chirografario” comporta la mancanza di un idoneo documento contrattuale in forma scritta” – cfr. pag. 15 citazione); e l'altra all'indeterminatezza della clausola sul tasso degli interessi parametrato all'Euribor.
Entrambe le eccezioni non sono meritevoli di accoglimento, facendosi al riguardo espresso richiamo delle ragioni di diritto già espresse nella presente motivazione relativamente al rapporto di conto corrente.
Infine, gli opponenti hanno eccepito la nullità della clausola “[…] contenuta nella richiesta di finanziamento del 15 dicembre 2011, per la determinazione del tasso di mora” in quanto usuraria;
più precisamente, “[…] accertata l'origine di anticipazione commerciate di tale operazione, il tasso pattuito risulta essere superiore al “tasso soglia” relativo alla categoria “Anticipi e sconti commerciali” superiori ad Euro 100.000,00, nel medesimo periodo di riferimento, corrispondente al 9,350%, a fronte di un Tasso Effettivo Globale (TEG) pari al 11,008%” (cfr. pag. 15-
16 citazione).
L'eccezione non può essere accolta in quanto del tutto infondata. Infatti, in disparte ogni considerazione in ordine alla genericità della doglianza, non avendo la parte esplicitato le modalità di calcolo del TEG negoziale (di fatto, impendendo a detto giudice di vagliarne la correttezza dal punto di vista tanto giuridico che tecnico), la stessa risulta ictu oculi muovere da un presupposto di fatto errato, ovverosia l'utilizzo dei valori del tasso soglia relativi alla categoria “Anticipi e sconti commerciali” superiori ad
Euro 100.000,00, rientrandosi viceversa nella diversa categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”.
Dal rigetto di tutti i motivi d'opposizione svolti relativamente al contratto in questione, resta ferma la relativa debitoria di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, pari ad €. 51.888,42 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla data della domanda monitoria fino al saldo.
C) Le fideiussioni omnibus prestate dall'opponente, sig. Parte_2
Come visto, la domanda monitoria è stata proposta anche nei confronti del sig. in qualità Parte_2 di garante della società correntista, in forza delle fideiussioni omnibus dal medesimo prestate, in data
24.10.2001, 13.8.2003, 11.5.2004, 7.7.2005 e 11.3.2008, in favore dell'istituto di credito per un importo massimo garantito di €. 706.778,00 (cfr. doc.
9-9sexies fasc. monitorio).
Relativamente ad esse, gli opponenti eccepiscono, in primis, la nullità “[…] per difetto di autografia di alcuni elementi essenziali delle stesse, quali gli importi massimi garantiti” (cfr. pag. 17 citazione); quindi, con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., la nullità per contrasto con la normativa antitrust, “[…] per le ragioni di fatto e diritto esposte nella nota Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810” (cfr. pag. 1 mem. cit.).
Ambedue le eccezioni non sono meritevoli di accoglimento.
Quanto alla prima, seppur suggestiva, non coglie assolutamente nel segno, giacché pur essendo indubbio che la previsione dell'importo massimo garantito costituisce in generale una condizione di validità della fideiussione per obbligazioni future, conformemente a quanto previsto dall'art. 1938 c.c.,
pagina18 di 22 ma alcuna norma ne prescrive l'autografia; d'altronde trattasi pur sempre di moduli contrattuali predisposti unilateralmente dall'istituto di credito e sottoposti alla firma del garante nel rispetto delle modalità e formalità di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c..
Quanto alla seconda, come è noto, la questione oggetto d'esame trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del 2005 con decorrenza dal 12.1.2016) e relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit.; in particolare con tale provvedimento, la Banca d'Italia ha espresso parere negativo relativamente alle clausole di reviviscenza della fideiussione (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi”), di permanenza del vincolo fideiussorio in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale (art. 8: “qualora le obbligazioni garantire siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1975 cod. civ., che si intende derogato”), in quanto – ove applicate in modo uniforme – manifesterebbero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Sulla ridetta questione – e, tra le altre, sulle conseguenze della conformità tra modello ABI e fideiussione a valle – sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021 hanno sancito il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.
2, co. 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Pertanto, ad avviso del Supremo Consesso, per il caso di violazione della disciplina antitrust, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, si configura anche la tutela reale costituita dalla nullità parziale (ovverosia limitata alle sole clausole contrattuali illecite), unica sanzione che meglio si contempera con il principio generale di conservazione dei negozi giuridici.
Più precisamente, secondo la citata pronuncia, la nullità che colpisce le clausole contrattuali illecite si estenderebbe all'intero contratto solo nell'ipotesi – ritenuta eccezionale – in cui chi ha interesse a far pagina19 di 22 cadere l'intero regolamento negoziale ha fornito la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (così par. 2.15.1). Tale prova consiste più precisamente nella dimostrazione che “la porzione colpita da invalidità non un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma
è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” (così par. 2.15.2.). A tale riguardo, non vi è dubbio che la difesa del fideiussore opponente non solo ha del tutto omesso di indicare, nelle diverse fideiussioni per cui è causa, quali sarebbero le clausole affette da nullità; ma ancor più non ha allegato né offerto di dimostrare che le parti non avrebbero concluso le fideiussioni de quibus se prive di dette clausole.
Inoltre, proprio in conseguenza della mancata rigorosa allegazione e prova del contrario, è ragionevole ritenere sotto il profilo logico indiziario – per un verso – che la banca creditrice avrebbe comunque accettato una fideiussione priva delle clausole in questione, posto che – anche senza queste – la stessa consentiva di rendere maggiormente garantito il debito della s.r.l. e – per altro verso – che il fideiussore avrebbe in ogni caso prestato la garanzia anche senza le clausole anzidette, in quanto portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, ulteriormente comprovato dall'essere il legale rappresentante della società garantita.
Conseguentemente, destituita di qualsivoglia fondamento giuridico è la tesi inferibile dalle scarne difese svolte da parte opponente di nullità totale delle fideiussioni per cui è causa.
Ad analoga conclusione deve altresì giungersi relativamente ad una altrettanto non esplicitata eccezione di nullità parziale delle fideiussioni medesime, avendo parte opponente del tutto omesso di allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990.
Deve, quindi, concludersi per la piena validità ed efficacia delle fideiussioni per cui è causa e, conseguentemente, dell'obbligo del garante ad adempiere in solido con la società, debitrice principale.
In definitiva, poiché l'azione di accertamento negativo e di conseguente rideterminazione del saldo del conto corrente e del collegato conto anticipi, è risultata, sia pure solo in parte, fondata, il decreto ingiuntivo n. 451/2017 emesso da Tribunale di Biella in data 9.6.2017 deve essere integralmente revocato.
Occorre a questo punto rilevare – per un verso – che parte opponente non ha proposto domanda di ripetizione dell'indebito (cfr. conclusioni citazioni, richiamate per relationem in tutti gli atti successivi ed anche all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.2024) e – per altro verso – che parte opposta ha, invece, formulato domanda di condanna al pagamento della diversa somma che fosse stata accertata come dovuta.
Richiamato, quindi, quanto sopra esposto in punto di sussistenza dell'an debeatur della pretesa creditoria vantata dal nei confronti della e di relativamente ai Controparte_1 Parte_1 Parte_2
pagina20 di 22 rapporti per cui è causa, deve essere pronunciata la condanna di questi ultimi al pagamento, in solido tra loro ed in favore della prima, della complessiva somma di €. 36.033.85, quale saldo ricalcolato al
31.12.2016 del conto corrente n. M3 OO 86699881 0, tenendo conto anche delle competenze del conto anticipi n. M3 E4 86699881 0; e di €. 51.888,42 a titolo di debito residuo del contratto di mutuo chirografario del 15.12.2011. Su ambedue le somme sono dovuti gli interessi di mora al tasso convenzionale dalla data della domanda monitoria fino al saldo.
Quanto alle spese di lite e quelle delle C.T.U. contabili, nella misura già liquidata in corso di causa, in considerazione del complessivo esito della lita, si ritiene che ricorrano gravi motivi per disporne la compensazione nella misura di un terzo.
Per i residui due terzi le spese di lite sono poste a carico degli opponenti in virtù del principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
13/8/2017 n. 147, tenuto conto del valore della domanda, desunto dall'ammontare del credito accertato, e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e di istruzione e/o trattazione e secondo i valori massimi per la fase decisionale essendo stata svolta due volte.
Infine, sono poste definitivamente a carico degli opponenti anche i residui due terzi delle spese delle
C.T.U. contabili nella misura già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in persona del l.r.p.t. e Parte_1 Parte_2 così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 451/2017 emesso da
Tribunale di Biella in data 9.6.2017;
- accerta che alla data del 31.12.2016 il saldo ricalcolato del conto corrente n. M3 OO 86699881 0, tenendo conto anche delle competenze del conto anticipi n. M3 E4 86699881 0, è pari ad €.
36.033.85 a debito della società correntista;
- in accoglimento della domanda svolta in via subordinata dalla parte opposta, condanna
[...] in persona del l.r.p.t. e al pagamento, in solido tra loro ed in Parte_1 Parte_2 favore di in persona del l.r.p.t. dei seguenti importi: i. €. 36.033.85, quale Controparte_1 saldo ricalcolato al 31.12.2016 del conto corrente n. M3 OO 86699881 0, tenendo conto anche delle competenze del conto anticipi n. M3 E4 86699881 0; ii. €. 51.888,42 a titolo di debito residuo del contratto di mutuo chirografario del 15.12.2011, nonché dei relativi interessi di mora al tasso convenzionale dalla data della domanda monitoria fino al saldo effettivo;
- compensa tra le parti le spese di lite e di ctu nella misura di un terzo;
- condanna in persona del l.r.p.t. e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 solido tra loro ed in favore di in persona del l.r.p.t. dei residui due terzi spese di Controparte_1
pagina21 di 22 lite che si liquidano in complessivi €. 10.820,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 5.670,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed € 6.380,00 per la fase decisionale, il totale diviso tre e moltiplicato per due), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico di in persona del l.r.p.t. e Parte_1 Pt_2 in solido tra loro, i residui due terzi delle spese di ctu nella misura già liquidata in corso di
[...] causa con separato decreto.
Biella, 07.04.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1529 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto: Contratti bancari. Opposizione a decreto ingiuntivo. promossa
DA
C.F. in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, via Del Casale Parte_1 P.IVA_1
Sansoni n. 28 e (C.F. ) residente in [...] C.F._1
Sansoni n. 28, rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo Bolognesi ed Emanuele Ruggeri del Foro di
Roma, giusta delega in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliati per il presente giudizio all'indirizzo pec Email_1
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, Piazza G. Controparte_1 P.IVA_2
Sella n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Gillono del Foro di Biella come da delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del 19.5.2017 e, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Paolo
Basso del Foro di Biella giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nello studio di tale ultimo difensore in Biella, via Gramsci n. 12;
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale dell'udienza del 19.9.2024.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
pagina1 di 22 Previo ricorso all'intestato Tribunale, otteneva il decreto ingiuntivo n. 451/2017 del Controparte_1
9.6.2017 con cui veniva ingiunto al Sig. e alla in persona del l.r.p.t. di Parte_2 Parte_1 pagare, in solido tra loro, la somma di €. 124.290,70 oltre interessi e spese come liquidate in decreto, a titolo di scoperto del conto corrente ordinario n. M3 OO 86699881 0 del 25.9.2006 e del correlativo conto interessi infruttifero (cfr. doc.
2-4bis fasc. monitorio), nonché a titolo di debito residuo del contratto di mutuo chirografario del 15.12.2011 (regolato sul conto mutuo n. M3 B1 86699881 0) e del correlativo conto interessi infruttifero (cfr. doc.
5-6bis fasc. monitorio). A garanzia dell'esposizione debitoria della società, il Sig. aveva rilasciato fideiussioni omnibus per un complessivo Parte_2 importo massimo garantito di €. 706.778,00 (cfr. doc.
9-9sexies fasc. monitorio).
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. e la in persona del Parte_2 Pt_2 Parte_1
l.r.p.t. hanno proposto opposizione avverso il suddetto decreto sulla base dei seguenti motivi: 1) difetto di prova scritta del credito non avendo la banca prodotto “[…] né i contratti disciplinanti i rapporti inter partes né gli estratti conto relativi alla intera durata di tali rapporti, dall'apertura all'estinzione”; 2) con riferimento al contratto di conto corrente: - usurarietà dei tassi praticati, in particolare dal I trimestre del 2002 al II trimestre 2003; - indeterminatezza del tasso d'interesse praticato su detto conto e sul collegato conto anticipi n. M3 E4 86699881 0 per difetto di pattuizione contrattuale e, comunque, per rinvio al parametro d'indicizzazione Euribor;
- nullità del contratto di conto corrente e del collegato conto anticipi per difetto di forma scritta e mancata indicazione degli elementi essenziali;
- illegittimità dell'anatocismo; - mancato rispetto delle regole di trasparenza, con conseguente violazione dell'art. 118
TUB; - nullità della clausola sulla commissione di massimo scoperto per mancanza di causa e/o per indeterminatezza dell'oggetto, nonché della clausola sulla commissione di messa a disposizione di somme;
- illegittimità del cd. gioco delle valute;
3) quanto al contratto di mutuo chirografario: - nullità per difetto di causa e/o per assenza dei requisiti minimi di forma;
- nullità della clausola sugli interessi per indeterminatezza stante il richiamo al parametro di indicizzazione Euribor;
- nullità della clausola determinativa del tasso di mora in quanto usuraria;
4) con riferimento alle fideiussioni omnibus rilasciate dal Sig. - nullità per difetto di autografia di alcuni elementi essenziali delle stesse, quali gli Parte_2 importi massimi garantiti;
- nullità assoluta per contrasto con la normativa antitrust (eccepita nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c.)
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha specificamente contestato tutto quanto ex Controparte_1 adverso eccepito, dedotto e domandato, in quanto ritenuto infondato in fatto ed in diritto. Con la prima memoria istruttoria ha, poi, eccepito la prescrizione dell'azione di ripetizione degli asseriti indebiti antecedenti al 28.7.2007.
La causa è stata, quindi, istruita disponendo la consulenza tecnico-contabile, oggetto di due successive integrazioni.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è in parte meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni meglio di seguito esposte anche alla luce delle risultanze delle indagini peritali effettuate.
pagina2 di 22 Come è noto, il giudice che è investito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, eventualmente rendendo una pronuncia di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato.
La peculiarità dell'oggetto del giudizio de quo spiega altresì l'altrettanto peculiare posizione rivestita dalle parti, ovverosia, più precisamente, la non coincidenza tra parte in senso formale e riparto dell'onere della prova. Infatti, sebbene sia l'intimato a rivestire la veste di attore in senso processuale (opponente), il medesimo assume, sul piano sostanziale, la posizione di convenuto, gravando, per converso, sul convenuto in opposizione (attore in senso sostanziale) l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto di credito vantato nei confronti del debitore-opponente.
Conseguentemente, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione),
l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Ciò precisato, per una migliore intellegibilità della presente motivazione, la stessa sarà strutturata in tre parti, dedicate rispettivamente ai rapporti di conto corrente (e conto anticipi), al mutuo chirografario e alle fideiussioni.
A. Conto corrente n. M3 OO 86699881 0 e conto anticipi n. M3 E4 86699881 0
Relativamente a tali rapporti e con precipuo riferimento all'onere della prova come sopra richiamato, deve osservarsi che non abbia compiutamente fornito la prova del fatto costitutivo Controparte_1 del suo diritto di credito, considerato che nella corposa produzione documentale complessivamente versata in atti, comprensiva, cioè, di quella prodotta nel giudizio monitorio (cfr. doc. 2 comparsa) e di quella ulteriore allegata alla comparsa di costituzione, comunque manca il contratto originario di apertura del conto corrente n. M3 OO 86699881 0. Più precisamente, dall'esame degli estratti conto analitici prodotti a partire dal saldo zero si deduce che il ridetto conto è stato aperto in data 1.8.2001; tuttavia, il primo documento contrattuale versato in atti contenente la previsione per iscritto delle condizioni economiche da applicare è relativo ad un'apertura di credito da regolare sul ridetto c/c ed è datato 25.9.2006 (cfr. doc. 3 fasc. monitorio).
Conseguentemente, è parzialmente fondata l'eccezione di difetto di prova scritta del credito azionato in via monitoria, giacché è pacifica la violazione dell'art. 117 TUB per difetto di pattuizione delle condizioni economiche regolatrici del rapporto de quo almeno fino alla prima apertura di credito del
25.9.2006; ciò ha comportato la necessità di ricostruire, mediante la disposta consulenza tecnico-
pagina3 di 22 contabile, la movimentazione del conto in questione, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni (a qualunque titolo pattuite) e capitalizzazione degli interessi, per tutto il periodo in cui è risultata mancante la relativa documentazione contrattuale, e, quindi, calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale. A questo ultimo proposito, si richiama integralmente quanto già statuito dallo scrivente Giudice con l'ordinanza del
18.5.2021, relativamente alle ragioni giuridiche per cui il suddetto ricalcolo, diversamente da quanto proposto dal consulente di parte opponete, non possa essere eseguito facendo applicazione della disciplina di cui all'art. 117, co. 7 T.U.B..
Quanto, poi, al contratto di conto anticipi n. M3 E4 86699881 0, si richiamano le proprie precedenti ordinanze del 4.10.2019 e del 18.5.2021 in ordine al relativo requisito di forma scritta, evidenziandosi nuovamente come la prima integrazione alla consulenza tecnica già disposta si è resa necessaria (anche) per ricostruire l'intera movimentazione del conto corrente in particolare nel periodo di comprovata assenza della documentazione contrattuale tenendo altresì conto dei giroconti sul conto corrente e provenienti dal ridetto conto anticipi, di cui vi era pacificamente evidenza dai rispettivi estratti conto.
Infine, con riferimento alla questione più volte riproposta dalla difesa degli opponenti (da ultimo nella comparsa conclusionale del 14.11.2024) in ordine alla nullità del contratto di conto corrente e del collegato conto anticipi per difetto di forma scritta e mancata indicazione degli elementi essenziali, fondata sulle seguenti argomentazioni: i. quanto al primo “[…] il “MODULO DI ADESIONE AI
SERVIZI” del conto corrente ordinario n. M3 OO 866998810 0 del 25.09.2006, farebbe espresso rinvio a
“Condizioni generali relative al rapporto Banca – Cliente già firmate in data 21/09/2006” e, ancora, a “Condizioni generali che regolano il conto corrente e Servizi accessori “già firmate in data 21/09/2006”, asseritamente “già firmate in data 21/09/2006”, prevedendo espressamente l'adesione “ai seguenti Servizi, che saranno regolati dalle suddette condizioni normative (di cui tuttavia non vi è traccia in atti) e dalle condizioni economiche espressamente pattuite”” (cfr. pag.
4-5 conclusione cit.); ii. quanto al secondo “[…] Quello che il CTU definisce “Contratto quadro per sconto ed accredito s.b.f. effetti, assegni, ricevute bancarie, ecc./Anticipi su fatture e su contratti/ecc.” sottoscritto il 21/07/2010
[…] altro non è che una mera RICHIESTA di concessione di credito di natura commerciale che, a sua volta, per quanto riguardava “le condizioni economiche e contrattuali dei servizi di incasso relativi alle operazioni di sconto ed accredito sbf di effetti, assegni, ricevute bancarie, titoli, altri documenti anche in forma elettronica” rimanda ad un “contratto quadro”, potendosi escludere, per tale ragione, che la “richiesta di concessione di credito” possa coincidere con il “contratto quadro” al quale farebbe rimando, riscontrandosi chiaramente che le stesse “condizioni economiche e contrattuali” “sono contenute nel contratto quadro “Servizi d'incasso” da noi precedentemente sottoscritto”” (cfr. pag. 7 conclusionale cit.) e non prodotto dalla banca, la ridetta eccezione non appare meritevole di accoglimento.
A tale riguardo, e con precipuo riferimento al “modulo di adesione ai servizi” del 25.9.2006, occorre, innanzitutto, premettere che secondo la ormai pacifica giurisprudenza sia di legittimità che di merito un contratto bancario – quale, nel caso di specie, quello di apertura di credito in conto corrente – può dirsi pagina4 di 22 validamente concluso per scambio di corrispondenza tra le parti e, quindi, con l'accettazione, da parte del correntista, della proposta contrattuale che nel documento medesimo si dichiara essere stata ricevuta debitamente sottoscritta dalla banca (cfr. Cass. civ., sent. n. 26010 del 12.12.2007; Trib. Alessandria,
27.2.2017, Trib. Monza 5.6.2017, Trib. Paola 10.2.2018, Trib. Torino 8.1.2021). Anche nel caso di specie, il documento prodotto dalla banca contiene per l'appunto la seguente formulazione letterale:
“Con la presente, io/noi sottoscritto/i (nel testo contrattuale denominato/ “Cliente/i” … Dichiaro/Dichiariamo avere ricevuto e letto attentamente e di approvare le clausole contrattuali contenute nelle seguenti parti: Condizioni generali relative al rapporto Banca – Cliente già firmate in data 21/09/2006 Condizioni generali che regolano il conto corrente e
Servizi accessori “già firmate in data 21/09/2006 già firmate in data 21/09/2006. Con riferimento alle condizioni da me/noi sottoscritte dichiaro/dichiariamo di aderire ai seguenti Servizi, che saranno regolati dalle suddette condizioni normative (di cui tuttavia non vi è traccia in atti) e dalle condizioni economiche espressamente pattuite”.
Tale documento, quindi, è sufficiente a ritenere che il contratto in questione abbia rispettato la prescrizione di cui all'art. 117, co. 1 TUB e, quindi, il requisito della forma scritta ad substantiam e sia stato, per ciò stesso, validamente formato.
Il medesimo contratto risulta conforme anche a quanto disposto dal successivo comma 4 del medesimo articolo, giacché in esso sono chiaramente contenute le condizioni economiche esplicitamente pattuite e da applicarsi al rapporto medesimo. Ad avviso di chi scrive, infatti, non appare possibile dubitare che tale previsione normativa si riferisca esclusivamente alle ridette condizioni e non anche a quelle generali di contratto, che comunque nel caso di specie risultano validamente richiamate, non avendo peraltro gli opponenti mai specificamente contestato di averle ricevute e sottoscritte, come viceversa dichiarato nel documento di cui si tratta.
L'applicazione di questi stessi principi consente di giungere ad analoghe conclusioni con riferimento al documento prodotto dalla banca in allegato alla seconda memoria istruttoria e contraddistinto dal n. 22: si tratta, infatti, della proposta contrattuale avanzata dalla società correntista, odierna opponente, di concessione di credito sotto forma di anticipi su crediti/fatture, debitamente accettata e sottoscritta dalla banca in data 21.7.2010, nella quale sono riportate tanto le condizioni normative (facendo, altresì, rinvio alle norme che regolano il contratto di conto corrente di corrispondenza per quanto non espressamente disciplinato), quanto quelle economiche.
Con riferimento, poi, alle ulteriori doglianze mosse al rapporto di conto corrente n. M3 OO 86699881 0 si osserva quanto segue:
1. parte opponente si duole, richiamando le risultanze della propria perizia di parte versata in atti (cfr. doc. 1 citazione), della natura usuraria dei tassi d'interesse praticati sul conto corrente, riscontrata, in particolare, “dal I Trimestre del 2002 sino al II Trimestre dell'anno 2003”.
La relativa eccezione non è meritevole di accoglimento, innanzitutto, perché assolutamente generica e, in secondo luogo, perché comunque del tutto infondata nel merito.
pagina5 di 22 Più precisamente, la doglianza in questione risulta del tutto generica, avendo gli opponenti omesso di allegare ed indicare specificamente – per un verso – i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia in relazione ai singoli periodi di riferimento e – per altro verso – di precisare i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati, nonché di quantificare le somme indebitamente addebitate a tale titolo. Infatti, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione dell'indebito e, più in generale, ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario,
l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni. In tal senso si è espressa la maggioritaria giurisprudenza di merito (si vedano, tra le tante: Trib. Cagliari, 16/6/2015; Trib. Milano, 21/10/2014; Trib. Ferrara, 5/12/2013). Anche la recente
Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883 ha ribadito il principio, più volte affermato, per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” (cfr. Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass.
S.U., 29 aprile 2009, n. 9941), precisando che: “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n.
21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto
e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria)”. In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta.
Prova che, evidentemente, non può che ritenersi mancante nel caso di specie per quanto sopra evidenziato e non potendo sopperire a tale lacuna la consulenza tecnica di parte versata in atti;
ciò per un duplice ordine di ragioni: per un verso, infatti, viene in rilievo il valore probatorio da attribuirsi alla consulenza tecnica di parte, che secondo il consolidato e condiviso orientamento della Suprema Corte:
“costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili” (Cass. civ., ord. 9.4.2021, n. 9483; conf.:
Cass. civ., 4.7.2022, n. 21080 e, da ultimo, Cass. civ., 12.7.2023 n. 19827); e, per altro verso, occorre far riferimento al principio di autosufficienza degli atti processuali, nella specie dell'atto di citazione in opposizione, tale per cui è esclusivamente in esso che devono essere contenuti tutti gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il motivo d'illegittimità/invalidità denunciato.
Ad abundantiam si osserva che la proposta eccezione risulta anche infondata nel merito, giacché, a tutto voler concedere, nella ridetta consulenza di parte non è esplicitata la formula impiegata per il calcolo del
TEG negoziale, del tutto impedendo allo scrivente giudice di apprezzarne la correttezza giuridica.
pagina6 di 22 2. quanto all'eccepita “indeterminatezza del tasso di interesse praticato sul c/c n. M3OO86699881 0 e sul
c/anticipi n. M3 E4 86699881 0” (cfr. pag. 5 citazione), la stessa è fondata, in primis, sulla “[…] assenza di una clausola contrattuale in merito alla determinazione delle modalità e dei criteri di applicazione degli interessi” (cfr. ibidem) e, in secondo luogo, sulla presupposta indeterminatezza del “[…] parametro di riferimento
“Euribor””, anche tale eccezione non è meritevole di accoglimento in quanto, con riferimento al primo profilo, già si è detto in ordine alla mancanza di documentazione contrattuale, peraltro, da circoscriversi unicamente all'intervallo di tempo dall'apertura del rapporto di conto corrente (1.8.2001) al 25.9.2006, data di stipula del contratto di apertura di credito prodotto. A partire da tale momento e per il prosieguo il tasso di interesse, tempo per tempo, praticato sul ridetto conto non è risultato affatto indeterminato, in quanto sempre stabilito da apposita pattuizione contrattuale (come da documentazione versata in atti). In particolare, e come riscontrato anche dal ctu nella prima relazione
(cfr. pag. 27 relazione del 23.4.2020), il tasso debitore risulta stabilito “[…] a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di apertura di credito in c/c del 1/07/2015 in misura variabile all'Euribor 3mesi/365”. Quanto, quindi, a tale secondo profilo di contestazione, la doglianza mossa dagli opponenti (che pur definisce detto paramento come non “[…] valido riferimento utile a determinare il tasso applicabile nei contratti de quo” – cfr. pag. 7 citazione) deve essere ricostruita ed intesa quale eccezione di nullità della ridetta clausola conseguente alla manipolazione del parametro Euribor da parte degli istituti bancari in violazione della normativa antitrust.
L'eccezione doglianza non è meritevole di accoglimento, in quanto palesemente infondata, non avendo parte opponente specificamente né allegato, né provato, pur essendone onerata ai sensi dell'art. 2697
c.c., la tipologia di accordo cui afferirebbe il cartello in relazione al contratto oggetto di causa, nonché i riflessi che detto accordo ha avuto, in concreto, per il contratto di apertura di credito in conto corrente in essere tra le parti, sottoscritto in data, tra l'altro, ampiamente successiva a quella cui si riferisce l'indagine condotta dall' in altri termini, difetta ogni allegazione e prova in ordine al nesso CP_2 eziologico tra l'accordo anticoncorrenziale (asseritamente presupposto come esistente) e la pretesa nullità (quanto meno parziale) del contratto “a valle”.
Al riguardo, non può sottacersi, infatti, che la normativa Antitrust (sia nazionale che comunitaria) non prevede in realtà, quale ulteriore sanzione per i soggetti partecipanti al cartello, la caducazione di tutti i contratti conclusi nel periodo di vigenza dello stesso;
in altri termini, l'applicazione in contratto del tasso eventualmente generatosi in virtù della distorsione, concretizzatasi per l'operare dell'intesa anticoncorrenziale, non produce effetti sugli elementi genetici del negozio. Ciò in ragione del fatto che il bene tutelato in via primaria è il mercato inteso come ordine pubblico economico generale, la cui protezione crea una maggior affidabilità e benessere, e non invece, gli interessi dei singoli solo indirettamente protetti. Pertanto, dall'eventuale intesa anti-concorrenziale non si può dedurre come conseguenza automatica la nullità per violazione di norme imperative di diritto interno, ma – se del caso pagina7 di 22 – unicamente un'ipotesi di responsabilità degli intermediari che hanno partecipato all'intesa illecita con conseguente obbligo di risarcire il danno eventualmente arrecato al danneggiato, se e nella misura in cui il tasso Euribor – malgrado le cautele adottate – abbia subito uno scostamento artificioso.
In definitiva, quindi, non solo gli opponenti non hanno fornito la prova nei termini anzidetti – che appare certamente indispensabile anche per la dimostrazione dello specifico e concreto interesse e legittimazione ad agire ai fini dell'accoglimento della domanda di nullità deducibile come proposta – ma neppure hanno domandato il risarcimento del danno.
3. Gli opponenti, con l'atto introduttivo, hanno altresì eccepito l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi praticata dalla banca per difetto di pattuizione contrattuale.
Tale doglianza è fondata e, pertanto, è stata oggetto di specifico quesito peritale (anche in sede di integrazioni).
In termini volutamente generali e non esaustivi deve osservarsi che, a far data dalla rivoluzionaria sentenza della Corte di Cassazione n. 2374 del 16.3.1999, maturata nel coevo contesto normativo e giurisprudenziale, la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.)
e non su un uso normativo (ex artt. 1 e 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi di domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi “in mancanza di usi contrari”. L'inserimento di una simile clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'Associazione bancaria italiana (ABI), non esclude detta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali, non quello di usi normativi.
Il nuovo orientamento così assunto dalla Suprema Corte ha, quindi, determinato l'intervento del legislatore che ha provveduto, con l'art. 25 D. Lgs. 4.8.1999, n. 342, a modificare parzialmente l'allora vigente art. 120 TUB, riformulandone l'intestazione e prevedendo l'inserimento di due nuove disposizioni, la prima delle quali riguardanti proprio l'attribuzione al Comitato Interministeriale per il
Credito e il Risparmio (CICR) dei poteri di stabilire modalità e criteri di produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni bancaria. Di talché, è proprio il modificato art. 120 TUB non solo a disciplinare l'anatocismo bancario, ma anche ad attribuire la potestà normativa al CICR, nell'esercizio della quale è stata poi adottata la nota Delibera del 9.2.2000.
A completamento di tale succinta ricognizione, occorre altresì evidenziare che le Sezioni Unite con l'altrettanto nota sentenza n. 21095 del 4.11.2004 – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
425 del 2000, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25, co. 3 D. Lgs 342/1999 nella parte in cui aveva fatto salva la validità e l'efficacia (fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al co. 2 del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza – hanno stabilito che siffatte clausole anatocistiche, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono pagina8 di 22 disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerarsi nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso negoziale.
Come è noto, poi, a quella appena sopra richiamata hanno fatto seguito due ulteriori formulazioni dell'art. 120 TUB;
conseguentemente, nella regolamentazione dell'anatocismo bancario possono essere ravvisabili quattro diversi periodi, ciascuno caratterizzato da una propria disciplina, ovverosia: I) fino all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000; II) dal 22.4.2000 al 31.12.2013 (art. 120, co. 2
TUB introdotto dal D. Lgs. 342/1999); III) dal 1.1.2014 al 1.10.2016 (art. 120 TUB come modificato dalla L. 147/2013); IV) dal 1.10.2016 (art. 120 TUB come modificato dal D.L. 18/2016, attuato con decreto 343/2016).
Venendo alla fattispecie per cui è causa, il primo periodo non è d'interesse, risultando il rapporto di conto corrente acceso nel 2001. Peraltro, poiché è pacificamente assente in atti il contratto di apertura dello stesso, la capitalizzazione degli interessi tanto passivi quanto attivi riscontrata dall'esame degli estratti conto non poteva che essere eliminata perché attuata dalla banca in assenza di pattuizione scritta.
Peraltro, sempre nel secondo periodo di riferimento ricade il primo contratto redatto per iscritto e contenente previsioni applicabili al rapporto de quo, ovverosia l'apertura di credito del 25.9.2006; detto contratto è stato stipulato nella vigenza dell'art. 120 T.U.B. nel testo novellato dall'art. 25, co. 2, del D.
Lgs. n. 342 del 1999 e della susseguente Delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 9 febbraio 2000; pertanto, è all'art. 2 di tale delibera che occorre fare riferimento per verificare la legittimità della previsione contrattuale in concreto adottata dalla convenuta. Come è CP_1 noto, infatti, tale norma prevede che: “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Ciò posto, nel contratto per cui è causa, tra le “Condizioni generali che regolano il conto corrente” testualmente trascritte, è contenuta all'art. 4, rubricato “chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese”, la seguente previsione: “i rapporti di dare e avere relativi al conto vengono regolati con l'identica periodicità pattuita. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità”. Il contratto de quo, quindi, prevedendo una clausola che stabilisce la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi, risulta conforme a quanto richiesto dall'art. 120 secondo comma TUB e dalla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000.
A tale riguardo, nella prima relazione peritale, il ctu aveva ritenuto di escludere la capitalizzazione altresì in questo periodo di riferimento ritenendo che: “[…] la pattuizione riguarda solo la periodicità di
pagina9 di 22 capitalizzazione trimestrale del tasso debitore indicato nel contratto e non anche di quello creditore” (cfr. pag. 35 relazione del 23.4.2020).
Il rilievo non appare condivisibile perché non corretto. Nel medesimo contratto, infatti, nel documento di sintesi contenente le condizioni economiche è chiaramente previsto quanto ai “criteri di capitalizzazione degli interessi” che il calcolo degli stessi sarà effettuato con riferimento al divisore anno civile con periodicità di liquidazione “Trimestrale”: pertanto, la periodicità di capitalizzazione trimestrale è pattuita con riferimento agli “interessi” (non solo al tasso debitore) e certamente la mancata previsione del tasso creditore non incide su tale disciplina, essendo – come, peraltro, evidenziato dal medesimo ctu – detta omissione fisiologica in un contratto, come quello in esame che “[…] regola solo il rapporto di affidamento”
(cfr. ibidem).
Quanto al terzo periodo di riferimento, avendo riguardo alla fase istruttoria della presente causa, lo scrivente Giudice aveva più volte prestato adesione a quell'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui la modifica apportata al secondo comma dell'art. 120 T.U.B. dall'art. 1 comma 629 della legge di stabilità per il 2014 (n. 147 del 27.12.2013) ha introdotto il divieto di anatocismo degli interessi immediatamente decorrente dal 1° gennaio 2014 ed applicabile anche ai rapporti di conto corrente in corso, senza necessità di un successivo intervento di normazione secondaria regolamentare di natura tecnica ad opera del C.I.C.R.. E ciò pur avendo contezza del diverso orientamento assunto al riguardo dalla Corte d'Appello di Torino a far data dalla sentenza n. 509/2019, di cui aveva, comunque, contestato le ragioni poste a sostegno. Conseguentemente, il ctu ha provveduto ad espungere la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi effettuata dalla banca nel periodo considerato.
Si ritiene, peraltro, di dare continuità all'orientamento che ha determinato in parte qua l'istruzione della causa, ritenendosi non opportuno, in ragione delle prevalenti ragioni di economia processuale, oltremodo evidenti ed incidenti in ragione dell'anno d'iscrizione a ruolo della stessa, procedersi ad un'ulteriore indagine peritale che tenga conto del più recente mutato orientamento dello scrivente giudice relativamente a tale questione.
Quanto, infine, al quarto periodo di riferimento, il ctu ha escluso ogni capitalizzazione difettando ogni pattuizione al riguardo (cfr. pag. 10 relazione integrativa dell'11.11.2021).
4. Con riferimento all'eccepita violazione, da parte dell'istituto di credito convenuto opposto, della prescrizione di cui all'art. 118 TUB, poiché la parte opponente – pur a fronte della corposa documentazione versata in atti, contenente altresì le proposte di modifica unilaterali versate in atti (cfr. doc.
4.3. comparsa) – si è limitata ad una contestazione assolutamente generica relativa alla mancata comunicazione delle modifiche unilaterali apportate nel corso del rapporto, la stessa non può essere accolta.
Con maggior impegno motivazionale si intende significare, in particolare, che mediante un'eccezione come quella formulata è fatto ricadere sulla Banca l'onere della prova dell'avvenuta comunicazione di pagina10 di 22 tutte ed indistintamente le modifiche unilaterale intercorse, di fatto impedendo l'esplicazione del contraddittorio e del diritto di difesa di quest'ultima sul punto. Più precisamente, la a fronte di CP_1 una siffatta avversa allegazione, avente ad oggetto un preteso inadempimento, risulterebbe gravosamente onerata di una probatio diabolica consistente nella dimostrazione, di improbabile riuscita e non possibile neppure a mezzo prova testimoniale, dell'invio di tutte le variazioni sfavorevoli dall'inizio del rapporto.
Per converso, dall'esame della copiosa documentazione versata in atti dalla è possibile rinvenire CP_1
l'esistenza della specifica pattuizione contrattuale che obbliga l'istituto di credito all'invio delle comunicazioni in conformità alla sopra richiamata norma del TUB;
tale circostanza, unitamente all'esistenza di una normale prassi aziendale bancaria in tal senso, nonché alla produzione in giudizio dei documenti attestanti la modifica delle condizioni economiche destinati all'invio alla società correntista, rendono verosimile l'avvenuta comunicazione.
D'altronde, con riferimento alle comunicazioni della variazione delle condizioni economiche, la CP_1 non è tenuta a predisporre e conservare ricevute postali attestanti la consegna ai clienti, atteso che l'art. 118 TUB si limita a prescrivere che tutte le comunicazioni debbano essere effettuate per iscritto o mediante supporto durevole destinato al cliente, così come per gli estratti conto ai sensi dell'art. 119
TUB, anch'essi prodotti in giudizio dalla banca e per i quali devono ripetersi le stesse considerazioni svolte in ordine alle modifiche contrattuali sfavorevoli in corso di rapporto.
Di conseguenza, avendo la banca prodotto tutte le proposte di modifica delle condizioni economiche al domicilio contrattuale (mai specificamente contestato) della società correntista, sarebbe stato onere di quest'ultima, oltre che allegare tempestivamente (ed in modo specifico) la circostanza del mancato ricevimento, anche dimostrare detta circostanza quale fatto estintivo della propria obbligazione ex art. 2697 c.c..
Conseguentemente, in applicazione dei principi di diritto appena richiamati, mediante la prima integrazione alla relazione depositata dal ctu è stato al medesimo espressamente richiesto di tenere conto delle variazioni unilaterali alle condizioni economiche avutesi nel corso dello svolgimento del rapporto (cfr. ordinanza 18.5.2021).
5. Gli opponenti hanno ancora eccepito la nullità della clausola sulla commissione di massimo scoperto per mancanza di causa e/o per indeterminatezza dell'oggetto.
Anche tale eccezione non è meritevole di accoglimento, risultando nel merito disattesa dalle risultanze dell'indagine peritale svolta che, in particolare, ha riscontrato: “[…] clausole contrattuali sottoscritte dal cliente
[che] consentono di determinare sufficientemente i criteri di calcolo con riferimento alla misura, alla periodicità e alla base di calcolo […]” (cfr. pag. 32 relazione 23.4.2020; più precisamente: “[…] Nel caso di specie, la prima pattuizione disponibile è quella prevista nel “documento di sintesi” del contratto di apertura di credito in c/c del
25/09/2006 e nel relativo foglio informativo dove viene prevista una “commissione di massimo scoperto trimestrale per
pagina11 di 22 utilizzi entro i limiti di fido” ed una “commissione di massimo scoperto trimestrale oltre i limiti di fido”. Appare chiaro che il sistema utilizzato dalla è il c.d. “criterio assoluto” (sul massimo saldo dare che si è verificato nel trimestre) CP_1 che consente di determinare sufficientemente i criteri di calcolo con riferimento alla misura, alla periodicità ed alla base di calcolo)” – cfr. pag. 27 ibidem).
A tale proposito, infatti, in continuità con l'orientamento già manifestato da questo Tribunale e al quale anche lo scrivente giudicante ha già prestato adesione merita precisare, per un verso, che la pattuizione della c.m.s. alla stregua della disciplina antecedente la riforma della Lg. n. 2/2009 non può dirsi nulla ex se per difetto di causa, considerato che si tratta di remunerazione accordata dalla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Trib. Milano Sez. VI, 04/08/2014, Trib. Genova Sez. VI, 21/01/2016, Cass. 22/6/2016 n.
12965); e che, per altro verso, la denunciata nullità potrebbe configurarsi in caso non solo di mancata indicazione della percentuale di calcolo, ma anche di non completa specificazione di cosa debba intendersi per massimo scoperto, non bastando, quindi, ad escludere la nullità la sussistenza solo del primo dei predetti requisiti, dovendo invece essere previamente specificato su quali importi e per quali periodi essa venga applicata (cfr. ad es. Trib. Milano, 05.07.2010, secondo cui: “è nulla, ex art. 1346 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la percentuale di calcolo e non specificando se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo” – v. anche Trib. Padova, 10.06.2011).
La ratio sottesa a tale principio giurisprudenziale è infatti quella di consentire al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca: pertanto, la clausola de qua per essere valida deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente e ciò accade quando siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo, atteso che, in assenza di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della commissione, in relazione alla stessa non potrebbe nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti (in tal senso, ex multis, App. Milano, 14.1.2019; Trib. Crotone 4.12.2018; Trib. Lucca 11.8.2017).
Viceversa, quanto alla commissione di messa a disposizione di somme, il ctu ha provveduto a ricalcolarne i relativi addebiti, in applicazione delle relative pattuizioni contrattuali.
6. Infine, risulta del tutto infondata in quanto assolutamente generica l'eccezione d'illegittimità tout court del cd. gioco delle valute, consistente, cioè, nella costante antergazione ovvero postergazione delle valute delle singole operazioni rispetto alla data della loro contabilizzazione, con applicazione di interessi ultra legali sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione di tali operazioni e la data della loro valutazione.
A tale riguardo, la scrivente aderisce, infatti, a quell'orientamento della giurisprudenza di merito ad avviso del quale, a fronte di un'espressa pattuizione dei giorni di valuta delle singole operazioni da pagina12 di 22 compiersi sul conto corrente, la contestazione del correntista deve essere altrettanto specifica e circostanziata, indicando per quali particolari operazioni le ridette previsioni contrattuali non abbiano trovato concreta applicazione (ex multis Tribunale di Mantova, 2.2.2009). Inoltre, la richiesta applicazione della c.d. valuta effettiva (che fa riferimento alla data del giorno in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate) e non di quella bancaria (che risulta dall'aggiunta e dalla sottrazione di un certo numero di giorni alla valuta effettiva) presuppone la mancata previsione contrattuale della valuta;
circostanza, questa, che non ricorre con riferimento al rapporto per cui è causa, rispetto al quale la produzione documentale in atti contiene la precisa e puntuale regolamentazione del fenomeno in parola.
All'esito di tutto quanto sopra, residua da esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della banca convenuta opposta (benché essa abbia carattere di eccezione pregiudiziale di merito, il cui esame, quindi, precede sia logicamente che giuridicamente quello delle diverse eccezioni di merito svolte). Rispetto ad essa si osserva in termini generali quanto segue: i) nel caso di conto chiuso (come nella fattispecie per cui è causa a far data dal 25.5.2017), ove sia eccepita la prescrizione da parte della si pone il problema di individuarne il dies a quo; ii) come noto, a risolvere la questione sono CP_1 intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte con l'importante sentenza n. 24418 del 2.12.2010. In tale pronuncia il Supremo Consesso, innanzitutto, opera a monte la seguente distinzione: a) se non vi sono versamenti nelle more del rapporto da parte del correntista, allora, se il cliente è in attivo, e l'annotazione degli interessi anatocistici ha limitato il suo credito, il dies a quo decorre dalla comunicazione delle risultanze della chiusura del conto e non già dall'annotazione fatta dalla se, CP_1 invece, è in passivo, finché non versa il saldo negativo non v'è indebito e il termine non decorre (già
Cass. civ., sent. n. 6857del 24/03/2014); b) se, invece, dopo la comunicazione dell'annotazione il cliente versa le somme, allora, se trattasi di versamento satisfattivo (c.d. pagamento solutorio), teso a soddisfare l'interesse creditorio della il termine decorre dal singolo versamento (trattandosi di un CP_1 pagamento indebito). In particolare, ciò si verifica sia in caso di conto passivo (ovverosia con saldo negativo) e non affidato (cioè in assenza di un contratto di apertura di credito o “scoperto”), sia nel caso in cui il conto sia affidato ma con passivo eccedente l'affidamento concesso, nei limiti in cui i versamenti superino la scopertura (quindi, extra fido). Se, invece, trattasi di versamento costitutivo (c.d. pagamento ricostitutivo della provvista), il termine di prescrizione non decorre fino alla chiusura del conto. Ciò, in particolare, accade nel caso in cui il conto sia in attivo ovvero il pagamento avvenga nei limiti del fido concesso e sia teso, quindi, solo ad aumentare il proprio credito (nel conto corrente) o a ricostituire la provvista (nell'apertura di credito). Pertanto, l'elemento scriminante la rimessa solutoria dal versamento ripristinatorio è dato dalla presenza o meno di un capitale liquido ed esigibile che, in una corretta e fisiologica rappresentazione contabile, si configura nel capitale scaduto o erogato oltre il fido
(lo scoperto di conto costituisce, infatti, un credito esigibile per la banca) e la rimessa, che soddisfa il pagina13 di 22 creditore, non crea una nuova disponibilità per il cliente;
iii) quanto alla questione relativa ai requisiti che devono accompagnare l'eccezione di prescrizione e, in particolare, se l'Istituto di credito convenuto in azione di ripetizione dell'indebito, nel formulare tale eccezione, sia necessariamente tenuto ad indicare in modo dettagliato e tipizzato i singoli versamenti solutori, a partire dai quali l'inerzia del titolare del diritto può venire in rilievo, o se possa limitarsi ad opporre tale inerzia, spettando poi al giudice verificarne effettività e durata, la stessa – fonte di annoso contrasto giurisprudenziale – è stata di recente risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15895 del 13.6.2019. Con tale decisione, il
Supremo Consesso, in continuità con un proprio precedente arresto (la sentenza n. 10955 del 2002, resa anche essa a Sezioni Unite), chiarito che l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva vada ravvisato nell'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e che la parte che propone detta eccezione sia tenuta unicamente ad affermare tale elemento costitutivo (l'inerzia), manifestando la volontà di profittare dell'elemento, è giunto alla conclusione secondo la quale l'Istituto di credito che eccepisce la prescrizione delle rimesse (solutorie) non è tenuta ad indicare specificamente il dies a quo dal quale fare decorrere la il termine prescrizionale medesimo;
iv) da ultimo, ai fini della qualificazione della natura solutoria o ripristinatoria di un versamento in conto corrente assume rilievo anche il c.d. “fido di fatto”, ossia la circostanza che dalle evidenze del rapporto sia possibile dimostrare l'esistenza di un affidamento pur in assenza di contratto di apertura di credito oppure di un affidamento maggiore rispetto al limite indicato in contratto. Pertanto, dimostrare l'esistenza di un simile affidamento significa riconoscere natura ripristinatoria e non solutoria alle rimesse contabilmente registrate come extra-fido, con conseguente decorrenza della prescrizione, rispetto ad esse, dalla data di definitiva chiusura del conto e non già da ogni singola annotazione. A fronte di una simile allegazione graverà sulla banca l'onere della prova contraria.
Sul punto l'accertamento peritale complessivo svolto in corso di causa ha concluso nel senso della fondatezza dell'eccezione de qua, risultando non ripetibili – in applicazione delle coordinate tecnico- operative fornite dallo scrivente Giudice e contenute nel quesito formulato al ctu – importi indebiti (a titolo, cioè, di interessi, c.m.s., spese ed altre commissioni maturate unicamente sul conto corrente) per un importo complessivo di €. 2.140,87 (cfr. pag. 36 relazione 23.4.2020).
Infine, deve altresì evidenziarsi la correttezza della metodologia di calcolo che lo scrivente giudice ha specificamente richiesto al ctu di utilizzare ai fini della valutazione della prescrizione e della presenza di rimesse solutorie, ovverosia quella che ha come riferimento il cd. “saldo banca” (ossia la contabilità risultante dagli estratti conto predisposti dall'istituto bancario e periodicamente inviati al cliente) e non già il cd. “saldo rettificato o ricalcolato” (che prevede, cioè, la ricostruzione del dare/avere del conto corrente depurato dagli effetti determinati dalla presenza di eventuali clausole nulle).
A chi scrive è certamente noto l'indirizzo manifestato da talune recenti pronunce della Suprema Corte
(cfr. Cass. civ., ord. n. 9141 del 19.5.2020; Cass. civ., ord. n. 3858 del 15.2.2021; Cass. civ., ord. n. 17634
pagina14 di 22 del 21.6.2021) – anche citate dalla difesa della società attrice nella propria comparsa conclusionale;
ciononostante, questo Giudice ritiene che un simile orientamento ponga alcuni problemi di coordinamento con la previsione di cui all'art. 1422 c.c., ove appunto dovesse sfociare nella “rettifica” di “partite contabili” ormai coperte da prescrizione. Più precisamente, se è vero che l'imprescrittibilità dell'azione di nullità (che giustifica il rilievo dell'assenza di idonea pattuizione delle condizioni applicate al conto corrente ben oltre il decennio dalla conclusione del relativo contratto) si interseca con la pacifica prescrittibilità decennale dell'azione di ripetizione, allora è inutile il ricalcolo per importi che non sarebbe comunque possibile legittimamente ripetere: diversamente ragionando, infatti, si andrebbe a ricostruire l'andamento del conto non quale è stato ma quale avrebbe dovuto essere, limitando l'operatività della prescrizione non a quanto effettivamente pagato in più – cioè a quanto illegittimamente e materialmente ripetibile – ma a quanto avrebbe dovuto essere pagato, sulla base di un ricalcolo che eliderebbe in concreto, inammissibilmente, l'operatività stessa della prescrizione già maturata per la differenza tra il versato e l'effettivamente dovuto (in tal senso, la preferibile giurisprudenza di merito: App. Torino 17.11.2020; Trib. Padova 24.2.2021; Trib. Reggio Calabria,
1.9.2021; Trib. Treviso 3.6.2020; Trib. Siena 28.11.2020).
Con maggiore impegno motivazionale si osserva che, laddove il conto corrente venisse effettivamente depurato da tutte le poste ritenute indebite e solo dopo venissero verificati i versamenti imputabili a pagamento delle competenze indebite, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e, quindi, non opererebbe mai la prescrizione: infatti, se un diritto è prescritto, è tale indipendentemente dal fatto che sia fondato o meno. D'altronde, anche nell'ottica della nota sentenza a Sezioni Unite del 2010 e sopra citata il giudizio sulla qualificazione del versamento in termini o meno di “pagamento” deve operarsi secondo la situazione esistente alla data in cui è eseguito e non in funzione di scenari ipotetici: come pregevolmente osservato da autorevole dottrina, infatti, non è possibile rimettere il giudizio sulla qualificazione della rimessa, se pagamento o ripristino di disponibilità, “all'esito della declaratoria di nullità”, poiché “la disponibilità” idonea ad impedire lo spostamento patrimoniale consiste nella concreta conservazione del potere di disporre di una somma di denaro e non può che essere verificata sulla base della situazione dichiarata esistente al tempo in cui il versamento è eseguito.
In definitiva, quindi, l'evidenza numerica dei principi di diritto sopra esposti è data dall'ipotesi ricostruttiva predisposta dal consulente e contraddistinta dal n. 1bis del prospetto finale di cui alla seconda integrazione depositata in data 12.7.2023 (cfr. pag. 3), conformemente alla quale deve ritenersi che alla data del 31.12.2016 il saldo ricalcolato del conto corrente n. M3 OO 86699881 0, tenendo conto anche delle competenze del conto anticipi n. M3 E4 86699881 0, è pari ad €. 36.033.85 a debito della società correntista (in luogo di quello, sempre debitorio, di €. 71.388,04 evidenziato dalla banca).
B) Contratto di mutuo chirografario del 15.12.2011
pagina15 di 22 Relativamente al contratto di mutuo chirografario a tasso variabile del 15.12.2011, parte opponente ne eccepisce innanzitutto la nullità per difetto di causa, giacché la somma erogata di €. 150.000 non sarebbe stata affatto destinata a “liquidità” (come contrattualmente previsto), ma alla copertura delle anticipazioni già concesse con contratti in scadenza a quella stessa data.
La censura non è meritevole di accoglimento.
In via di premessa, in considerazione anche di quanto evidenziato dalla difesa degli opponenti, dovrà essere verificata la sussistenza nel caso concreto dell'asserito collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e quello di conto corrente, sul quale sono state concesse e regolate le anticipazioni cui si fa riferimento;
con l'ulteriore precisazione che il collegamento negoziale, in sé e per sé considerato, costituisce un fenomeno del tutto neutro per l'ordinamento. Come è noto, infatti, in tal caso le parti stipulano negozi tra loro distinti, ma che funzionalmente sono preordinati alla realizzazione di un disegno unitario, condiviso dai contraenti. Peraltro, proprio perché detti contratti sono preordinati ad uno scopo pratico unitario, essendo unico l'interesse perseguito dai paciscenti, le sorti dell'uno influenzano le sorti dell'altro in termini di validità ed efficacia, in applicazione del generale principio simul stabunt simul cadent.
Tale accertamento è stato specificamente demandato al consulente tecnico, alle cui risultanze lo scrivente giudice ritiene di poter aderire, essendo le stesse l'esito di un ragionamento che appare corretto tanto sotto il profilo tecnico, quanto quello logico.
Più precisamente, il consulente ha provveduto preliminarmente alla “[…] ricostruzione delle operazioni creditizie precedenti alla concessione del mutuo chirografario del 15/12/2011: - In data 21/07/2010 la Parte_1 ha richiesto la concessione di un finanziamento a tasso fisso di €. 150.000,00 con scadenza fissa 21/01/2011.
[...]
La caratteristica di questa tipologia di operazione creditizia è quella di ottenere un finanziamento a tasso fisso, con pagamento degli interessi in via anticipata, per far fronte a necessità finanziare di breve durata da rimborsare entro il termine di scadenza fissata. È necessario mettere in evidenza, inoltre, che il finanziamento in oggetto andava ad aggiungersi all'apertura di credito in c/c di €. 75.000,00 con scadenza revoca, che peraltro, nella stessa data del
21/07/2010, veniva richiesta a conferma della linea di credito già in essere. Prima dell'erogazione del finanziamento di
€. 150.000,00 il conto corrente presentava un saldo debitore di €. -55.682,65. Nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, il c/c ha presentato per lo più saldi creditori, con saltuari utilizzi dell'apercredito, pur in presenza della consueta movimentazione con addebiti e accrediti rituali del periodo. - In data 17/01/2011 il cliente richiedeva un nuovo finanziamento a tasso fisso di €.150.000,00 con scadenza 17/07/2011 necessario per l'estinzione del precedente finanziamento in scadenza al 21/01/2011. Prima dell'erogazione il c/c presentava un saldo creditore di €.
+16.489,39. Nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento il c/c ha presentato un utilizzo costante della linea di credito per apercredito con un andamento crescente del saldo debitore, comunque sempre nei limiti dell'accordato. - In data
7/07/2011 il cliente richiedeva, ancora, un nuovo finanziamento a tasso fisso di €.150.000,00 con scadenza
15/12/2011 necessario per l'estinzione del precedente finanziamento in scadenza al 17/07/2011. Prima
pagina16 di 22 dell'erogazione il c/c presentava un saldo debitore di €. – 69.414,27. Nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento il c/c ha presentato un costante elevato utilizzo della linea di credito per apercredito, comunque sempre nei limiti dell'accordato. - In data 15/12/2011 il cliente richiedeva un mutuo chirografario, a tasso variabile, di €.150.000,00 destinato, come si legge nel modulo a “liquidità” di fatto necessario per estinguere il finanziamento di €. 150.000,00 in scadenza nella stessa data del 15/12/2011, come ben emerge dalla movimentazione del conto corrente in data 15-
16/12/2011. Dopo l'estinzione del debito il c/c presentava un saldo debitore di €. -71.804,53 a valere sulla linea di credito di apercredito in c/c”. Alla luce di quanto appena evidenziato, il consulente ha, quindi, così concluso:
“Da quanto sopra appare chiaro che la concessione del mutuo chirografario si è resa necessaria per consentire il rientro, con il pagamento di numero 60 rate mensili, del debito relativo al finanziamento acceso in data 21/07/2010 rinnovato per ben 2 volte e non per il rientro dell'esposizione debitoria relativa all'apertura di credito in c/c di €. 75.000,00. Per il pagamento dello scoperto di c/c, invece, in data 1/07/2015 la cliente aveva concordato con la un di un piano di CP_1 rientro mediante il pagamento di n. 50 versamenti mensili di €. 500,00 a partire dal 15/07/2015, parzialmente eseguito a seguito della sopravvenuta revoca degli affidamenti” (cfr. pag. 36-37 relazione del 23.4.2020).
Dall'indagine peritale svolta deve, quindi, trarsi la conclusione per cui non sussiste l'asserito collegamento negoziale tra il contratto di mutuo di cui si tratta e l'anticipazione su contratti erogata in data 21/07/2010 a valere sul c/c ordinario M3 00 86699881 O, risultando piuttosto evidente “[…] il rapporto con le linee di credito per finanziamento a tasso fisso del 21/07/2010 – 17/01/2011 e 7/07/2011” (cfr. pag. 40 relazione 23.4.2020), le cui debitorie sono state, appunto, estinte con il mutuo in questione.
Ad abundantiam si reputa opportuno – per un verso – richiamare quanto già rilevato dallo scrivente giudice nella propria ordinanza del 18.5.2021, per cui, proprio in applicazione del principio generale che sovraintende al collegamento negoziale, in tanto potrebbe ritenersi sussistente la nullità di un contratto di mutuo in quanto risultasse che lo stesso sia stato stipulato al solo fine di azzerare un debito precedente totalmente inesistente, perché risultato dell'applicazione di previsioni contrattuali illegittime.
Nel caso di specie, tuttavia, alcuna doglianza d'illegittimità è stata mossa da parte opponente con riferimento all'anticipazione su contratti del 21.7.2010.
Per altro verso, basti comunque richiamare i principi di diritto di recente enunciati dalla Suprema Corte
a Sezione Unite nella sentenza n. 5841 del 5.3.2025 per cui: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”; e che consentono di ritenere definitivamente superata la doglianza oggi scrutinata.
Con riferimento al ridetto contratto di mutuo, gli opponenti muovono, poi, due ulteriori doglianze:
l'una relativa alla nullità per difetto dei requisiti minimi di forma scritta ([…] “L'allegazione di una semplice
pagina17 di 22 “Richiesta di concessione di Mutuo Chirografario” comporta la mancanza di un idoneo documento contrattuale in forma scritta” – cfr. pag. 15 citazione); e l'altra all'indeterminatezza della clausola sul tasso degli interessi parametrato all'Euribor.
Entrambe le eccezioni non sono meritevoli di accoglimento, facendosi al riguardo espresso richiamo delle ragioni di diritto già espresse nella presente motivazione relativamente al rapporto di conto corrente.
Infine, gli opponenti hanno eccepito la nullità della clausola “[…] contenuta nella richiesta di finanziamento del 15 dicembre 2011, per la determinazione del tasso di mora” in quanto usuraria;
più precisamente, “[…] accertata l'origine di anticipazione commerciate di tale operazione, il tasso pattuito risulta essere superiore al “tasso soglia” relativo alla categoria “Anticipi e sconti commerciali” superiori ad Euro 100.000,00, nel medesimo periodo di riferimento, corrispondente al 9,350%, a fronte di un Tasso Effettivo Globale (TEG) pari al 11,008%” (cfr. pag. 15-
16 citazione).
L'eccezione non può essere accolta in quanto del tutto infondata. Infatti, in disparte ogni considerazione in ordine alla genericità della doglianza, non avendo la parte esplicitato le modalità di calcolo del TEG negoziale (di fatto, impendendo a detto giudice di vagliarne la correttezza dal punto di vista tanto giuridico che tecnico), la stessa risulta ictu oculi muovere da un presupposto di fatto errato, ovverosia l'utilizzo dei valori del tasso soglia relativi alla categoria “Anticipi e sconti commerciali” superiori ad
Euro 100.000,00, rientrandosi viceversa nella diversa categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”.
Dal rigetto di tutti i motivi d'opposizione svolti relativamente al contratto in questione, resta ferma la relativa debitoria di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, pari ad €. 51.888,42 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla data della domanda monitoria fino al saldo.
C) Le fideiussioni omnibus prestate dall'opponente, sig. Parte_2
Come visto, la domanda monitoria è stata proposta anche nei confronti del sig. in qualità Parte_2 di garante della società correntista, in forza delle fideiussioni omnibus dal medesimo prestate, in data
24.10.2001, 13.8.2003, 11.5.2004, 7.7.2005 e 11.3.2008, in favore dell'istituto di credito per un importo massimo garantito di €. 706.778,00 (cfr. doc.
9-9sexies fasc. monitorio).
Relativamente ad esse, gli opponenti eccepiscono, in primis, la nullità “[…] per difetto di autografia di alcuni elementi essenziali delle stesse, quali gli importi massimi garantiti” (cfr. pag. 17 citazione); quindi, con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., la nullità per contrasto con la normativa antitrust, “[…] per le ragioni di fatto e diritto esposte nella nota Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810” (cfr. pag. 1 mem. cit.).
Ambedue le eccezioni non sono meritevoli di accoglimento.
Quanto alla prima, seppur suggestiva, non coglie assolutamente nel segno, giacché pur essendo indubbio che la previsione dell'importo massimo garantito costituisce in generale una condizione di validità della fideiussione per obbligazioni future, conformemente a quanto previsto dall'art. 1938 c.c.,
pagina18 di 22 ma alcuna norma ne prescrive l'autografia; d'altronde trattasi pur sempre di moduli contrattuali predisposti unilateralmente dall'istituto di credito e sottoposti alla firma del garante nel rispetto delle modalità e formalità di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c..
Quanto alla seconda, come è noto, la questione oggetto d'esame trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del 2005 con decorrenza dal 12.1.2016) e relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit.; in particolare con tale provvedimento, la Banca d'Italia ha espresso parere negativo relativamente alle clausole di reviviscenza della fideiussione (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi”), di permanenza del vincolo fideiussorio in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale (art. 8: “qualora le obbligazioni garantire siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1975 cod. civ., che si intende derogato”), in quanto – ove applicate in modo uniforme – manifesterebbero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Sulla ridetta questione – e, tra le altre, sulle conseguenze della conformità tra modello ABI e fideiussione a valle – sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021 hanno sancito il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.
2, co. 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Pertanto, ad avviso del Supremo Consesso, per il caso di violazione della disciplina antitrust, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, si configura anche la tutela reale costituita dalla nullità parziale (ovverosia limitata alle sole clausole contrattuali illecite), unica sanzione che meglio si contempera con il principio generale di conservazione dei negozi giuridici.
Più precisamente, secondo la citata pronuncia, la nullità che colpisce le clausole contrattuali illecite si estenderebbe all'intero contratto solo nell'ipotesi – ritenuta eccezionale – in cui chi ha interesse a far pagina19 di 22 cadere l'intero regolamento negoziale ha fornito la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (così par. 2.15.1). Tale prova consiste più precisamente nella dimostrazione che “la porzione colpita da invalidità non un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma
è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” (così par. 2.15.2.). A tale riguardo, non vi è dubbio che la difesa del fideiussore opponente non solo ha del tutto omesso di indicare, nelle diverse fideiussioni per cui è causa, quali sarebbero le clausole affette da nullità; ma ancor più non ha allegato né offerto di dimostrare che le parti non avrebbero concluso le fideiussioni de quibus se prive di dette clausole.
Inoltre, proprio in conseguenza della mancata rigorosa allegazione e prova del contrario, è ragionevole ritenere sotto il profilo logico indiziario – per un verso – che la banca creditrice avrebbe comunque accettato una fideiussione priva delle clausole in questione, posto che – anche senza queste – la stessa consentiva di rendere maggiormente garantito il debito della s.r.l. e – per altro verso – che il fideiussore avrebbe in ogni caso prestato la garanzia anche senza le clausole anzidette, in quanto portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, ulteriormente comprovato dall'essere il legale rappresentante della società garantita.
Conseguentemente, destituita di qualsivoglia fondamento giuridico è la tesi inferibile dalle scarne difese svolte da parte opponente di nullità totale delle fideiussioni per cui è causa.
Ad analoga conclusione deve altresì giungersi relativamente ad una altrettanto non esplicitata eccezione di nullità parziale delle fideiussioni medesime, avendo parte opponente del tutto omesso di allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990.
Deve, quindi, concludersi per la piena validità ed efficacia delle fideiussioni per cui è causa e, conseguentemente, dell'obbligo del garante ad adempiere in solido con la società, debitrice principale.
In definitiva, poiché l'azione di accertamento negativo e di conseguente rideterminazione del saldo del conto corrente e del collegato conto anticipi, è risultata, sia pure solo in parte, fondata, il decreto ingiuntivo n. 451/2017 emesso da Tribunale di Biella in data 9.6.2017 deve essere integralmente revocato.
Occorre a questo punto rilevare – per un verso – che parte opponente non ha proposto domanda di ripetizione dell'indebito (cfr. conclusioni citazioni, richiamate per relationem in tutti gli atti successivi ed anche all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.2024) e – per altro verso – che parte opposta ha, invece, formulato domanda di condanna al pagamento della diversa somma che fosse stata accertata come dovuta.
Richiamato, quindi, quanto sopra esposto in punto di sussistenza dell'an debeatur della pretesa creditoria vantata dal nei confronti della e di relativamente ai Controparte_1 Parte_1 Parte_2
pagina20 di 22 rapporti per cui è causa, deve essere pronunciata la condanna di questi ultimi al pagamento, in solido tra loro ed in favore della prima, della complessiva somma di €. 36.033.85, quale saldo ricalcolato al
31.12.2016 del conto corrente n. M3 OO 86699881 0, tenendo conto anche delle competenze del conto anticipi n. M3 E4 86699881 0; e di €. 51.888,42 a titolo di debito residuo del contratto di mutuo chirografario del 15.12.2011. Su ambedue le somme sono dovuti gli interessi di mora al tasso convenzionale dalla data della domanda monitoria fino al saldo.
Quanto alle spese di lite e quelle delle C.T.U. contabili, nella misura già liquidata in corso di causa, in considerazione del complessivo esito della lita, si ritiene che ricorrano gravi motivi per disporne la compensazione nella misura di un terzo.
Per i residui due terzi le spese di lite sono poste a carico degli opponenti in virtù del principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
13/8/2017 n. 147, tenuto conto del valore della domanda, desunto dall'ammontare del credito accertato, e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e di istruzione e/o trattazione e secondo i valori massimi per la fase decisionale essendo stata svolta due volte.
Infine, sono poste definitivamente a carico degli opponenti anche i residui due terzi delle spese delle
C.T.U. contabili nella misura già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in persona del l.r.p.t. e Parte_1 Parte_2 così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 451/2017 emesso da
Tribunale di Biella in data 9.6.2017;
- accerta che alla data del 31.12.2016 il saldo ricalcolato del conto corrente n. M3 OO 86699881 0, tenendo conto anche delle competenze del conto anticipi n. M3 E4 86699881 0, è pari ad €.
36.033.85 a debito della società correntista;
- in accoglimento della domanda svolta in via subordinata dalla parte opposta, condanna
[...] in persona del l.r.p.t. e al pagamento, in solido tra loro ed in Parte_1 Parte_2 favore di in persona del l.r.p.t. dei seguenti importi: i. €. 36.033.85, quale Controparte_1 saldo ricalcolato al 31.12.2016 del conto corrente n. M3 OO 86699881 0, tenendo conto anche delle competenze del conto anticipi n. M3 E4 86699881 0; ii. €. 51.888,42 a titolo di debito residuo del contratto di mutuo chirografario del 15.12.2011, nonché dei relativi interessi di mora al tasso convenzionale dalla data della domanda monitoria fino al saldo effettivo;
- compensa tra le parti le spese di lite e di ctu nella misura di un terzo;
- condanna in persona del l.r.p.t. e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 solido tra loro ed in favore di in persona del l.r.p.t. dei residui due terzi spese di Controparte_1
pagina21 di 22 lite che si liquidano in complessivi €. 10.820,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 5.670,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed € 6.380,00 per la fase decisionale, il totale diviso tre e moltiplicato per due), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico di in persona del l.r.p.t. e Parte_1 Pt_2 in solido tra loro, i residui due terzi delle spese di ctu nella misura già liquidata in corso di
[...] causa con separato decreto.
Biella, 07.04.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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