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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 16/01/2025 al n. 85/2025
R.G., promossa con ricorso depositato in data 16/01/2025
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONELLI ANDREA, elettivamente domiciliata in VIA MONTEVERDI 13
MARMIROLO presso lo studio dell'avv. ANTONELLI ANDREA
Ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 21/10/2024
ricorrente
CONTRO
C.F. ), CP_1 C.F._2
convenuto/contumace
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
rimessa al Collegio in decisione il 22/05/2025
CONCLUSIONI
- per “
1. Pronunciare, ai sensi di legge la cessazione Parte_1
degli effettivi civili del matrimonio stipulato il 08/06/2013 con Atto N. 5 parte II
serie A - anno 2013 nel Comune di ROVERBELLA (MN) e contratto tra la sig.ra
ed il sig. ordinando all'Ufficiale dello stato Parte_1 CP_1
civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale.
3. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità
genitoriale disponendo l'affido condiviso dei minori, assumendo di comune
accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione,
all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità
e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la
responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria
amministrazione quando avrà il collocamento dei figli minori con sé.
Stabilire l'affidamento condiviso dei figli minori nato il Persona_1
03/01/2015 in MANTOVA (MN) con Atto N. 2 parte I serie A - anno 2015 -
Comune di ROVERBELLA (MN) - Ufficio 1 (C.F. e C.F._3
nata il [...] in [...] con Atto N. 6 Parte_2
parte I serie A - anno 2017 - Comune di ROVERBELLA (MN) - Ufficio 1 (C.F.
) con collocazione prevalente presso la residenza della C.F._4
sig.ra che continuerà ad essere assegnataria della casa Parte_1
pagina 2 di 7 famigliare di proprietà della nonna materna sig.ra sita in Persona_2
Roverbella (MN) in Via Borgo Venezia n. 27/a.
4. Il padre avrà diritto - dovere di tenere i figli con sé i minori secondo le
seguenti modalità:
- week end alternati (sabato e domenica in orario da concordarsi tra le parti),
martedì ed il venerdì dalle ore 17:00 - 21:00, salvo diversi accordi tra genitori,
con conseguente possibilità di ampliamento di tale piano, i minori passeranno
Natale con la mamma e la Vigilia con il papà ad anni alterni;
Pasqua con il
papà e la pasquetta con la mamma ad anni alterni. Il padre inoltre terrà con sé i
figli durante il periodo estivo anche per una durata di giorni 15 anche
consecutivamente per le vacanze estive previa programmazione in accordo con
la sig.ra da stabilire entro e non oltre il 30.05 di ogni anno. Parte_1
5. Il sig. c.f. si obbliga a corrispondere CP_1 C.F._2
alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1
e l'importo mensile di Euro 350,00 per ogni figlio Per_1 Parte_2
(700,00 totali) da versarsi entro il giorni 5 di ciascun mese mediante bonifico
bancario con valuta fissa sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1
. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
[...]
ISTAT nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione del 50% come da
“Protocollo di Intesa in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli
minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e di trasferimenti
immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio” del 28 maggio 2024
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri
di legge”; pagina 3 di 7 - per Pubblico Ministero: “visto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso per chiedere la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio contratto con la parte convenuta.
La parte convenuta non si è costituita.
Sussistono tutti i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge
1° dicembre 1970 n. 898, come modificati dall'art. 5 legge 6 marzo 1987, n. 74
nonché da ultimo dall'art. 1 della legge n. 55/2015.
Invero, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 898/1970 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 numero 2 lett. b) della cit. legge 898/70, come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui: “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è
intervenuta la separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di pagina 4 di 7 separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso di specie, lo stato di separazione tra i coniugi risulta dimostrato dal decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di
Mantova.
La ricorrente ha confermato di non aver ricostituito la convivenza coniugale e questo denota l'irreversibile impossibilità della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale e la protrazione ininterrotta dello stato di separazione da oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Attribuzione dell'Assegno Unico
L'assegno unico va assegnato alla madre visto che con lei vivono i minori che vi trascorrono la maggior parte del tempo settimanale.
In tal senso è bene ricordare quanto ha recentemente statuito anche Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025 secondo cui “In tema di provvedimenti
economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento
condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore
del genitore presso cui è collocato il figlio minore”
Assegno di mantenimento per i figli
Quanto alle altre condizioni possono essere recepite le richieste di parte ricorrente osservando solo che l'assegno di mantenimento per i figli di euro 600 va fatto decorrere dall'ottobre 2019, come originariamente concordato dalle parti in sede di separazione personale, così che la sua rivalutazione annuale agli indici
ISTAT vanno conteggiato proprio dall'ottobre 2019. pagina 5 di 7 Diritto di visita del padre
Quanto al diritto di visita del padre va confermato quanto consensualmente concordato in sede di separazione.
Considerato che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che già
la separazione era stata consensuale e che le richieste della ricorrente sono le medesime di quelle di cui all'accordo raggiunto in sede di separazione, le spese del procedimento seguono la soccombenza pur dovendo liquidarle nei valori minimi per le fasi effettivamente svolte attesa la estrema semplicità del procedimento e la sua speditezza, per tale ragione gli importi liquidabili vanno pertanto compensati tra le parti al 50% così che l'importo definitivo,
astrattamente liquidabile in euro 3.808, va liquidato in complessivi euro 1.904
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio dei coniugi;
2) Pone a carico di (C.F. ) CP_1 C.F._2
l'obbligo di versare entro il 5 di ogni mese a favore di Parte_1
(C.F. ) un contributo per il mantenimento dei figli pari ad C.F._1
euro 600,00 rivalutabile agli indici ISTAT con decorrenza dall'ottobre 2019;
3) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova;
4) Affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la residenza di che continuerà ad essere assegnataria della casa Parte_1
pagina 6 di 7 famigliare di proprietà della nonna materna sig.ra sita in Persona_2
Roverbella (MN) in Via Borgo Venezia n. 27/a;
5) Il padre avrà diritto di tenere i figli minori con sé secondo le seguenti modalità: - week end alternati (sabato e domenica in orario da concordarsi tra le parti), martedì ed il venerdì dalle ore 17:00 - 21:00, salvo diversi accordi tra genitori, con conseguente possibilità di ampliamento di tale piano, i minori passeranno Natale con la mamma e la Vigilia con il papà ad anni alterni;
Pasqua
con il papà e la pasquetta con la mamma ad anni alterni. Il padre inoltre terrà con sé i figli durante il periodo estivo anche per una durata di giorni 15 anche consecutivamente per le vacanze estive previa programmazione in accordo con la sig.ra da stabilire entro e non oltre il 30.05 di ogni anno;
Parte_1
6) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROVERBELLA
(MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (Atto
N. 5 parte II serie A - anno 2013 nel Comune di ROVERBELLA (MN));
7) Condanna C.F. ) a rifondere CP_1 C.F._2
a (C.F. ) le spese di lite del Parte_1 C.F._1
presente procedimento che si liquidano in € 1.904,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018,
C.N.P.A. ed I.V.A. con pagamento a favore dello Stato;
Così deciso in Mantova, il 22/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 16/01/2025 al n. 85/2025
R.G., promossa con ricorso depositato in data 16/01/2025
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONELLI ANDREA, elettivamente domiciliata in VIA MONTEVERDI 13
MARMIROLO presso lo studio dell'avv. ANTONELLI ANDREA
Ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 21/10/2024
ricorrente
CONTRO
C.F. ), CP_1 C.F._2
convenuto/contumace
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
rimessa al Collegio in decisione il 22/05/2025
CONCLUSIONI
- per “
1. Pronunciare, ai sensi di legge la cessazione Parte_1
degli effettivi civili del matrimonio stipulato il 08/06/2013 con Atto N. 5 parte II
serie A - anno 2013 nel Comune di ROVERBELLA (MN) e contratto tra la sig.ra
ed il sig. ordinando all'Ufficiale dello stato Parte_1 CP_1
civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale.
3. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità
genitoriale disponendo l'affido condiviso dei minori, assumendo di comune
accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione,
all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità
e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la
responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria
amministrazione quando avrà il collocamento dei figli minori con sé.
Stabilire l'affidamento condiviso dei figli minori nato il Persona_1
03/01/2015 in MANTOVA (MN) con Atto N. 2 parte I serie A - anno 2015 -
Comune di ROVERBELLA (MN) - Ufficio 1 (C.F. e C.F._3
nata il [...] in [...] con Atto N. 6 Parte_2
parte I serie A - anno 2017 - Comune di ROVERBELLA (MN) - Ufficio 1 (C.F.
) con collocazione prevalente presso la residenza della C.F._4
sig.ra che continuerà ad essere assegnataria della casa Parte_1
pagina 2 di 7 famigliare di proprietà della nonna materna sig.ra sita in Persona_2
Roverbella (MN) in Via Borgo Venezia n. 27/a.
4. Il padre avrà diritto - dovere di tenere i figli con sé i minori secondo le
seguenti modalità:
- week end alternati (sabato e domenica in orario da concordarsi tra le parti),
martedì ed il venerdì dalle ore 17:00 - 21:00, salvo diversi accordi tra genitori,
con conseguente possibilità di ampliamento di tale piano, i minori passeranno
Natale con la mamma e la Vigilia con il papà ad anni alterni;
Pasqua con il
papà e la pasquetta con la mamma ad anni alterni. Il padre inoltre terrà con sé i
figli durante il periodo estivo anche per una durata di giorni 15 anche
consecutivamente per le vacanze estive previa programmazione in accordo con
la sig.ra da stabilire entro e non oltre il 30.05 di ogni anno. Parte_1
5. Il sig. c.f. si obbliga a corrispondere CP_1 C.F._2
alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1
e l'importo mensile di Euro 350,00 per ogni figlio Per_1 Parte_2
(700,00 totali) da versarsi entro il giorni 5 di ciascun mese mediante bonifico
bancario con valuta fissa sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1
. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
[...]
ISTAT nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione del 50% come da
“Protocollo di Intesa in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli
minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e di trasferimenti
immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio” del 28 maggio 2024
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri
di legge”; pagina 3 di 7 - per Pubblico Ministero: “visto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso per chiedere la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio contratto con la parte convenuta.
La parte convenuta non si è costituita.
Sussistono tutti i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge
1° dicembre 1970 n. 898, come modificati dall'art. 5 legge 6 marzo 1987, n. 74
nonché da ultimo dall'art. 1 della legge n. 55/2015.
Invero, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 898/1970 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 numero 2 lett. b) della cit. legge 898/70, come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui: “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è
intervenuta la separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di pagina 4 di 7 separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso di specie, lo stato di separazione tra i coniugi risulta dimostrato dal decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di
Mantova.
La ricorrente ha confermato di non aver ricostituito la convivenza coniugale e questo denota l'irreversibile impossibilità della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale e la protrazione ininterrotta dello stato di separazione da oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Attribuzione dell'Assegno Unico
L'assegno unico va assegnato alla madre visto che con lei vivono i minori che vi trascorrono la maggior parte del tempo settimanale.
In tal senso è bene ricordare quanto ha recentemente statuito anche Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025 secondo cui “In tema di provvedimenti
economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento
condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore
del genitore presso cui è collocato il figlio minore”
Assegno di mantenimento per i figli
Quanto alle altre condizioni possono essere recepite le richieste di parte ricorrente osservando solo che l'assegno di mantenimento per i figli di euro 600 va fatto decorrere dall'ottobre 2019, come originariamente concordato dalle parti in sede di separazione personale, così che la sua rivalutazione annuale agli indici
ISTAT vanno conteggiato proprio dall'ottobre 2019. pagina 5 di 7 Diritto di visita del padre
Quanto al diritto di visita del padre va confermato quanto consensualmente concordato in sede di separazione.
Considerato che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che già
la separazione era stata consensuale e che le richieste della ricorrente sono le medesime di quelle di cui all'accordo raggiunto in sede di separazione, le spese del procedimento seguono la soccombenza pur dovendo liquidarle nei valori minimi per le fasi effettivamente svolte attesa la estrema semplicità del procedimento e la sua speditezza, per tale ragione gli importi liquidabili vanno pertanto compensati tra le parti al 50% così che l'importo definitivo,
astrattamente liquidabile in euro 3.808, va liquidato in complessivi euro 1.904
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio dei coniugi;
2) Pone a carico di (C.F. ) CP_1 C.F._2
l'obbligo di versare entro il 5 di ogni mese a favore di Parte_1
(C.F. ) un contributo per il mantenimento dei figli pari ad C.F._1
euro 600,00 rivalutabile agli indici ISTAT con decorrenza dall'ottobre 2019;
3) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova;
4) Affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la residenza di che continuerà ad essere assegnataria della casa Parte_1
pagina 6 di 7 famigliare di proprietà della nonna materna sig.ra sita in Persona_2
Roverbella (MN) in Via Borgo Venezia n. 27/a;
5) Il padre avrà diritto di tenere i figli minori con sé secondo le seguenti modalità: - week end alternati (sabato e domenica in orario da concordarsi tra le parti), martedì ed il venerdì dalle ore 17:00 - 21:00, salvo diversi accordi tra genitori, con conseguente possibilità di ampliamento di tale piano, i minori passeranno Natale con la mamma e la Vigilia con il papà ad anni alterni;
Pasqua
con il papà e la pasquetta con la mamma ad anni alterni. Il padre inoltre terrà con sé i figli durante il periodo estivo anche per una durata di giorni 15 anche consecutivamente per le vacanze estive previa programmazione in accordo con la sig.ra da stabilire entro e non oltre il 30.05 di ogni anno;
Parte_1
6) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROVERBELLA
(MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (Atto
N. 5 parte II serie A - anno 2013 nel Comune di ROVERBELLA (MN));
7) Condanna C.F. ) a rifondere CP_1 C.F._2
a (C.F. ) le spese di lite del Parte_1 C.F._1
presente procedimento che si liquidano in € 1.904,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018,
C.N.P.A. ed I.V.A. con pagamento a favore dello Stato;
Così deciso in Mantova, il 22/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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