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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4407 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2178 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. G. Belli 27 Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via G.G. Belli 27, presso lo studio degli avv.ti Domenico Tomassetti, Michele Guzzo e Tiziana Gallo che lo rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso in appello
Appellante - appellato E
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi CP_1 e presso lo stesso domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21 in virtù di procura generale alle liti a ministero del Dott. , Notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti Persona_1 di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep. n. 22416, Racc. n. 11992 recante data 23 giugno 2023 Appellato - appellante
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5787/2022, pubblicata in data 16.06.2022.
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante chiedeva al Tribunale di Roma di accertare e dichiarare l'illegittimo demansionamento e/o dequalificazione del ricorrente a decorrere da ottobre 2014 e sino a tutt'oggi e conseguentemente condannare la resistente a reintegrare il ricorrente nelle mansioni di Direttore
Generale IX livello, proprie della qualifica di appartenenza;
accertare e dichiarare che gli atti ed i comportamenti datoriali hanno demansionato il ricorrente causandogli un ingiusto danno come meglio specificato nel ricorso introduttivo e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione al relativo risarcimento, quantificandolo in via equitativa facendo riferimento al complessivo trattamento economico dallo stesso percepito per il periodo in cui si è verificata la lesione sino a tutt'oggi; in via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze articolate nella parte in “Fatto” del ricorso precedute dalle parole
“Vero che” e precisamente sui capitoli da 1 a 10 comprese tutte le sottoarticolazioni, epurati dalle valutazioni di parte.
Allegava di essere dipendente di dall'anno 2010, inquadrato con la CP_1 qualifica di “Direttore Generale” - IX livello del C.C.N.L. Formazione professionale.
Deduceva, ancora, di aver ricoperto incarichi di rilievo, caratterizzati dal raggiungimento di ottimi risultati, fino al mese di ottobre 2014, quando le funzioni proprie del suo livello di inquadramento sarebbero state suddivise e affidate ad altri dipendenti di VII e VIII livello e, contestualmente, al era affidato il solo Pt_1 incarico di Direttore di Sede Operativa proprio dei livelli VII e VIII, a cui venivano successivamente aggiunti ulteriori incarichi di Direzione di Sedi Operative.
Assumeva che tale condotta del datore di lavoro avesse comportato un ingiusto demansionato senza “alcuna giustificazione in ragioni organizzative dell'amministrazione datrice di lavoro”
Si costituiva resistendo al ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Premetteva che Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro di CP_1 gestisce, in convenzione con la Regione Lazio e con la Controparte_2
, nove Centri di Formazione Professionale (C.F.P.).
[...]
In tale contesto sin dal 1983 aveva avviato il riassorbimento del CP_1 personale già dipendente degli TI , il quale veniva Parte_2 assunto mantenendo nell'immediato il C.C.N.L. della Formazione Professionale, che prevedeva e prevede specifiche figurare professionali, necessarie alla progettazione e alla gestione delle attività formative.
Successivamente si procedeva alla progressiva stabilizzazione del personale assunto inizialmente a tempo determinato. In tale contesto l'attuale appellante veniva assunto, dapprima a tempo determinato (dal 30.03.2010 al 14.09.2010), con la qualifica di Direttore Generale IX livello del C.C.N.L. della Formazione
Professionale e poi, senza soluzione di continuità, a tempo indeterminato.
L'assunzione rispondeva all'esigenza di dotare il settore Formazione Professionale di una figura direttiva capace di dare impulso al processo di efficientamento e riorganizzazione del settore previsto nel programma amministrativo dell'Amministrazione.
Ritenuto il rapporto di lavoro degli operatori della formazione professionale diCP_1 rapporti di pubblico impiego (nota di prot. n. 83503 del 01.10.2014), la Direzione
Formazione Professionale e Lavoro di avviava un confronto con il CP_1
Dipartimento Risorse Umane della stessa P.A., per il “riallineamento” del personale inquadrato nell'ambito del C.C.N.L. Formazione Professionale nell'ambito del
C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali, mediante l'allocazione di tale personale, che dovrebbe essere ormai prossima, nell'ambito delle categorie previste da quest'ultimo C.C.N.L.
Tutte le qualifiche del C.C.N.L. Formazione Professionale rientrano nell'ambito della carriera “direttiva”, atteso che nemmeno la più elevata qualifica di Direttore
Generale IX livello del C.C.N.L. della Formazione Professionale prevede lo svolgimento delle funzioni e l'assunzione delle responsabilità proprie della
Dirigenza nell'ambito degli TI Locali, così come stabilite dall'art. 107 T.U.E.L. -
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Quindi l'appellante non aveva mai avuto < potere di adottare atti e provvedimenti che impegnassero l'Amministrazione verso l'esterno e, men che meno, egli risulta avere rappresentato da solo e con autonomo potere decisionale l'Amministrazione Capitolina nelle riunioni con interlocutori istituzionali>>.
Per contro, nell'ambito delle mansioni previste dalla declaratoria contrattuale del
C.C.N.L. Formazione Professionale, con l'Ordine di Servizio n. 49 del 21 dicembre 2012 contrassegnato con il prot. n. QH/65700, al Ciancio veniva assegnata, “in collaborazione con la Direzione”, ossia in supporto e ausilio dei compiti della
Dirigenza amministrativa di la “Funzione Tecnica di Progettazione CP_1
e Rendicontazione Finanziaria a valere su finanziamenti di organismi pubblici e privati” con i relativi “Ufficio Progettazione e Accreditamento” e “Ufficio
Rendicontazione” con riferimento ai 9 Centri di Formazione di CP_1 nonché il “Servizio Scuole d'Arte e dei Mestieri, Educazione degli Adulti e tirocini formativi”, ossia la “Funzione Tecnica di Pianificazione Strategica e
Coordinamento didattico Scuole d'Arte e dei Mestieri”, con il relativo “Ufficio
Scuole d'Arte e dei Mestieri” (cfr. doc. n. 2 ricorso).
Rispetto all'Ordine di Servizio n. 33 del 27 ottobre 2014 di prot. n. QH/70008 (cfr. doc. n. 3 ricorso), dal quale avrebbe preso le mosse la presunta dequalificazione professionale lamentata, richiama la Disposizione di servizio a firma CP_1 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive –
Formazione Lavoro della P.A. resistente di prot. n. QH/39744 del 12.06.2014 (doc.
n. 2).
Secondo la P.A. in seguito all'approvazione del nuovo assetto della macrostruttura capitolina (G.C. n. 384 del 25-26.10.2013: doc. n. 3), veniva approvata la micro- organizzazione del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive –
Formazione lavoro (D.D. n. 1169 del 05.06.2014: doc. n. 4).
Per cui, in conseguenza dei richiamati mutamenti organizzativi, “le funzioni generali riconducibili alla Direzione Gen.le F.P.” risultavano riferite “alla
Dirigenza [amministrativa] della U.O. Programmazione e Gestione del Sistema
Permanente di formazione di Supporto al Lavoro”, ossia al Direttore della
Direzione Formazione Professionale e Lavoro della P.A. resistente, inquadrato a tutti gli effetti con la qualifica di Dirigente nell'ambito del C.C.N.L. Regioni e
Autonomie Locali.
In base alla declaratoria contrattuale del vigente C.C.N.L. per la Formazione
Professionale, il personale direttivo della Formazione Professionale ascritto al VII
e VIII livello, nell'ambito delle funzioni generali attribuite, “assicura la gestione organizzativa, economica ed operativa relativamente al funzionamento delle sedi/centri e allo svolgimento di attività, programmi, progetti, servizi del sistema di formazione;
la Direzione finalizza, nell'ambito delle direttive ricevute, il conseguimento degli obiettivi di stabilità dall'ente”. Per il personale parimenti direttivo di IX livello la descrizione delle funzioni generali prevede che determini “nell'ambito delle deleghe ricevute [n.d.r.: dal
Dirigente della Direzione Formazione Professionale e Lavoro di , CP_1 le politiche dell'ente” e provveda “alla realizzazione delle stesse”, oltre ad essere
“responsabile del funzionamento dell'ente attraverso il presidio delle funzioni direttive preposte”.
Secondo dalla lettura della richiamata declaratoria contrattuale del CP_1
C.C.N.L. per la Formazione Professionale, le parti sociali avrebbero inteso riferirsi con i termini “sedi” e “centri” a uno o più Centri di Formazione Professionale
(C.F.P.), mentre con il termine “Ente” il riferimento era ai soppressi “TI di formazione”. L'Ente sarebbe identificabile in con i suoi 9 Centri di CP_1
Formazione Professionale, realtà particolarmente complessa rispetto a quella un tempo rappresentata da uno o più C.F.P. che veniva gestiti dai disciolti “Ente di formazione”.
Solo a quest'ultimi ovvero agli TI di Formazione poteva riferirsi la Direzione che il C.C.N.L. di settore aveva affidato ad “funzionario della carriera direttiva con la qualifica di Direttore Generale di IX livello”.
Per la gestione dei ben nove C.F.P. deve far capo alla Direzione CP_1
Formazione Professionale e Lavoro, dove al vertice è preposto un Direttore con la qualifica di Dirigente.
Quanto alle ragioni che avevano determinato ad attribuire al CP_1 Pt_1
l'incarico di Direttore del C.F.P. , a decorrere dal 01.09.2014, in Persona_2 sostituzione del Direttore Armando si sostiene che l'incarico fosse in Per_3 precedenza ricoperto da un Direttore anch'egli appartenente alla IX livello con la qualifica di “Direttore Generale” del C.C.N.L. Inoltre l'attuale appellante Pt_3 veniva < nell'ambito del C.F.P. “ , proprie della IX qualifica di “Direttore Persona_2
Generale”, consistenti nel promuovere azioni integrate per la lotta alla disoccupazione giovanile nell'ambito del Piano Europeo e, altresì, promuovere lo sviluppo di politiche attive del lavoro e della formazione professionale nell'ambito del richiamato Protocollo d'Intesa tra , Casa Parte_4 ed Emergenza Abitativa, Decentramento Amministrativo ed EBTL – Ente
Bilaterale Turismo Lazio.
La difesa di ha quindi avversato con le precedenti argomentazioni CP_1 l'allegazione di controparte secondo cui “dalla semplice comparazione delle declaratorie contrattuali”, si evincerebbe “che le attività a cui il ricorrente” veniva assegnato sarebbero state “meramente esecutive rispetto a quelle proprie del IX livello che invece stabiliscono le politiche dell'ente e la realizzazione delle stesse con le relative responsabilità”, così come che le nuove mansioni assegnate al ricorrente non troverebbero “giustificazione in ragioni organizzative dell'amministrazione datrice di lavoro” (cfr. p. 4 ricorso), sicché dal mese di ottobre
2014 sarebbe iniziato un “processo di dequalificazione” del lavoratore (cfr. p. 5 ricorso).
Ed infatti, a confutazione delle avverse doglianze, si sosteneva che < considerazione del progressivo collocamento a riposo dei Direttori di con Pt_5
Disposizione di servizio recante data 25.11.2016 prot. n. QA/77575 (cfr. doc. n. 4 ricorso), il Direttore della Direzione Formazione Professionale e Lavoro di
[...]
disponeva che l'odierno ricorrente assumesse la Direzione ad interim, con CP_1 decorrenza 01.12.2016, del C.F.P. ", incarichi che venivano Persona_4 confermati dalla D.D. n. 163 del 21.03.2017 prot. n. QA/11413 recante ad oggetto
“Approvazione articolazione organizzativa del Dipartimento Turismo –
Formazione e Lavoro” (cfr .doc. n. 5 ricorso).
Con Disposizione di servizio del 13.09.2017 prot. n. QA/36122 (doc. n. 6), a firma del Direttore della Direzione Formazione Professionale e Lavoro della P.A. resistente, oltre a confermare l'assegnazione delle due precedenti Sedi di Direttore di C.F.P. “fino a nuove disposizioni”, veniva aggiunta una delle due sedi vacanti, individuata nel C.F.P. SAON e, ciò, si noti, sempre in ragione del collocamento a riposo per sopraggiunto limite di età del precedente Direttore.
A seguito dell'approvazione della Delibera di G.C. n. 222/2017, contenente il nuovo assetto organizzativo-funzionale della macrostruttura capitolina, con D.D. n.
QA/20180054852 del 30.11.2018, recante ad oggetto “Approvazione articolazione organizzativa del Dipartimento Turismo – Formazione e Lavoro” (doc. n. 7), veniva confermata in capo all'odierno ricorrente la Direzione dei tre C.F.P. Per_2
(assunta nel settembre 2014), (con decorrenza
[...] Persona_4 dicembre 2016) e SAON (conferito nel settembre 2017), incarichi successivamente confermati con Disposizione di servizio del 31.10.2018, prot. n.
QA/49504 (cfr. doc. n. 10 ricorso).
Tanto in fatto. In diritto, eccepito il difetto di giurisdizione del g.o. essendo il CP_1 ricorso del < Pt_1 che la P.A. resistente – e, per essa, i vari Dirigenti che si sono succeduti a capo della
Direzione Formazione Professionale e Lavoro – ha rivolto all'odierno ricorrente dal mese di ottobre 2014>>, trattandosi di Ordini di servizio (atti di micro- organizzazione) adottati per intervenuti mutamenti nella struttura organizzativa dell'Amministrazione Capitolina (atti di macro-organizzazione), che inevitabilmente hanno interessavano . Secondo in Parte_1 CP_1 seguito all'approvazione del nuovo assetto della macrostruttura capitolina (G.C. n.
384 del 25-26.10.2013: cfr. doc. n. 3), veniva approvata la micro-organizzazione del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Formazione lavoro
(D.D. n. 1169 del 05.06.2014: cfr. doc. n. 4).
La deliberazione n. 384/2013 riformulava, fra l'altro, le funzioni dirigenziali (cfr. artt. 28 e ss.), sicché i conseguenti atti di micro-organizzazione devono considerarsi, in parte qua, a carattere vincolato.
Infatti, dalla lettura della D.D. n. 1169 del 05.06.2014 (cfr. doc. n. 4) risulta “che con nota della Commissione Macrostruttura n. RC/19351 del 14 novembre 2013 e con note del Dipartimento Risorse Umane n. GB/91004 del 29 novembre 2013 e n.
GB/95857 del 17 dicembre 2013” venivano “fornite comunicazioni e indicazioni procedurali cui attenersi per l'attuazione di quanto disposto dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 384 del 25/26 ottobre 2013”.
E dalla Disposizione di servizio prot. n. QH/39744 del 12.06.2014 (cfr. doc. n. 2) risulta che “le funzioni generali riconducibili alla Direzione Gen.le venivano Pt_3 ricondotte “alla Dirigenza [amministrativa] della Parte_6
di di Supporto al Lavoro”, ossia al Direttore
[...] Parte_2 della Direzione Formazione Professionale e Lavoro dell'Amministrazione
Capitolina.
Come già sopra riportato, per l'appellata tale << incarico doveva necessariamente essere ricoperto da un dipendente con la qualifica di Dirigente nell'ambito del
C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali, cui l'odierno ricorrente non poteva nemmeno aspirare siccome non in possesso della corrispondente qualifica>>.
Siccome i provvedimenti di macro-organizzazione della struttura organizzativa. attengono a profili di discrezionalità amministrativa della P.A. gli stessi risultano, secondo l'appellata, insindacabili nel merito da chi, come l'appellante non può vantare alcun diritto soggettivo al mantenimento di un determinato assetto organizzativo, in contrasto con l'interesse pubblico al buon andamento della P.A.
Secondo il avrebbe dovuto impugnare gli atti di macro- CP_1 Pt_1 organizzazione, con i quali veniva modificata la struttura organizzativa della P.A. resistente, atteso che gli stessi riverberavano e riverberano direttamente i loro effetti sugli incarichi dell'odierno ricorrente, con la conseguenza che la giurisdizione sull'avversa domanda non poteva che spettate al Giudice Amministrativo.
Quanto al demansionamento, ha richiamato il D. Lgs. 30 marzo CP_1
2001, n. 165 che con l'art. 52 stabilendo, al comma 1, ha stabilito il diritto del dipendente ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento previste dai contratti collettivi.
Ulteriore richiamo è stato effettuato al principio di equivalenza formale delle mansioni, secondo cui tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili e l'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.
Per cui la << legittimità dell'attribuzione delle nuove mansioni va altresì ravvisata tenendo conto di un duplice ordine di fattori: a) la presenza di reali esigenze di natura organizzativa che giustifichino il mutamento;
b) il carattere non riduttivo
(scarsità) delle nuove mansioni rispetto a quelle svolte in precedenza, pur a fronte di un uguale trattamento economico e giuridico>>.
Conclusivamente, secondo il datore di lavoro le Disposizioni di servizio che hanno riguardato l'odierno ricorrente costituiscono diretta esecuzione di atti di macro organizzazione rispondenti ad esigenze di natura organizzativa (atti di macro- organizzazione nella struttura organizzativa della P.A. resistente).
Gli atti di micro-organizzazione che hanno interessato l'odierno ricorrente sarebbero invero stati giustificati anche dalla necessità di ricoprire incarichi in precedenza assegnati a personale collocato a riposo per raggiunti limiti di età di pari inquadramento dell'appellante e che le mansioni via via attribuite nel tempo al ricorrente, dal punto di vista qualitativo, sarebberio le più elevate e il più possibile
“equivalenti”, fra quelle disponibili.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha così motivato: << Il Giudice, letti gli atti della causa n. 9674 r.g. 2019, avente ad reintegrazione a seguito di demansionamento e richiesta di risarcimento danni a seguito di demansionamento, pendente tra (Avv. Domenico Tomassetti) e Parte_1 Controparte_3
, in persona del Sindaco pro tempore (Avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi);
[...] rilevato che parte ricorrente deduce l'avvenuto demansionamento in riferimento alle mansioni di ottavo livello, successivamente svolte rispetto a quelle di nono livello are funzionale 4 - direzione;
ritenuto che
, indipendentemente dalla sussistenza o meno del demansionamento, allo stesso non è conseguito un danno economico, avendo parte datoriale pacificamente mantenuto la medesima retribuzione e non avendo parte ricorrente lamentato alcunché sul punto;
ritenuto che
per quanto concerne il danno biologico lo stesso non risulta adeguatamente dimostrato, atteso che dall'unica scarna documentazione in atti emerge la diagnosi non collegata agli eventi lavorativi da un punto di vista causale, ma meramente temporale (cfr. doc. 15 del fascicolo di parte ricorrente), e in ogni caso la scarsità di indicazioni in detta certificazione non consente di ritenere dimostrato alcunchè sul punto (ibidem); ritenuto che per quanto riguarda il danno alla professionalità e all'immagine lo stesso viene allegato in termini del tutto generici;
ritenuto per quanto riguarda la richiesta di reintegrazione che la stessa non può trovare accoglimento atteso che il nostro ordinamento non prevede la reintegra delle mansioni in caso di demansionamento ma unicamente in ipotesi - specificamente previste dalla legge - di licenziamento;
rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va integralmente rigettato e che le spese di lite, liquidate come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate secondo il principio di soccombenza;
p.q.m.
definitivamente pronunciando, e ogni altra eccezione domanda e difesa rigettando;
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in misura pari a 5.870,00 euro, oltre rimborso forfettario su spese generali, IVA e CPA come per legge>>.
Con l'atto di appello il ha lamentato l'erroneità della sentenza affidando le Pt_1 doglianze a quattro motivi.
Con il primo motivo, l'appellante deduce che la sentenza sarebbe nulla per l'errata ricostruzione di fatto compiuta dal Giudice di prime cure con riguardo a diversi profili: a) laddove ha ritenuto che il ricorrente non avrebbe lamentato un danno economico avendo l'Amministrazione Capitolina provveduto al versamento della medesima retribuzione goduta in precedenza dal ricorrente;
b) laddove ha affermato che il danno biologico non risultava adeguatamente dimostrato in quanto assente il nesso causale;
c) laddove ha affermato l'impossibilità di reintegrare il ricorrente nelle mansioni in quanto tale ipotesi è prevista dalla legge unicamente per il caso del licenziamento e non, come nel caso di specie, nell'asserita ipotesi di demansionamento.
Con il secondo motivo, lamenta la violazione e l'errata applicazione dell'art. 2103
e 2087 c.c. nonché art. 52 del D.Lgs. 165/2001 e in violazione degli artt. 1175 e
1375 c.c.
Con il terzo motivo l'omessa motivazione sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in violazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c. e con il quarto motivo, si duole dell'erroneità della sentenza per aver ritenuto non adeguatamente dimostrato il danno biologico e che il danno alla professionalità e all'immagine fosse stato allegato in termini del tutto generici.
Si è costituita in giudizio resistendo all'appello e proponendo CP_1 appello incidentale dove ha eccepito che il primo giudice si era limitato a respingere il ricorso proposto dal “indipendentemente dalla sussistenza o meno del Pt_1 demansionamento”; perché dal punto di vista sostanziale la tesi di CP_1 non è stata accolta “integralmente”, avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi in ordine al fatto che l'odierno appellante principale non ha subìto alcun demansionamento ad opera dell'Amministrazione Capitolina nell'arco temporale considerato.
Ha insistito nel sostenere che al , a far data dai mesi di settembre/ottobre Pt_1
2014, erano state < da egli in precedenza ricoperte, che rientravano quindi nel legittimo esercizio del c.d. ius variandi (art. 2103 Cod. Civ. e art. 52 D. Lgs. n. 165/2001) dell'Ente datoriale.>>
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
L'appello principale è infondato e deve essere rigettato per le motivazioni di seguito espresse.
La Corte, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, ritiene necessario analizzare preliminarmente il secondo motivo di gravame, comportando l'esame dello stesso l'assorbimento degli ulteriori motivi dedotti.
Con esso, lamenta la violazione degli artt. 2087, 2103, 1175 e Parte_1
1375 c.c., nonché dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, per avere il giudice di primo grado escluso la sussistenza del dedotto demansionamento.
Orbene, nonostante le criticità indubbiamente presenti nella sentenza di primo grado, il Collegio non può esimersi, per una corretta risoluzione della controversia oggetto di giudizio, dal ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di demansionamento nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, nel quale deve essere ricondotto il rapporto de quo.
Non può infatti sottacersi, come in tale settore, l'equivalenza delle mansioni, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, deve essere valutata in senso formale, con riferimento esclusivo alla classificazione del personale operata dalla contrattazione collettiva, restando precluso al giudice ogni sindacato di tipo sostanziale sul contenuto concreto delle attività svolte.
Va premesso, infatti, che la riconduzione della disciplina del lavoro pubblico alle regole privatistiche del contratto e dell'autonomia privata individuale e collettiva, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario, non ha eliminato la perdurante particolarità del datore di lavoro pubblico che, pur munito nella gestione degli strumenti tipici del rapporto di lavoro privato, per ciò che riguarda l'organizzazione del lavoro resta pur sempre condizionato da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria generale.
In questa ottica il d.lgs. n. 165 del 2001 ha disciplinato interamente la materia delle mansioni all'art. 52, e, al comma 1, ha sancito il diritto del dipendente ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi (testo anteriore alla sostituzione operata dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 62, comma 1). La lettera del citato art. 52, comma 1, specifica un concetto di equivalenza “formale”, ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne consegue che, condizione necessaria affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.
A partire dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 8740/08, è principio costante nella giurisprudenza di legittimità, che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, non si applica l'art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (come già detto, nel testo anteriore alla novella recata dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 62, comma 1, inapplicabile ratione temporis al caso in esame) – che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cass. n. 17396/11; Cass. n.
18283/10; Cass. sez.un. n. 8740/08; v. più recentemente, Cass. n. 7106 del 2014).
Dunque, non può essere ravvisabile alcun demansionamento qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente delle medesime mansioni.
Alla luce di tali principi restano, dunque, insindacabili, tanto l'operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto l'operazione di verifica dell'equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria. (Cass. n. 12109 del 13 giugno 2016).
In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito più volte che, qualora il contratto collettivo collochi una pluralità di mansioni all'interno della medesima area funzionale, tutte le attività ivi ricomprese devono considerarsi, sul piano formale, professionalmente equivalenti (Cass. civ., sez. lav., ord. 3 gennaio 2024,
n. 154).
Tanto premesso osserva la Corte come nel caso di specie risulta pacifico che il ricorrente fosse inquadrato nell'Area 4 del CCNL Formazione Professionale, e che le mansioni successivamente attribuite, ove anche riconducibili, secondo la prospettazione a un livello inferiore (VII) rispetto a quello di originario inquadramento (IX), rientrino nondimeno nella medesima area funzionale prevista dal contratto collettivo applicabile.
Per quanto detto deve, pertanto, escludersi la dedotta violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che l'appartenenza delle mansioni assegnate alla stessa area funzionale di inquadramento comporta, secondo il sistema classificatorio delineato dalla contrattazione collettiva, la loro equivalenza formale, senza che assumano rilievo, ai fini che qui interessano, le differenze di contenuto concreto, di complessità o di grado di responsabilità dedotte dal ricorrente.
Né può ritenersi, infatti, che la mera assegnazione di mansioni riconducibili a un livello inferiore integri, di per sé, un'ipotesi di demansionamento, in difetto di una espressa previsione contrattuale che limiti l'esigibilità delle mansioni all'interno dell'area in ragione del livello, previsione che nel CCNL applicabile non risulta sussistente.
Alla luce di quanto sopra, anche dando per asserito che le mansioni attribuite all'appellante, siano state caratterizzate da un diverso grado di autonomia o rilevanza, tale attribuzione rientra nel legittimo esercizio dello ius variandi da parte dell'Amministrazione appellata, a nulla rilevando nel pubblico impiego l'acquisto bagaglio professionale e di competenze del lavoratore.
E' principio consolidato, infatti, e ribadito nella recente ordinanza della Suprema
Corte n. 12128/2025 dell'maggio 2025, che « nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore… può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità” e come, possa assumere rilievo in tale ambito, soltanto l'ipotesi in cui, la destinazione del dipendente ad altre mansioni, abbia concretizzato il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa. Soltanto in tale circostanza, la vicenda del mutamento delle mansioni esula dalle problematiche attinenti alla verifica dell'equivalenza formale delle mansioni ex articolo 52 del
Decreto Legislativo n. 165 del 2001, configurandosi la diversa e più grave figura della sottrazione integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego (cfr. in tal senso Sez. L, n. 11499/2022).
A nulla, dunque, rilevano tutte le deduzioni effettuate dall'appellante circa le concrete attività dal medesimo svolte dalla data di assunzione (2010), sino al 2014,
e quelle successive, né risulta necessario effettuare quel processo trifasico richiesto al Giudice onde verificare, ai fini del dedotto demansionamento, la corrispondenza delle mansioni svolte con quelle attribuite.
Irrilevante risulta, poi, la valutazione della documentazione prodotta, volta a dimostrare la persistenza del denunciato “demansionamento”. Ciò posto, gli ulteriori motivi di appello devono intendersi assorbiti dal rigetto del secondo motivo, rilevato che, in assenza dei presupposti normativi dell'asserito demansionamento, non può essere svolta alcuna conseguente domanda risarcitoria, né può porsi un problema relativo alla mancata assunzione di mezzi istruttori.
Anche l'esame dell'appello incidentale di deve ritenersi superfluo CP_1 ed assorbito dal rigetto dell'appello principale.
Quanto alle spese il descritto processo di riorganizzazione del “settore” da parte di giustifica la compensazione delle spese del grado. CP_1
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello principale e assorbe l'incidentale; compensa le spese del grado. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n.
228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 18.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2178 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. G. Belli 27 Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via G.G. Belli 27, presso lo studio degli avv.ti Domenico Tomassetti, Michele Guzzo e Tiziana Gallo che lo rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso in appello
Appellante - appellato E
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi CP_1 e presso lo stesso domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21 in virtù di procura generale alle liti a ministero del Dott. , Notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti Persona_1 di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep. n. 22416, Racc. n. 11992 recante data 23 giugno 2023 Appellato - appellante
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5787/2022, pubblicata in data 16.06.2022.
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante chiedeva al Tribunale di Roma di accertare e dichiarare l'illegittimo demansionamento e/o dequalificazione del ricorrente a decorrere da ottobre 2014 e sino a tutt'oggi e conseguentemente condannare la resistente a reintegrare il ricorrente nelle mansioni di Direttore
Generale IX livello, proprie della qualifica di appartenenza;
accertare e dichiarare che gli atti ed i comportamenti datoriali hanno demansionato il ricorrente causandogli un ingiusto danno come meglio specificato nel ricorso introduttivo e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione al relativo risarcimento, quantificandolo in via equitativa facendo riferimento al complessivo trattamento economico dallo stesso percepito per il periodo in cui si è verificata la lesione sino a tutt'oggi; in via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze articolate nella parte in “Fatto” del ricorso precedute dalle parole
“Vero che” e precisamente sui capitoli da 1 a 10 comprese tutte le sottoarticolazioni, epurati dalle valutazioni di parte.
Allegava di essere dipendente di dall'anno 2010, inquadrato con la CP_1 qualifica di “Direttore Generale” - IX livello del C.C.N.L. Formazione professionale.
Deduceva, ancora, di aver ricoperto incarichi di rilievo, caratterizzati dal raggiungimento di ottimi risultati, fino al mese di ottobre 2014, quando le funzioni proprie del suo livello di inquadramento sarebbero state suddivise e affidate ad altri dipendenti di VII e VIII livello e, contestualmente, al era affidato il solo Pt_1 incarico di Direttore di Sede Operativa proprio dei livelli VII e VIII, a cui venivano successivamente aggiunti ulteriori incarichi di Direzione di Sedi Operative.
Assumeva che tale condotta del datore di lavoro avesse comportato un ingiusto demansionato senza “alcuna giustificazione in ragioni organizzative dell'amministrazione datrice di lavoro”
Si costituiva resistendo al ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Premetteva che Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro di CP_1 gestisce, in convenzione con la Regione Lazio e con la Controparte_2
, nove Centri di Formazione Professionale (C.F.P.).
[...]
In tale contesto sin dal 1983 aveva avviato il riassorbimento del CP_1 personale già dipendente degli TI , il quale veniva Parte_2 assunto mantenendo nell'immediato il C.C.N.L. della Formazione Professionale, che prevedeva e prevede specifiche figurare professionali, necessarie alla progettazione e alla gestione delle attività formative.
Successivamente si procedeva alla progressiva stabilizzazione del personale assunto inizialmente a tempo determinato. In tale contesto l'attuale appellante veniva assunto, dapprima a tempo determinato (dal 30.03.2010 al 14.09.2010), con la qualifica di Direttore Generale IX livello del C.C.N.L. della Formazione
Professionale e poi, senza soluzione di continuità, a tempo indeterminato.
L'assunzione rispondeva all'esigenza di dotare il settore Formazione Professionale di una figura direttiva capace di dare impulso al processo di efficientamento e riorganizzazione del settore previsto nel programma amministrativo dell'Amministrazione.
Ritenuto il rapporto di lavoro degli operatori della formazione professionale di
Formazione Professionale e Lavoro di avviava un confronto con il CP_1
Dipartimento Risorse Umane della stessa P.A., per il “riallineamento” del personale inquadrato nell'ambito del C.C.N.L. Formazione Professionale nell'ambito del
C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali, mediante l'allocazione di tale personale, che dovrebbe essere ormai prossima, nell'ambito delle categorie previste da quest'ultimo C.C.N.L.
Tutte le qualifiche del C.C.N.L. Formazione Professionale rientrano nell'ambito della carriera “direttiva”, atteso che nemmeno la più elevata qualifica di Direttore
Generale IX livello del C.C.N.L. della Formazione Professionale prevede lo svolgimento delle funzioni e l'assunzione delle responsabilità proprie della
Dirigenza nell'ambito degli TI Locali, così come stabilite dall'art. 107 T.U.E.L. -
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Quindi l'appellante non aveva mai avuto < potere di adottare atti e provvedimenti che impegnassero l'Amministrazione verso l'esterno e, men che meno, egli risulta avere rappresentato da solo e con autonomo potere decisionale l'Amministrazione Capitolina nelle riunioni con interlocutori istituzionali>>.
Per contro, nell'ambito delle mansioni previste dalla declaratoria contrattuale del
C.C.N.L. Formazione Professionale, con l'Ordine di Servizio n. 49 del 21 dicembre 2012 contrassegnato con il prot. n. QH/65700, al Ciancio veniva assegnata, “in collaborazione con la Direzione”, ossia in supporto e ausilio dei compiti della
Dirigenza amministrativa di la “Funzione Tecnica di Progettazione CP_1
e Rendicontazione Finanziaria a valere su finanziamenti di organismi pubblici e privati” con i relativi “Ufficio Progettazione e Accreditamento” e “Ufficio
Rendicontazione” con riferimento ai 9 Centri di Formazione di CP_1 nonché il “Servizio Scuole d'Arte e dei Mestieri, Educazione degli Adulti e tirocini formativi”, ossia la “Funzione Tecnica di Pianificazione Strategica e
Coordinamento didattico Scuole d'Arte e dei Mestieri”, con il relativo “Ufficio
Scuole d'Arte e dei Mestieri” (cfr. doc. n. 2 ricorso).
Rispetto all'Ordine di Servizio n. 33 del 27 ottobre 2014 di prot. n. QH/70008 (cfr. doc. n. 3 ricorso), dal quale avrebbe preso le mosse la presunta dequalificazione professionale lamentata, richiama la Disposizione di servizio a firma CP_1 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive –
Formazione Lavoro della P.A. resistente di prot. n. QH/39744 del 12.06.2014 (doc.
n. 2).
Secondo la P.A. in seguito all'approvazione del nuovo assetto della macrostruttura capitolina (G.C. n. 384 del 25-26.10.2013: doc. n. 3), veniva approvata la micro- organizzazione del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive –
Formazione lavoro (D.D. n. 1169 del 05.06.2014: doc. n. 4).
Per cui, in conseguenza dei richiamati mutamenti organizzativi, “le funzioni generali riconducibili alla Direzione Gen.le F.P.” risultavano riferite “alla
Dirigenza [amministrativa] della U.O. Programmazione e Gestione del Sistema
Permanente di formazione di Supporto al Lavoro”, ossia al Direttore della
Direzione Formazione Professionale e Lavoro della P.A. resistente, inquadrato a tutti gli effetti con la qualifica di Dirigente nell'ambito del C.C.N.L. Regioni e
Autonomie Locali.
In base alla declaratoria contrattuale del vigente C.C.N.L. per la Formazione
Professionale, il personale direttivo della Formazione Professionale ascritto al VII
e VIII livello, nell'ambito delle funzioni generali attribuite, “assicura la gestione organizzativa, economica ed operativa relativamente al funzionamento delle sedi/centri e allo svolgimento di attività, programmi, progetti, servizi del sistema di formazione;
la Direzione finalizza, nell'ambito delle direttive ricevute, il conseguimento degli obiettivi di stabilità dall'ente”. Per il personale parimenti direttivo di IX livello la descrizione delle funzioni generali prevede che determini “nell'ambito delle deleghe ricevute [n.d.r.: dal
Dirigente della Direzione Formazione Professionale e Lavoro di , CP_1 le politiche dell'ente” e provveda “alla realizzazione delle stesse”, oltre ad essere
“responsabile del funzionamento dell'ente attraverso il presidio delle funzioni direttive preposte”.
Secondo dalla lettura della richiamata declaratoria contrattuale del CP_1
C.C.N.L. per la Formazione Professionale, le parti sociali avrebbero inteso riferirsi con i termini “sedi” e “centri” a uno o più Centri di Formazione Professionale
(C.F.P.), mentre con il termine “Ente” il riferimento era ai soppressi “TI di formazione”. L'Ente sarebbe identificabile in con i suoi 9 Centri di CP_1
Formazione Professionale, realtà particolarmente complessa rispetto a quella un tempo rappresentata da uno o più C.F.P. che veniva gestiti dai disciolti “Ente di formazione”.
Solo a quest'ultimi ovvero agli TI di Formazione poteva riferirsi la Direzione che il C.C.N.L. di settore aveva affidato ad “funzionario della carriera direttiva con la qualifica di Direttore Generale di IX livello”.
Per la gestione dei ben nove C.F.P. deve far capo alla Direzione CP_1
Formazione Professionale e Lavoro, dove al vertice è preposto un Direttore con la qualifica di Dirigente.
Quanto alle ragioni che avevano determinato ad attribuire al CP_1 Pt_1
l'incarico di Direttore del C.F.P. , a decorrere dal 01.09.2014, in Persona_2 sostituzione del Direttore Armando si sostiene che l'incarico fosse in Per_3 precedenza ricoperto da un Direttore anch'egli appartenente alla IX livello con la qualifica di “Direttore Generale” del C.C.N.L. Inoltre l'attuale appellante Pt_3 veniva < nell'ambito del C.F.P. “ , proprie della IX qualifica di “Direttore Persona_2
Generale”, consistenti nel promuovere azioni integrate per la lotta alla disoccupazione giovanile nell'ambito del Piano Europeo e, altresì, promuovere lo sviluppo di politiche attive del lavoro e della formazione professionale nell'ambito del richiamato Protocollo d'Intesa tra , Casa Parte_4 ed Emergenza Abitativa, Decentramento Amministrativo ed EBTL – Ente
Bilaterale Turismo Lazio.
La difesa di ha quindi avversato con le precedenti argomentazioni CP_1 l'allegazione di controparte secondo cui “dalla semplice comparazione delle declaratorie contrattuali”, si evincerebbe “che le attività a cui il ricorrente” veniva assegnato sarebbero state “meramente esecutive rispetto a quelle proprie del IX livello che invece stabiliscono le politiche dell'ente e la realizzazione delle stesse con le relative responsabilità”, così come che le nuove mansioni assegnate al ricorrente non troverebbero “giustificazione in ragioni organizzative dell'amministrazione datrice di lavoro” (cfr. p. 4 ricorso), sicché dal mese di ottobre
2014 sarebbe iniziato un “processo di dequalificazione” del lavoratore (cfr. p. 5 ricorso).
Ed infatti, a confutazione delle avverse doglianze, si sosteneva che < considerazione del progressivo collocamento a riposo dei Direttori di con Pt_5
Disposizione di servizio recante data 25.11.2016 prot. n. QA/77575 (cfr. doc. n. 4 ricorso), il Direttore della Direzione Formazione Professionale e Lavoro di
[...]
disponeva che l'odierno ricorrente assumesse la Direzione ad interim, con CP_1 decorrenza 01.12.2016, del C.F.P. ", incarichi che venivano Persona_4 confermati dalla D.D. n. 163 del 21.03.2017 prot. n. QA/11413 recante ad oggetto
“Approvazione articolazione organizzativa del Dipartimento Turismo –
Formazione e Lavoro” (cfr .doc. n. 5 ricorso).
Con Disposizione di servizio del 13.09.2017 prot. n. QA/36122 (doc. n. 6), a firma del Direttore della Direzione Formazione Professionale e Lavoro della P.A. resistente, oltre a confermare l'assegnazione delle due precedenti Sedi di Direttore di C.F.P. “fino a nuove disposizioni”, veniva aggiunta una delle due sedi vacanti, individuata nel C.F.P. SAON e, ciò, si noti, sempre in ragione del collocamento a riposo per sopraggiunto limite di età del precedente Direttore.
A seguito dell'approvazione della Delibera di G.C. n. 222/2017, contenente il nuovo assetto organizzativo-funzionale della macrostruttura capitolina, con D.D. n.
QA/20180054852 del 30.11.2018, recante ad oggetto “Approvazione articolazione organizzativa del Dipartimento Turismo – Formazione e Lavoro” (doc. n. 7), veniva confermata in capo all'odierno ricorrente la Direzione dei tre C.F.P. Per_2
(assunta nel settembre 2014), (con decorrenza
[...] Persona_4 dicembre 2016) e SAON (conferito nel settembre 2017), incarichi successivamente confermati con Disposizione di servizio del 31.10.2018, prot. n.
QA/49504 (cfr. doc. n. 10 ricorso).
Tanto in fatto. In diritto, eccepito il difetto di giurisdizione del g.o. essendo il CP_1 ricorso del < Pt_1 che la P.A. resistente – e, per essa, i vari Dirigenti che si sono succeduti a capo della
Direzione Formazione Professionale e Lavoro – ha rivolto all'odierno ricorrente dal mese di ottobre 2014>>, trattandosi di Ordini di servizio (atti di micro- organizzazione) adottati per intervenuti mutamenti nella struttura organizzativa dell'Amministrazione Capitolina (atti di macro-organizzazione), che inevitabilmente hanno interessavano . Secondo in Parte_1 CP_1 seguito all'approvazione del nuovo assetto della macrostruttura capitolina (G.C. n.
384 del 25-26.10.2013: cfr. doc. n. 3), veniva approvata la micro-organizzazione del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Formazione lavoro
(D.D. n. 1169 del 05.06.2014: cfr. doc. n. 4).
La deliberazione n. 384/2013 riformulava, fra l'altro, le funzioni dirigenziali (cfr. artt. 28 e ss.), sicché i conseguenti atti di micro-organizzazione devono considerarsi, in parte qua, a carattere vincolato.
Infatti, dalla lettura della D.D. n. 1169 del 05.06.2014 (cfr. doc. n. 4) risulta “che con nota della Commissione Macrostruttura n. RC/19351 del 14 novembre 2013 e con note del Dipartimento Risorse Umane n. GB/91004 del 29 novembre 2013 e n.
GB/95857 del 17 dicembre 2013” venivano “fornite comunicazioni e indicazioni procedurali cui attenersi per l'attuazione di quanto disposto dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 384 del 25/26 ottobre 2013”.
E dalla Disposizione di servizio prot. n. QH/39744 del 12.06.2014 (cfr. doc. n. 2) risulta che “le funzioni generali riconducibili alla Direzione Gen.le venivano Pt_3 ricondotte “alla Dirigenza [amministrativa] della Parte_6
di di Supporto al Lavoro”, ossia al Direttore
[...] Parte_2 della Direzione Formazione Professionale e Lavoro dell'Amministrazione
Capitolina.
Come già sopra riportato, per l'appellata tale << incarico doveva necessariamente essere ricoperto da un dipendente con la qualifica di Dirigente nell'ambito del
C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali, cui l'odierno ricorrente non poteva nemmeno aspirare siccome non in possesso della corrispondente qualifica>>.
Siccome i provvedimenti di macro-organizzazione della struttura organizzativa. attengono a profili di discrezionalità amministrativa della P.A. gli stessi risultano, secondo l'appellata, insindacabili nel merito da chi, come l'appellante non può vantare alcun diritto soggettivo al mantenimento di un determinato assetto organizzativo, in contrasto con l'interesse pubblico al buon andamento della P.A.
Secondo il avrebbe dovuto impugnare gli atti di macro- CP_1 Pt_1 organizzazione, con i quali veniva modificata la struttura organizzativa della P.A. resistente, atteso che gli stessi riverberavano e riverberano direttamente i loro effetti sugli incarichi dell'odierno ricorrente, con la conseguenza che la giurisdizione sull'avversa domanda non poteva che spettate al Giudice Amministrativo.
Quanto al demansionamento, ha richiamato il D. Lgs. 30 marzo CP_1
2001, n. 165 che con l'art. 52 stabilendo, al comma 1, ha stabilito il diritto del dipendente ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento previste dai contratti collettivi.
Ulteriore richiamo è stato effettuato al principio di equivalenza formale delle mansioni, secondo cui tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili e l'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.
Per cui la << legittimità dell'attribuzione delle nuove mansioni va altresì ravvisata tenendo conto di un duplice ordine di fattori: a) la presenza di reali esigenze di natura organizzativa che giustifichino il mutamento;
b) il carattere non riduttivo
(scarsità) delle nuove mansioni rispetto a quelle svolte in precedenza, pur a fronte di un uguale trattamento economico e giuridico>>.
Conclusivamente, secondo il datore di lavoro le Disposizioni di servizio che hanno riguardato l'odierno ricorrente costituiscono diretta esecuzione di atti di macro organizzazione rispondenti ad esigenze di natura organizzativa (atti di macro- organizzazione nella struttura organizzativa della P.A. resistente).
Gli atti di micro-organizzazione che hanno interessato l'odierno ricorrente sarebbero invero stati giustificati anche dalla necessità di ricoprire incarichi in precedenza assegnati a personale collocato a riposo per raggiunti limiti di età di pari inquadramento dell'appellante e che le mansioni via via attribuite nel tempo al ricorrente, dal punto di vista qualitativo, sarebberio le più elevate e il più possibile
“equivalenti”, fra quelle disponibili.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha così motivato: << Il Giudice, letti gli atti della causa n. 9674 r.g. 2019, avente ad reintegrazione a seguito di demansionamento e richiesta di risarcimento danni a seguito di demansionamento, pendente tra (Avv. Domenico Tomassetti) e Parte_1 Controparte_3
, in persona del Sindaco pro tempore (Avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi);
[...] rilevato che parte ricorrente deduce l'avvenuto demansionamento in riferimento alle mansioni di ottavo livello, successivamente svolte rispetto a quelle di nono livello are funzionale 4 - direzione;
ritenuto che
, indipendentemente dalla sussistenza o meno del demansionamento, allo stesso non è conseguito un danno economico, avendo parte datoriale pacificamente mantenuto la medesima retribuzione e non avendo parte ricorrente lamentato alcunché sul punto;
ritenuto che
per quanto concerne il danno biologico lo stesso non risulta adeguatamente dimostrato, atteso che dall'unica scarna documentazione in atti emerge la diagnosi non collegata agli eventi lavorativi da un punto di vista causale, ma meramente temporale (cfr. doc. 15 del fascicolo di parte ricorrente), e in ogni caso la scarsità di indicazioni in detta certificazione non consente di ritenere dimostrato alcunchè sul punto (ibidem); ritenuto che per quanto riguarda il danno alla professionalità e all'immagine lo stesso viene allegato in termini del tutto generici;
ritenuto per quanto riguarda la richiesta di reintegrazione che la stessa non può trovare accoglimento atteso che il nostro ordinamento non prevede la reintegra delle mansioni in caso di demansionamento ma unicamente in ipotesi - specificamente previste dalla legge - di licenziamento;
rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va integralmente rigettato e che le spese di lite, liquidate come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate secondo il principio di soccombenza;
p.q.m.
definitivamente pronunciando, e ogni altra eccezione domanda e difesa rigettando;
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in misura pari a 5.870,00 euro, oltre rimborso forfettario su spese generali, IVA e CPA come per legge>>.
Con l'atto di appello il ha lamentato l'erroneità della sentenza affidando le Pt_1 doglianze a quattro motivi.
Con il primo motivo, l'appellante deduce che la sentenza sarebbe nulla per l'errata ricostruzione di fatto compiuta dal Giudice di prime cure con riguardo a diversi profili: a) laddove ha ritenuto che il ricorrente non avrebbe lamentato un danno economico avendo l'Amministrazione Capitolina provveduto al versamento della medesima retribuzione goduta in precedenza dal ricorrente;
b) laddove ha affermato che il danno biologico non risultava adeguatamente dimostrato in quanto assente il nesso causale;
c) laddove ha affermato l'impossibilità di reintegrare il ricorrente nelle mansioni in quanto tale ipotesi è prevista dalla legge unicamente per il caso del licenziamento e non, come nel caso di specie, nell'asserita ipotesi di demansionamento.
Con il secondo motivo, lamenta la violazione e l'errata applicazione dell'art. 2103
e 2087 c.c. nonché art. 52 del D.Lgs. 165/2001 e in violazione degli artt. 1175 e
1375 c.c.
Con il terzo motivo l'omessa motivazione sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in violazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c. e con il quarto motivo, si duole dell'erroneità della sentenza per aver ritenuto non adeguatamente dimostrato il danno biologico e che il danno alla professionalità e all'immagine fosse stato allegato in termini del tutto generici.
Si è costituita in giudizio resistendo all'appello e proponendo CP_1 appello incidentale dove ha eccepito che il primo giudice si era limitato a respingere il ricorso proposto dal “indipendentemente dalla sussistenza o meno del Pt_1 demansionamento”; perché dal punto di vista sostanziale la tesi di CP_1 non è stata accolta “integralmente”, avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi in ordine al fatto che l'odierno appellante principale non ha subìto alcun demansionamento ad opera dell'Amministrazione Capitolina nell'arco temporale considerato.
Ha insistito nel sostenere che al , a far data dai mesi di settembre/ottobre Pt_1
2014, erano state < da egli in precedenza ricoperte, che rientravano quindi nel legittimo esercizio del c.d. ius variandi (art. 2103 Cod. Civ. e art. 52 D. Lgs. n. 165/2001) dell'Ente datoriale.>>
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
L'appello principale è infondato e deve essere rigettato per le motivazioni di seguito espresse.
La Corte, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, ritiene necessario analizzare preliminarmente il secondo motivo di gravame, comportando l'esame dello stesso l'assorbimento degli ulteriori motivi dedotti.
Con esso, lamenta la violazione degli artt. 2087, 2103, 1175 e Parte_1
1375 c.c., nonché dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, per avere il giudice di primo grado escluso la sussistenza del dedotto demansionamento.
Orbene, nonostante le criticità indubbiamente presenti nella sentenza di primo grado, il Collegio non può esimersi, per una corretta risoluzione della controversia oggetto di giudizio, dal ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di demansionamento nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, nel quale deve essere ricondotto il rapporto de quo.
Non può infatti sottacersi, come in tale settore, l'equivalenza delle mansioni, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, deve essere valutata in senso formale, con riferimento esclusivo alla classificazione del personale operata dalla contrattazione collettiva, restando precluso al giudice ogni sindacato di tipo sostanziale sul contenuto concreto delle attività svolte.
Va premesso, infatti, che la riconduzione della disciplina del lavoro pubblico alle regole privatistiche del contratto e dell'autonomia privata individuale e collettiva, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario, non ha eliminato la perdurante particolarità del datore di lavoro pubblico che, pur munito nella gestione degli strumenti tipici del rapporto di lavoro privato, per ciò che riguarda l'organizzazione del lavoro resta pur sempre condizionato da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria generale.
In questa ottica il d.lgs. n. 165 del 2001 ha disciplinato interamente la materia delle mansioni all'art. 52, e, al comma 1, ha sancito il diritto del dipendente ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi (testo anteriore alla sostituzione operata dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 62, comma 1). La lettera del citato art. 52, comma 1, specifica un concetto di equivalenza “formale”, ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne consegue che, condizione necessaria affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.
A partire dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 8740/08, è principio costante nella giurisprudenza di legittimità, che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, non si applica l'art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (come già detto, nel testo anteriore alla novella recata dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 62, comma 1, inapplicabile ratione temporis al caso in esame) – che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cass. n. 17396/11; Cass. n.
18283/10; Cass. sez.un. n. 8740/08; v. più recentemente, Cass. n. 7106 del 2014).
Dunque, non può essere ravvisabile alcun demansionamento qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente delle medesime mansioni.
Alla luce di tali principi restano, dunque, insindacabili, tanto l'operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto l'operazione di verifica dell'equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria. (Cass. n. 12109 del 13 giugno 2016).
In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito più volte che, qualora il contratto collettivo collochi una pluralità di mansioni all'interno della medesima area funzionale, tutte le attività ivi ricomprese devono considerarsi, sul piano formale, professionalmente equivalenti (Cass. civ., sez. lav., ord. 3 gennaio 2024,
n. 154).
Tanto premesso osserva la Corte come nel caso di specie risulta pacifico che il ricorrente fosse inquadrato nell'Area 4 del CCNL Formazione Professionale, e che le mansioni successivamente attribuite, ove anche riconducibili, secondo la prospettazione a un livello inferiore (VII) rispetto a quello di originario inquadramento (IX), rientrino nondimeno nella medesima area funzionale prevista dal contratto collettivo applicabile.
Per quanto detto deve, pertanto, escludersi la dedotta violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che l'appartenenza delle mansioni assegnate alla stessa area funzionale di inquadramento comporta, secondo il sistema classificatorio delineato dalla contrattazione collettiva, la loro equivalenza formale, senza che assumano rilievo, ai fini che qui interessano, le differenze di contenuto concreto, di complessità o di grado di responsabilità dedotte dal ricorrente.
Né può ritenersi, infatti, che la mera assegnazione di mansioni riconducibili a un livello inferiore integri, di per sé, un'ipotesi di demansionamento, in difetto di una espressa previsione contrattuale che limiti l'esigibilità delle mansioni all'interno dell'area in ragione del livello, previsione che nel CCNL applicabile non risulta sussistente.
Alla luce di quanto sopra, anche dando per asserito che le mansioni attribuite all'appellante, siano state caratterizzate da un diverso grado di autonomia o rilevanza, tale attribuzione rientra nel legittimo esercizio dello ius variandi da parte dell'Amministrazione appellata, a nulla rilevando nel pubblico impiego l'acquisto bagaglio professionale e di competenze del lavoratore.
E' principio consolidato, infatti, e ribadito nella recente ordinanza della Suprema
Corte n. 12128/2025 dell'maggio 2025, che « nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore… può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità” e come, possa assumere rilievo in tale ambito, soltanto l'ipotesi in cui, la destinazione del dipendente ad altre mansioni, abbia concretizzato il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa. Soltanto in tale circostanza, la vicenda del mutamento delle mansioni esula dalle problematiche attinenti alla verifica dell'equivalenza formale delle mansioni ex articolo 52 del
Decreto Legislativo n. 165 del 2001, configurandosi la diversa e più grave figura della sottrazione integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego (cfr. in tal senso Sez. L, n. 11499/2022).
A nulla, dunque, rilevano tutte le deduzioni effettuate dall'appellante circa le concrete attività dal medesimo svolte dalla data di assunzione (2010), sino al 2014,
e quelle successive, né risulta necessario effettuare quel processo trifasico richiesto al Giudice onde verificare, ai fini del dedotto demansionamento, la corrispondenza delle mansioni svolte con quelle attribuite.
Irrilevante risulta, poi, la valutazione della documentazione prodotta, volta a dimostrare la persistenza del denunciato “demansionamento”. Ciò posto, gli ulteriori motivi di appello devono intendersi assorbiti dal rigetto del secondo motivo, rilevato che, in assenza dei presupposti normativi dell'asserito demansionamento, non può essere svolta alcuna conseguente domanda risarcitoria, né può porsi un problema relativo alla mancata assunzione di mezzi istruttori.
Anche l'esame dell'appello incidentale di deve ritenersi superfluo CP_1 ed assorbito dal rigetto dell'appello principale.
Quanto alle spese il descritto processo di riorganizzazione del “settore” da parte di giustifica la compensazione delle spese del grado. CP_1
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello principale e assorbe l'incidentale; compensa le spese del grado. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n.
228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 18.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa