Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8430 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' NOM DEL PO843 0/01 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 13817/99 LUPI Consigliere Cron. 19253 Dott. Fernando Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rep. CELENTANO - Rel. Consigliere Ud. 18/04/01 Dott. Attilio Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE N TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. GA AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA per diritti L 6000 21.601 MILLE 41/A, presso lo studio dell'avvocato ENNIO il DEI IL CANCELLIERE che 10 rappresenta e difende, giusta SCAPPATICCI, delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
BANCA ROMA SPA, in persona del legale rappresentante 00107130 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO MARCHETTI 35, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA AUGUSTO CATI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar MARICONDA di ROMA deli2001 00107135 1841 21.7.99, rep. 37489; -1- controricorrente la sentenza n. 524/98 del Tribunale di avversO CASSINO, depositata il 25/07/98 R.G.N. 2613/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato CATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 10 novembre 1993 il Pretore di Cassino, sezione distaccata di Sora, rigettava il ricorso con il quale FA NG, dipendente della Banca di Roma presso l'agenzia esattoriale di Sora, aveva chiesto la condanna del datore di lavoro al risarcimento danni per le lesioni alla sua integrità fisica, che assumeva derivate dal lavoro svolto, e all'inquadramento nella categoria di "quadro super", con le relative differenze retributive. L'appello del lavoratore, cui resisteva la banca, veniva rigettato dal Tribunale di Cassino con sentenza dell'8 maggio/25 luglio 1998. I giudici di secondo grado ritenevano che il lavoratore non avesse provato i fatti produttivi di danno occorsi nell'esercizio della attività lavorativa, la riconducibilità delle lesioni a tali fatti, la imputabilità dei danni medesimi alla responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. Osservavano che il lavoratore aveva provato soltanto, attraverso la produzione di certificazione medica rilasciata dalla commissione di prima istanza per l'accertamento della invalidità civile, dalla USL e dall'Ospedale SS. Trinità di Sora, di essere affetto da "sindrome manieriforme post traumatica;
sindrome ansiosodepressiva, strabismo divergente dell'occhio sinistro con diplopia, riduzione tra L5 e L6 della colonna vertebrale". Ritenevano che correttamente il Pretore non aveva disposto la consulenza tecnica richiesta in via subordinata, non essendo tale mezzo idoneo alla prova di circostanze neanche dedotte dal ricorrente. Quanto alla superiore qualifica rivendicata, il Tribunale osservava che le mansioni espletate dal signor NG non corrispondevano ai profili di cui 3 al contratto integrativo aziendale del 23 giugno 1988, mentre il ccnl del 30 giugno 1987, pur prevedendo la categoria di "quadro super", non ne specificava le mansioni. E neppure il lavoratore poteva, ad avviso del Tribunale, ottenere la richiesta qualifica ai sensi del successivo accordo integrativo aziendale del 20 marzo 1991, atteso che tale accordo conferisce la qualifica di quadro super ai "quadri" in servizio alla data del 1° gennaio 1991, ed il NG non possedeva all'epoca tale qualifica né svolgeva mansioni di quadro, come accertato attraverso la prova per testi espletata in primo grado. Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando quattro motivi di censura, FA NG. La Banca di Roma s.p.a. resiste con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 24 della Costituzione;
dell'art. 32 della Costituzione e dell'art. 2087 c.c. Rileva che i giudici del merito non hanno accolto la richiesta del ricorrente di disporre una consulenza tecnica sulla sua persona, volta a stabilire se l'attività lavorativa da lui svolta fosse stata causa diretta e/o anche indiretta delle patologie contratte e certificate dai medici. Deduce che la CTU non era stata chiesta in via subordinata, come assume il Tribunale, bensì "ove e solo" non fosse stata ritenuta sufficiente la documentazione medica prodotta, nella cui certificazione di già era coglibile il nesso eziologico tra l'attività svolta dal NG e le patologie da lui 4 contratte. Sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che avrebbe dovuto essere richiesta, al posto della CTU, una prova testimoniale, atteso che il nesso di causalità tra l'attività svolta dal lavoratore e le patologie non poteva certo emergere da una prova testimoniale, ma solo da una consulenza medica espletata da specialisti. Sottolinea che il NG non aveva "chiesto un risarcimento danni esclusivamente ex art. 2087 che avrebbe comportato imprescindibilmente l'onere di provarne la natura e l'entità", ma aveva chiesto un indennizzo, definito equo solo perché rimesso alla valutazione equitativa del giudice, invocando l'art. 32 della Costituzione. Illegittimamente il Tribunale ha rifiutato l'applicazione quantomeno della norma costituzionale. Il motivo è infondato. ! Il Tribunale ha osservato che il lavoratore si era limitato a produrre documentazione attestante le proprie condizioni di salute, ma che tali condizioni non potevano essere imputate al datore di lavoro in mancanza di elementi ulteriori di raccordo con l'esercizio dell'attività professionale e con la riconducibilità dei fatti produttivi di danno alla responsabilità del datore. Poiché il lavoratore non aveva né allegato né tanto meno chiesto di provare gli elementi costitutivi della responsabilità del datore di lavoro, risultava inutile l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale. La motivazione è ineccepibile. Èvero, come osserva la difesa del ricorrente, che una consulenza tecnica medico-legale espletata da specialisti può aiutare il giudice ad accertare la sussistenza o meno di un nesso di causalità fra un determinato fatto e una malattia, nonché la gravità di questa (fatti che non possono essere provati per mezzo di testimoni); ma è anche vero che colui che richiede il risarcimento del danno da malattia deve innanzi tutto provare il fatto (che assume) produttivo di danno e la responsabilità del convenuto in ordine a tale fatto. In altri termini, colui che agisce in giudizio per ottenere dal datore di lavoro il risarcimento di un danno alla propria integrità fisica, che assume provocato dall'attività lavorativa espletata, deve prima di tutto provare gli episodi o le modalità lavorative cui imputa il determinarsi della lesione (o malattia), nonché la responsabilità del datore di lavoro, anche per la omessa adozione delle misure imposte dall'art. 2087 c.c. La sussistenza del nesso di causalità tra l'episodio o le modalità lavorative e la lesione, nonché la gravità di quest'ultima possono poi essere accertate attraverso una consulenza tecnica. Nella fattispecie in esame i giudici di appello, rilevata la mancanza di allegazione e prova circa i fatti produttivi di danno e la relativa responsabilità datoriale, correttamente hanno ritenuto inutile una consulenza tecnica di ufficio. Né i termini della questione risultano diversi per il fatto che il lavoratore "non ha chiesto un risarcimento danni esclusivamente ex art. 2087 che avrebbe comportato imprescindibilmente l'onere di provarne la natura e l'entità bensì egli ha sostenuto (e sostiene) che l'attività da lui svolta ANCHE ALL'ESTERNO (messo notificatore ed addetto ai pignoramenti) in decine di anni alle dipendenze delle datrici GLI HA PROVOCATO 'le sindrome' denunciate col conseguente insorgere per lui del diritto ad un INDENNIZZO che viene definito EQUO solo perché il quantum può esser rimesso ex lege alla valutazione 'equitativa' del Giudice" (pag. 10 del ricorso). Anche nel caso di imputazione di una malattia ad un'attività lavorativa esterna, il lavoratore che chiede la condanna del datore di lavoro al risarcimento del relativo danno deve provare le modalità di espletamento di tale attività lavorativa o gli episodi in essa intervenuti (produttivi della malattia) e la responsabilità del datore di lavoro, anche, eventualmente, per la mancata adozione di misure di prevenzione. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 116 del cod. proc. civ., la difesa del ricorrente denuncia che la interpretazione delle prove testimoniali, operata dal Tribunale, è frutto di un processo illogico, contraddittorio e comunque non rispondente a quanto effettivamente emerso dalle dichiarazioni dei testi. Assume che dall'esame dei verbali di causa risulta che il Tribunale ha "erroneamente colto", ad esempio, che il NG avesse esercitato le mansioni per le quali aveva rivendicato la qualifica di “quadro” sotto la direzione della Massaro. Deduce che tale circostanza non corrisponde a realtà, in quanto era emerso chiaramente che il ricorrente era stato preposto a svolgere proprio le mansioni della Massaro nei lunghissimi periodi (tra cui quello di gravidanza) in cui la stessa era assente dal lavoro e non sostituita da alcuno. Aggiunge che dalla prova testimoniale era emerso che il NG aveva svolto per anni le mansioni di quadro in piena autonomia ed indipendenza e che a nulla dovrebbe valere il fatto che dai testi IN e PA si sia riferito che "le pratiche venivano da essi stessi guardate" 7 facendo rilevare che il NG in ogni caso faceva tutto da sé; e che, per quanto concerne il contenzioso e in particolare le pratiche fallimentari, è innegabile che il ricorrente di fatto creava - predisponeva ogni e qualunque incombente. Con il terzo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., la difesa del ricorrente deduce che il Tribunale di Cassino, nell'affermare che il signor NG non aveva provato di possedere i requisiti postulati dalla "normativa" per la qualifica rivendicata, ha omesso di indicare in via specifica a quale normativa si facesse riferimento, ponendo il ricorrente nella condizione di non potersi compiutamente difendere. Assume che il Tribunale non mostra, in alcuna parte della sentenza, di aver fatto riferimento all'art. 2103 c.c., il che già costituisce violazione della norma. La quale è quantomeno falsamente applicata, atteso che dall'esame delle acquisizioni probatorie in atti risulta che le varie datrici di lavoro del ricorrente, succedutesi nel tempo, "lo hanno per lunghissimi periodi e senza soluzione di continuità utilizzato nell'espletamento di attività lavorative intellettuali di assai particolare rilievo e comunque assai più complesse ed intellettualmente impegnative di quelle previste dalla qualifica goduta e tanto con retribuzioni inferiori". Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 1362, 1175, 1375 e 2077 del codice civile, la difesa del ricorrente, premesso che da quanto emerso in istruttoria risultava acclarato che il NG aveva svolto di fatto le mansioni del collettore, assume che il Tribunale non ha correttamente interpretato la contrattazione collettiva o quanto meno ha 8 ritenuto quest'ultima "in ogni caso fatalisticamente da applicare". Anche il secondo, terzo e quarto motivo, che si trattano congiuntamente perché tutti diretti a censurare la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di inquadramento nella superiore qualifica di “quadro super”, sono infondati. La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. e di vizio di motivazione, contenuta nel secondo motivo, risulta generica, in quanto si limita a sostenere che il Tribunale ha male interpretato le prove testimoniali, ad esempio sul controllo direttivo della Massaro sull'operato del NG, ma non riporta il contenuto delle testimonianze che si assumono malamente interpretate né evidenzia i dedotti vizi di motivazione. Si ipotizza, inoltre, che la Corte esamini direttamente i verbali di causa recanti le prove acquisite onde rilevare l'erroneità della "lettura delle prove" compiuta dal Tribunale. Con il che si affianca alla genericità della censura una errata concezione del giudizio di legittimità, quasi fosse un terzo grado di merito. Singolare, poi, appare la censura avanzata con il terzo motivo in ordine alla asserita violazione dell'art. 2103 c.c. Si lamenta che il Tribunale ha omesso di indicare a quale normativa abbia fatto riferimento per negare l'espletamento, ai fini della promozione automatica di cui all'art. 2103 c.c., delle mansioni di quadro super. In realtà il Tribunale ha richiamato sia il ccnl del 30 giugno 1987 che il contratto integrativo aziendale del 23 giugno 1988, rilevando che il primo prevede la categoria di "quadro super" ma non ne specifica le mansioni, mentre il secondo specifica, a livello descrittivo, che tale categoria spetta al 9 "collettore preposto alla direzione di esattoria con organico fino a sei elementi", ovvero al "coadiutore del collettore, responsabile del settore contabile presso Esattorie con organico di almeno 16 dipendenti”, ovvero al "coadiutore del collettore nel settore esecutivo delle esattorie site nel capoluogo di provincia"; tutte posizioni lavorative non ricoperte, secondo i giudici di appello, dal signor NG. La "normativa" risulta quindi indicata, così come è evidente che tale normativa in tanto veniva esaminata in quanto era stata proposta una domanda di inquadramento in una categoria superiore, domanda implicitamente o esplicitamente fondata sul contenuto dell'art. 2103 c.c. Il ricorrente non censura la decisione invocando la errata interpretazione di una norma contrattuale, ma genericamente assume che era stato utilizzato “nell'espletamento di attività lavorative intellettuali di particolare rilievo e comunque assai più complesse ed intellettualmente impegnative di quelle previste dalla qualifica goduta e tanto con retribuzioni inferiori” ; affermazione che non integra la denuncia né di una violazione di legge né di un vizio di motivazione. Anche il quarto motivo, che pur contiene nel titolo la denuncia degli artt. 1362 (interpretazione del contratto secondo le intenzioni dei contraenti), 1175 (comportamento secondo correttezza), 1375 (esecuzione di buona fede) e 2077 c.c. (efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale), si esaurisce poi nella affermazione che in istruttoria era stato "acclarato che il NG ha svolto di fatto le attività lavorative peculiari del collettore mentre per la qualifica goduta avrebbe egli invece dovuto svolgere mansion: di gran lunga meno impegnative - di impiegato d'ordine". 10 Non si indicano le risultanze testimoniali che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a ravvisare l'espletamento delle mansioni di collettore né, ancora una volta, la norma che, rapportata alle mansioni, avrebbe consentito di chiudere il sillogismo tipico per il riconoscimento di una qualifica superiore. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese nei confronti della banca resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, nei confronti della resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che 45000 liquida in lire per spese oltre lire quattro milioni per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 18 aprile 2001. Il Presidente Il cons. estensore на лит Verlin. Un Guar Shill e I D , IL CANCELLIERE LLO SSA 10 BO , TA Depositato in Cancelleria . I T I SPESA 3 D R 3 A 5 LL'A E MA oggi 20 GIU 2001 ST . O N E N P R D G 3 P IM O SI -7 U A IL CANCELLIERE A SEN -8 D D 1 , E TE 1 I O A ESEN E ISTR O G T G IT EG E L IR R D A L O L E D 11