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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7886/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. in epigrafe promossa da:
), nata a [...] il 29 ottobre Parte_1 C.F._1
1979 con l'avv. Elvira Veronica Rabuazzo;
contro
( ), con l'avv. Luca Massari;
Controparte_1 P.IVA_1
e
), con l'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Antonino Lanza.
***
La sig.ra ha chiesto al Tribunale di condannare la società denominata Pt_1
a pagarle una somma pari (indicativamente) CP_1 Controparte_1
a Euro 20.981,50, asseritamente dovutale a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali (in ispecie alla salute) e patrimoniali (spese mediche) riportati dalla stessa attrice in conseguenza di una caduta, avvenuta nella mattina dell'8 maggio 2021, su “pavimento bagnato, reso intrinsecamente pericoloso, poiché non segnalato né prontamente asciugato e delimitato” posto all'interno dei locali commerciali della società (in Acireale, Corso delle
Province, 166).
A fondamento della domanda, tenuto anche conto di quanto emerge dal corpo della prima memoria ex art. 183, co. 6, c. p. c., la sig.ra ha prospettato Pt_1 nulla di più di quanto sopra indicato: “in data 08/05/21, alle ore 08:00 circa, in Acireale (CT), la sig.ra mentre si trovava all'interno Pt_1
1 dell'esercizio commerciale di C.so delle Province n. 166, di proprietà della società “ , scivolava sul pavimento bagnato, Controparte_1
reso intrinsecamente pericoloso, poiché non segnalato né prontamente asciugato e delimitato pertanto rovinava a terra”.
La società si è – tardivamente – costituita e ha, da un canto, resistito alla domanda eccependo che la caduta è avvenuta per colpa esclusiva ovvero grandemente prevalente della stessa sig.ra nonché, d'altro canto, Pt_1
chiesto di potere chiamare in causa il proprio assicuratore per essere tenuta indenne dall'eventuale condanna.
Deserta la prima udienza, chiesti e assegnati alla seconda i termini prodromici alla cristallizzazione di thema decidendum e thema probandum, intervenuto volontariamente l'assicuratore per sostenere le ragioni di parte attrice (ma anche per sostenere l'insussistenza della copertura assicurativa), con ordinanza istruttoria del 16 ottobre 2023 la causa è stata ritenuta matura per essere decisa, già a livello di prospettazione “avuto riguardo alla scarna prospettazione complessivamente operata da parte attrice nell'atto introduttivo e comunque fino alla cristallizzazione del thema decidendum”.
Così, all'udienza del I ottobre 2024, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni delle parti, di integrale riproposizione delle precedenti domande e difese, anche istruttorie.
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va osservato quanto segue.
Secondo le indicazioni che si ritraggono sul punto nella giurisprudenza di legittimità, sì come recentemente avallate dalle SS. UU. della S. c. (sent. del
30 giugno 2022, n. 20943):
- “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
- “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare,
2 dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
- “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
- “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
- “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
- “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o
3 accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Dal complesso dei principi (del tutto condivisibilmente) indicati dalla S. C. nell'interpretazione dell'art. 2051 c. c. emerge un istituto particolarmente favorevole per il danneggiato, il quale – beneficiando di una previsione di responsabilità oggettiva – non ha necessità di prospettare il dolo o la colpa dell'asserito responsabile, ma soltanto di prospettare il “nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno”.
Nel compimento di tale attività di prospettazione, l'attore – soggiunge la S.
C. – neppure è vincolato alla necessità di stigmatizzare la pericolosità della cosa in custodia, né la violazione da parte del custode di regole tecniche o di criteri di comune prudenza. Ciò in quanto, la fattispecie di responsabilità oggettiva può sussistere anche se il danno sia stato cagionato da una cosa intrinsecamente non pericolosa e anche se il custode non abbia colpa.
Tutto ciò che si richiede al danneggiato è che egli prospetti il meccanismo di produzione dell'evento in tal guisa che tale evento possa dirsi cagionato
(secondo i criteri giuridici che soprassiedono all'accertamento del nesso eziologico, su cui infra) dalla cosa.
Una volta che il danneggiato abbia prospettato – e, ovviamente, in caso di contestazione, dimostrato – il meccanismo di produzione dell'evento nel senso or ora indicato, al custode compete la cd. “prova liberatoria”, costituita normativamente dal “caso fortuito”, da intendersi – soggiunge ancora la S.
C. – pur sempre quale elemento obiettivo, da fatto naturale o da comportamento obiettivo dell'uomo ed eventualmente dello stesso danneggiato, incidente sul nesso eziologico tra cosa e danno, in tal guisa da escluderne la sussistenza, ancora una volta secondo i criteri giuridici che soprassiedono all'accertamento del nesso eziologico.
Orbene, da tutto quanto or ora indicato appare evidente che l'adempimento dell'unico onere gravante sul danneggiato (vale a dire la prospettazione del nesso eziologico) debba avvenire in modo preciso e circostanziato.
Egli deve in altre parole operare una prospettazione del meccanismo produttivo dell'evento tale da consentire al giudice di affermare positivamente la sussistenza del nesso eziologico tra cosa in custodia ed evento dannoso.
Tengasi in conto, sul punto, che, come è noto, anche in ambito civile la sussistenza o meno del nesso eziologico viene valutata in base alle previsioni
4 di cui agli artt. 40 e 41 c. p., secondo il cd. modello della teoria condizionalistica (in forza del quale un evento è causa di un altro evento in quanto escludendo mentalmente il primo può dirsi che il secondo non si sarebbe verificato), ma non nella sua forma pura (vale a dire indicando sempre e comunque un evento quale causa di un altro evento purchè soddisfi la formula della condicio sine qua non), bensì con correttivi, e in particolare con i correttivi introdotti dalla teoria della cd. causalità adeguata (“il nesso causale – insegna la S. C. – è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41
c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova
"oltre il ragionevole dubbio"; ciò comporta una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del 50% plus unum” - SS. UU. n. 576 del
11/01/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 11/05/2009; id. Sez. 3,
Sentenza n. 16123 del 08/07/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 15991 del
21/07/2011).
Poiché la prospettazione del nesso causale compete interamente al danneggiato (costituendo, si ripete, l'unico essenziale onere a suo carico), egli deve circostanziare la catena causale che ha portato, a suo dire, alla produzione del danno, e ciò attraverso una prospettazione che consenta di potere applicare pure i correttivi della cd. causalità adeguata, vale a dire attraverso una prospettazione che consenta di escludere che l'evento si è verificato in base ad una concatenazione causale nella quale sono intervenuti elementi da ritenersi aberranti in base ad una valutazione ex ante.
Una prospettazione precisa e circostanziata si rende tanto più necessaria in
5 quanto la “cosa” indicata quale “causa” del danno sia inoffensiva, o comunque non particolarmente pericolosa, secondo quanto più sopra indicato dalla S. C. (“… quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”), con affermazione che, come può osservarsi, è direttamente collegata proprio al modello di accertamento offerto dalla teoria della causalità adeguata.
Una tale prospettazione è, del resto, la sola che mette realmente il convenuto in condizione di difendersi eventualmente prospettando a propria volta gli elementi dai quali desumere se e in che misura il danneggiato abbia concorso alla produzione del danno.
Viceversa, dinanzi ad una prospettazione generica da parte del danneggiato del meccanismo di produzione dell'evento, al custode non resterà altro che opporre una prospettazione altrettanto generica del fortuito o del concorso colposo del danneggiato.
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
Come più sopra esposto in punto di fatto, a fondamento della propria domanda risarcitoria la sig.ra si è limitata a prospettare il fatto di Pt_1 essere caduta all'interno dei locali commerciali della società in quanto il pavimento era bagnato.
Tale prospettazione è del tutto generica (e neppure colmabile, in ipotesi, con la prova per testi pur chiesta nello stesso atto di citazione, la quale risulta altrettanto generica) e si risolve a bene vedere nella narrazione di un mero hoc post hoc, piuttosto che nella narrazione di un hoc propter hoc.
Più semplicemente detto: a fondamento della domanda risarcitoria la danneggiata si è limitata prospettare la circostanza di essere caduta su di un
6 pavimento bagnato, senza minimamente indicare attraverso quale dinamica il pavimento bagnato abbia provocato la caduta.
Né è di aiuto l'ulteriore affermazione secondo cui il pavimento era pericoloso
“poiché non segnalato né prontamente asciugato e delimitato”.
Come può infatti osservarsi, in difetto di una reale rappresentazione del
“come” la sig.ra sia caduta, vale a dire del “modo” attraverso cui il Pt_1
pavimento bagnato abbia cagionato la caduta della sig.ra la Pt_1
circostanza che il pavimento bagnato non fosse segnalato risulta in definitiva del tutto irrilevante.
Una conferma del fatto che la prospettazione della dinamica del sinistro sia del tutto insufficiente la si ricava dall'esame delle difese del conveuto: cui non è rimasto altro da fare che sollevare a propria volta eccezioni in ordine al fortuito o al concorso di colpa del danneggiato altrettanto generiche.
Infatti, se fa difetto a monte una compiuta rappresentazione del modo in cui il pavimento bagnato abbia cagionato la caduta della sig.ra diventa Pt_1
del tutto impossibile valutare in che misura tale caduta sia stata cagionata da fattori causali estrinseci rispetto allo stato del pavimento ovvero da un comportamento della stessa danneggiata.
A tutto ciò consegue che la domanda di cui all'atto di citazione deve essere rigettata.
Secondo soccombenza, la sig.ra va condannata a rifondere la società Pt_1
delle spese di lite, da liquidarsi in complessivi Euro 3.715,00 (d. m. 55/2014; scaglione di valore immediatamente superiore a Euro 5.200,00; massimo abbattimento della fase istruttoria in difetto della raccolta di prova costituenda).
Le spese dell'interveniente volontario rimangono irripetibilmente a suo carico, tanto più considerato che parte delle sue difese sono rivolte a contestare la copertura assicurativa, vale a dire a resistere ad una domanda di manleva la quale non era stata ammessa in quanto tardiva.
P. t. m.
Il g u., dott. G Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna ha Parte_1
rifondere la società in epigrafe delle spese di lite, che liquida in complessivi
Euro 3.715,00, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.. Dichiara irripetibili le spese dell'interveniente.
7 Così deciso in Catania, 2 gennaio 2025.
8
Il Giudice - Dott. Gaetano Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. in epigrafe promossa da:
), nata a [...] il 29 ottobre Parte_1 C.F._1
1979 con l'avv. Elvira Veronica Rabuazzo;
contro
( ), con l'avv. Luca Massari;
Controparte_1 P.IVA_1
e
), con l'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Antonino Lanza.
***
La sig.ra ha chiesto al Tribunale di condannare la società denominata Pt_1
a pagarle una somma pari (indicativamente) CP_1 Controparte_1
a Euro 20.981,50, asseritamente dovutale a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali (in ispecie alla salute) e patrimoniali (spese mediche) riportati dalla stessa attrice in conseguenza di una caduta, avvenuta nella mattina dell'8 maggio 2021, su “pavimento bagnato, reso intrinsecamente pericoloso, poiché non segnalato né prontamente asciugato e delimitato” posto all'interno dei locali commerciali della società (in Acireale, Corso delle
Province, 166).
A fondamento della domanda, tenuto anche conto di quanto emerge dal corpo della prima memoria ex art. 183, co. 6, c. p. c., la sig.ra ha prospettato Pt_1 nulla di più di quanto sopra indicato: “in data 08/05/21, alle ore 08:00 circa, in Acireale (CT), la sig.ra mentre si trovava all'interno Pt_1
1 dell'esercizio commerciale di C.so delle Province n. 166, di proprietà della società “ , scivolava sul pavimento bagnato, Controparte_1
reso intrinsecamente pericoloso, poiché non segnalato né prontamente asciugato e delimitato pertanto rovinava a terra”.
La società si è – tardivamente – costituita e ha, da un canto, resistito alla domanda eccependo che la caduta è avvenuta per colpa esclusiva ovvero grandemente prevalente della stessa sig.ra nonché, d'altro canto, Pt_1
chiesto di potere chiamare in causa il proprio assicuratore per essere tenuta indenne dall'eventuale condanna.
Deserta la prima udienza, chiesti e assegnati alla seconda i termini prodromici alla cristallizzazione di thema decidendum e thema probandum, intervenuto volontariamente l'assicuratore per sostenere le ragioni di parte attrice (ma anche per sostenere l'insussistenza della copertura assicurativa), con ordinanza istruttoria del 16 ottobre 2023 la causa è stata ritenuta matura per essere decisa, già a livello di prospettazione “avuto riguardo alla scarna prospettazione complessivamente operata da parte attrice nell'atto introduttivo e comunque fino alla cristallizzazione del thema decidendum”.
Così, all'udienza del I ottobre 2024, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni delle parti, di integrale riproposizione delle precedenti domande e difese, anche istruttorie.
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va osservato quanto segue.
Secondo le indicazioni che si ritraggono sul punto nella giurisprudenza di legittimità, sì come recentemente avallate dalle SS. UU. della S. c. (sent. del
30 giugno 2022, n. 20943):
- “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
- “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare,
2 dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
- “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
- “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
- “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
- “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o
3 accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Dal complesso dei principi (del tutto condivisibilmente) indicati dalla S. C. nell'interpretazione dell'art. 2051 c. c. emerge un istituto particolarmente favorevole per il danneggiato, il quale – beneficiando di una previsione di responsabilità oggettiva – non ha necessità di prospettare il dolo o la colpa dell'asserito responsabile, ma soltanto di prospettare il “nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno”.
Nel compimento di tale attività di prospettazione, l'attore – soggiunge la S.
C. – neppure è vincolato alla necessità di stigmatizzare la pericolosità della cosa in custodia, né la violazione da parte del custode di regole tecniche o di criteri di comune prudenza. Ciò in quanto, la fattispecie di responsabilità oggettiva può sussistere anche se il danno sia stato cagionato da una cosa intrinsecamente non pericolosa e anche se il custode non abbia colpa.
Tutto ciò che si richiede al danneggiato è che egli prospetti il meccanismo di produzione dell'evento in tal guisa che tale evento possa dirsi cagionato
(secondo i criteri giuridici che soprassiedono all'accertamento del nesso eziologico, su cui infra) dalla cosa.
Una volta che il danneggiato abbia prospettato – e, ovviamente, in caso di contestazione, dimostrato – il meccanismo di produzione dell'evento nel senso or ora indicato, al custode compete la cd. “prova liberatoria”, costituita normativamente dal “caso fortuito”, da intendersi – soggiunge ancora la S.
C. – pur sempre quale elemento obiettivo, da fatto naturale o da comportamento obiettivo dell'uomo ed eventualmente dello stesso danneggiato, incidente sul nesso eziologico tra cosa e danno, in tal guisa da escluderne la sussistenza, ancora una volta secondo i criteri giuridici che soprassiedono all'accertamento del nesso eziologico.
Orbene, da tutto quanto or ora indicato appare evidente che l'adempimento dell'unico onere gravante sul danneggiato (vale a dire la prospettazione del nesso eziologico) debba avvenire in modo preciso e circostanziato.
Egli deve in altre parole operare una prospettazione del meccanismo produttivo dell'evento tale da consentire al giudice di affermare positivamente la sussistenza del nesso eziologico tra cosa in custodia ed evento dannoso.
Tengasi in conto, sul punto, che, come è noto, anche in ambito civile la sussistenza o meno del nesso eziologico viene valutata in base alle previsioni
4 di cui agli artt. 40 e 41 c. p., secondo il cd. modello della teoria condizionalistica (in forza del quale un evento è causa di un altro evento in quanto escludendo mentalmente il primo può dirsi che il secondo non si sarebbe verificato), ma non nella sua forma pura (vale a dire indicando sempre e comunque un evento quale causa di un altro evento purchè soddisfi la formula della condicio sine qua non), bensì con correttivi, e in particolare con i correttivi introdotti dalla teoria della cd. causalità adeguata (“il nesso causale – insegna la S. C. – è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41
c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova
"oltre il ragionevole dubbio"; ciò comporta una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del 50% plus unum” - SS. UU. n. 576 del
11/01/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 11/05/2009; id. Sez. 3,
Sentenza n. 16123 del 08/07/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 15991 del
21/07/2011).
Poiché la prospettazione del nesso causale compete interamente al danneggiato (costituendo, si ripete, l'unico essenziale onere a suo carico), egli deve circostanziare la catena causale che ha portato, a suo dire, alla produzione del danno, e ciò attraverso una prospettazione che consenta di potere applicare pure i correttivi della cd. causalità adeguata, vale a dire attraverso una prospettazione che consenta di escludere che l'evento si è verificato in base ad una concatenazione causale nella quale sono intervenuti elementi da ritenersi aberranti in base ad una valutazione ex ante.
Una prospettazione precisa e circostanziata si rende tanto più necessaria in
5 quanto la “cosa” indicata quale “causa” del danno sia inoffensiva, o comunque non particolarmente pericolosa, secondo quanto più sopra indicato dalla S. C. (“… quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”), con affermazione che, come può osservarsi, è direttamente collegata proprio al modello di accertamento offerto dalla teoria della causalità adeguata.
Una tale prospettazione è, del resto, la sola che mette realmente il convenuto in condizione di difendersi eventualmente prospettando a propria volta gli elementi dai quali desumere se e in che misura il danneggiato abbia concorso alla produzione del danno.
Viceversa, dinanzi ad una prospettazione generica da parte del danneggiato del meccanismo di produzione dell'evento, al custode non resterà altro che opporre una prospettazione altrettanto generica del fortuito o del concorso colposo del danneggiato.
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
Come più sopra esposto in punto di fatto, a fondamento della propria domanda risarcitoria la sig.ra si è limitata a prospettare il fatto di Pt_1 essere caduta all'interno dei locali commerciali della società in quanto il pavimento era bagnato.
Tale prospettazione è del tutto generica (e neppure colmabile, in ipotesi, con la prova per testi pur chiesta nello stesso atto di citazione, la quale risulta altrettanto generica) e si risolve a bene vedere nella narrazione di un mero hoc post hoc, piuttosto che nella narrazione di un hoc propter hoc.
Più semplicemente detto: a fondamento della domanda risarcitoria la danneggiata si è limitata prospettare la circostanza di essere caduta su di un
6 pavimento bagnato, senza minimamente indicare attraverso quale dinamica il pavimento bagnato abbia provocato la caduta.
Né è di aiuto l'ulteriore affermazione secondo cui il pavimento era pericoloso
“poiché non segnalato né prontamente asciugato e delimitato”.
Come può infatti osservarsi, in difetto di una reale rappresentazione del
“come” la sig.ra sia caduta, vale a dire del “modo” attraverso cui il Pt_1
pavimento bagnato abbia cagionato la caduta della sig.ra la Pt_1
circostanza che il pavimento bagnato non fosse segnalato risulta in definitiva del tutto irrilevante.
Una conferma del fatto che la prospettazione della dinamica del sinistro sia del tutto insufficiente la si ricava dall'esame delle difese del conveuto: cui non è rimasto altro da fare che sollevare a propria volta eccezioni in ordine al fortuito o al concorso di colpa del danneggiato altrettanto generiche.
Infatti, se fa difetto a monte una compiuta rappresentazione del modo in cui il pavimento bagnato abbia cagionato la caduta della sig.ra diventa Pt_1
del tutto impossibile valutare in che misura tale caduta sia stata cagionata da fattori causali estrinseci rispetto allo stato del pavimento ovvero da un comportamento della stessa danneggiata.
A tutto ciò consegue che la domanda di cui all'atto di citazione deve essere rigettata.
Secondo soccombenza, la sig.ra va condannata a rifondere la società Pt_1
delle spese di lite, da liquidarsi in complessivi Euro 3.715,00 (d. m. 55/2014; scaglione di valore immediatamente superiore a Euro 5.200,00; massimo abbattimento della fase istruttoria in difetto della raccolta di prova costituenda).
Le spese dell'interveniente volontario rimangono irripetibilmente a suo carico, tanto più considerato che parte delle sue difese sono rivolte a contestare la copertura assicurativa, vale a dire a resistere ad una domanda di manleva la quale non era stata ammessa in quanto tardiva.
P. t. m.
Il g u., dott. G Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna ha Parte_1
rifondere la società in epigrafe delle spese di lite, che liquida in complessivi
Euro 3.715,00, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.. Dichiara irripetibili le spese dell'interveniente.
7 Così deciso in Catania, 2 gennaio 2025.
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Il Giudice - Dott. Gaetano Cataldo