Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 05/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.G. n. 5844/2022 avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gennaro Parte_1
Brillante ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pomigliano D'Arco (NA), via A.
Locatelli n. 55;
OPPONENTE
CONTRO
, in proprio e quale mandatario della Controparte_1
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
Concetto Petrillo ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale angolo San
Lazzaro;
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Andreina Mercogliano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Cicciano (NA), via G. Marconi n. 54;
OPPOSTI
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.11.2022, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229018030008000, notificata in data 18.11.2022, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 07120060280017370000, n. 07120070031619411000 (ruolo n. 2007/212), n. 07120090052113236000, n. 07120090222852946000, n. 07120100080513492000,
n. 07120120073134518000, n. 07120140006051657000, e agli avvisi di addebito n.
37120130012124868000 e n. 37120130014612218000, aventi ad oggetto contributi e premi CP_1
. CP_3
Deduceva, preliminarmente, la nullità dell'intimazione impugnata per difetto di notifica degli atti presupposto;
nel merito, eccepiva la prescrizione quinquennale del credito, maturata anche dalla data di presunta notifica della cartella (o avviso) e, comunque, la decadenza ex art. 25 D.P.R. n.
602/1973.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' , la l' , e l' , rassegnando le seguenti CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_5 conclusioni “IN VIA PRINCIPALE - Accertare e dichiarare la nullità della notifica della cartella n.
07120060280017370000, della cartella n. 07120070031619411000, della cartella n.
07120090052113236000, della cartella n. 07120090222852946000, della cartella n.
07120100080513492000, della cartella n. 07120120073134518000, della cartella n.
07120140006051657000, dell'avviso di addebito n. 37120130012124868000 e dell'avviso di addebito n. 37120130014612218000; - Dichiarare, per l'effetto, la nullità dell'intimazione di pagamento n. 07120229018030008000. - Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi di mora limitatamente alle cartelle nn. 07120060280017370000, 07120070031619411000, 07120090052113236000,
07120090222852946000, 07120100080513492000, 07120120073134518000,
07120140006051657000, all'avviso di addebito n. 37120130012124868000 e all'avviso di addebito
n. 37120130014612218000 nonché la nullità di tutti gli atti presupposti ad essi collegati. -
Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui sopra, l'inesistenza del credito e/o l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito relativo alle cartelle nn. 07120060280017370000, 07120070031619411000, 07120090052113236000, 07120090222852946000,
07120100080513492000, 07120120073134518000, 07120140006051657000, e degli avvisi di addebito n. 37120130012124868000 e n. 37120130014612218000, indicati nell'intimazione di pagamento;
- Accertare, per tutti i motivi in narrativa esposti, ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/73 la decadenza degli enti creditori di riscuotere i propri crediti in seno alle cartelle nn.
07120060280017370000, 07120070031619411000, 07120090052113236000,
07120090222852946000, 07120100080513492000, 07120120073134518000,
07120140006051657000, all'avviso di addebito n. 37120130012124868000 e all'avviso di addebito
n. 37120130014612218000; - Ordinare all' di provvedere, Controparte_6 senz'ulteriore ritardo, alla immediata cancellazione di ogni dato, informazione o notizia, relativi al nominativo dell'opponente, trattati ed inseriti in archivi e “banche dati”, con indicazione della loro esatta origine, tempi e del soggetto che abbia effettuato la segnalazione e per quale scopo, non risultando, in realtà, la società ricorrente inadempiente, né tardivo pagatore per sua responsabilità
e/o colpa;
- Ordinare all'Ente di riscossione di comunicare agli enti creditori di procedere, senza ritardo, allo sgravio delle cartelle di pagamento sopra indicate”; con vittoria di spese, con distrazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano gli enti convenuti contestando l'ammissibilità e, comunque, la fondatezza dell'opposizione di cui chiedevano il rigetto, con vittoria di spese di giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata da e dll' . Controparte_5 CP_3
Ai sensi dell'art. 444 co. 3, “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
Ebbene, tenuto conto che le cartelle n. 07120060280017370000, n. 07120070031619411000
(ruolo n. 2007/212), n. 07120090052113236000, n. 07120090222852946000, n.
07120100080513492000 (ruoli nn. 2009/5004, 2010/66, 2010/539), n. 07120140006051657000, e l'avviso di addebito n. 37120130012124868000, hanno ad oggetto contributi dovuti alla Gestione con dipendenti (DM10) e premi assicurativi per dipendenti e che dagli estratti di ruolo Pt_2 prodotti dall'agente della riscossione si evince che gli enti titolari del credito sono l' e l' CP_1 CP_3 sede di Napoli, in omaggio alla richiamata regola di ripartizione della competenza territoriale, deve dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro.
3. Quanto alle restanti cartelle e avvisi di addebito, si osserva, con riferimento alla dedotta l'inammissibilità dell'azione per decadenza, che in base al combinato disposto degli artt. 24 comma 6 e 29 comma 2 del D.Lgs. n. 46/1999, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n.
80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Tuttavia, non incorre in decadenza la parte ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito), in quanto in parte qua l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 o azione di accertamento negativo del credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass. n. 29294/2019), che non sono soggette a termine di decadenza.
4. Ciò posto, si rileva che l' ha dato prova della notifica delle Controparte_7 cartelle n. 07120100080513492000 (ruolo n. 2009/5044) e n. 07120120073134518000, mediante produzione dell'estratto di ruolo e di copia della corrispondente relata di notifica (cfr. tra le tante
Cass. n. 10326/2014; Cass. n. 12888/2015, Cass. n. 3540/2017); analogamente l' ha dato CP_1 prova della notifica postale dell'avviso di addebito n. 37120130014612218000 mediante produzione di copia dell'atto notificato e del corrispondente avviso di ricevimento (a/r).
Ciò comporta, come sostengono i convenuti, l'irretrattabilità di tutti i presunti vizi procedurali e di merito relativi a tali cartelle e a tale avviso, in quanto non tempestivamente opposti rispettivamente nel termine di venti giorni, ex art. 617 c.p.c., e nel termine di quaranta giorni, ex art. 24 co. 5 D.Lgs. n. 46/1999, dalla data di notifica;
resta, tuttavia, ferma, per le ragioni dette, la possibilità di far valere l'estinzione del credito per il maturarsi della prescrizione (quinquennale cfr.
Cass. Sez. Un., 17/11/2016 n. 23397 e successive conformi) successivamente alla notifica di tali atti.
4.1. L della ha dedotto di avere interrotto la prescrizione con diversi CP_7 CP_5 atti allegati alla memoria di costituzione.
In particolare, per quanto rileva, si rinviene un'intimazione di pagamento n.
0712013906890329000 – avente ad oggetto solo la cartella n. 07120120073134518000 –notificata in data 09.07.2013, ed una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
071762201600000814000, notificata ex art. 140 c.p.c. in data 09.09.2016 (ovvero decorsi 10 giorni dalla spedizione della c.a.d. avvenuta il 30.08.2016).
Orbene, per quanto concerne la cartella n. 07120100080513492000 (ruolo n. 2009/5044), considerato che la stessa risulta notificata in data 07.05.2010, è evidente che alla data di notifica del primo atto interruttivo (09.09.2016) era già maturata la prescrizione quinquennale del credito.
Quanto alla cartella n. 07120120073134518000, notificata il 17.05.2012, il decorso del termine quinquennale è stato interrotto prima con l'intimazione di pagamento, in data 09.07.2013, e poi con il preavviso di ipoteca, in data 09.09.2016; invece, per l'avviso di addebito n.
37120130014612218000, notificato in data 07.02.2014, la prescrizione è stata interrotta, per la prima volta, con il preavviso di ipoteca, in data 09.09.2016.
Deve, a questo punto, tenersi conto della normativa emergenziale Covid che ha introdotto due distinti periodi di sospensione della prescrizione dei contributi, con soluzione di continuità.
Invero dapprima l'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione, essendo quest'ultima ricominciata a decorrere dal 1° luglio 2020.
L'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020.
Segnatamente la citata norma dispone testualmente che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ciò posto, devono ritenersi prescritti i contributi portati dai succitati atti, posto che la prescrizione è maturata (tenuto conto dei 311 giorni di sospensione) alla data 17.07.2022
(considerando quale dies a quo la data di notifica del preavviso di ipoteca) e, quindi, precedentemente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta nell'odierno giudizio
(10.10.2022).
In conclusione, va dichiarata la prescrizione del credito contributivo portato dalle cartelle n.
07120100080513492000 (ruolo n. 2009/5044) e n. 07120120073134518000, e dall'avviso di addebito n. 37120130014612218000, con conseguente illegittimità in parte qua dell'intimazione impugnata.
5. La declaratoria di incompetenza per gran parte degli atti sottesi all'impugnata opposizione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nola limitatamente alle cartelle n.
07120060280017370000, n. 07120070031619411000 (ruolo n. 2007/212), n.
07120090052113236000, n. 07120090222852946000, n. 07120100080513492000 (ruoli nn.
2009/5004, 2010/66, 2010/539), n. 07120140006051657000, e all'avviso di addebito n.
37120130012124868000, in favore del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, assegnando termine di 30 giorni per la riassunzione in parte qua del giudizio;
• Dichiara la prescrizione del credito contributivo portato dalle cartelle esattoriali n. 07120100080513492000 (ruolo n. 2009/5044) e n. 07120120073134518000, e dall'avviso di addebito n. 37120130014612218000e, e, per l'effetto, l'illegittimità, in parte qua, dell'intimazione di pagamento n. 07120229018030008000;
• Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 05/03/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno