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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Sez. Civile
R.G. 1877/2024
Verbale di udienza
Oggi, all'udienza del 18.04.2025, alle ore 12:00, sono presenti: per l'attore in opposizione l'avv. Claudia Damato in sostituzione dell'avv. Celeste Guerrina, la quale insiste come in atti e per l'accoglimento delle proprie conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, contestando quanto richiesto ed eccepito da controparte.
Per la convenuta opposta l'avv. Sotgiu Andrea, il quale insiste nelle proprie ragioni e conclusioni contestando le difese opposte e la tardività dell'opposizione.
I difensori discutono oralmente la controversia.
Alle ore 12:15 il Giudice, letti gli atti e le note depositate dalle parti, letto l'art. 281sexies c.p.c., sentite le parti e le rispettive conclusioni, alle ore 10:25 dà lettura delle motivazioni e del dispositivo della sentenza dando atto che essa viene emessa unitamente al verbale depositato in forma telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1877/2024 tra le seguenti parti:
1 - , ( ) nato a [...] in data [...], come Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Celeste Guerrina;
- attore/opponente –
contro
- , ( ) in qualità di mandataria e sostituta processuale di CP_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentata dall'avv. Sotgiu Andrea
[...]
- convenuta/opposta avverso il Decreto Ingiuntivo n. 449/2024 del 28.06.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso in sede di discussione orale, riportandosi agli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.09.2024 proponeva opposizione al sopraindicato D.I. Parte_1 eccependo in rito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Savona e l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
nel merito, la parziale nullità della fideiussione omnibus e delle fideiussioni specifiche meglio documentate in atti poste alla base del provvedimento impugnato, contestando in ogni caso la pretesa nel merito, specialmente sotto il profilo documentale e probatorio.
In prima udienza, l'opponente deduceva e documentava l'apertura della liquidazione giudiziale a carico del debitore principale, chiedendo una sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
Si costituiva la convenuta opposta eccependo la tardività dell'opposizione, essendo decorsi 40 giorni dal perfezionamento del procedimento notificatorio, ovvero dall'8.07.2024 quale data riportata nella
CAD di immissione della raccomandata nella cassetta postale dell'ingiunto. Nel merito, contestava quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente.
A tal riguardo, in sede di prima udienza e nei successivi scritti difensivi l'opponente contestava l'eccepita inammissibilità dell'opposizione, ritenendo che il dies a quo del termine di 10 giorni andasse individuato nel giorno dopo il 9.07.2024 – quale data indicata dall'ufficio postale di effettiva disponibilità dell'atto notificato – con conseguente tempestività del ricorso (considerata la sospensione feriale e la coincidenza con la domenica del termine ultimo del 29.09.024).
Ebbene, si ritiene preliminarmente che debba essere trattata con priorità l'eccezione di incompetenza in quanto pregiudiziale rispetto alla eccezione di decadenza. Ciò posto, si ritiene che
2 questo Tribunale sia competente territorialmente, essendo stato correttamente adito dal ricorrente il foro del consumatore, quale foro inderogabile per il professionista e derogabile dalle parti solo previa negoziazione specifica (cfr. Cass. civ. n. 9268 del 28 aprile 2020). In questo caso, nel contratto sottoscritto dal sig. in data 5/5/2016 è espressamente stabilito all'art. 12, intitolato “Legge Parte_1 applicabile e Foro competente” ultimo capoverso, che: “…. Qualora il Fideiussore rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 o sia persona fisica (qualificabile o meno come consumatore) il foro competente è quello previsto dalla Legge”. L'eccezione di rito deve quindi essere rigettata.
Venendo alla seconda eccezione preliminare di rito, si ritiene che l'opposizione a D.I. n. 449/2024, emesso il 28.06.2024, deve essere rigettata in quanto inammissibile, non essendo stata proposta nel termine perentorio di quaranta giorni previsto per legge.
Si rammenta, infatti, che, una volta che il notificante, in caso di notifica perfezionatasi per compiuta giacenza ai sensi della L 1982/890, abbia provveduto alla produzione giudiziale della raccomandata immessa in cassetta che comunica all'ingiunto l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD, cfr. Cass. civ. SS.UU. 10012 del 15.04.2021), l'onere di provare la tempestività dell'opposizione grava sull'opponente (ex alia, cfr. Cass. civ., Sez. I, sentenza 24/11/2011, n. 24858).
In particolare, alla luce delle difese spiegate dal parte attrice in replica alla sollevata eccezione di intempestività, occorre evidenziare che il termine di quaranta giorni per l'opposizione del decreto ingiuntivo, ove questo sia stato notificato ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., decorre dal momento del perfezionamento del procedimento notificatorio per il destinatario, coincidente con quello in cui l'avviso di deposito dell'atto è entrato nella sua sfera di conoscibilità (cfr. Cass. Civ., sez. II, ordinanza
21 luglio 2021, n. 20915, in senso analogo cfr. Cass. ord. - sez. 6 trib. - 4049 del 20.02.20218; Cassazione penale sez. III, 29/09/2017, n.48191), essendo peraltro rimasto minoritario l'orientamento, meno garantista, che riteneva sufficiente la spedizione della medesima raccomandata informativa (cfr. Cass.
5556/2019; Cass. 19772/2015).
Ed invero, il decorso dei 10 giorni dalla conoscenza dell'atto ai fini della compiuta giacenza è un meccanismo legislativo, ovvero una fictio iuris, che esprime una valutazione a monte operata dal legislatore, il quale ha ipotizzato che tale finestra temporale sia astrattamente sufficiente ai fini della conoscibilità dell'atto, senza che il dies a quo possa spostarsi in avanti a seconda della ritirabilità effettiva dell'atto notificato (nel caso di specie, resosi “disponibile” solo in data 9.07.2024, ovvero in altro giorno della medesima decade). L'unica eccezione a questo principio è individuabile nella opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., mediante la quale l'ingiunto è onerato dalla prova rigorosa di non aver mai potuto ritirare l'atto per causa a lui non imputabile, o quantomeno che, per motivi di forza maggiore, solo in quel giorno il destinatario poteva recarsi presso l'ufficio postale a ritirare l'atto ma, occasionalmente, non riusciva nell'intento a causa della imprevedibile chiusura degli uffici.
3 Nel caso di specie, la comunicazione dell'ufficio postale di disponibilità del plico a partire dal giorno
9.07.2024, lungi dal differire il dies a quo di decadenza per l'opposizione, semplicemente conferma la ritirabilità del plico nell'arco temporale previsto per legge. L'opposizione deve quindi essere dichiarata inammissibile.
Alla luce di quanto sopra, l'opponente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite sopportate dalla convenuta, spese che qui si liquidano sulla base del valore della domanda mediante i parametri di cui al D.M. 147/2022 (tabella 2, fascia V – tutte le fasi escluso quella istruttoria che non si è tenuta, ai valori minimi dato l'esiguo impegno difensivo profuso) in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali pari al 15% degli onorari di causa.
Tutto ciò premesso, questo Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande così proposte e reietta ogni contraria istanza o eccezione.
P.Q.M.
- RGIETTA l'opposizione di confermando il D.I. n. 449/2024 emesso da questo Parte_1
Tribunale in data 28.06.2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
- CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta opposta, che qui si liquidano in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali pari al 15% degli onorari di causa.
Così è deciso.
Savona, lì 18.04.2025
il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
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