Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5633 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17956/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Napoli n. 6105/2023, pendente
TRA
c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
quali genitori esercenti la potestà sul minore , c.f. C.F._2 Persona_1
, elettivamente domiciliati in Napoli al vico Latilla n. 18 presso lo studio C.F._3 dell'avvocato Rosario Schiano Lomoriello, c.f. che li rappresenta e difende C.F._4
giusta procura in atti;
Appellante
E
, nella qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada, nella persona del legale rappresentante p.t., c.f. , elettivamente P.IVA_1
domiciliata in primo grado in Napoli al Corso Umberto I n. 154, presso lo studio dell'avvocato
Francesco Maiello, nonché presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
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Appellata contumace
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e nella qualità Parte_1 Parte_2
di genitori esercenti la potestà sul minore, hanno proposto appello avverso la Persona_1
sentenza n. 6105/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, che ha rigettato la domanda risarcitoria da essi proposta, compensando le spese di lite.
designata dalla Regione Campania alla gestione del FGVS, al fine di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni patiti al figlio a causa delle lesioni subite a seguito di Persona_1 un sinistro che l'aveva visto coinvolto in data 11.07.2019, alle ore 17.00 circa, in Napoli “al Rione
Don Guanella all'esterno della Chiesa ivi ubicata, allorquando il piccolo veniva urtato Per_1 da una autovettura che transitava e che dopo l'urto si allontanava repentinamente senza consentire la identificazione e/o la annotazione del numero di targa”. In conseguenza di tale urto il minore
[...]
è stato trasportato dalla madre al Pronto Soccorso dello Ospedale Santobono Persona_1
Pausillipon di Napoli ove veniva stilato referto per “trauma contusione V Dito Mano dx” al quale seguivano ulteriori cure mediche fino alla data del 20.09.2022.
Il giudizio di primo grado è stato istruito con l'acquisizione di documentazione, tra cui il referto di
P.S. e varia documentazione sanitaria, nonché attraverso l'escussione della testimone Tes_1
[...]
Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendola non provata, atteso che parte attrice non sarebbe riuscita a fornire la prova della verificazione del sinistro secondo la dinamica prospettata in citazione e, conseguentemente, non avrebbe fornito la prova dell'esclusiva responsabilità del veicolo pirata, rilevando all'uopo come l'unico teste escusso avrebbe riferito
“circostanze generiche in ordine alla dinamica del sinistro ed in particolare nulla ha riferito sulla impossibilità di rilevare il numero di targa del veicolo rimasto sconosciuto”. Il giudice di prime cure ha motivato il rigetto della domanda sulla mancata prova circa la necessaria attivazione diligente, funzionale all'identificazione del veicolo rimasto sconosciuto, nonché ha rilevato la genericità della dichiarazione testimoniale anche in relazione alle lesioni patite dal minore, avendo la teste escussa riferito di un dolore al braccio destro, laddove dal verbale di P.S. risulta una contusione al quinto dito della mano destra. Infine, il giudice di primo grado, nel rigettare la domanda, ha rilevato l'infondatezza di tutte le eccezioni preliminari di parte convenuta ritenendo, dunque, di compensare interamente le spese di lite.
L'appellante nel presente giudizio ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe rigettato la domanda sulla base di una motivazione errata in quanto fondata su un'errata valutazione delle risultanze istruttorie e, nello specifico, della prova testimoniale con la quale la teste escussa avrebbe rilasciato una dichiarazione immune da contraddizioni e capace di confermare interamente la prospettazione attorea.
Nel giudizio di appello la convenuta seppur ritualmente citata in giudizio, giusta CP_1 notifica all'indirizzo pec del procuratore costituito in primo grado, non si è costituita. All'udienza del 7 aprile 2024, pervenuto il fascicolo di primo grado, la causa è stata assunta in decisione ex art. 352 c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della convenuta FGVS, in quanto CP_1
regolarmente citata e non costituitasi nel presente giudizio.
Nel merito della controversia, l'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata, seppur con un'integrazione della motivazione tesa ad evidenziare in maniera maggiormente argomentata i profili di incongruenza tra le risultanze probatorie funzionali al rigetto della domanda.
Va detto che parte attrice intende far valere una pretesa risarcitoria extracontrattuale ex art. 2054
c.c., azionabile contro il F.G.V.S., attraverso il disposto di cui all'art. 283 comma 1 lett. a) del d.lgs.
209/2005 a norma del quale “il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la
risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è CP_2
obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato…”.
Atteso che la norma del Codice delle Assicurazione Private richiamata non opera alcun tipo di deroga alla disciplina codicistica in materia di onere della prova da responsabilità extracontrattuale, ma è unicamente funzionale a fondare la legittimazione passiva dell'Impresa assicurativa designata alla gestione del FGVS, per l'attore-appellante resta immutato l'onere di provare la verificazione del fatto storico e quindi il verificarsi del sinistro causante il danno biologico del quale si chiede il risarcimento, nonché il nesso di causalità tra la condotta del veicolo rimasto non identificato e il danno evento.
A questo punto ci si deve soffermare sull' “an” dell'evento dannoso e sulla conseguente affermazione della pretesa risarcitoria;
infatti, l'accertamento del fatto storico si pone come antecedente logico ai fini della valutazione della sussistenza della pretesa risarcitoria.
In primo luogo, va detto che dagli atti può ritenersi provato sia a fronte della documentazione sanitaria in atti (tra cui il verbale di P.S.), sia stante la mancanza di specifica contestazione sul punto
(quantomeno nel corso del primo grado ove la convenuta era costituita), che il minore Per_1
in data 11.07.2019 ha subito delle lesioni personali, ciò che invece è onere della parte
[...]
attrice dimostrare è che le stesse siano eziologicamente connesse ad un sinistro, di cui lo stesso sia stato vittima, in quanto tali lesioni per essere risarcibili ex art. 283 comma 1 lett. a) d.lgs. 209/2005 occorre siano imputabili alla responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato.
Invero, come affermato da costante giurisprudenza “l'intervento del Fondo di G.V.S. previsto dall'art. 19 della L. n. 990 del 1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. civ. sent. n. 5892/2016)” (in tal senso recentemente Cass. 10540/2023).
A questo punto occorre valutare le risultanze probatorie assunte in corso di giudizio, ricordando che questo Tribunale ha la possibilità di effettuare una nuova valutazione delle prove raccolte dal giudice di prime cure, seppur nei limiti del principio devolutivo;
invero, “in virtù del principio tantum devolutum quantum appellatum di cui all'art. 342 cpc, l'effetto devolutivo dell'appello quale mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma diretto ad ottenere il riesame della causa nel merito, circostanza questa che preclude al
Giudice del gravame solo di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei suddetti motivi, ma non di valutare in modo diverso gli stessi fatti già allegati e provati in primo grado” ( v. Cass. civ. sez. III,13/4/2018, n.
9202). In altri termini, gli elementi già raccolti di fronte al Giudice di Pace possono essere valutati ex novo ai fini della decisione sulla richiesta di risarcimento del danno.
Nel caso di specie, da una lettura complessiva del materiale probatorio acquisito in primo grado, anche alla luce della documentazione e della stessa prospettazione attorea, emergono profili di incongruenza e una tale opacità sull'effettiva verificazione del sinistro e dell'esistenza di tale veicolo “pirata”, che depongono chiaramente per il rigetto della domanda e, quindi, del gravame proposto.
In primo luogo, occorre sgomberare dubbi in relazione al rilievo da attribuire alla mancata proposizione della querela, aderendo all'orientamento consolidato della Cassazione, che ha osservato come "la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio", visto che — a differenza di quanto affermato dalla controricorrente —"l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato", sicché il giudice di merito potrà "tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, -4-
Ric. 2019 n. 17566 sez. M3 - ud. 16-06-2020 come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, senti. 17 febbraio 2016, n. 3019, Rv. 638633- 01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2014, n. 23434, Rv. 633196-01; Cass. Sez. 3, sent. 2 settembre 2013, n. 20066, Rv. 627683-01) (Cass. 18097/2020).
Dunque, nelle ipotesi di sinistro stradale generato da un veicolo non identificato, l'omessa denuncia del fatto agli organi di polizia competenti non è sufficiente a rigettare la domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti dell'impresa indicata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
il danneggiato da veicolo sconosciuto, infatti, non ha l'obbligo di presentare querela, per ottenere il risarcimento, essendo, tale adempimento, un mero indizio in relazione al fatto che il sinistro abbia avuto luogo” (Cass. 3019/2016 conforme a Cass.
20066/2013).
Ad ogni modo, come chiarito, la mancata presentazione della denuncia querela potrà comunque essere valuta come indizio, rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra è, il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (cfr. Cass. 10323/2012).
Passando all'analisi degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, si deve dare atto della concordanza solo apparente tra la prospettazione attorea e quanto dichiarato dalla teste, Tes_1
e quanto risultante dal referto di Pronto Soccorso.
[...]
In particolare, il relazione al referto di PS l'unica indicazione circa la dinamica dell'incidente evincibile dallo stesso riguarda le dichiarazioni provenienti dallo stesso danneggiato e presumibilmente dalla madre accompagnatrice, circa le circostanza del trauma che sarebbe avvenuto in occasione di un incidente in strada;
tuttavia, il referto di P.S. è un atto pubblico che ha valore fidefacente solo sull'estrinseco, ovvero sulla provenienza, attestata con pubblica fede, delle dichiarazioni rese dalla persona in quelle determinate circostanze di tempo e luogo, ma non ha alcun tipo di valore probatorio circa l'intrinseco, cioè circa la veridicità delle dichiarazioni rese. In ogni caso, l'indicazione delle circostanze in cui sarebbe avvenuto il trauma come “incidente in strada” è chiaramente generica e quindi scarsamente capace di dare riscontro specifico a ulteriori elementi di prova.
In relazione alle dichiarazioni rese dalla teste, va detto che la stessa ha Testimone_1 confermato di trovarsi alla data del sinistro insieme al OT all'uscita della Chiesa sita nel Rione
Don Guanella;
la stessa, circa la dinamica, ha riferito espressamente che: “ero con mio OT
[...]
ed eravamo usciti dalla chiesa. Usciti dal cancello della Chiesa una vettura Persona_1
effettuando una manovra di retromarcia investiva mio OT(…)Questa vettura era parcheggiata e si mise in movimento effettuando una retromarcia(…)mio OT fu colpito e cadde(…)Ricordo che lamentava dolori al braccio(…)Chi conduceva la macchina dopo l'urto si allontanò subito(…)Non sono riuscita a prendere il numero di targa(…)”.
La teste escussa - a prescindere da considerazioni di cui questo Tribunale deve tenere conto, circa l'attendibilità e credibilità della stessa, stante il rapporto di parentela stretto con il danneggiato (si ricorda che la teste è la zia dello stesso nonché sorella del padre dello stesso), - ha riferito una dinamica del sinistro differente rispetto a quella prospettata da parte attrice nella citazione di primo grado e riproposta in narrativa nell'atto di appello. Infatti, nell'atto di citazione di primo grado, rispetto alla descrizione della dinamica del sinistro, può leggersi che “il minore era fermo fuori la
Chiesa ivi posta allor quando veniva urtato alla mano destra da una autovettura che transitava e che dopo l'urto si allontanava repentinamente senza consentire la identificazione e/o la annotazione del numero di targa”; ebbene, tale prospettazione in cui parte attrice ha usato il verbo
“transitare” non appare affatto conforme a quanto riferito dalla teste che, invece, ha dichiarato che il veicolo investitore avrebbe investito il danneggiato, effettuando una manovra di retromarcia. Il verbo transitare, invero, indica il passaggio (solitamente di un veicolo) attraverso un luogo, rappresentando il luogo in cui appunto si transita una “tappa” intermedia tra un luogo e un altro, laddove, invece, le dichiarazioni della teste riferiscono di una vettura in retromarcia che immediatamente dopo aver colpito il OT si sarebbe dileguata. Ebbene, l'effettuazione di una manovra di retromarcia e la successiva fuga di tale veicolo depongono chiaramente per un veicolo non in transito, ma in uscita da una situazione statica di parcheggio.
Il fatto che tale vettura abbia urtato il danneggiato effettuando una manovra di retromarcia, in ogni caso, assume, altresì, rilievo determinante circa l'impossibilità di identificare il veicolo investitore.
Invero, laddove la prospettazione proposta in citazione, dove si parla di veicolo in transito, avesse trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di giudizio, tale impossibilità si sarebbe potuta effettivamente desumere anche in via presuntiva, come osservato da parte attrice, dalla comprensibile esigenza della zia di provvedere prioritariamente al soccorso del OT infortunato;
tuttavia, ricostruita la dinamica del sinistro conformemente a quanto dichiarato dalla teste, il ricorso alle presunzioni depone in senso diametralmente opposto. In effetti, un'auto che sta effettuando una retromarcia e che successivamente, avvedutasi di aver urtato qualcuno, abbandoni immediatamente il luogo del sinistro, partendo da una posizione inizialmente statica (dovendo chiaramente cambiare marcia dalla Retromarcia alla Prima per poter ripartire dileguandosi) comunque avrebbe dato ampiamente il tempo alla stessa teste presente sul luogo, così come anche ad altri accompagnatori dei bambini in uscita dal catechismo, di appuntarsi almeno parzialmente il numero di targa o comunque di memorizzare ulteriori elementi idonei all'identificazione del veicolo pirata. Tali dichiarazioni, invece, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, appaiono assolutamente generiche non riferendo alcun elemento da cui poter desumere né un'impossibilità oggettiva, per vero non richiesta dalla norma né dalla giurisprudenza, ma nemmeno soggettiva di identificazione del veicolo, né riferendo alcun tipo di elemento idoneo all'identificazione dello stesso, mancando finanche dell'indicazione dei colori dell'auto o del sesso del conducente.
La genericità di tali dichiarazioni si manifesta anche rispetto alla mancanza totale di indicazioni circa i punti di impatto sia sulla vettura, non avendo la teste riferito alcunché circa la sezione dell'auto che avrebbe urtato il minore sia sullo stesso minore, essendosi Persona_1 limitata a riferire che “mio OT fu colpito e cadde”.
Tale dichiarazione non fornisce indicazioni utili nemmeno rispetto al distretto anatomico effettivamente interessato dal dolore, essendosi anche stavolta limitata a riferire che “ricordo che lamentava dolori al braccio”, senza nemmeno indicare di quale braccio si trattasse e ciò, comunque, rispetto a delle lesioni accertate unicamente rispetto al quinto dito della mano destra.
Alle incongruenze evidenziate, che, anche se isolatamente non dirimenti, valutate insieme già sembrano deporre in senso ostativo all'accoglimento della domanda, si aggiunge l'ulteriore circostanza della mancata presentazione della denuncia-querela (peraltro in un caso in cui non è stato chiesto l'intervento sul posto della Polizia Municipale), che, quindi, coerentemente con la giurisprudenza precedentemente richiamata, qui viene in rilievo quale indizio che, valutato unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie, non può che deporre per una mancata prova in ordine all'esistenza del veicolo non identificato e quindi all'attribuzione della responsabilità al conducente dello stesso nella causazione del sinistro.
Alla luce delle seguenti considerazioni, l'appello è infondato, in quanto la domanda risulta non provata, atteso che, anche a seguito di attenta lettura di tutto il materiale istruttorio disponibile, permangono seri dubbi in ordine alla verificazione del sinistro, nonché all'esistenza stessa dell'auto pirata. Ne deriva il rigetto dell'appello, con integrazione della motivazione adottata dal Giudice di primo grado con il percorso logico argomentativo esposto in precedenza.
Nulla sulle spese di lite, vista la contumacia della convenuta vittoriosa, ciò in ossequio all'orientamento pacifico per cui “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. 7361/2023).
Inoltre, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. La norma prevede che il giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato. Ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento e che spetta esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria il compito di verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo, avente natura tributaria, di pagamento derivante dalla pronuncia e di adottare i provvedimenti conseguenti, avverso i quali l'interessato può esperire i mezzi di tutela di natura amministrativa (v. Cass. civ. sez. III, 24/10/2018, n. 26907).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, sulla domanda proposta da Parte_1
e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore
[...] Parte_2 Per_1
nei confronti di FGVS, definitivamente pronunziando, ogni contraria
[...] CP_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, di conseguenza, conferma la sentenza impugnata, integrandone la motivazione con quella espressa in parte motiva;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico degli attori dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli il 30/05/2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro